Sentenza 9 maggio 2022
Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 28/09/2022, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 06865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6865 del 2022, proposto da:
Azienda Agricola Molinari Anna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dell'Agnese, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Comando unità di tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Raggruppamento Carabinieri biodiversità - Reparto Carabinieri biodiversità di Belluno, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 684/2022.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale;
Relatore il Cons. Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, l’avv. Michele Dell'Agnese e l'avv. dello Stato Giovanni Greco;
Considerato che, ad un primo sommario esame, l’appello non presenta profili di fondatezza, tenuto conto che l’autorità emanante ha comunque la gestione degli immobili di cui è stato intimato il rilascio;
Rilevato che non sussiste il periculum in mora , che l’appellante individua nel non poter “la titolare ed il marito, che abitano (da oltre trent’anni) con i figli nel fabbricato”, “traslocare ex abrupto , a prescindere dalla sorte dei loro animali”, tenuto conto che essi sono consapevoli di occupare sine titulo il suddetto complesso fin dal 30 giugno 2008 (termine graziosamente prorogato al 31 dicembre 2008), come accertato dalla sentenza del TAR Veneto 8 maggio 2017, n. 460 che, fin da allora, statuiva la conseguente “facoltà per l’Amministrazione di “procedere in via amministrativa” per rientrare nel possesso del complesso demaniale medesimo, ovvero di “valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso” previsti dal codice civile (art. 823, comma 2, del c.c.)”;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere l’appello, con integrale conferma dell’ordinanza impugnata e di porre le spese della presente fase a carico dell’appellante;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (Ricorso numero: 6865/2022).
Condanna l’appellante alle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO