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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8422 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Parte_1
Nava, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Magenta alla via Mazzini n.
68;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Aida Controparte_1
Giannetti Bovi e Alessandra Panarello, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Pietravairano alla Via Centimolo;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Teano n. 157 del 2023, con la quale veniva condannato alla restituzione della cauzione al momento della stipula Controparte_1
del contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell'appartamento sito in Bologna in via San Donato n. 154 per la durata di 12 mesi dal 01.09.2017 al 31.12.2018, chiedendo all'adito Tribunale di riformarla, previa declaratoria di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di Pace di Teano ad emettere la suddetta sentenza, in quanto competente per materia il Tribunale di Bologna, e, in ogni caso, di riformare la sentenza in quanto infondata nel merito.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con il deposito di documenti, è stata rinviata all'udienza del
11.06.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In primo luogo, l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui questa ha respinto l'istanza di rimessione in termini che gli avrebbe permesso di eccepire l'incompetenza materiale e territoriale del giudice adito.
L'appellante ha dichiarato, infatti, che aveva intenzione di costituirsi personalmente all'udienza del 20.12.2022, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvo poi giungere a verbale d'udienza già chiuso a causa del ritardo dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere gli uffici giudiziari, documentato in atti.
Tale doglianza non può essere accolta per le ragioni che seguono.
L'intenzione del convenuto di costituirsi senza l'assistenza del difensore non è mai stata manifestata in modo formale né è provata né è documentata in alcun modo.
Al contrario, risulta agli atti che l'appellante ha conferito procura alle liti in data
19.12.2022 all'avv. Mario Nova, giorno immediatamente precedente l'udienza, e che il difensore nominato ha redatto la comparsa di costituzione.
Da tali elementi è, quindi, desumibile che l'appellato non aveva intenzione di costituirsi personalmente ma tramite l'assistenza del difensore nominato.
Pertanto, l'impedimento personale dell'appellato a presentarsi tempestivamente alla prima udienza fissata non giustifica la richiesta di rimessione in termini, non avendo documentato alcun impedimento del difensore nominato.
Correttamente, quindi, il giudice di pace ha rigettato l'istanza di rimessione in termini. Nel merito l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, in quanto il giudice di pace non ha tenuto in considerazione che il conduttore non ha corrisposto i canoni per i mesi di luglio ed agosto del 2018 e la quota Tari di € 85,00.
Ha, quindi, eccepito in compensazione un controcredito nei confronti del conduttore.
Anche tale eccezione non poteva essere valutata dal Giudice di Pace, in quanto, come detto, il locatore non si è tempestivamente costituito.
Quindi, provata e non contestata la corresponsione della cauzione e non contestata la mancata restituzione della stessa, correttamente il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta.
Pertanto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teano n.
157 del 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 11.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8422 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Parte_1
Nava, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Magenta alla via Mazzini n.
68;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Aida Controparte_1
Giannetti Bovi e Alessandra Panarello, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Pietravairano alla Via Centimolo;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha impugnato Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Teano n. 157 del 2023, con la quale veniva condannato alla restituzione della cauzione al momento della stipula Controparte_1
del contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell'appartamento sito in Bologna in via San Donato n. 154 per la durata di 12 mesi dal 01.09.2017 al 31.12.2018, chiedendo all'adito Tribunale di riformarla, previa declaratoria di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di Pace di Teano ad emettere la suddetta sentenza, in quanto competente per materia il Tribunale di Bologna, e, in ogni caso, di riformare la sentenza in quanto infondata nel merito.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con il deposito di documenti, è stata rinviata all'udienza del
11.06.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In primo luogo, l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui questa ha respinto l'istanza di rimessione in termini che gli avrebbe permesso di eccepire l'incompetenza materiale e territoriale del giudice adito.
L'appellante ha dichiarato, infatti, che aveva intenzione di costituirsi personalmente all'udienza del 20.12.2022, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvo poi giungere a verbale d'udienza già chiuso a causa del ritardo dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere gli uffici giudiziari, documentato in atti.
Tale doglianza non può essere accolta per le ragioni che seguono.
L'intenzione del convenuto di costituirsi senza l'assistenza del difensore non è mai stata manifestata in modo formale né è provata né è documentata in alcun modo.
Al contrario, risulta agli atti che l'appellante ha conferito procura alle liti in data
19.12.2022 all'avv. Mario Nova, giorno immediatamente precedente l'udienza, e che il difensore nominato ha redatto la comparsa di costituzione.
Da tali elementi è, quindi, desumibile che l'appellato non aveva intenzione di costituirsi personalmente ma tramite l'assistenza del difensore nominato.
Pertanto, l'impedimento personale dell'appellato a presentarsi tempestivamente alla prima udienza fissata non giustifica la richiesta di rimessione in termini, non avendo documentato alcun impedimento del difensore nominato.
Correttamente, quindi, il giudice di pace ha rigettato l'istanza di rimessione in termini. Nel merito l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, in quanto il giudice di pace non ha tenuto in considerazione che il conduttore non ha corrisposto i canoni per i mesi di luglio ed agosto del 2018 e la quota Tari di € 85,00.
Ha, quindi, eccepito in compensazione un controcredito nei confronti del conduttore.
Anche tale eccezione non poteva essere valutata dal Giudice di Pace, in quanto, come detto, il locatore non si è tempestivamente costituito.
Quindi, provata e non contestata la corresponsione della cauzione e non contestata la mancata restituzione della stessa, correttamente il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta.
Pertanto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teano n.
157 del 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2002, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 11.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco