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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUOTOLO DANIELE, elettivamente domiciliato in Genova, via San Lorenzo n.15/15 presso il difensore avv. COLELLA MARTA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAULA Controparte_1 C.F._1
DANIELE G.B., elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro, 16/3 presso il difensore avv.
TAULA DANIELE G.B.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito:
a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n.954/2022;
b) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, così come esposto al punto 1) del presente atto;
c) ancora, nel merito, accertare e dichiarare l'inapplicabilità degli indennizzi ex Delibera 73/11 CONS innanzi all'Autorità Giudiziaria, ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'errata determinazione degli stessi da parte del Giudice di Pace;
d) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti;
e) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza della sentenza di primo grado;
Parte_1 pagina 1 di 5 f) condannare l'appellante (recte, l'appellato) alle spese onorari del doppio grado di giudizio;
g) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previe le meglio viste declaratorie: in via principale, nel merito: respingere integralmente per le ragioni in fatto ed in diritto meglio indicate in
parte narrativa il proposto appello e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n° 954/2022,
emessa, tra le parti, dal Giudice di Pace di Genova in data 09.06.2022.
Con vittoria di spese, e competenze di causa e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore
antistatario. Sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.01.2023 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 954/2022 del 9.06.2022 emessa dal giudice di pace di Genova.
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure è incorso nel vizio di ultra petizione, condannando parte appellante al risarcimento dei danni, a fronte di una domanda attorea relativa alla liquidazione dei soli indennizzi di cui agli artt. 5- 8- 11 della delibera AGCOM
73/11/Cons.
Lamentava, altresì, che in ogni caso gli indennizzi automatici ex Delibera 73/11/CONS non sono in alcun modo applicabili in sede giudiziaria, in quanto sono stati introdotti dall'art. 84, D.Lgs. n. 259 del
2003 quali meccanismi aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento di somme calcolate pro die e che prescindono dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Pertanto, parte attrice in prima istanza, agendo in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale relativo alla somministrazione di servizi di telecomunicazione, non poteva richiedere la liquidazione degli indennizzi ma era tenuto, secondo le regole generali, a provare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
Si costituiva contestando ogni avversaria richiesta e instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni suo punto.
L'appello è infondato.
In particolare, non si condivide il primo motivo di appello secondo cui la sentenza del giudice di pace è incorsa nel vizio di ultra petizione, avendo condannato parte appellante al risarcimento dei danni, a fronte di una domanda attorea avente ad oggetto soltanto l'accertamento dell'inadempimento pagina 2 di 5 contrattuale di la liquidazione degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM. Parte_1
A tal riguardo, parte appellata, rassegnando le proprie conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha domandato la condanna di oltre allo storno parziale ed al ricalcolo Parte_1
delle fatture prodotte in atti sub doc. n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 11, n° 13 da parte appellante, al pagamento di una somma di denaro da quantificarsi in maniera proporzionale al nocumento sofferto quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale di controparte offrendo, quali criteri di calcolo del medesimo, gli indennizzi previsti da parte dell'autorità garante AGCOM;
o comunque di un altro diverso importo, maggiore o minore, anche secondo equità, nella misura meglio vista e ritenuta dal giudice adito.
Si ritiene, dunque, che il giudice di pace, pronunciando sentenza di condanna nei confronti di parte appellante al risarcimento del danno, lamentato da quale conseguenza dei disservizi CP_1
subiti alla linea telefonica nel corso del 2017, non abbia violato l'art. 112 c.p.c. e in particolare non sia incorso nel vizio di ultra ed extra petitione, avendo emesso un provvedimento perfettamente rispondente alla domanda di parte attrice, che concludeva l'atto introduttivo chiedendo al giudice adito:
“ (…) nel merito: accertare, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare, in persona Parte_1
del proprio legale rappresentante pro tempore, a versare al Signor per le Controparte_1
ragioni meglio esposte in parte narrativa, somma pari ad Euro 2.433,00.= e/o quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria.
Tutto quanto sopra, in ogni caso, entro il proprio limite di competenza per valore, pari ad Euro
5.000,00.”.
Anche il secondo motivo d'appello deve ritenersi infondato.
Parte appellante ritiene la sentenza del giudice di prime cure viziata da erroneità, laddove ha riconosciuto gli indennizzi previsti dalla Delibera 73/11 CONS.
In particolare, contesta l'applicabilità di tali indennizzi in sede giudiziaria, Parte_1 trattandosi piuttosto di meccanismi, introdotti dall'art. 84, D.lgs. n. 259 del 2003, aventi scopo deflattivo e diretti al riconoscimento di somme calcolate pro die che prescindono dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Pur ritenendo corretta la qualificazione giuridica degli indennizzi in questione addotta da parte appellante, non si può condividere la tesi secondo cui il giudice di pace avrebbe emesso una pronuncia erronea liquidando in via automatica gli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM sopra menzionata, senza che parte attrice abbia fornito la prova del danno sofferto.
A tal riguardo, si osserva che il giudice di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria del signor ritenendo provato il danno da lui lamentato sulla base del principio di non CP_1
pagina 3 di 5 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo parte convenuta preso posizione alcuna sui disservizi alla linea telefonica lamentati da parte attrice né in sede stragiudiziale (si veda la copiosa documentazione presente nel fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado, in particolare i doc.
8, 9, 10 rimasti privi di riscontro), né negli atti difensivi prodotti in giudizio.
Si ritiene inoltre che il giudice di prime cure, nella determinazione del quantum risarcitorio, non ha applicato in via automatica gli indennizzi di cui alla delibera AGCOM in questione, come invece sostenuto da parte appellante.
A tal riguardo, il giudice di pace, sebbene in un passaggio della parte motiva della sentenza faccia riferimento a un orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli indennizzi in questione trovano automatica applicazione in conseguenza delle relative inadempienze del gestore anche nel procedimento giudiziale, avendo essi la funzione di ristoro del disagio causato dall'utente dal mancato rispetto degli standard qualitativi promessi, indipendentemente dal fatto che l'utente stesso abbia o meno fornito la prova di uno specifico danno patrimoniale”; nel periodo immediatamente successivo, precisa che “in punto di quantum, va riconosciuto all'attrice, in applicazione dei parametri previsti dalla Delibera, la somma di € 2.358,00, di cui € 528,00 per illegittima attivazione di un piano non richiesto, protrattasi per n.528 giorni, € 1530,00 per interruzione del servizio voce ed internet sulla linea telefonica, protrattasi per 153 giorni, nonché € 300,00 per mancato riscontro da parte del gestore ai reclami dell'utente”.
Proprio considerando il tenore complessivo della motivazione, le argomentazioni addotte da parte appellante non possono trovare accoglimento.
In particolare, gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom sono stati, dal giudice di prime cure, al di là della dichiarata adesione al precedente orientamento giurisprudenziale di segno contrario, non già applicati come diretta conseguenza dell'inadempimento del gestore telefonico, ma utilizzati quali parametri nella liquidazione del quantum risarcitorio, essendo ritenuto provato il danno lamentato dall'attore, e ciò in linea con l'orientamento oggi prevalente e condiviso anche da questa Sezione (Trib.
Genova, Sez. VI n. 498/2020 pubbl. il 27/02/2020).
Stante l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni dell'appellante, l'appello deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata in quanto ha dato conto, in motivazione, della valutazione delle risultanze documentali e processuali.
Stante la soccombenza l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che si liquidano secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 secondo i parametri medi dello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 in: € 425,00 per la fase di studio della pagina 4 di 5 controversia;
€ 425,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisoria e così complessivamente in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali con distrazione in favore dell'avv. TAULA DANIELE G.B. che si dichiara antistatario.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 5.1.2023 nei confronti di
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 954/2022 del Controparte_1
9.06.2022, contrariis reiectis, rigetta l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali con distrazione in favore dell'avv. TAULA DANIELE G.B. dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, 31 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 108/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CUOTOLO DANIELE, elettivamente domiciliato in Genova, via San Lorenzo n.15/15 presso il difensore avv. COLELLA MARTA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAULA Controparte_1 C.F._1
DANIELE G.B., elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro, 16/3 presso il difensore avv.
TAULA DANIELE G.B.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito:
a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n.954/2022;
b) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, così come esposto al punto 1) del presente atto;
c) ancora, nel merito, accertare e dichiarare l'inapplicabilità degli indennizzi ex Delibera 73/11 CONS innanzi all'Autorità Giudiziaria, ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'errata determinazione degli stessi da parte del Giudice di Pace;
d) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti;
e) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza della sentenza di primo grado;
Parte_1 pagina 1 di 5 f) condannare l'appellante (recte, l'appellato) alle spese onorari del doppio grado di giudizio;
g) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previe le meglio viste declaratorie: in via principale, nel merito: respingere integralmente per le ragioni in fatto ed in diritto meglio indicate in
parte narrativa il proposto appello e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n° 954/2022,
emessa, tra le parti, dal Giudice di Pace di Genova in data 09.06.2022.
Con vittoria di spese, e competenze di causa e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore
antistatario. Sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.01.2023 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 954/2022 del 9.06.2022 emessa dal giudice di pace di Genova.
A sostegno del gravame, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure è incorso nel vizio di ultra petizione, condannando parte appellante al risarcimento dei danni, a fronte di una domanda attorea relativa alla liquidazione dei soli indennizzi di cui agli artt. 5- 8- 11 della delibera AGCOM
73/11/Cons.
Lamentava, altresì, che in ogni caso gli indennizzi automatici ex Delibera 73/11/CONS non sono in alcun modo applicabili in sede giudiziaria, in quanto sono stati introdotti dall'art. 84, D.Lgs. n. 259 del
2003 quali meccanismi aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento di somme calcolate pro die e che prescindono dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Pertanto, parte attrice in prima istanza, agendo in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale relativo alla somministrazione di servizi di telecomunicazione, non poteva richiedere la liquidazione degli indennizzi ma era tenuto, secondo le regole generali, a provare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
Si costituiva contestando ogni avversaria richiesta e instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni suo punto.
L'appello è infondato.
In particolare, non si condivide il primo motivo di appello secondo cui la sentenza del giudice di pace è incorsa nel vizio di ultra petizione, avendo condannato parte appellante al risarcimento dei danni, a fronte di una domanda attorea avente ad oggetto soltanto l'accertamento dell'inadempimento pagina 2 di 5 contrattuale di la liquidazione degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM. Parte_1
A tal riguardo, parte appellata, rassegnando le proprie conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha domandato la condanna di oltre allo storno parziale ed al ricalcolo Parte_1
delle fatture prodotte in atti sub doc. n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 11, n° 13 da parte appellante, al pagamento di una somma di denaro da quantificarsi in maniera proporzionale al nocumento sofferto quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale di controparte offrendo, quali criteri di calcolo del medesimo, gli indennizzi previsti da parte dell'autorità garante AGCOM;
o comunque di un altro diverso importo, maggiore o minore, anche secondo equità, nella misura meglio vista e ritenuta dal giudice adito.
Si ritiene, dunque, che il giudice di pace, pronunciando sentenza di condanna nei confronti di parte appellante al risarcimento del danno, lamentato da quale conseguenza dei disservizi CP_1
subiti alla linea telefonica nel corso del 2017, non abbia violato l'art. 112 c.p.c. e in particolare non sia incorso nel vizio di ultra ed extra petitione, avendo emesso un provvedimento perfettamente rispondente alla domanda di parte attrice, che concludeva l'atto introduttivo chiedendo al giudice adito:
“ (…) nel merito: accertare, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare, in persona Parte_1
del proprio legale rappresentante pro tempore, a versare al Signor per le Controparte_1
ragioni meglio esposte in parte narrativa, somma pari ad Euro 2.433,00.= e/o quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria.
