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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza del 06.03.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
BE IP (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._2 stesso sito in Palmi via Oberdan n. 33, PEC ). Email_1
Appellante
Contro
, già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., P. IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Bumbaca (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso la AVR S.p.A. sede operativa di , località Controparte_1
Catona di Reggio Calabria Vico D'Ascoli snc, PEC . Emai_2 Email_3 Email_4
Appellata
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 241/2019, pubbl. il 05/03/2019, resa nel procedimento R.G. n. 1948/2014.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
1 In particolare, per parte appellante si insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atto di appello e di seguito riportate: “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione, istanza e difesa respinta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e pertanto accogliere la domanda formulata con l'atto di citazione notificato in primo grado e da intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente atto, e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: 1) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto, e per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
3)
Affermare la responsabilità, esclusiva e/o concorrenziale, per il verificarsi del sinistro de quo della Amministrazione – oggi Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per come descritto in parte
[...] narrativa;
4) Conseguentemente, condannare l'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni riportati dal Sig. in occasione del sinistro subito e descritto in premessa, Parte_2
e, pertanto, condannarlo al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di €
31.402,80 [somma così quantificata: € 30.652,75 a titolo di danno non patrimoniale (di cui €
21.649,00 a titolo di danno biologico, € 9.003,75 a titolo di I.T.T. – 21 GIORNI – e I.T.P. 93 giorni valutabili al 50 % e 24 giorni valutabili al 25 %, secondo la quantificazione del CTU) ed € 750,00 a titolo di danni patrimoniali subiti], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale e non, o in quella diversa misura che verrà ritenuta equa e giusta. In via gradata: 5) In riforma della sentenza impugnata, in ogni caso disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite per le motivazioni esposte in premessa.
In ogni caso: 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per la si chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già Controparte_4
rassegnate in comparsa di costituzione, di seguito riportate, chiedendo alla Corte di voler:
“Dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. ex art. 348 bis Parte_1
c.p.c. per violazione di legge e/o mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2019 emessa dal Tribunale di Palmi…e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado. In subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. - Condannare parte appellante al pagamento delle spese
e competenze del giudizio di secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
2 e confermare la tenutezza al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado non ancora corrisposte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
In particolare, con atto di citazione del 23 Dicembre 2014 e notificato il 30 Gennaio 2015,
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Palmi la , Parte_1 Controparte_2 cui poi subentrava la al fine di richiedere Controparte_4
l'accertamento della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dell'ente ed il risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso il 15 Dicembre 2009, alle ore 16,00 circa, sulla S.P. nel tratto che collega la strada Gioia Tauro –San Ferdinando alla S.S.18, e concludeva chiedendo volersi:
“a) Accertare e dichiarare il sinistro, per come descritto in premessa;
b) Per l'effetto, affermare la esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c., per il verificarsi del sinistro de quo della Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria per come descritto in parte narrativa;
c) Conseguentemente, condannare l'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni riportati dal Sig. in occasione del sinistro subito e descritto in Parte_1 premessa, e, pertanto, condannarlo al pagamento in favore della odierno attore della complessiva somma di € 25.904,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo (somma così quantificata: di cui € 16.405,00 a titolo di danno biologico, € 8.599,73 a titolo di I.T.T., I.T.P., € 600,00 a titolo di danno morale, ed € 300,00 a titolo di danni al mezzo da valutarsi anche in via equitativa) a titolo di danno patrimoniale e non, o in quella diversa misura che risulterà in esito alla C.T.U. medico-legale che fin da ora si chiede e/o comunque in quella diversa misura che verrà ritenuta equa e giusta;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto, e concludeva chiedendo volersi: “1) Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità ed indeterminatezza della domanda ex art. 163 e/o 164 c.p.c. per genericità dei fatti addotti e mancanza di prova in ordine agli stessi per tutte le motivazioni sopra esposte. 2) Nel merito rigettare la domanda attorea per infondatezza ed illegittimità della stessa. Carenza di prova e conseguentemente condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio. 3) In via gradata
e nella denegata ipotesi di accertamento dei fatti come descritti dall'attore dichiarare la
3 corresponsabilità dello stesso nella verificazione del fatto dannoso, con conseguente riduzione dell'importo del risarcimento nella misura accertata di spettanza, tenuto altresì conto che la pretesa avanzata per i danni richiesti a titolo di lesioni personali per la superiore motivazione, risulta esorbitante e priva di riscontro probatorio, del pari la richiesta del veicolo è priva di una sua precisa determinazione e quantificazione con conseguente pronuncia di soccombenza parziale dell'attore; Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in favore della ”. CP_2
Instaurato il contraddittorio, depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed istruito il giudizio a mezzo prova testimoniale, acquisizione documentale e ammissione di C.T.U. medico-legale, la causa veniva decisa previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza impugnata, previa ricostruzione in fatto, analisi degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, come più ampiamente in pronuncia di primo grado che si richiama, il
Tribunale di Palmi così disponeva: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna Parte_1
a pagare alla (già ), in Controparte_4 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 4.835,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario Avv. Tiziana Bumbaca;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di
C.T.U. così come liquidate con separato decreto”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello ritenendola errata per Parte_1
i seguenti motivi:
-1- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2051 c.c.
– Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” nella parte in cui sono stati ritenuti non provati l'evento ed il relativo nesso causale, eccependo l'intervenuta piena dimostrazione a mezzo la produzione documentale e l'attività istruttoria, dalla quale assume non emergere alcuna contraddizione in relazione alla dinamica dei fatti ed alla conseguente responsabilità dell'ente convenuto in primo grado, titolare della strada;
-2- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2051 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. – Contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Mancata valutazione dell'onere della prova - Errata valutazione delle prove assunte” per non avere la CP_2 dimostrato la sussistenza di un caso fortuito, indi la eccezionalità ed imprevedibilità del comportamento dell'utente;
-3- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2051 e
1227 c.c. in relazione alla ipotesi di concorso di colpa – Contraddittorietà ed illogicità della
4 motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” non essendo stato valutato, in subordine,
l'eventuale concorso di colpa del danneggiato;
-4- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2043 c.c.
– Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” per non essere stata considerata l'esistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta in primo grado.
