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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50200/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 16/02/1976), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PIEREZZA EMANUELA;
(ROMA (RM), 02/02/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAZZOLA EMANUELA e dell'avv. SALTARI
PIERFRANCESCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 01/06/2004, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 10676/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. la casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. Controparte_1
sita in Roma alla Via del Prato n. 22, resta assegnata alla Sig.ra con Pt_1
quanto in essa contenuto fino alla data di stipula dell'atto di compravendita con il quale il Sig. trasferirà in capo alla medesima l'appartamento CP_1
sito in Roma alla Via Gaetano Ermoli 8, Sc. B, int. 28, piano VII, Roma,
distinta al N.C.E.U. al foglio 648, particella 386, sub. 66, Zc. 5, Cat. A/3, C.
2, Vani 6, precedentemente acquistato in ossequio a quanto previsto nel ricorso congiunto e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stipula del rogito notarile, per il trasferimento della proprietà alla stessa, che dovrà intervenire entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, come meglio precisato al punto che segue;
2. il solo figlio (nato a [...] il [...]), ancora Per_1
minorenne, resta affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, essendo l'altra figlia nelle more, divenuta Persona_2
maggiorenne; entrambi i figli rimarranno collocati prevalentemente presso la madre: prima nella attuale casa di via del Prato 22, Roma e,
successivamente all'acquisto dell'immobile di cui si è detto e del trasloco presso il medesimo, nella nuova casa di cui al punto 1 che precede;
3. il regime e le modalità di visita del padre ai figli, come pure i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, saranno disciplinati come da piano genitoriale allegato;
4. con riferimento al mantenimento, i coniugi si obbligano a mantenere ferme le condizioni di separazione, fino a quando la Sig.ra non Pt_1
diventerà proprietaria del nuovo immobile meglio indicato al n. 1 che precede;
5. successivamente alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile in favore della sig.ra divenutane la stessa esclusiva Pt_1
proprietaria, il mantenimento dei figli verrà diversamente regolato secondo le condizioni che seguono;
- i coniugi si obbligano al mantenimento dei figli quale mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza degli stessi presso di loro;
- il Sig. si impegna, inoltre, a corrispondere CP_1
mensilmente alla Sig.ra l'importo di € 1.200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per entrambi i figli (€ 600,00 di mantenimento per ciascun figlio), da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
inoltre, il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di CP_1
€ 50,00 per ciascun figlio, da accreditarsi per ciascuno sulle rispettive
Postepay o Postepay Young, che saranno aperte entro giorni 30 dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il Sig. CP_1
infine, si impegna a sostenere interamente, vale a dire il 100%, delle spese straordinarie dei figli, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Roma;
6. con riferimento al mantenimento della moglie, il Sig. CP_1
si impegna a trasferire in capo alla Sig.ra entro e
[...] Parte_1
non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'intera proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Gaetano Ermoli 8, int.
28, sc. B, piano VII, Roma, distinta al N.C.E.U. al foglio 648, particella 386,
sub. 66, Zc. 5, Cat. A/3, C. 2, Vani 6, a titolo di una tantum, venendo così
meno l'obbligo di contribuzione mensile, nonché - sempre a titolo di una tantum - al versamento della residua somma di euro 10.000,00, ancora dovuta rispetto all'importo complessivamente stabilito dalle parti nel
Ricorso, in due tranche di identico importo, pari ad euro 5.000,00 ciascuna,
la prima entro e non oltre il 10.07.2025 e la seconda entro e non oltre il
10.08.2025.
7. la cessione dell'immobile di cui sopra e il versamento del detto importo di euro 10.000,00 hanno natura di contribuzione al mantenimento della moglie nella forma dell'una tantum, conseguentemente, una volta adempiuto ad entrambi gli impegni il Sig. null'altro dovrà a tale CP_1
titolo alla Sig.ra Pt_1
8. adempiuti gli obblighi assunti dal Sig. con il trasferimento CP_1
dell'abitazione sopra individuata alla Sig.ra e con il versamento Pt_1
della somma di cui ai punti 6 e 7 delle condizioni, ciascun coniuge provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
9. una volta trasferito in capo alla Sig.ra il diritto di proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Via Ermoli n. 8, scala B, int. 28, la medesima si obbliga a trasferirsi con i figli nella nuova casa entro e non oltre 10 giorni dal rogito con il quale acquisterà la proprietà esclusiva dell'immobile;
10. le sopra indicate condizioni patrimoniali con cui si regolano in via definitiva i rapporti economici tra i coniugi costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento di accordo sulle condizioni tutte della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai fini e per gli effetti dell'art. 19 L. 6 marzo
1987 n. 74.