Tutto quanto sopra, in ogni caso, entro il proprio limite di competenza per valore, pari ad Euro
5.000,00.”.
Anche il secondo motivo d'appello deve ritenersi infondato.
Parte appellante ritiene la sentenza del giudice di prime cure viziata da erroneità, laddove ha riconosciuto gli indennizzi previsti dalla Delibera 73/11 CONS.
In particolare, contesta l'applicabilità di tali indennizzi in sede giudiziaria, Parte_1 trattandosi piuttosto di meccanismi, introdotti dall'art. 84, D.lgs. n. 259 del 2003, aventi scopo deflattivo e diretti al riconoscimento di somme calcolate pro die che prescindono dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno.
Pur ritenendo corretta la qualificazione giuridica degli indennizzi in questione addotta da parte appellante, non si può condividere la tesi secondo cui il giudice di pace avrebbe emesso una pronuncia erronea liquidando in via automatica gli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM sopra menzionata, senza che parte attrice abbia fornito la prova del danno sofferto.
A tal riguardo, si osserva che il giudice di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria del signor ritenendo provato il danno da lui lamentato sulla base del principio di non CP_1
pagina 3 di 5 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo parte convenuta preso posizione alcuna sui disservizi alla linea telefonica lamentati da parte attrice né in sede stragiudiziale (si veda la copiosa documentazione presente nel fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado, in particolare i doc.
8, 9, 10 rimasti privi di riscontro), né negli atti difensivi prodotti in giudizio.
Si ritiene inoltre che il giudice di prime cure, nella determinazione del quantum risarcitorio, non ha applicato in via automatica gli indennizzi di cui alla delibera AGCOM in questione, come invece sostenuto da parte appellante.
A tal riguardo, il giudice di pace, sebbene in un passaggio della parte motiva della sentenza faccia riferimento a un orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli indennizzi in questione trovano automatica applicazione in conseguenza delle relative inadempienze del gestore anche nel procedimento giudiziale, avendo essi la funzione di ristoro del disagio causato dall'utente dal mancato rispetto degli standard qualitativi promessi, indipendentemente dal fatto che l'utente stesso abbia o meno fornito la prova di uno specifico danno patrimoniale”; nel periodo immediatamente successivo, precisa che “in punto di quantum, va riconosciuto all'attrice, in applicazione dei parametri previsti dalla Delibera, la somma di € 2.358,00, di cui € 528,00 per illegittima attivazione di un piano non richiesto, protrattasi per n.528 giorni, € 1530,00 per interruzione del servizio voce ed internet sulla linea telefonica, protrattasi per 153 giorni, nonché € 300,00 per mancato riscontro da parte del gestore ai reclami dell'utente”.
Proprio considerando il tenore complessivo della motivazione, le argomentazioni addotte da parte appellante non possono trovare accoglimento.
In particolare, gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom sono stati, dal giudice di prime cure, al di là della dichiarata adesione al precedente orientamento giurisprudenziale di segno contrario, non già applicati come diretta conseguenza dell'inadempimento del gestore telefonico, ma utilizzati quali parametri nella liquidazione del quantum risarcitorio, essendo ritenuto provato il danno lamentato dall'attore, e ciò in linea con l'orientamento oggi prevalente e condiviso anche da questa Sezione (Trib.
Genova, Sez. VI n. 498/2020 pubbl. il 27/02/2020).
Stante l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni dell'appellante, l'appello deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata in quanto ha dato conto, in motivazione, della valutazione delle risultanze documentali e processuali.
Stante la soccombenza l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che si liquidano secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 secondo i parametri medi dello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00 in: € 425,00 per la fase di studio della pagina 4 di 5 controversia;
€ 425,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisoria e così complessivamente in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali con distrazione in favore dell'avv. TAULA DANIELE G.B. che si dichiara antistatario.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 5.1.2023 nei confronti di
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 954/2022 del Controparte_1
9.06.2022, contrariis reiectis, rigetta l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali con distrazione in favore dell'avv. TAULA DANIELE G.B. dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 poiché l'infondatezza dell'appello impone il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, 31 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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