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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1066/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI MA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1066/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. NOVARA VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA
VITTORIA COLONNA 32 00193 MA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. GATTA FRANCESCA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE, 93 03100 ALATRI;
APPELLATO
E rappresentata e difesa dall'avv Paolo Maggi Controparte_2
e con lui elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia, 66
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Cassino n. 887 dell'8.11.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cassino ,con la sentenza in oggetto indicata, accoglieva il ricorso dell'avvocato
[...] avente ad oggetto opposizione a preavviso di fermo amministrativo numero 18000006663 CP_1 sul presupposto dell'operatività della disciplina dell'annullamento di diritto del ruolo previsto dall'articolo 540 della legge numero 228 del 2012 .
L'originaria ricorrente aveva formulato l'istanza di sospensione della riscossione eccependo la prescrizione del credito per oneri previdenziali .
Assumeva il tribunale che la difesa dell' non aveva specificato se l'istanza era stata trasmessa CP_3 all'ente creditore , limitandosi ad osservare di non aver ricevuto alcun provvedimento telematico dal debitore medesimo e che la Cassa forense parimenti non aveva chiarito se l'istanza era stata inoltrata dalla Agenzia e se era stata data risposta a tale istanza.
Rilevava che era in ogni caso incontroverso che la on avesse ricevuto nei 220 giorni dall'inoltro CP_1 una formale risposta.
Avverso detta sentenza proponeva appello la contestando in via preliminare l'applicabilità Pt_1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 46 del 1999 , poiché questa norma si riferisce esclusivamente agli enti pubblici previdenziali
In ogni caso , nel merito , deduceva che la possibilità di sospendere la riscossione per iniziativa del debitore era subordinata al fatto che il debitore stesso documentasse che gli atti emessi dall'ente erano stati nelle more interessati da prescrizione o decadenza, ovvero da provvedimento di sgravio , da sospensione amministrativa o giudiziale , da sentenze di annullamento , da pagamento già effettuato.
In esito all'istanza il concessionario procede alla sospensione e trasmette all'ente creditore la documentazione per la sospensione o lo sgravio con l'effetto che in caso di mancata pronuncia le partite creditorie si considerano annullate
Rilevava tuttavia la cassa che la domanda era assolutamente generica e che non sussisteva alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dal comma 538 della legge 228 del 2012. Rilevava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per i professionisti iscritti all'albo , la fissazione di Pt_1 una contribuzione minima che era stata richiesta alla;
evidenziava che tale obbligo era CP_1 indipendente dal fatto che le dichiarazioni fiscali erano state , di anno in anno , regolarmente presentate ovvero erano negative , ed a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense;
menzionava la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi ed escludeva l'intervenuta prescrizione rammentando che il termine prescrizionale applicabile è un termine decennale , per espressa previsione normativa.
Concludeva nel senso dell'assenza di qualsivoglia fattispecie indicata dal comma 538 dell'art. 1 della legge 228 /2012 , con la conseguenza che nessuna fattispecie di annullamento aveva potuto formarsi.
In ogni caso evidenziava che il concessionario aveva l'onere di comunicare all'ente impositore l'opposizione del debitore e che l'agenzia non aveva adempiuto all'onere della prova in relazione a tale adempimento;
rilevava infine il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a vizi formali della procedura. Insisteva per la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
6262,22 , già azionata con la domanda riconvenzionale .
Si costituiva l' aderendo all'appello della e facendo presente anch'essa l'inapplicabilità CP_3 Pt_1 al caso di specie del disposto dell'art. 1 comma 540 L 228/12, rappresentando, altresì, ed in via del tutto preliminare, che non risultava provato da parte dell'appellata che questa avesse Controparte_1 inoltrato l'istanza di sospensione ex art. 1 comma 540 L. 228/12 all' CP_3
Si costituiva riportandosi alle proprie argomentazioni difensive e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza
La difesa sollevava una eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che mancasse dei requisiti di specificità richiesti dalla legge e la contrapposizione alle argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata di critiche altrettanto precise e pertinenti. Nel caso in esame, la difesa Parte argomentava che la non aveva mosso una critica puntuale e circostanziata alla vera ed unica motivazione della sentenza di primo grado, ovvero l'annullamento del ruolo per violazione dell'art. 540 della L. 228/2012. L'atto di appello della invece, secondo la si era limitato a Pt_1 CP_1 riproporre questioni di merito che il primo giudice aveva dichiarato assorbite e non esaminato, nonché la domanda riconvenzionale già dichiarata inammissibile. Tale impostazione non costituiva critica specifica alla decisione, ma un tentativo di spostare il dibattito su temi non decisi . La difesa sosteneva Parte che, riproponendo questioni di merito non esaminate dal Tribunale, la stava di fatto alterando l'oggetto del giudizio, trasformandolo da una revisio prioris instantiae a un iudicium novum, in palese violazione dei principi del rito.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla appellata;
invero, l'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, prescrive che “la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati;
di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame;
di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda;
di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte. Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme. Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire “al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza”
(Corte di Appello di Brescia Sez. II, 9.4.2014). Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione. In sostanza, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. U. , Sentenza n.27199 del 16/11/2017). Nel caso di specie la nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto respingere la Pt_1 domanda di avccertamento dell'intervenuto annullamento della pretesa creditoria , ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali,
a suo avviso, le pretese del contribuente sarebbero infondate
Per altro verso la non ha introdotto argomenti nuovi ma ha formulato censure dettagliate alla Pt_1 prospettazione accolta dal tribunale
Il primo motivo di appello è inammissibile non avendo la interesse ad un pronunciamento sulla Pt_1 inapplicabilità dell'art. 25 della legge 46/99 posto che il tribunale ha accertato , con capo della pronuncia che non ha costituito oggetto di impugnazione , che l'eccezione di nullità avrebbe dovuto farsi valere con l'impugnazione della cartella esattoriale entro 20 giorni dalla notifica.
Nel merito la speciale procedura menzionata in motivazione prevede la trasmissione dell'istanza di sospensione al creditore entro termini ristretti da parte del concessionario e l'impegno del creditore a provvedere disponendo la sospensione, ovvero lo sgravio o la conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo . La condizione per l'operatività della speciale procedura, che può concludersi con la sospensione, lo sgravio o la conferma del ruolo, è che la presentazione dell'istanza del debitore intervenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del primo atto di accertamento in relazione alle causali specificamente indicate aveva omesso di pagare la contribuzione alla relativa all'anno 2014 e per tale Controparte_1 Pt_1 ragione la aveva onerato dell'attività di riscossione. L'istanza di sospensione non era Pt_1 CP_4 stata esitata poiché nessun provvedimento era stato assunto da parte dell'ente creditore. affermava che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento si era Controparte_1 formato il silenzio accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 537-542 L. 228/2012, stante la mancanza di risposta all'istanza di sospensione legale inviata all'Agente della Riscossione
Il silenzio assenso avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di sospensione e, quale ulteriore e più importante conseguenza, l'annullamento ex lege di ogni pretesa contributiva
La legge 228/2012 all'art. 1 prevede quanto segue: -comma 537: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. -comma 538: Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
-comma 539: Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 ; -comma 539 bis: La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione;
comma 539:
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . -comma 540: In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
La l. 228/2012: - consente la proposizione della istanza di sospensione solo in casi tassativi, fra cui
(comma 538) quello di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso”, il quale si riferisce per il suo tenore inequivoco letterale solo alla decadenza sostanziale, ossia a quella che comporta la perdita del diritto non esercitato entro il termine previsto;
-prevede espressamente che
“L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. In relazione a tale ultima disposizione Cass.
5.11.2019 n. 28354 ha avuto modo di precisare che “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall' entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria” Ne segue che la non aveva diritto all' CP_1
“annullamento” della pretesa contributiva e/o della cartella di pagamento in ragione della dedotta formazione del silenzio assenso sulla istanza di sospensione proposta al concessionario della riscossione.
In effetti i contributi di cui si controverte ( relativi all'anno 2014), con termine prescrizionale decennale, alla data della richiesta (13.3.17) non potevano essere prescritti, sicchè in difetto di allegazione di motivi diversi e comunque ricompresi nell'art. 538 legge 228/2012 l'istanza non avrebbe potuto essere nemmeno presentata.
Il ricorso della deve essere ulteriormente respinto perché , come dedotto dalla e CP_1 Pt_1 dall' delle entrate, non vi è in atti nemmeno la prova che l'istanza ex articolo 538 legge 228/12 CP_2 sia mai stata effettivamente presentata. In allegato al ricorso originario la effettivamente CP_1 depositava l'atto di fermo amministrativo , la cartella di pagamento della cassa forense , la certificazione di iscrizione alla gestione separata dell'NP , il decreto di cancellazione della cassa nazionale del 2007 ,l'Istanza di ricongiunzione contributi . L'istanza di sospensione , invece non riportava alcuna elemento dal quale fosse possibile desumere che la stessa era stata ritualmente depositata presso il concessionario. Parte La difesa dell'Avv. contesta l'argomentazione secondo cui la non avrebbe avuto contezza CP_1 dell'istanza rilevando che la legge pone l'obbligo di riscontro in capo all'ente creditore, e qualsiasi eventuale disfunzione nella comunicazione tra l'Agente della Riscossione e la non avrebbe Pt_1 potuto ricadere sul contribuente, che aveva correttamente attivato la procedura.
Tuttavia era onere del contribuente provare di aver attivato la procedura e tale prova non è stata in concreto nemmeno offerta .
La difesa della reitera poi le eccezioni già formulate dinanzi al tribunale . In particolare rileva Pt_3 che la CNF aveva provveduto a cancellare l'Avv. sin dal 2007 per "incompatibilità", a seguito CP_1 della sua assunzione a tempo indeterminato presso il MIUR.
Omette di considerare l'avvocato che la legge n. 247/2012, recante la nuova disciplina CP_1 dell'ordinamento della professione forense, ha introdotto l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Pt_1 per tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali.
L'art. 21, della legge 247/2012 statuisce”1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite
e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al Parte
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12. 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con Parte numerose e gravi omissioni, il nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. 7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. 8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. 9. La , con Parte_1 Parte_1 proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. 10. Non è ammessa
l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla
. “ Pt_1 Parte_1
Per effetto della nuova disciplina l'obbligatorietà dell'iscrizione alla non discende più dalla Pt_1 continuità nello svolgimento della professione, ma dalla semplice iscrizione all'Albo degli Avvocati
La cartella per cui è causa era stata notificata per il pagamento delle sanzioni da omessa dichiarazione alla per gli anni dal 2009 al 2014 e per il pagamento dei contributi integrativo, di maternità e Pt_1 soggettivo per il 2014 .
La L. n. 576 del 1980, art. 19, individuava un distinto regime della prescrizione, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, fosse stata omessa ovvero fosse stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'esclusione del decorso del termine decennale (o quinquennale, in applicazione della L. n. 335 del 1995) mentre in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è riconducibile alla data di trasmissione alla previdenziale della menzionata Pt_1 dichiarazione.
La legge n. 247/2012, art.66, recante “nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” all'art.66 ha disposto che l'art.3 della legge 8 agosto 1995, n.335 non si applica alle contribuzioni dovute alla e, conseguentemente, le contribuzioni dovute all'entrata in vigore della norma Pt_1
(3.2.2013) e per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma in parola, soggiacciono al nuovo termine decennale. Tale interpretazione è in linea con gli arresti giurisprudenziali oramai consolidati del Supremo Collegio che hanno infatti stabilito che “la nuova disciplina di cui all'art.66
l.n.247/2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (v. Cass. n. 6729/2013), evidenziando che in tale ambito, il principio secondo il quale la nuova normativa – rectius il nuovo termine di prescrizione in essa previsto- che non può dunque restare quello quinquennale come argomenta l'appellante - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia in tutti i casi in cui non sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine di prescrizione previsto dalla precedente normativa. Nel caso in parola la contribuzione non versata è stata oggetto della cartella notificata al debitore in data 17.1.17 per contributo integrativo , contributo soggettivo e contributo di maternità riferiti all'anno 2014 e per sanzioni da omessa dichiarazione reddituale relativa agli anni dal 2009. E' pertanto evidente che il nuovo termine di prescrizione decennale non era ancora spirato, né per l'omessa dichiarazione – per cui il termine non avrebbe potuto in teoria neppure decorrere - né per la contribuzione integrativa, soggettiva e di maternità dell'anno 2014 .
Nel merito della pretesa la parte non ha contestato l'omessa dichiarazione e neppure l'iscrizione all'albo per l'anno 2014 e la quantificazione della pretesa è stata formulata in relazione ai minimi mentre le sanzioni comminate sono quelle previste dal regolamento di attuazione dell'art. 21 commi
8 e 9 della legge 247/2012 pubblicato il 20.8.14. La ha proceduto all'iscrizione della Pt_1 professionista d'ufficio con decorrenza dal primo gennaio 2014 perché nel corso dell'anno 2014 è entrato in vigore , a decorrere da agosto 2014, il regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge
247/2012 e nel predetto anno è incontroverso , perché riconosciuto dalla appellante, che ella era iscritta all'albo ( dei cassazionisti) .
Gli oneri connessi all'iscrizione alla decorrono sempre dal primo gennaio dell'anno di Pt_1 riferimento .
Deve altresì contestarsi che il regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge 247/2012 sia stato approvato nel 2018 poiché , come dedotto dalla , la Delibera del Comitato dei Delegati di Pt_1 attuazione della norma primaria , in atti, è del 31 gennaio 2014 ed è stata approvata con nota ministeriale del 7 agosto 2014 pubblicata su - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014 ed entrata in vigore dal giorno successivo .
Devono ulteriormente disattendersi le contestazioni mosse alla cartella di pagamento notificata a mezzo PEC in formato ".pdf" ; tale modalità è assolutamente valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario(Cass.
Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024 ). Inoltre la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso(Cass. ordinanza n. 35541 del 19/12/2023)
Le sanzioni applicate , da ultimo non possono essere ulteriormente contestate perché sono quelle previste dalla normativa di settore sicchè non possono ritenersi imprevedibili
Deve invece respingersi la richiesta della di condanna al pagamento della contribuzione Pt_1 azionata per cui è causa. In effetti il tribunale, in esito alla formulazione della domanda riconvenzionale da parte della aveva fissato nuova udienze di trattazione;
è tuttavia Pt_1 incontroverso che la non aveva formulato istanza di differimento dell'udienza di trattazione con Pt_1 la conseguenza che era decaduta dalla possibilità di pretendere la trattazione della domanda azionata in via riconvenzionale , avendo peraltro l'avv. rifiutato immediatamente il contraddittorio sulla CP_1 domanda di condanna (e ciò senza considerare che il tribunale aveva onerato la parte ricorrente in riconvenzionale della notifica del decreto di differimento e che tale notifica non era mai stata operata).
RB , la circostanza che il tribunale abbia fissato una nuova udienza in esito della presentazione della domanda riconvenzionale non vale a sanare la decadenza della rispetto alla previsioni Pt_1 contenuta nell'articolo 418 del codice di procedura civile che riconduce alla mancata richiesta di un decreto di differimento , la decadenza dalla riconvenzionale medesima. Per intendersi , la determinazione del tribunale di rinviare la trattazione del procedimento a udienza diversa rispetto a quello originariamente fissata non vale a rimuovere la decadenza comminata come sanzione ex lege dell'articolo 418 del codice di procedura civile nei casi in cui la parte che agisce in riconvenzionale ometta di richiedere la fissazione di nuovo udienza di trattazione.
Diversamente l'omessa notifica del ricorso introduttivo , a seguito di integrazione del contraddittorio
è sanata dalla scelta della di difendersi compiutamente nel merito delle pretese azionate dalla Pt_1 originaria ricorrente.
In conclusione , in parziale accoglimento dell'appello , deve essere respinto l'originario ricorso di mentre le spese di lite sono parzialmente compensate in ragione del rigetto della Controparte_1 domanda di condanna nei confronti della e per la restante parte nonché nei confronti Pt_1 dell'Agenzia seguono la soccombenza
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso di Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_1
liquidate per il primo grado in complessivi euro 1865 e per il Controparte_5 presente grado in complessivi euro 2000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; compensa per metà le spese di lite nei confronti della e condanna al pagamento in favore Pt_1 Controparte_1 della della somma di euro 935 a titolo di spese di lite per il primo grado e la somma di euro Pt_1
1000 a titolo di spese di lite per il presente grado , oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
RI NI RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI MA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1066/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. NOVARA VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA
VITTORIA COLONNA 32 00193 MA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. GATTA FRANCESCA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA CIRCONVALLAZIONE, 93 03100 ALATRI;
APPELLATO
E rappresentata e difesa dall'avv Paolo Maggi Controparte_2
e con lui elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia, 66
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Cassino n. 887 dell'8.11.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cassino ,con la sentenza in oggetto indicata, accoglieva il ricorso dell'avvocato
[...] avente ad oggetto opposizione a preavviso di fermo amministrativo numero 18000006663 CP_1 sul presupposto dell'operatività della disciplina dell'annullamento di diritto del ruolo previsto dall'articolo 540 della legge numero 228 del 2012 .
L'originaria ricorrente aveva formulato l'istanza di sospensione della riscossione eccependo la prescrizione del credito per oneri previdenziali .
Assumeva il tribunale che la difesa dell' non aveva specificato se l'istanza era stata trasmessa CP_3 all'ente creditore , limitandosi ad osservare di non aver ricevuto alcun provvedimento telematico dal debitore medesimo e che la Cassa forense parimenti non aveva chiarito se l'istanza era stata inoltrata dalla Agenzia e se era stata data risposta a tale istanza.
Rilevava che era in ogni caso incontroverso che la on avesse ricevuto nei 220 giorni dall'inoltro CP_1 una formale risposta.
Avverso detta sentenza proponeva appello la contestando in via preliminare l'applicabilità Pt_1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 46 del 1999 , poiché questa norma si riferisce esclusivamente agli enti pubblici previdenziali
In ogni caso , nel merito , deduceva che la possibilità di sospendere la riscossione per iniziativa del debitore era subordinata al fatto che il debitore stesso documentasse che gli atti emessi dall'ente erano stati nelle more interessati da prescrizione o decadenza, ovvero da provvedimento di sgravio , da sospensione amministrativa o giudiziale , da sentenze di annullamento , da pagamento già effettuato.
In esito all'istanza il concessionario procede alla sospensione e trasmette all'ente creditore la documentazione per la sospensione o lo sgravio con l'effetto che in caso di mancata pronuncia le partite creditorie si considerano annullate
Rilevava tuttavia la cassa che la domanda era assolutamente generica e che non sussisteva alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dal comma 538 della legge 228 del 2012. Rilevava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per i professionisti iscritti all'albo , la fissazione di Pt_1 una contribuzione minima che era stata richiesta alla;
evidenziava che tale obbligo era CP_1 indipendente dal fatto che le dichiarazioni fiscali erano state , di anno in anno , regolarmente presentate ovvero erano negative , ed a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettivo esercizio della professione forense;
menzionava la giurisprudenza di legittimità in tema di contributi ed escludeva l'intervenuta prescrizione rammentando che il termine prescrizionale applicabile è un termine decennale , per espressa previsione normativa.
Concludeva nel senso dell'assenza di qualsivoglia fattispecie indicata dal comma 538 dell'art. 1 della legge 228 /2012 , con la conseguenza che nessuna fattispecie di annullamento aveva potuto formarsi.
In ogni caso evidenziava che il concessionario aveva l'onere di comunicare all'ente impositore l'opposizione del debitore e che l'agenzia non aveva adempiuto all'onere della prova in relazione a tale adempimento;
rilevava infine il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a vizi formali della procedura. Insisteva per la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
6262,22 , già azionata con la domanda riconvenzionale .
Si costituiva l' aderendo all'appello della e facendo presente anch'essa l'inapplicabilità CP_3 Pt_1 al caso di specie del disposto dell'art. 1 comma 540 L 228/12, rappresentando, altresì, ed in via del tutto preliminare, che non risultava provato da parte dell'appellata che questa avesse Controparte_1 inoltrato l'istanza di sospensione ex art. 1 comma 540 L. 228/12 all' CP_3
Si costituiva riportandosi alle proprie argomentazioni difensive e chiedendo la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza
La difesa sollevava una eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che mancasse dei requisiti di specificità richiesti dalla legge e la contrapposizione alle argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata di critiche altrettanto precise e pertinenti. Nel caso in esame, la difesa Parte argomentava che la non aveva mosso una critica puntuale e circostanziata alla vera ed unica motivazione della sentenza di primo grado, ovvero l'annullamento del ruolo per violazione dell'art. 540 della L. 228/2012. L'atto di appello della invece, secondo la si era limitato a Pt_1 CP_1 riproporre questioni di merito che il primo giudice aveva dichiarato assorbite e non esaminato, nonché la domanda riconvenzionale già dichiarata inammissibile. Tale impostazione non costituiva critica specifica alla decisione, ma un tentativo di spostare il dibattito su temi non decisi . La difesa sosteneva Parte che, riproponendo questioni di merito non esaminate dal Tribunale, la stava di fatto alterando l'oggetto del giudizio, trasformandolo da una revisio prioris instantiae a un iudicium novum, in palese violazione dei principi del rito.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla appellata;
invero, l'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, prescrive che “la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati;
di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame;
di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda;
di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte. Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme. Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire “al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza”
(Corte di Appello di Brescia Sez. II, 9.4.2014). Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione. In sostanza, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. U. , Sentenza n.27199 del 16/11/2017). Nel caso di specie la nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto respingere la Pt_1 domanda di avccertamento dell'intervenuto annullamento della pretesa creditoria , ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali,
a suo avviso, le pretese del contribuente sarebbero infondate
Per altro verso la non ha introdotto argomenti nuovi ma ha formulato censure dettagliate alla Pt_1 prospettazione accolta dal tribunale
Il primo motivo di appello è inammissibile non avendo la interesse ad un pronunciamento sulla Pt_1 inapplicabilità dell'art. 25 della legge 46/99 posto che il tribunale ha accertato , con capo della pronuncia che non ha costituito oggetto di impugnazione , che l'eccezione di nullità avrebbe dovuto farsi valere con l'impugnazione della cartella esattoriale entro 20 giorni dalla notifica.
Nel merito la speciale procedura menzionata in motivazione prevede la trasmissione dell'istanza di sospensione al creditore entro termini ristretti da parte del concessionario e l'impegno del creditore a provvedere disponendo la sospensione, ovvero lo sgravio o la conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo . La condizione per l'operatività della speciale procedura, che può concludersi con la sospensione, lo sgravio o la conferma del ruolo, è che la presentazione dell'istanza del debitore intervenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del primo atto di accertamento in relazione alle causali specificamente indicate aveva omesso di pagare la contribuzione alla relativa all'anno 2014 e per tale Controparte_1 Pt_1 ragione la aveva onerato dell'attività di riscossione. L'istanza di sospensione non era Pt_1 CP_4 stata esitata poiché nessun provvedimento era stato assunto da parte dell'ente creditore. affermava che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento si era Controparte_1 formato il silenzio accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 537-542 L. 228/2012, stante la mancanza di risposta all'istanza di sospensione legale inviata all'Agente della Riscossione
Il silenzio assenso avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di sospensione e, quale ulteriore e più importante conseguenza, l'annullamento ex lege di ogni pretesa contributiva
La legge 228/2012 all'art. 1 prevede quanto segue: -comma 537: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. -comma 538: Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
-comma 539: Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 ; -comma 539 bis: La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione;
comma 539:
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . -comma 540: In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
La l. 228/2012: - consente la proposizione della istanza di sospensione solo in casi tassativi, fra cui
(comma 538) quello di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso”, il quale si riferisce per il suo tenore inequivoco letterale solo alla decadenza sostanziale, ossia a quella che comporta la perdita del diritto non esercitato entro il termine previsto;
-prevede espressamente che
“L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. In relazione a tale ultima disposizione Cass.
5.11.2019 n. 28354 ha avuto modo di precisare che “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall' entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria” Ne segue che la non aveva diritto all' CP_1
“annullamento” della pretesa contributiva e/o della cartella di pagamento in ragione della dedotta formazione del silenzio assenso sulla istanza di sospensione proposta al concessionario della riscossione.
In effetti i contributi di cui si controverte ( relativi all'anno 2014), con termine prescrizionale decennale, alla data della richiesta (13.3.17) non potevano essere prescritti, sicchè in difetto di allegazione di motivi diversi e comunque ricompresi nell'art. 538 legge 228/2012 l'istanza non avrebbe potuto essere nemmeno presentata.
Il ricorso della deve essere ulteriormente respinto perché , come dedotto dalla e CP_1 Pt_1 dall' delle entrate, non vi è in atti nemmeno la prova che l'istanza ex articolo 538 legge 228/12 CP_2 sia mai stata effettivamente presentata. In allegato al ricorso originario la effettivamente CP_1 depositava l'atto di fermo amministrativo , la cartella di pagamento della cassa forense , la certificazione di iscrizione alla gestione separata dell'NP , il decreto di cancellazione della cassa nazionale del 2007 ,l'Istanza di ricongiunzione contributi . L'istanza di sospensione , invece non riportava alcuna elemento dal quale fosse possibile desumere che la stessa era stata ritualmente depositata presso il concessionario. Parte La difesa dell'Avv. contesta l'argomentazione secondo cui la non avrebbe avuto contezza CP_1 dell'istanza rilevando che la legge pone l'obbligo di riscontro in capo all'ente creditore, e qualsiasi eventuale disfunzione nella comunicazione tra l'Agente della Riscossione e la non avrebbe Pt_1 potuto ricadere sul contribuente, che aveva correttamente attivato la procedura.
Tuttavia era onere del contribuente provare di aver attivato la procedura e tale prova non è stata in concreto nemmeno offerta .
La difesa della reitera poi le eccezioni già formulate dinanzi al tribunale . In particolare rileva Pt_3 che la CNF aveva provveduto a cancellare l'Avv. sin dal 2007 per "incompatibilità", a seguito CP_1 della sua assunzione a tempo indeterminato presso il MIUR.
Omette di considerare l'avvocato che la legge n. 247/2012, recante la nuova disciplina CP_1 dell'ordinamento della professione forense, ha introdotto l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Pt_1 per tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali.
L'art. 21, della legge 247/2012 statuisce”1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite
e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al Parte
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12. 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con Parte numerose e gravi omissioni, il nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. 7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. 8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. 9. La , con Parte_1 Parte_1 proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. 10. Non è ammessa
l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla
. “ Pt_1 Parte_1
Per effetto della nuova disciplina l'obbligatorietà dell'iscrizione alla non discende più dalla Pt_1 continuità nello svolgimento della professione, ma dalla semplice iscrizione all'Albo degli Avvocati
La cartella per cui è causa era stata notificata per il pagamento delle sanzioni da omessa dichiarazione alla per gli anni dal 2009 al 2014 e per il pagamento dei contributi integrativo, di maternità e Pt_1 soggettivo per il 2014 .
La L. n. 576 del 1980, art. 19, individuava un distinto regime della prescrizione, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, fosse stata omessa ovvero fosse stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'esclusione del decorso del termine decennale (o quinquennale, in applicazione della L. n. 335 del 1995) mentre in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è riconducibile alla data di trasmissione alla previdenziale della menzionata Pt_1 dichiarazione.
La legge n. 247/2012, art.66, recante “nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” all'art.66 ha disposto che l'art.3 della legge 8 agosto 1995, n.335 non si applica alle contribuzioni dovute alla e, conseguentemente, le contribuzioni dovute all'entrata in vigore della norma Pt_1
(3.2.2013) e per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma in parola, soggiacciono al nuovo termine decennale. Tale interpretazione è in linea con gli arresti giurisprudenziali oramai consolidati del Supremo Collegio che hanno infatti stabilito che “la nuova disciplina di cui all'art.66
l.n.247/2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (v. Cass. n. 6729/2013), evidenziando che in tale ambito, il principio secondo il quale la nuova normativa – rectius il nuovo termine di prescrizione in essa previsto- che non può dunque restare quello quinquennale come argomenta l'appellante - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia in tutti i casi in cui non sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine di prescrizione previsto dalla precedente normativa. Nel caso in parola la contribuzione non versata è stata oggetto della cartella notificata al debitore in data 17.1.17 per contributo integrativo , contributo soggettivo e contributo di maternità riferiti all'anno 2014 e per sanzioni da omessa dichiarazione reddituale relativa agli anni dal 2009. E' pertanto evidente che il nuovo termine di prescrizione decennale non era ancora spirato, né per l'omessa dichiarazione – per cui il termine non avrebbe potuto in teoria neppure decorrere - né per la contribuzione integrativa, soggettiva e di maternità dell'anno 2014 .