-5- Riproponeva, quindi, la domanda risarcitoria rilevando di aver fornito piena prova del quantum debeatur.
-6- Censurava, infine, la pronuncia di condanna alle spese e competenze di lite ritenendola ingiusta ed errata.
Concludeva, pertanto, come prima riportato, chiedendo alla Corte di voler: “1) Accogliere, per
i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto, e per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
3) Affermare la responsabilità, esclusiva e/o concorrenziale, per il verificarsi del sinistro de quo della Amministrazione – Controparte_3 oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 per come descritto in parte narrativa;
4) Conseguentemente, condannare l'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni riportati dal Sig. in occasione del sinistro Parte_2 subito e descritto in premessa, e, pertanto, condannarlo al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di € 31.402,80 [somma così quantificata: € 30.652,75 a titolo di danno non patrimoniale (di cui € 21.649,00 a titolo di danno biologico, € 9.003,75 a titolo di I.T.T. –
21 GIORNI – e I.T.P. 93 giorni valutabili al 50 % e 24 giorni valutabili al 25 %, secondo la quantificazione del CTU) ed € 750,00 a titolo di danni patrimoniali subiti], oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale e non, o in quella diversa misura che verrà ritenuta equa e giusta. In via gradata: 5) In riforma della sentenza impugnata, in ogni caso disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite per le motivazioni esposte in premessa. In ogni caso: 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Si costituiva la appellata per resistere al gravame e Controparte_4 domandarne il rigetto, chiedendo alla Corte adita di: “1) Dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. ex art. 348 bis c.p.c. per violazione di legge e/o Parte_1 mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento
5 giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2019 dal Tribunale di
Palmi… e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado. In subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo;
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 27.02.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene preliminarmente rigettata l'eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'impugnazione principale per non possedere l'appello ragionevoli probabilità di essere accolto ex art. 348 c.p.c., come già implicitamente disposto nella c.d. valutazione primaria di
“filtro” di cui in ordinanza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, emessa anche a seguito di richiesta di decisione senza alcuna riproposizione di istanze preliminari, in quanto con essa la Corte ha già ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello indicata e superato l'eccezione stessa.
Viene rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come più ampiamente spiegata dalla Controparte_4
, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
[...]
a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018).
Nel caso di specie, infatti, l'appello non può ritenersi generico essendo stati individuati i motivi della sentenza specificatamente oggetto di gravame con indicazione delle censure e delle
6 domande, così argomentando sulle ragioni in base alle quali l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, e ponendo questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti delle censure proposte e le ragioni della loro stessa proposizione, nonché la domanda in atto di appello.
Nel merito, il gravame è infondato.
Preliminarmente, si precisa che il giudice di prime cure ha dato conto dei motivi per i quali ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito la prova dell'evento e della sua dinamica, dello stato dei luoghi, del nesso di causalità.
La ricostruzione della dinamica dei fatti e delle varie risultanze istruttorie è stata ampiamente motivata e dettagliata in sentenza di primo grado, in maniera chiara, anche riportando integralmente le risultanze istruttorie, comparando tutti i dati acquisiti e fornendo specifica motivazione dei propri assunti, e la pronuncia non si presta alle critiche che le sono mosse, non presentando vizi logici o giuridici di sorta.
Al riguardo, è pacifico che anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva da cose in custodia ex l'art. 2051 c.c. si richiede in capo al danneggiato la prova del fatto e del nesso causale, ovvero dell'esatta dinamica del sinistro, della presenza di una res che è stata causa di pericolo e dell'evento, dell'efficienza causale della stessa rispetto alla condotta della parte danneggiata.
La prova del nesso causale non va considerata in senso semplicistico, quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia.
La Cassazione a Sez. Unite n. 20943/2022, ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”, per cui solo una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ottemperando al diverso onere posto a suo carico.
Detta prova non può essere generica, ma deve attenere alla dimostrazione dell'accadimento specifico, della successione dei fatti e dell'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento, dimostrando che l'evento dannoso e la cosa custodita si sono collocate in un medesimo contesto di tempo e di luogo, che la res custodita ha
7 avuto per propria caratteristica una pericolosità, che l'evento è stato concretamente e direttamente provocato dalla cosa stessa e non da altri fattori causali, assumendo rilevanza il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (es. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12663 del 9 maggio 2024).
È necessario, quindi, che prima il danneggiato dimostri che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita, per cui la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusto il disposto dell'art. 2051 cod. civ., provando il caso fortuito.
Quanto indicato è preliminare ad ogni differente onere sia sul quantum sia in relazione al contrario onere probatorio posto in capo al custode.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che solo a seguito della acquisita prova a carico del danneggiato, il custode dovrà procedersi a valutare che: “a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito
è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”, chiarendo che “Ogni ulteriore questione posta dal mezzo in esame circa la prevedibilità o l'evitabilità della condotta del danneggiato costituisce ovviamente un posterius sul piano logico, perché afferente al tema del caso fortuito, che è necessario indagare solo se il danneggiato abbia assolto il proprio onere della prova” (ved. Cass. Sez. 3 ord. N.
24059 del 28-08-2025).
Si fa, inoltre, presente che sul nesso causale tra res custodita ed evento dannoso può incidere il fatto del danneggiato, che può consistere in un fattore causale concorrente o esclusivo nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del
8 custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 codice civile, tanto da essere suscettibile di assumere rilevanza assorbente nel prodursi dell'evento dannoso rispetto a cui la relazione con la cosa degraderebbe a mera occasione, dovendosi anche considerare che tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. 1/02/2018,
n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide, pertanto, sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del primo che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (Cass. Civ. n. 6065/12).
Ebbene, premesso quanto indicato, si conviene con quanto statuito in sentenza impugnata nel ritenere che l'appellante, in base ai criteri di ripartizione fissati dall'art. 2697 c.c., non abbia adeguatamente assolto all'onere posto a suo carico, non essendo stata dimostrata alcuna circostanza in forza della quale presumere la sussistenza della responsabilità risarcitoria invocata.
Infatti, non si ritiene essere stato debitamente dimostrato l'assunto secondo il quale la strada in un tratto non specificatamente precisato avrebbe presentato buche, dislivelli, pietrisco, cespugli sulla carreggiata tale da creare pericolo e che ciò avrebbe determinato una caduta, non provata nella dinamica.
La mancata prova dell'evento e del nesso di causalità assorbe ogni ulteriore rilievo, per cui la pronuncia sul punto ha precluso, e preclude, ogni ulteriore valutazione.
In tal senso scevra da vizi appare la sentenza impugnata nella parte in cui si ritiene che “Nella fattispecie l'attore non ha innanzitutto fornito la puntuale identificazione storica della materia controversa mediante la doverosa allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto azionato: in particolare, non ha allegato e provato, secondo la sua tenutezza, l'esistenza
“ontologica" di tali fatti e la loro connessione “causale” col danno lamentato, così impedendo al Giudicante di accertare, della dedotta insidia, la reale esistenza, la precisa ubicazione,
l'oggettiva pericolosità, la non visibilità, la non prevedibilità e la relazione eziologica tra la cosa e la condotta dell'attore”.
9 A conferma, nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono di ritenere soddisfatto tale onere probatorio, in quanto la dinamica del sinistro è rimasta sfornita di adeguati riscontri, sia in ordine alle concrete condizioni dello stato dei luoghi sia in ordine alle modalità del sinistro, sia in ordine alle cause.
È pacifico che se non si è assolto adeguatamente all'onere di dimostrare l'evento ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito ogni incertezza ricade in danno all'attore ( in senso conforme Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode...omissis”), poiché il disposto dell'art. 2697 distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare, sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (anche cfr.
Cass. n. 4773/2015).
In merito, deve premettersi, come appositamente valutato anche dal giudice di prime cure, che non risultano prodotti rilevi fotografici né una ricostruzione del luogo specifico, il che non può che ridondare in danno dell'attrice, che ha l'onere di provare i propri assunti e i presupposti della domanda, mancando la possibilità di comprendere lo stato dei luoghi.
In oltre, non è stato dimostrato in quale specifico tratto della strada sarebbe avvenuto il sinistro e nessun elemento in merito emerge dagli atti di causa.
Vi è, infatti, indicazione generica del luogo in cui il sinistro sarebbe avvenuto, essendosi parte attrice limitata a riferire che trattavasi di strada provinciale “che collega la strada Gioia Tauro
– San Ferdinando alla S.S.18”, con direzione verso la SS18, senza evidenziare un punto specifico, ed il teste escusso all'udienza del 26 Aprile 2017, ha Testimone_1 chiarito che la strada in esame “la quale si innesta dalla strada Gioia Tauro San Ferdinando per arrivare alla Statale 18 ed è lunga circa 12 Km”.
Anche la dinamica dell'evento è rimasta priva di indicazione specifica, tant'è che a fronte della dedotta presenza di buche, dislivelli e cespugli sulla strada, di un cespuglio spinoso “che invadeva la sede stradale ostruendo il passaggio in parte della carreggiata” in primo grado, in appello si indica che la ruota della bicicletta avrebbe impattato contro un cespuglio posto sul
10 margine destro, salvo poi riferire in merito alla presenza di più cespugli ed in memoria conclusionale alla presenza di buche, detriti ed ulteriori anomalie del manto stradale.
Non è stato dimostrato il motivo dell'impatto, se contro il cespuglio o i cespugli o per altro motivo, nè il perché in una strada a doppio senso di marcia il abbia urtato un cespuglio Pt_1
(dove posto non indicato), non risulta provato che il cespuglio abbia impedito il transito né sono emerse con certezza o verosimiglianze le caratteristiche di detto cespuglio, così da non poterne valutare l'incidenza sull'evento e la sua evitabilità.
Non è stato, pertanto, neanche dimostrato che la presenza di un determinato pericolo sia stata la causa dell'evento.
È presente in atti la relazione di servizio del 15.12.2009 a firma degli agenti, che già circolavano sul territorio, la quale è idonea a fornire piena prova solo delle attività indicate come espletate dagli agenti stessi e delle circostanze cadute nella loro diretta percezione.
Dalla relazione nulla si evince in merito della dinamica dell'evento, in quanto si indica che sono intervenuti successivamente, e gli agenti si sono limitati a riportare quanto riferito dall'appellante, senza alcun accertamento a riscontro, per cui nessun valore probatorio è stato acquisito in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Unico elemento desumibile è la circostanza della presenza del sulla strada indicata alle Pt_1 ore 16,00, con escoriazioni sul corpo, tant'è che si richiedeva l'intervento del 118, i danni alla bicicletta, e che lo stesso rendeva le informazioni riferite.
In ogni caso, anche ove si volesse attribuire valore solo indiziario alle dichiarazioni rese dall'appellante, valorizzandone la immediatezza, lo stesso indicava unicamente che per le
“condizioni del manto stradale non dei migliori” aveva “impattato” con la ruota anteriore un cespuglio di rovi presente sul margine destro della carreggiata.
Nel verbale non si da atto della presenza di altre persone o mezzi, di dichiarazioni ulteriormente acquisite, della necessità di bloccare il traffico.
Considerato che le uniche prove a supporto della tesi attorea in punto di dinamica dei fatti sono state due testimonianze, le stesse per suffragare in maniera adeguata la ricostruzione dei fatti avrebbero dovuto presentare un significativo grado di precisione nella descrizione del fatto e di coerenza tra di esse e con gli ulteriori elementi probatori complessivamente acquisiti, precisione che è mancata.
In caso di contrasto, infatti, tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda medesima, l'insufficienza della prova si rovescia in danno della parte istante.
11 Non è superfluo ricordare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
Quanto indicato riguarda anche la valutazione della prova testimoniale, atteso che la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso
– forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), essendo sufficiente la mancanza di uno degli elementi indicati.
La Corte ritiene, in merito, che il Tribunale abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali e che abbia tenuto conto delle circostanze di natura oggettiva riferite dai testi e delle lacunosità presenti nelle stesse dichiarazioni, che non appaiono precise, ma palesano profili di contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti e di inattendibilità delle versioni fornite.
In specie, il teste (escusso all'udienza del 26 Aprile 2017), conducente di un Testimone_2 camion presente sul luogo poiché proveniente dall'opposto senso di marcia, riferiva che “Ho visto il GN cadere all'altezza di un cespuglio. Mi sono quindi fermato a prestare Pt_1 soccorso. … il cespuglio cadeva sulla strada ed era visibile dal mio senso di marcia. L'incidente
è avvenuto in una semicurva. Tutta la strada era piena di cespugli che cadevano sulla strada.
Il cespuglio dove è caduto il GN non era visibile prima della curva…La strada Pt_1 aveva qualche buca e pietre. La strada non era illuminata. Ancora non era buio ma era all'imbrunire (tra giorno e buio)” per poi indicare che “i cespugli era presenti sulla strada ma non sono in grado di dire se cadevano sulla strada da sopra oppure no. Preciso che fino ad altezza d'uomo sul lato della strada vi era un muro in cemento, mentre al di sopra del muro non so se vi fossero dei terreni. Ho provveduto a parlare personalmente con la Polizia perché il GN era ancora stordito. Non ricordo che avesse parlato con la Polizia”. Pt_1
Lo stesso è stato vago e contraddittorio, tanto da dichiarare che “Tutta la strada era piena di cespugli che cadevano sulla strada” per poi precisare diversamente che i “cespugli era presenti sulla strada ma non sono in grado di dire se cadevano sulla strada da sopra oppure no”, poi riferire di un muro sul bordo, ed indicare che aveva provveduto a spostare la bicicletta dalla
12 strada, a prestare soccorso con acqua al a bloccare le auto. Come indicato, il teste ha Pt_1 riferito di una caduta “all'altezza” di un cespuglio, riferendo di un urto con il braccio e non una diversa dinamica.
L'ulteriore teste di parte attrice, (alla medesima udienza) dichiarava di essere Tes_3 sopraggiunto dopo il sinistro, per cui non ha assistito all'evento.
Lo stesso fiferiva che “la strada non era in adeguate condizioni e vi erano cespugli vari all'altezza di dove è caduto il GN . I cespugli spuntavano direttamente dalla strada, Pt_1 formandosi dall'acqua e dalla terra che si accumulava sulla strada. Crescono e si allungano al punto da ricadere sulla strada stessa”, di aver provveduto a “fermare le macchine” ed a caricare “sulla mia auto la bicicletta del GN ”. Pt_1
La presenza di “terra” ed “acqua” sulla strada appare elemento nuovo e diverso, non indicato neanche dall'attore.
In relazione alla dinamica, quindi, è mancata una prova certa poiché il primo teste ha indicato che l'attore era caduto “all'altezza di un cespuglio” e che “in occasione della caduta il GN ha urtato con il braccio destro il cespuglio che presentava delle spine” senza Pt_1 specificare come e perché, mentre il secondo è sopraggiunto.
L'accertamento dei fatti si è rilevato, dunque, troppo generico ed indeterminato, oltre che contraddittorio.
Inoltre, entrambi i testi hanno descritto in maniera non precisa e diversa la non chiara presenza di cespugli o di un cespuglio, sulla strada o sul bordo, senza comprendersi dove si trovassero e come fossero stati, così come entrambi hanno riferito di aver provveduto ad effettuare le medesime attività, ossia fermare il traffico e spostare la bicicletta, senza dar conto della cooperazione dell'altro.
Inoltre, la circostanza riferita dal teste di uno “stordimento” del risulta non Tes_2 Pt_1 confermata dagli altri elementi acquisiti, e smentita dalla stessa relazione degli agenti intervenuti che non hanno indicato la presenza di testi mentre hanno riferito che la parte aveva reso dichiarazioni.
Gli agenti, inoltre, non hanno dato atto di camion presenti su strada, di difficoltà nel defluire del traffico o di necessità di bloccarlo, di aver sentito persone presenti.
Entrambe le indicate testimonianze, comunque, appaiono contrastanti con i report di servizio prodotti in atti, dai quali si attestano gli intervenuti lavori sulla intera strada nel periodo precedente all'evento, e con la testimonianza resa da , dipendente Testimone_1 dell'AVR spa, il quale ha riferito che “nel mese di novembre 2009 erano in corso sulla strada provinciale 46 attività di chiusura delle buche nei giorni risultanti dai report che mi si
13 esibiscono. Nel mese di dicembre ed in particolare giorno 15 si è proceduto anche all'attività di sfalcio delle siepi e pulizia delle cunette” precisando che “in occasione dell'attività di sfalcio non venivano riscontrate anomalie sulla carreggiata, atteso che le buche erano state chiuse in epoca precedente”.
Dai report dei lavori allegati si evincono operazioni di “sfascio”, “pulizia cunette” e chiusura buche nel periodo novembre-dicembre 2012, sino al giorno dell'incidente.
Dal complesso, quindi, dell'istruttoria emergono le lacune evidenziate in sentenza impugnata, per cui non si ravvedono motivi di errore nella stessa confermandosi che l'appellante, attore in primo grado, non ha assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, la presenza di un pericolo o della presenza di situazione qualificabile come insidia non prevedibile, e la incidenza causale del pericolo lamentato.
La mancata prova dell'an rende non necessaria la verifica del fortuito, dell'incidenza causale del e della disamina della dimostrazione del quantum. Pt_1
Anche il diverso inquadramento ex art. 2043 c.c., inoltre, avrebbe richiesto la prova del fatto, dell'attuazione di un comportamento commissivo od omissivo dal quale deriva un pregiudizio a terzi, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante quale colpa, indi anche detto motivo di appello deve essere disatteso.
L'appello è, pertanto, infondato e viene integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
In relazione alle competenze di lite del presente grado, tenuto conto della decisione sul solo motivo assorbente, della presenza di incertezza e contraddizioni in relazione alle circostanze riferite di testi e della riproposizione delle difese svolte in primo grado, si ravvede la sussistenza delle condizioni idonee a legittimare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. e, quindi, si dispone la compensazione integrale delle spese e competenze di lite tra le parti.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2019 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da contro la , in persona del Parte_1 Controparte_4 legale rappresentante p.t, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 241/2019 pubbl. il
05/03/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
14 - rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite del presente grado;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di
Appello, in data 03.10.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza del 06.03.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
BE IP (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._2 stesso sito in Palmi via Oberdan n. 33, PEC ). Email_1
Appellante
Contro
, già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., P. IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Bumbaca (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso la AVR S.p.A. sede operativa di , località Controparte_1
Catona di Reggio Calabria Vico D'Ascoli snc, PEC . Emai_2 Email_3 Email_4
Appellata
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 241/2019, pubbl. il 05/03/2019, resa nel procedimento R.G. n. 1948/2014.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
1 In particolare, per parte appellante si insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atto di appello e di seguito riportate: “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione, istanza e difesa respinta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e pertanto accogliere la domanda formulata con l'atto di citazione notificato in primo grado e da intendersi integralmente riportata e trascritta nel presente atto, e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: 1) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto, e per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
3)
Affermare la responsabilità, esclusiva e/o concorrenziale, per il verificarsi del sinistro de quo della Amministrazione – oggi Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per come descritto in parte
[...] narrativa;
4) Conseguentemente, condannare l'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni riportati dal Sig. in occasione del sinistro subito e descritto in premessa, Parte_2
e, pertanto, condannarlo al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di €
31.402,80 [somma così quantificata: € 30.652,75 a titolo di danno non patrimoniale (di cui €
21.649,00 a titolo di danno biologico, € 9.003,75 a titolo di I.T.T. – 21 GIORNI – e I.T.P. 93 giorni valutabili al 50 % e 24 giorni valutabili al 25 %, secondo la quantificazione del CTU) ed € 750,00 a titolo di danni patrimoniali subiti], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale e non, o in quella diversa misura che verrà ritenuta equa e giusta. In via gradata: 5) In riforma della sentenza impugnata, in ogni caso disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite per le motivazioni esposte in premessa.
In ogni caso: 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Per la si chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già Controparte_4
rassegnate in comparsa di costituzione, di seguito riportate, chiedendo alla Corte di voler:
“Dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. ex art. 348 bis Parte_1
c.p.c. per violazione di legge e/o mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2019 emessa dal Tribunale di Palmi…e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado. In subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. - Condannare parte appellante al pagamento delle spese
e competenze del giudizio di secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
2 e confermare la tenutezza al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado non ancora corrisposte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
In particolare, con atto di citazione del 23 Dicembre 2014 e notificato il 30 Gennaio 2015,
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Palmi la , Parte_1 Controparte_2 cui poi subentrava la al fine di richiedere Controparte_4
l'accertamento della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dell'ente ed il risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso il 15 Dicembre 2009, alle ore 16,00 circa, sulla S.P. nel tratto che collega la strada Gioia Tauro –San Ferdinando alla S.S.18, e concludeva chiedendo volersi:
“a) Accertare e dichiarare il sinistro, per come descritto in premessa;
b) Per l'effetto, affermare la esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c., per il verificarsi del sinistro de quo della Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria per come descritto in parte narrativa;
c) Conseguentemente, condannare l'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni riportati dal Sig. in occasione del sinistro subito e descritto in Parte_1 premessa, e, pertanto, condannarlo al pagamento in favore della odierno attore della complessiva somma di € 25.904,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo (somma così quantificata: di cui € 16.405,00 a titolo di danno biologico, € 8.599,73 a titolo di I.T.T., I.T.P., € 600,00 a titolo di danno morale, ed € 300,00 a titolo di danni al mezzo da valutarsi anche in via equitativa) a titolo di danno patrimoniale e non, o in quella diversa misura che risulterà in esito alla C.T.U. medico-legale che fin da ora si chiede e/o comunque in quella diversa misura che verrà ritenuta equa e giusta;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto, e concludeva chiedendo volersi: “1) Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità ed indeterminatezza della domanda ex art. 163 e/o 164 c.p.c. per genericità dei fatti addotti e mancanza di prova in ordine agli stessi per tutte le motivazioni sopra esposte. 2) Nel merito rigettare la domanda attorea per infondatezza ed illegittimità della stessa. Carenza di prova e conseguentemente condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio. 3) In via gradata
e nella denegata ipotesi di accertamento dei fatti come descritti dall'attore dichiarare la
3 corresponsabilità dello stesso nella verificazione del fatto dannoso, con conseguente riduzione dell'importo del risarcimento nella misura accertata di spettanza, tenuto altresì conto che la pretesa avanzata per i danni richiesti a titolo di lesioni personali per la superiore motivazione, risulta esorbitante e priva di riscontro probatorio, del pari la richiesta del veicolo è priva di una sua precisa determinazione e quantificazione con conseguente pronuncia di soccombenza parziale dell'attore; Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in favore della ”. CP_2
Instaurato il contraddittorio, depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed istruito il giudizio a mezzo prova testimoniale, acquisizione documentale e ammissione di C.T.U. medico-legale, la causa veniva decisa previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza impugnata, previa ricostruzione in fatto, analisi degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, come più ampiamente in pronuncia di primo grado che si richiama, il
Tribunale di Palmi così disponeva: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna Parte_1
a pagare alla (già ), in Controparte_4 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 4.835,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario Avv. Tiziana Bumbaca;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di
C.T.U. così come liquidate con separato decreto”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello ritenendola errata per Parte_1
i seguenti motivi:
-1- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2051 c.c.
– Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” nella parte in cui sono stati ritenuti non provati l'evento ed il relativo nesso causale, eccependo l'intervenuta piena dimostrazione a mezzo la produzione documentale e l'attività istruttoria, dalla quale assume non emergere alcuna contraddizione in relazione alla dinamica dei fatti ed alla conseguente responsabilità dell'ente convenuto in primo grado, titolare della strada;
-2- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2051 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. – Contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Mancata valutazione dell'onere della prova - Errata valutazione delle prove assunte” per non avere la CP_2 dimostrato la sussistenza di un caso fortuito, indi la eccezionalità ed imprevedibilità del comportamento dell'utente;
-3- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2051 e
1227 c.c. in relazione alla ipotesi di concorso di colpa – Contraddittorietà ed illogicità della
4 motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” non essendo stato valutato, in subordine,
l'eventuale concorso di colpa del danneggiato;
-4- “Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2043 c.c.
– Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” per non essere stata considerata l'esistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta in primo grado.
-5- Riproponeva, quindi, la domanda risarcitoria rilevando di aver fornito piena prova del quantum debeatur.
-6- Censurava, infine, la pronuncia di condanna alle spese e competenze di lite ritenendola ingiusta ed errata.
Concludeva, pertanto, come prima riportato, chiedendo alla Corte di voler: “1) Accogliere, per
i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto, e per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
3) Affermare la responsabilità, esclusiva e/o concorrenziale, per il verificarsi del sinistro de quo della Amministrazione – Controparte_3 oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 per come descritto in parte narrativa;
4) Conseguentemente, condannare l'ente convenuto, al risarcimento di tutti i danni riportati dal Sig. in occasione del sinistro Parte_2 subito e descritto in premessa, e, pertanto, condannarlo al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di € 31.402,80 [somma così quantificata: € 30.652,75 a titolo di danno non patrimoniale (di cui € 21.649,00 a titolo di danno biologico, € 9.003,75 a titolo di I.T.T. –
21 GIORNI – e I.T.P. 93 giorni valutabili al 50 % e 24 giorni valutabili al 25 %, secondo la quantificazione del CTU) ed € 750,00 a titolo di danni patrimoniali subiti], oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale e non, o in quella diversa misura che verrà ritenuta equa e giusta. In via gradata: 5) In riforma della sentenza impugnata, in ogni caso disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite per le motivazioni esposte in premessa. In ogni caso: 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Si costituiva la appellata per resistere al gravame e Controparte_4 domandarne il rigetto, chiedendo alla Corte adita di: “1) Dichiarare inammissibile l'appello promosso dal sig. ex art. 348 bis c.p.c. per violazione di legge e/o Parte_1 mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento
5 giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2019 dal Tribunale di
Palmi… e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado. In subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo;
2) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 27.02.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene preliminarmente rigettata l'eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'impugnazione principale per non possedere l'appello ragionevoli probabilità di essere accolto ex art. 348 c.p.c., come già implicitamente disposto nella c.d. valutazione primaria di
“filtro” di cui in ordinanza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, emessa anche a seguito di richiesta di decisione senza alcuna riproposizione di istanze preliminari, in quanto con essa la Corte ha già ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello indicata e superato l'eccezione stessa.
Viene rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come più ampiamente spiegata dalla Controparte_4
, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
[...]
a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019, 13535/2018).
Nel caso di specie, infatti, l'appello non può ritenersi generico essendo stati individuati i motivi della sentenza specificatamente oggetto di gravame con indicazione delle censure e delle
6 domande, così argomentando sulle ragioni in base alle quali l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, e ponendo questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti delle censure proposte e le ragioni della loro stessa proposizione, nonché la domanda in atto di appello.
Nel merito, il gravame è infondato.
Preliminarmente, si precisa che il giudice di prime cure ha dato conto dei motivi per i quali ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito la prova dell'evento e della sua dinamica, dello stato dei luoghi, del nesso di causalità.
La ricostruzione della dinamica dei fatti e delle varie risultanze istruttorie è stata ampiamente motivata e dettagliata in sentenza di primo grado, in maniera chiara, anche riportando integralmente le risultanze istruttorie, comparando tutti i dati acquisiti e fornendo specifica motivazione dei propri assunti, e la pronuncia non si presta alle critiche che le sono mosse, non presentando vizi logici o giuridici di sorta.
Al riguardo, è pacifico che anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva da cose in custodia ex l'art. 2051 c.c. si richiede in capo al danneggiato la prova del fatto e del nesso causale, ovvero dell'esatta dinamica del sinistro, della presenza di una res che è stata causa di pericolo e dell'evento, dell'efficienza causale della stessa rispetto alla condotta della parte danneggiata.
La prova del nesso causale non va considerata in senso semplicistico, quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia.
La Cassazione a Sez. Unite n. 20943/2022, ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”, per cui solo una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ottemperando al diverso onere posto a suo carico.
Detta prova non può essere generica, ma deve attenere alla dimostrazione dell'accadimento specifico, della successione dei fatti e dell'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento, dimostrando che l'evento dannoso e la cosa custodita si sono collocate in un medesimo contesto di tempo e di luogo, che la res custodita ha
7 avuto per propria caratteristica una pericolosità, che l'evento è stato concretamente e direttamente provocato dalla cosa stessa e non da altri fattori causali, assumendo rilevanza il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (es. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12663 del 9 maggio 2024).
È necessario, quindi, che prima il danneggiato dimostri che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita, per cui la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusto il disposto dell'art. 2051 cod. civ., provando il caso fortuito.
Quanto indicato è preliminare ad ogni differente onere sia sul quantum sia in relazione al contrario onere probatorio posto in capo al custode.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che solo a seguito della acquisita prova a carico del danneggiato, il custode dovrà procedersi a valutare che: “a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito
è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”, chiarendo che “Ogni ulteriore questione posta dal mezzo in esame circa la prevedibilità o l'evitabilità della condotta del danneggiato costituisce ovviamente un posterius sul piano logico, perché afferente al tema del caso fortuito, che è necessario indagare solo se il danneggiato abbia assolto il proprio onere della prova” (ved. Cass. Sez. 3 ord. N.
24059 del 28-08-2025).
Si fa, inoltre, presente che sul nesso causale tra res custodita ed evento dannoso può incidere il fatto del danneggiato, che può consistere in un fattore causale concorrente o esclusivo nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del
8 custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 codice civile, tanto da essere suscettibile di assumere rilevanza assorbente nel prodursi dell'evento dannoso rispetto a cui la relazione con la cosa degraderebbe a mera occasione, dovendosi anche considerare che tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. 1/02/2018,
n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide, pertanto, sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del primo che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (Cass. Civ. n. 6065/12).
Ebbene, premesso quanto indicato, si conviene con quanto statuito in sentenza impugnata nel ritenere che l'appellante, in base ai criteri di ripartizione fissati dall'art. 2697 c.c., non abbia adeguatamente assolto all'onere posto a suo carico, non essendo stata dimostrata alcuna circostanza in forza della quale presumere la sussistenza della responsabilità risarcitoria invocata.
Infatti, non si ritiene essere stato debitamente dimostrato l'assunto secondo il quale la strada in un tratto non specificatamente precisato avrebbe presentato buche, dislivelli, pietrisco, cespugli sulla carreggiata tale da creare pericolo e che ciò avrebbe determinato una caduta, non provata nella dinamica.
La mancata prova dell'evento e del nesso di causalità assorbe ogni ulteriore rilievo, per cui la pronuncia sul punto ha precluso, e preclude, ogni ulteriore valutazione.
In tal senso scevra da vizi appare la sentenza impugnata nella parte in cui si ritiene che “Nella fattispecie l'attore non ha innanzitutto fornito la puntuale identificazione storica della materia controversa mediante la doverosa allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto azionato: in particolare, non ha allegato e provato, secondo la sua tenutezza, l'esistenza
“ontologica" di tali fatti e la loro connessione “causale” col danno lamentato, così impedendo al Giudicante di accertare, della dedotta insidia, la reale esistenza, la precisa ubicazione,
l'oggettiva pericolosità, la non visibilità, la non prevedibilità e la relazione eziologica tra la cosa e la condotta dell'attore”.
9 A conferma, nel caso di specie le risultanze istruttorie non consentono di ritenere soddisfatto tale onere probatorio, in quanto la dinamica del sinistro è rimasta sfornita di adeguati riscontri, sia in ordine alle concrete condizioni dello stato dei luoghi sia in ordine alle modalità del sinistro, sia in ordine alle cause.
È pacifico che se non si è assolto adeguatamente all'onere di dimostrare l'evento ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito ogni incertezza ricade in danno all'attore ( in senso conforme Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode...omissis”), poiché il disposto dell'art. 2697 distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare, sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (anche cfr.
Cass. n. 4773/2015).
In merito, deve premettersi, come appositamente valutato anche dal giudice di prime cure, che non risultano prodotti rilevi fotografici né una ricostruzione del luogo specifico, il che non può che ridondare in danno dell'attrice, che ha l'onere di provare i propri assunti e i presupposti della domanda, mancando la possibilità di comprendere lo stato dei luoghi.
In oltre, non è stato dimostrato in quale specifico tratto della strada sarebbe avvenuto il sinistro e nessun elemento in merito emerge dagli atti di causa.
Vi è, infatti, indicazione generica del luogo in cui il sinistro sarebbe avvenuto, essendosi parte attrice limitata a riferire che trattavasi di strada provinciale “che collega la strada Gioia Tauro
– San Ferdinando alla S.S.18”, con direzione verso la SS18, senza evidenziare un punto specifico, ed il teste escusso all'udienza del 26 Aprile 2017, ha Testimone_1 chiarito che la strada in esame “la quale si innesta dalla strada Gioia Tauro San Ferdinando per arrivare alla Statale 18 ed è lunga circa 12 Km”.
Anche la dinamica dell'evento è rimasta priva di indicazione specifica, tant'è che a fronte della dedotta presenza di buche, dislivelli e cespugli sulla strada, di un cespuglio spinoso “che invadeva la sede stradale ostruendo il passaggio in parte della carreggiata” in primo grado, in appello si indica che la ruota della bicicletta avrebbe impattato contro un cespuglio posto sul
10 margine destro, salvo poi riferire in merito alla presenza di più cespugli ed in memoria conclusionale alla presenza di buche, detriti ed ulteriori anomalie del manto stradale.
Non è stato dimostrato il motivo dell'impatto, se contro il cespuglio o i cespugli o per altro motivo, nè il perché in una strada a doppio senso di marcia il abbia urtato un cespuglio Pt_1
(dove posto non indicato), non risulta provato che il cespuglio abbia impedito il transito né sono emerse con certezza o verosimiglianze le caratteristiche di detto cespuglio, così da non poterne valutare l'incidenza sull'evento e la sua evitabilità.
Non è stato, pertanto, neanche dimostrato che la presenza di un determinato pericolo sia stata la causa dell'evento.
È presente in atti la relazione di servizio del 15.12.2009 a firma degli agenti, che già circolavano sul territorio, la quale è idonea a fornire piena prova solo delle attività indicate come espletate dagli agenti stessi e delle circostanze cadute nella loro diretta percezione.
Dalla relazione nulla si evince in merito della dinamica dell'evento, in quanto si indica che sono intervenuti successivamente, e gli agenti si sono limitati a riportare quanto riferito dall'appellante, senza alcun accertamento a riscontro, per cui nessun valore probatorio è stato acquisito in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Unico elemento desumibile è la circostanza della presenza del sulla strada indicata alle Pt_1 ore 16,00, con escoriazioni sul corpo, tant'è che si richiedeva l'intervento del 118, i danni alla bicicletta, e che lo stesso rendeva le informazioni riferite.
In ogni caso, anche ove si volesse attribuire valore solo indiziario alle dichiarazioni rese dall'appellante, valorizzandone la immediatezza, lo stesso indicava unicamente che per le
“condizioni del manto stradale non dei migliori” aveva “impattato” con la ruota anteriore un cespuglio di rovi presente sul margine destro della carreggiata.
Nel verbale non si da atto della presenza di altre persone o mezzi, di dichiarazioni ulteriormente acquisite, della necessità di bloccare il traffico.
Considerato che le uniche prove a supporto della tesi attorea in punto di dinamica dei fatti sono state due testimonianze, le stesse per suffragare in maniera adeguata la ricostruzione dei fatti avrebbero dovuto presentare un significativo grado di precisione nella descrizione del fatto e di coerenza tra di esse e con gli ulteriori elementi probatori complessivamente acquisiti, precisione che è mancata.
In caso di contrasto, infatti, tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda medesima, l'insufficienza della prova si rovescia in danno della parte istante.
11 Non è superfluo ricordare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
Quanto indicato riguarda anche la valutazione della prova testimoniale, atteso che la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso
– forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), essendo sufficiente la mancanza di uno degli elementi indicati.
La Corte ritiene, in merito, che il Tribunale abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali e che abbia tenuto conto delle circostanze di natura oggettiva riferite dai testi e delle lacunosità presenti nelle stesse dichiarazioni, che non appaiono precise, ma palesano profili di contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti e di inattendibilità delle versioni fornite.