11. i restanti aspetti inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli saranno disciplinati così come da piano genitoriale allegato.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/06/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50200/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 01/06/2004 tra Parte_2
16/02/1976) e OMA (RM), 02/02/1966) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 162, Parte
II, Serie A05, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50200/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 16/02/1976), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PIEREZZA EMANUELA;
(ROMA (RM), 02/02/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAZZOLA EMANUELA e dell'avv. SALTARI
PIERFRANCESCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 01/06/2004, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 10676/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. la casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. Controparte_1
sita in Roma alla Via del Prato n. 22, resta assegnata alla Sig.ra con Pt_1
quanto in essa contenuto fino alla data di stipula dell'atto di compravendita con il quale il Sig. trasferirà in capo alla medesima l'appartamento CP_1
sito in Roma alla Via Gaetano Ermoli 8, Sc. B, int. 28, piano VII, Roma,
distinta al N.C.E.U. al foglio 648, particella 386, sub. 66, Zc. 5, Cat. A/3, C.
2, Vani 6, precedentemente acquistato in ossequio a quanto previsto nel ricorso congiunto e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stipula del rogito notarile, per il trasferimento della proprietà alla stessa, che dovrà intervenire entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, come meglio precisato al punto che segue;
2. il solo figlio (nato a [...] il [...]), ancora Per_1
minorenne, resta affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, essendo l'altra figlia nelle more, divenuta Persona_2
maggiorenne; entrambi i figli rimarranno collocati prevalentemente presso la madre: prima nella attuale casa di via del Prato 22, Roma e,
successivamente all'acquisto dell'immobile di cui si è detto e del trasloco presso il medesimo, nella nuova casa di cui al punto 1 che precede;
3. il regime e le modalità di visita del padre ai figli, come pure i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, saranno disciplinati come da piano genitoriale allegato;
4. con riferimento al mantenimento, i coniugi si obbligano a mantenere ferme le condizioni di separazione, fino a quando la Sig.ra non Pt_1
diventerà proprietaria del nuovo immobile meglio indicato al n. 1 che precede;
5. successivamente alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile in favore della sig.ra divenutane la stessa esclusiva Pt_1
proprietaria, il mantenimento dei figli verrà diversamente regolato secondo le condizioni che seguono;
- i coniugi si obbligano al mantenimento dei figli quale mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza degli stessi presso di loro;
- il Sig. si impegna, inoltre, a corrispondere CP_1
mensilmente alla Sig.ra l'importo di € 1.200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per entrambi i figli (€ 600,00 di mantenimento per ciascun figlio), da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
inoltre, il Sig. si impegna a versare mensilmente l'importo di CP_1
€ 50,00 per ciascun figlio, da accreditarsi per ciascuno sulle rispettive
Postepay o Postepay Young, che saranno aperte entro giorni 30 dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il Sig. CP_1
infine, si impegna a sostenere interamente, vale a dire il 100%, delle spese straordinarie dei figli, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Roma;
6. con riferimento al mantenimento della moglie, il Sig. CP_1
si impegna a trasferire in capo alla Sig.ra entro e
[...] Parte_1
non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'intera proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Gaetano Ermoli 8, int.
28, sc. B, piano VII, Roma, distinta al N.C.E.U. al foglio 648, particella 386,
sub. 66, Zc. 5, Cat. A/3, C. 2, Vani 6, a titolo di una tantum, venendo così
meno l'obbligo di contribuzione mensile, nonché - sempre a titolo di una tantum - al versamento della residua somma di euro 10.000,00, ancora dovuta rispetto all'importo complessivamente stabilito dalle parti nel
Ricorso, in due tranche di identico importo, pari ad euro 5.000,00 ciascuna,
la prima entro e non oltre il 10.07.2025 e la seconda entro e non oltre il
10.08.2025.
7. la cessione dell'immobile di cui sopra e il versamento del detto importo di euro 10.000,00 hanno natura di contribuzione al mantenimento della moglie nella forma dell'una tantum, conseguentemente, una volta adempiuto ad entrambi gli impegni il Sig. null'altro dovrà a tale CP_1
titolo alla Sig.ra Pt_1
8. adempiuti gli obblighi assunti dal Sig. con il trasferimento CP_1
dell'abitazione sopra individuata alla Sig.ra e con il versamento Pt_1
della somma di cui ai punti 6 e 7 delle condizioni, ciascun coniuge provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
9. una volta trasferito in capo alla Sig.ra il diritto di proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Via Ermoli n. 8, scala B, int. 28, la medesima si obbliga a trasferirsi con i figli nella nuova casa entro e non oltre 10 giorni dal rogito con il quale acquisterà la proprietà esclusiva dell'immobile;
10. le sopra indicate condizioni patrimoniali con cui si regolano in via definitiva i rapporti economici tra i coniugi costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento di accordo sulle condizioni tutte della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai fini e per gli effetti dell'art. 19 L. 6 marzo
1987 n. 74.
11. i restanti aspetti inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli saranno disciplinati così come da piano genitoriale allegato.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/06/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50200/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 01/06/2004 tra Parte_2
16/02/1976) e OMA (RM), 02/02/1966) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 162, Parte
II, Serie A05, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi