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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1630/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, Via Cavour 33 presso lo studio C.F._2
dell'avv. Serena Seu (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3
ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.24, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in TI in data 31.05.1992, trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del predetto Comune al numero 5 parte 2 serie A ufficio 2, optando per il regime della comunione dei beni, dalla cui unione erano nate due figlie, entrambe attualmente indipendenti ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione personale pagina 1 di 5 (R.G. n. 1410/2011) nanti l'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata con decreto in data 11.07.2011.
Hanno rappresentato che dalla separazione erano abbondantemente trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto, senza che nelle more fosse intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione spirituale o materiale.
Inoltre hanno riportato la loro decisione di sciogliere la comunione sui tre beni immobili di cui sono ancora comproprietari, costituiti dal locale commerciale in cui il SI esercita la propria Pt_2 attività commerciale di rivendita al dettaglio di “Frutta e verdura” e due appezzamenti di terreno siti in agro di Sassari, in cui il ricorrente coltiva frutta e ortaggi, e di attribuire in proprietà esclusiva gli stessi al SI , tramite trasferimento in suo favore della quota di proprietà della SIa Parte_2
anche quale riconoscimento una tantum del fatto che il dalla data della Parte_1 Pt_2
separazione, ha provveduto in maniera esclusiva al mantenimento diretto delle due figlie fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Hanno quindi chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Frà Damiano Parte_1
Pinna n. 18, C.F.: , dichiara ai sensi dell'art. 1376 c.c. di traferire, in favore del C.F._1
sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Roma n. 90, CF Parte_2
, che dichiara di accettare, in piena ed assoluta proprietà la quota pari a 1/2 C.F._2
dei seguenti beni immobili:
1. Locale magazzino ed annesso servizio al piano terra, sito in Sassari, Corso Giovanni Pascoli n. 37, confinante al Corso Giovanni Pascoli, all'androne di accesso al fabbricato e a proprietà CP_1
o aventi causa, salvo altri. Detta unità immobiliare risulta intestata al catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Sassari, per ½ a e per ½ a , in conformità Parte_2 Parte_1
alle risultanze dei Registri Immobiliari, con i seguenti dati: Foglio 72, particella 27, sub 1, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 3, superficie catastale totale mq. 25, Corso Giovanni Pascoli n. 27,
Piano T, R.C. Euro 1.057,45.
Per una migliore identificazione dell'unità immobiliare si fa altresì riferimento alle planimetrie depositate in Catasto che ne contengono la rappresentazione grafica e che si producono in allegato.
Tale bene è ad essi pervenuti giusto atto di Compravendita in data 08.11.2002, con atto pubblico Per_1
Notaro, rep 190.453 rac. 16.753, registrato a Sassari il 21/11/2002 al n. 6075 e trascritto
[...]
pagina 2 di 5 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari in data 21/11/2002 al n. 17862 di Registro generale e al n. 12943 di registro particolare.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, le parti dichiarano che
l'immobile in oggetto è stato costruito in data anteriore al primo settembre 1967 e dopo tale data non ha subito modifiche.
Le parti dichiarano l'esistenza dell'agibilità dell'immobile, dichiarando altresì la regolarità urbanistica dell'immobile alle prescrizioni vigenti e la correttezza delle precedenti trascrizioni immobiliari eseguite. In ordine alla certificazione energetica dell'edificio si allega Attestazione di prestazione energetica redatta dal Geom. in data 23.10./2023, che si allega, dal quale CP_2
risulta che il fabbricato in oggetto ricade in classe energetica C;
la parte cedente dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato in relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 5 del D. lgs 192/2005.
2. Appezzamento di terreno agricolo sito in Sassari con qualità di “Uliveto” della superficie di mq.
4.467 confinante nell'insieme con strada vicinale, altra proprietà per due lati, proprietà Pt_2
Per_
, proprietà , salvo altri. Detta unità immobiliare risulta intestata al catasto Terreni del CP_2
Comune di Sassari, per ½ a e per ½ a , in conformità alle Parte_2 Parte_1
risultanze dei Registri Immobiliari, con i seguenti dati: Foglio 146, Particella 110, Classamento: senza dati, Redditi: dominicale Euro 8,07 agrario Euro 4,61 Particella con qualità: ULIVETO di classe 4,
Superficie:
4.467 mq.