In specie, il teste (escusso all'udienza del 26 Aprile 2017), conducente di un Testimone_2 camion presente sul luogo poiché proveniente dall'opposto senso di marcia, riferiva che “Ho visto il GN cadere all'altezza di un cespuglio. Mi sono quindi fermato a prestare Pt_1 soccorso. … il cespuglio cadeva sulla strada ed era visibile dal mio senso di marcia. L'incidente
è avvenuto in una semicurva. Tutta la strada era piena di cespugli che cadevano sulla strada.
Il cespuglio dove è caduto il GN non era visibile prima della curva…La strada Pt_1 aveva qualche buca e pietre. La strada non era illuminata. Ancora non era buio ma era all'imbrunire (tra giorno e buio)” per poi indicare che “i cespugli era presenti sulla strada ma non sono in grado di dire se cadevano sulla strada da sopra oppure no. Preciso che fino ad altezza d'uomo sul lato della strada vi era un muro in cemento, mentre al di sopra del muro non so se vi fossero dei terreni. Ho provveduto a parlare personalmente con la Polizia perché il GN era ancora stordito. Non ricordo che avesse parlato con la Polizia”. Pt_1
Lo stesso è stato vago e contraddittorio, tanto da dichiarare che “Tutta la strada era piena di cespugli che cadevano sulla strada” per poi precisare diversamente che i “cespugli era presenti sulla strada ma non sono in grado di dire se cadevano sulla strada da sopra oppure no”, poi riferire di un muro sul bordo, ed indicare che aveva provveduto a spostare la bicicletta dalla
12 strada, a prestare soccorso con acqua al a bloccare le auto. Come indicato, il teste ha Pt_1 riferito di una caduta “all'altezza” di un cespuglio, riferendo di un urto con il braccio e non una diversa dinamica.
L'ulteriore teste di parte attrice, (alla medesima udienza) dichiarava di essere Tes_3 sopraggiunto dopo il sinistro, per cui non ha assistito all'evento.
Lo stesso fiferiva che “la strada non era in adeguate condizioni e vi erano cespugli vari all'altezza di dove è caduto il GN . I cespugli spuntavano direttamente dalla strada, Pt_1 formandosi dall'acqua e dalla terra che si accumulava sulla strada. Crescono e si allungano al punto da ricadere sulla strada stessa”, di aver provveduto a “fermare le macchine” ed a caricare “sulla mia auto la bicicletta del GN ”. Pt_1
La presenza di “terra” ed “acqua” sulla strada appare elemento nuovo e diverso, non indicato neanche dall'attore.
In relazione alla dinamica, quindi, è mancata una prova certa poiché il primo teste ha indicato che l'attore era caduto “all'altezza di un cespuglio” e che “in occasione della caduta il GN ha urtato con il braccio destro il cespuglio che presentava delle spine” senza Pt_1 specificare come e perché, mentre il secondo è sopraggiunto.
L'accertamento dei fatti si è rilevato, dunque, troppo generico ed indeterminato, oltre che contraddittorio.
Inoltre, entrambi i testi hanno descritto in maniera non precisa e diversa la non chiara presenza di cespugli o di un cespuglio, sulla strada o sul bordo, senza comprendersi dove si trovassero e come fossero stati, così come entrambi hanno riferito di aver provveduto ad effettuare le medesime attività, ossia fermare il traffico e spostare la bicicletta, senza dar conto della cooperazione dell'altro.
Inoltre, la circostanza riferita dal teste di uno “stordimento” del risulta non Tes_2 Pt_1 confermata dagli altri elementi acquisiti, e smentita dalla stessa relazione degli agenti intervenuti che non hanno indicato la presenza di testi mentre hanno riferito che la parte aveva reso dichiarazioni.
Gli agenti, inoltre, non hanno dato atto di camion presenti su strada, di difficoltà nel defluire del traffico o di necessità di bloccarlo, di aver sentito persone presenti.
Entrambe le indicate testimonianze, comunque, appaiono contrastanti con i report di servizio prodotti in atti, dai quali si attestano gli intervenuti lavori sulla intera strada nel periodo precedente all'evento, e con la testimonianza resa da , dipendente Testimone_1 dell'AVR spa, il quale ha riferito che “nel mese di novembre 2009 erano in corso sulla strada provinciale 46 attività di chiusura delle buche nei giorni risultanti dai report che mi si
13 esibiscono. Nel mese di dicembre ed in particolare giorno 15 si è proceduto anche all'attività di sfalcio delle siepi e pulizia delle cunette” precisando che “in occasione dell'attività di sfalcio non venivano riscontrate anomalie sulla carreggiata, atteso che le buche erano state chiuse in epoca precedente”.
Dai report dei lavori allegati si evincono operazioni di “sfascio”, “pulizia cunette” e chiusura buche nel periodo novembre-dicembre 2012, sino al giorno dell'incidente.
Dal complesso, quindi, dell'istruttoria emergono le lacune evidenziate in sentenza impugnata, per cui non si ravvedono motivi di errore nella stessa confermandosi che l'appellante, attore in primo grado, non ha assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, la presenza di un pericolo o della presenza di situazione qualificabile come insidia non prevedibile, e la incidenza causale del pericolo lamentato.
La mancata prova dell'an rende non necessaria la verifica del fortuito, dell'incidenza causale del e della disamina della dimostrazione del quantum. Pt_1
Anche il diverso inquadramento ex art. 2043 c.c., inoltre, avrebbe richiesto la prova del fatto, dell'attuazione di un comportamento commissivo od omissivo dal quale deriva un pregiudizio a terzi, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante quale colpa, indi anche detto motivo di appello deve essere disatteso.
L'appello è, pertanto, infondato e viene integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
In relazione alle competenze di lite del presente grado, tenuto conto della decisione sul solo motivo assorbente, della presenza di incertezza e contraddizioni in relazione alle circostanze riferite di testi e della riproposizione delle difese svolte in primo grado, si ravvede la sussistenza delle condizioni idonee a legittimare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. e, quindi, si dispone la compensazione integrale delle spese e competenze di lite tra le parti.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2019 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da contro la , in persona del Parte_1 Controparte_4 legale rappresentante p.t, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 241/2019 pubbl. il
05/03/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
14 - rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite del presente grado;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di
Appello, in data 03.10.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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