TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19223 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana C.F._1
Marasco presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E la sig.ra , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GRITTI C.F._2
GIORGIO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza partecipata del 10.04.2025 i difensori delle parti concordemente hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Dovendo la causa proseguire con le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva.
Pertanto, va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
02.03.1992;
b) rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11.04.2025.
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
2