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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott. Azzurra Fodra Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4885/2024
con OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civi-
li)
promossa da:
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]Parte_1
(LI), via Primo Maggio n. 91, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Valentina Napoleoni
e
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]Controparte_1
1 no (LI), via S. Quirico 10/2, C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
mandato in calce al presente atto dall'Avv. Dario Ristori
RICORRENTI
In data 4.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni pre-
cisate come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 19.12.2024, le parti chiedevano che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio secondo le condizioni consensuali di cui allo stesso ricorso.
Le parti, inoltre, chiedevano che il Giudice volesse disporre che l'udienza potesse svolgersi mediante il deposito di note di trattazione scritta, rinunciando quindi a comparire personal-
mente.
Fissata, con decreto, l'udienza del 20.2.2025, in data 12.2.2025, parte si costituiva, CP_1
in data 12.2.2025, con nuovo difensore, dichiarando di revocare il consenso prestato alla
Separazione Consensuale promossa con Ricorso ex art. 473-bis 49 C.P.C. 09.12.2024 in
quanto re melius perpensa ritiene inique le condizioni ivi contenute.
Fissata, quindi, udienza per la comparizione personale delle parti, ogni tentativo di rag-
giungere un nuovo accordo tra i coniugi falliva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto.
Osserva il Collegio che la revoca del consenso rispetto alle condizioni della (in primis) se-
parazione consensuale sia ammissibile e impedisca di omologare gli accordi contenuti
2 nell'originario ricorso (arg., con riferimento alla fattispecie della separazione consensuale,
ex ord. Cass. 19540/2018).
Peraltro, è indubbio, in quanto constatato a seguito di comparizione personale delle parti,
che la sopravvenuta introduzione, nell'ambito del procedimento congiunto, di circostanze,
deduzioni e mezzi di prova in contrasto con la regolamentazione previamente concordata è
incontrovertibilmente in contrasto con l'assetto di interessi originariamente stabilito dalle parti.
Sul tema, merita pure di essere citato il condivisibile orientamento secondo cui “fino alla
pronuncia del decreto di omologazione, è sempre rilevante il ripensamento dei coniugi cir-
ca l'accordo di separazione, e, pertanto, la revoca motivata del consenso, anche se unilate-
rale, impedisce l'omologazione della separazione” (così Corte d'Appello Reggio Calabria,
Decreto, 02/03/2006; sul punto, vedasi, di recente, Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021,
ud. 09/03/2021, dep. 07/07/2021, n.19348).
Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di-
fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 28 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott. Azzurra Fodra Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4885/2024
con OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civi-
li)
promossa da:
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]Parte_1
(LI), via Primo Maggio n. 91, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Valentina Napoleoni
e
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]Controparte_1
1 no (LI), via S. Quirico 10/2, C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
mandato in calce al presente atto dall'Avv. Dario Ristori
RICORRENTI
In data 4.4.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni pre-
cisate come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 19.12.2024, le parti chiedevano che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio secondo le condizioni consensuali di cui allo stesso ricorso.
Le parti, inoltre, chiedevano che il Giudice volesse disporre che l'udienza potesse svolgersi mediante il deposito di note di trattazione scritta, rinunciando quindi a comparire personal-
mente.
Fissata, con decreto, l'udienza del 20.2.2025, in data 12.2.2025, parte si costituiva, CP_1
in data 12.2.2025, con nuovo difensore, dichiarando di revocare il consenso prestato alla
Separazione Consensuale promossa con Ricorso ex art. 473-bis 49 C.P.C. 09.12.2024 in
quanto re melius perpensa ritiene inique le condizioni ivi contenute.
Fissata, quindi, udienza per la comparizione personale delle parti, ogni tentativo di rag-
giungere un nuovo accordo tra i coniugi falliva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto.
Osserva il Collegio che la revoca del consenso rispetto alle condizioni della (in primis) se-
parazione consensuale sia ammissibile e impedisca di omologare gli accordi contenuti
2 nell'originario ricorso (arg., con riferimento alla fattispecie della separazione consensuale,
ex ord. Cass. 19540/2018).
Peraltro, è indubbio, in quanto constatato a seguito di comparizione personale delle parti,
che la sopravvenuta introduzione, nell'ambito del procedimento congiunto, di circostanze,
deduzioni e mezzi di prova in contrasto con la regolamentazione previamente concordata è
incontrovertibilmente in contrasto con l'assetto di interessi originariamente stabilito dalle parti.
Sul tema, merita pure di essere citato il condivisibile orientamento secondo cui “fino alla
pronuncia del decreto di omologazione, è sempre rilevante il ripensamento dei coniugi cir-
ca l'accordo di separazione, e, pertanto, la revoca motivata del consenso, anche se unilate-
rale, impedisce l'omologazione della separazione” (così Corte d'Appello Reggio Calabria,
Decreto, 02/03/2006; sul punto, vedasi, di recente, Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021,
ud. 09/03/2021, dep. 07/07/2021, n.19348).
Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di-
fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 28 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
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