3. Appezzamento di terreno agricolo sito in Sassari con qualità di “Uliveto” della superficie di mq.
3.240 confinante nell'insieme con strada vicinale, altra proprietà per due lati, proprietà Pt_2
Per_
, proprietà , salvo altri. CP_2
Detta unità immobiliare risulta intestata al catasto Terreni del Comune di Sassari, per ½ a Pt_2
e per ½ a , in conformità alle risultanze dei Registri Immobiliari, con i
[...] Parte_1
seguenti dati: Foglio 146, Particella 111, Classamento: senza dati, Redditi: dominicale Euro 5,86, agrario Euro 3,35 Particella con qualità: ULIVETO di classe 4, Superficie:
3.240 mq.
Tali beni sono ad essi pervenuti giusto atto di Compravendita Atto del 25/11/1996 , Persona_3
rep 99.195 rac. 28.287, registrato a Sassari il 11/12/1996 al n. 4926 Vol. e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari in data 17.12.1996 al n. 13621 di Registro generale
e al n. 9675 di registro particolare.
Per gli effetti di cui all'art. 30 T.U. 6 giugno 2003 n. 380 si produce certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sassari in data 27 ottobre 2023. Le parti dichiarano che dalla
pagina 3 di 5 data del rilascio di detto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e sui terreni in oggetto non insistono fabbricati.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali o da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetria;
2) le parti si obbligano a provvedere alla trascrizione dell'atto (contenente trasferimento di quota di immobili) a loro cura e di darne tempestiva comunicazione alla Cancelleria.
All'udienza del 1.10.2024 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il
Collegio darne esecuzione.
Si ritiene difatti che la decisione dei ricorrenti di sciogliere la comunione e di attribuire la proprietà esclusiva dei beni immobili sopraindicati – precedentemente in comproprietà - interamente al SI si inserisce Pt_2
pienamente nell'ambito di quegli accordi, ritenuti validi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che costituiscono espressione della capacità delle parti di autodeterminarsi responsabilmente nel definire la crisi coniugale, componendo in questo modo anche gli aspetti patrimoniali.
Preso atto che nessuna ulteriore statuizione debba essere adottata non essendovi figli minorenni da tutelare, il
Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda congiunta presentata dalle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TI in data 31.05.1992 tra
[...]
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Frà Parte_1 C.F._1
Damiano Pinna n. 18, e (CF. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/07/1965 ed ivi residente nella Via Roma n. 90, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune al n. 5 parte 2 serie A ufficio 2, alle condizioni sopra concordate da ritenersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2024 avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, Via Cavour 33 presso lo studio C.F._2
dell'avv. Serena Seu (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3
ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.24, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in TI in data 31.05.1992, trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del predetto Comune al numero 5 parte 2 serie A ufficio 2, optando per il regime della comunione dei beni, dalla cui unione erano nate due figlie, entrambe attualmente indipendenti ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione personale pagina 1 di 5 (R.G. n. 1410/2011) nanti l'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata con decreto in data 11.07.2011.
Hanno rappresentato che dalla separazione erano abbondantemente trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio congiunto, senza che nelle more fosse intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione spirituale o materiale.
Inoltre hanno riportato la loro decisione di sciogliere la comunione sui tre beni immobili di cui sono ancora comproprietari, costituiti dal locale commerciale in cui il SI esercita la propria Pt_2 attività commerciale di rivendita al dettaglio di “Frutta e verdura” e due appezzamenti di terreno siti in agro di Sassari, in cui il ricorrente coltiva frutta e ortaggi, e di attribuire in proprietà esclusiva gli stessi al SI , tramite trasferimento in suo favore della quota di proprietà della SIa Parte_2
anche quale riconoscimento una tantum del fatto che il dalla data della Parte_1 Pt_2
separazione, ha provveduto in maniera esclusiva al mantenimento diretto delle due figlie fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Hanno quindi chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Frà Damiano Parte_1
Pinna n. 18, C.F.: , dichiara ai sensi dell'art. 1376 c.c. di traferire, in favore del C.F._1
sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Roma n. 90, CF Parte_2
, che dichiara di accettare, in piena ed assoluta proprietà la quota pari a 1/2 C.F._2
dei seguenti beni immobili:
1. Locale magazzino ed annesso servizio al piano terra, sito in Sassari, Corso Giovanni Pascoli n. 37, confinante al Corso Giovanni Pascoli, all'androne di accesso al fabbricato e a proprietà CP_1
o aventi causa, salvo altri. Detta unità immobiliare risulta intestata al catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Sassari, per ½ a e per ½ a , in conformità Parte_2 Parte_1
alle risultanze dei Registri Immobiliari, con i seguenti dati: Foglio 72, particella 27, sub 1, zona censuaria 2, categoria C/1, classe 3, superficie catastale totale mq. 25, Corso Giovanni Pascoli n. 27,
Piano T, R.C. Euro 1.057,45.
Per una migliore identificazione dell'unità immobiliare si fa altresì riferimento alle planimetrie depositate in Catasto che ne contengono la rappresentazione grafica e che si producono in allegato.
Tale bene è ad essi pervenuti giusto atto di Compravendita in data 08.11.2002, con atto pubblico Per_1
Notaro, rep 190.453 rac. 16.753, registrato a Sassari il 21/11/2002 al n. 6075 e trascritto
[...]
pagina 2 di 5 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari in data 21/11/2002 al n. 17862 di Registro generale e al n. 12943 di registro particolare.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, le parti dichiarano che
l'immobile in oggetto è stato costruito in data anteriore al primo settembre 1967 e dopo tale data non ha subito modifiche.
Le parti dichiarano l'esistenza dell'agibilità dell'immobile, dichiarando altresì la regolarità urbanistica dell'immobile alle prescrizioni vigenti e la correttezza delle precedenti trascrizioni immobiliari eseguite. In ordine alla certificazione energetica dell'edificio si allega Attestazione di prestazione energetica redatta dal Geom. in data 23.10./2023, che si allega, dal quale CP_2
risulta che il fabbricato in oggetto ricade in classe energetica C;
la parte cedente dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato in relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 5 del D. lgs 192/2005.
2. Appezzamento di terreno agricolo sito in Sassari con qualità di “Uliveto” della superficie di mq.
4.467 confinante nell'insieme con strada vicinale, altra proprietà per due lati, proprietà Pt_2
Per_
, proprietà , salvo altri. Detta unità immobiliare risulta intestata al catasto Terreni del CP_2
Comune di Sassari, per ½ a e per ½ a , in conformità alle Parte_2 Parte_1
risultanze dei Registri Immobiliari, con i seguenti dati: Foglio 146, Particella 110, Classamento: senza dati, Redditi: dominicale Euro 8,07 agrario Euro 4,61 Particella con qualità: ULIVETO di classe 4,
Superficie:
4.467 mq.
3. Appezzamento di terreno agricolo sito in Sassari con qualità di “Uliveto” della superficie di mq.
3.240 confinante nell'insieme con strada vicinale, altra proprietà per due lati, proprietà Pt_2
Per_
, proprietà , salvo altri. CP_2
Detta unità immobiliare risulta intestata al catasto Terreni del Comune di Sassari, per ½ a Pt_2
e per ½ a , in conformità alle risultanze dei Registri Immobiliari, con i
[...] Parte_1
seguenti dati: Foglio 146, Particella 111, Classamento: senza dati, Redditi: dominicale Euro 5,86, agrario Euro 3,35 Particella con qualità: ULIVETO di classe 4, Superficie:
3.240 mq.
Tali beni sono ad essi pervenuti giusto atto di Compravendita Atto del 25/11/1996 , Persona_3
rep 99.195 rac. 28.287, registrato a Sassari il 11/12/1996 al n. 4926 Vol. e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sassari in data 17.12.1996 al n. 13621 di Registro generale
e al n. 9675 di registro particolare.
Per gli effetti di cui all'art. 30 T.U. 6 giugno 2003 n. 380 si produce certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sassari in data 27 ottobre 2023. Le parti dichiarano che dalla
pagina 3 di 5 data del rilascio di detto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e sui terreni in oggetto non insistono fabbricati.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali o da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetria;
2) le parti si obbligano a provvedere alla trascrizione dell'atto (contenente trasferimento di quota di immobili) a loro cura e di darne tempestiva comunicazione alla Cancelleria.
All'udienza del 1.10.2024 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il
Collegio darne esecuzione.
Si ritiene difatti che la decisione dei ricorrenti di sciogliere la comunione e di attribuire la proprietà esclusiva dei beni immobili sopraindicati – precedentemente in comproprietà - interamente al SI si inserisce Pt_2
pienamente nell'ambito di quegli accordi, ritenuti validi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che costituiscono espressione della capacità delle parti di autodeterminarsi responsabilmente nel definire la crisi coniugale, componendo in questo modo anche gli aspetti patrimoniali.
Preso atto che nessuna ulteriore statuizione debba essere adottata non essendovi figli minorenni da tutelare, il
Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda congiunta presentata dalle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TI in data 31.05.1992 tra
[...]
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Frà Parte_1 C.F._1
Damiano Pinna n. 18, e (CF. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14/07/1965 ed ivi residente nella Via Roma n. 90, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune al n. 5 parte 2 serie A ufficio 2, alle condizioni sopra concordate da ritenersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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