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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
R.G. n. 12262/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con l'Avv. MOIOLI RENATA C.F._1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente e assunti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473- bis 22 c.p.c., stante la richiesta della ricorrente rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sul solo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Golem (Albania) in data
05/09/2011, mai trascritto presso alcun registro dello stato civile in Italia.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 31.3.2025
Il Presidente
Costanza Teti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
R.G. n. 12262/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con l'Avv. MOIOLI RENATA C.F._1
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente e assunti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473- bis 22 c.p.c., stante la richiesta della ricorrente rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sul solo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Golem (Albania) in data
05/09/2011, mai trascritto presso alcun registro dello stato civile in Italia.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 31.3.2025
Il Presidente
Costanza Teti
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