Nel merito della pretesa la parte non ha contestato l'omessa dichiarazione e neppure l'iscrizione all'albo per l'anno 2014 e la quantificazione della pretesa è stata formulata in relazione ai minimi mentre le sanzioni comminate sono quelle previste dal regolamento di attuazione dell'art. 21 commi
8 e 9 della legge 247/2012 pubblicato il 20.8.14. La ha proceduto all'iscrizione della Pt_1 professionista d'ufficio con decorrenza dal primo gennaio 2014 perché nel corso dell'anno 2014 è entrato in vigore , a decorrere da agosto 2014, il regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge
247/2012 e nel predetto anno è incontroverso , perché riconosciuto dalla appellante, che ella era iscritta all'albo ( dei cassazionisti) .
Gli oneri connessi all'iscrizione alla decorrono sempre dal primo gennaio dell'anno di Pt_1 riferimento .
Deve altresì contestarsi che il regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge 247/2012 sia stato approvato nel 2018 poiché , come dedotto dalla , la Delibera del Comitato dei Delegati di Pt_1 attuazione della norma primaria , in atti, è del 31 gennaio 2014 ed è stata approvata con nota ministeriale del 7 agosto 2014 pubblicata su - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014 ed entrata in vigore dal giorno successivo .
Devono ulteriormente disattendersi le contestazioni mosse alla cartella di pagamento notificata a mezzo PEC in formato ".pdf" ; tale modalità è assolutamente valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario(Cass.
Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024 ). Inoltre la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso(Cass. ordinanza n. 35541 del 19/12/2023)
Le sanzioni applicate , da ultimo non possono essere ulteriormente contestate perché sono quelle previste dalla normativa di settore sicchè non possono ritenersi imprevedibili
Deve invece respingersi la richiesta della di condanna al pagamento della contribuzione Pt_1 azionata per cui è causa. In effetti il tribunale, in esito alla formulazione della domanda riconvenzionale da parte della aveva fissato nuova udienze di trattazione;
è tuttavia Pt_1 incontroverso che la non aveva formulato istanza di differimento dell'udienza di trattazione con Pt_1 la conseguenza che era decaduta dalla possibilità di pretendere la trattazione della domanda azionata in via riconvenzionale , avendo peraltro l'avv. rifiutato immediatamente il contraddittorio sulla CP_1 domanda di condanna (e ciò senza considerare che il tribunale aveva onerato la parte ricorrente in riconvenzionale della notifica del decreto di differimento e che tale notifica non era mai stata operata).
RB , la circostanza che il tribunale abbia fissato una nuova udienza in esito della presentazione della domanda riconvenzionale non vale a sanare la decadenza della rispetto alla previsioni Pt_1 contenuta nell'articolo 418 del codice di procedura civile che riconduce alla mancata richiesta di un decreto di differimento , la decadenza dalla riconvenzionale medesima. Per intendersi , la determinazione del tribunale di rinviare la trattazione del procedimento a udienza diversa rispetto a quello originariamente fissata non vale a rimuovere la decadenza comminata come sanzione ex lege dell'articolo 418 del codice di procedura civile nei casi in cui la parte che agisce in riconvenzionale ometta di richiedere la fissazione di nuovo udienza di trattazione.
Diversamente l'omessa notifica del ricorso introduttivo , a seguito di integrazione del contraddittorio
è sanata dalla scelta della di difendersi compiutamente nel merito delle pretese azionate dalla Pt_1 originaria ricorrente.
In conclusione , in parziale accoglimento dell'appello , deve essere respinto l'originario ricorso di mentre le spese di lite sono parzialmente compensate in ragione del rigetto della Controparte_1 domanda di condanna nei confronti della e per la restante parte nonché nei confronti Pt_1 dell'Agenzia seguono la soccombenza
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso di Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_1
liquidate per il primo grado in complessivi euro 1865 e per il Controparte_5 presente grado in complessivi euro 2000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; compensa per metà le spese di lite nei confronti della e condanna al pagamento in favore Pt_1 Controparte_1 della della somma di euro 935 a titolo di spese di lite per il primo grado e la somma di euro Pt_1
1000 a titolo di spese di lite per il presente grado , oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
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