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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2086/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARUFFI VALENTINA Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TRAVERSI FRANCESCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti sig.ri e , come sopra rappresentati Parte_1 Controparte_1
e difesi, di comune accordo, chiedono
pagina 1 di 6 che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 3° comma c.p.c., il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter 2° comma c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga le seguenti conclusioni
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14 settembre 2019, matrimonio iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Berbenno di Valtellina dell'Anno 2019, Atto Nr.
3 - Parte I -
Serie - del Comune di Berbenno di Valtellina (SO);
Ordinare al Comune di Berbenno di Valtellina (SO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa famigliare sita in UG In Monte (SO), Frazione Villapinta, Via Provinciale n. 27/A, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà assegnata alla medesima come da previsione già contenuta nella Parte_1 sentenza di separazione. Il signor ha da tempo stabilito la propria residenza altrove. Controparte_1 Per_
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di UG In Monte (SO), Frazione Villapinta, Via
Provinciale n. 27/A. Le decisioni attinenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando il figlio sarà con uno di loro;
le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita del minore - e, in ogni caso, quelle inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione - dovranno sempre, invece, essere concordate preventivamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e mai assunte unilateralmente.
3) Ferma restando la possibilità di pianificare diversamente in ragione della peculiarità degli impegni di tutti i componenti della famiglia, degli impegni di lavoro dei genitori nonché delle esigenze, in principalità, di studio Per_ ed educazione del figlio e, quindi, salvo differenti accordi, il padre terrà con sé il figlio come di seguito indicato:
- ogni fine settimana, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 19.00;
- il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente negli anni, con un genitore dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 29 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre sino all'ultimo giorno di Per_ vacanza. In ogni caso, trascorrerà il giorno di S. Stefano con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale e il 1° giorno dell'anno con il genitore con cui non ha trascorso il 31 dicembre (Capodanno);
- quanto alle vacanze Pasquali, le stesse verranno trascorse dal figlio in ragione della metà con ciascuno dei genitori avendo cura che stia il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale precedente e il pagina 2 di 6 Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio dell'alternanza negli anni (inteso alternare prima e seconda metà fra i genitori);
- durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di giorni 15 consecutivi da concordarsi fra i genitori prima della fine dell'anno scolastico.
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà continuare a permettere e favorire il contatto/colloquio con l'altro (almeno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità oltre che gestire ed organizzare direttamente gli impegni del medesimo (scuola/doposcuola, attività ludico sportive, visite mediche etc.).
Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori-figlio dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
Ciascun genitore non potrà prestare unilateralmente il consenso al figlio ad attività per i giorni/tempi in cui starà
(o dovrebbe stare secondo il suddetto calendario) con l'altro.
Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano a non tenere con il loro figlio atteggiamenti tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerlo in eventuali loro rapporti conflittuali. Per_ 4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre, in Controparte_1 via anticipata entro il giorno 15 del mese di riferimento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima (IBAN: IT 18 X 05696 52070 000002746 X48) la somma mensile complessiva di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensiva di eventuali assegni familiari percepiti dalle autorità Elvetiche. La madre percepisce e continuerà a percepire in Italia l'assegno unico ed universale.
Quanto ad ogni detrazione d'imposta o altro beneficio fiscale e non, riconnesso al figlio minore, essi verranno goduti/percepiti dalla madre . Parte_1 Per_ 5) Il signor sosterrà inoltre il 70% delle spese straordinarie per il figlio minore . Controparte_1
Quanto alla necessità o meno del previo accordo si specifica che:
Non sarà necessario il previo accordo per le spese inerenti: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici, libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (alunni BES), assicurazione scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera/abbonamento di autobus/treno per motivi di studio. pagina 3 di 6 Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per:
Attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali); viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private, ripetizioni.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, farmaci omeopatici.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto, il proprio assenso/dissenso.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo a decorrere dalla richiesta/esborso. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale.
Si richiama inoltre il Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Sondrio.
7) Non si farà luogo ad alcun contributo al mantenimento reciproco dei coniugi in quanto allo stato economicamente autosufficienti.
8) Le rate dei mutui in essere, ed ogni altro onere ad essi relativi, sono e resteranno in carico esclusivo alla signora . Parte_1
9) Le autovetture suindicate resteranno assegnate in base al titolo di proprietà.
10) I ricorrenti – in considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori, ove la pagina 4 di 6 scuola sarà dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico del figlio. I genitori concordano di autorizzare sin d'ora l'uscita autonoma e il relativo documento potrà essere firmato da uno solo dei due genitori. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo diverso accordo scritto tra i genitori.
11) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione del figlio sul loro passaporto e/o al rilascio del passaporto per il figlio minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni, anche per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
12) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due possa compromettere e/o rendere eccessivamente difficoltosa la frequentazione genitori-figlio.
13) I ricorrenti concordano di dare seguito agli accordi di cui al presente ricorso a dar data dal suo deposito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, e Parte_1
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in Controparte_1
Berbenno di Valtellina (SO) il 14.09.2019, da cui era nato il figlio il 17.05.2019, Persona_2
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 19.11.2024 il Presidente f.f. della Sezione Civile del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 12.02.2025.
Con note scritte del 13.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Berbenno di Valtellina (SO) il 14.09.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto Nr.
3 - Parte I;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2086/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARUFFI VALENTINA Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TRAVERSI FRANCESCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti sig.ri e , come sopra rappresentati Parte_1 Controparte_1
e difesi, di comune accordo, chiedono
pagina 1 di 6 che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 3° comma c.p.c., il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter 2° comma c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga le seguenti conclusioni
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14 settembre 2019, matrimonio iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Berbenno di Valtellina dell'Anno 2019, Atto Nr.
3 - Parte I -
Serie - del Comune di Berbenno di Valtellina (SO);
Ordinare al Comune di Berbenno di Valtellina (SO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa famigliare sita in UG In Monte (SO), Frazione Villapinta, Via Provinciale n. 27/A, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà assegnata alla medesima come da previsione già contenuta nella Parte_1 sentenza di separazione. Il signor ha da tempo stabilito la propria residenza altrove. Controparte_1 Per_
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione di UG In Monte (SO), Frazione Villapinta, Via
Provinciale n. 27/A. Le decisioni attinenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando il figlio sarà con uno di loro;
le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita del minore - e, in ogni caso, quelle inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione - dovranno sempre, invece, essere concordate preventivamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e mai assunte unilateralmente.
3) Ferma restando la possibilità di pianificare diversamente in ragione della peculiarità degli impegni di tutti i componenti della famiglia, degli impegni di lavoro dei genitori nonché delle esigenze, in principalità, di studio Per_ ed educazione del figlio e, quindi, salvo differenti accordi, il padre terrà con sé il figlio come di seguito indicato:
- ogni fine settimana, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 19.00;
- il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente negli anni, con un genitore dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 29 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre sino all'ultimo giorno di Per_ vacanza. In ogni caso, trascorrerà il giorno di S. Stefano con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale e il 1° giorno dell'anno con il genitore con cui non ha trascorso il 31 dicembre (Capodanno);
- quanto alle vacanze Pasquali, le stesse verranno trascorse dal figlio in ragione della metà con ciascuno dei genitori avendo cura che stia il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale precedente e il pagina 2 di 6 Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio dell'alternanza negli anni (inteso alternare prima e seconda metà fra i genitori);
- durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di giorni 15 consecutivi da concordarsi fra i genitori prima della fine dell'anno scolastico.
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà continuare a permettere e favorire il contatto/colloquio con l'altro (almeno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità oltre che gestire ed organizzare direttamente gli impegni del medesimo (scuola/doposcuola, attività ludico sportive, visite mediche etc.).
Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori-figlio dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
Ciascun genitore non potrà prestare unilateralmente il consenso al figlio ad attività per i giorni/tempi in cui starà
(o dovrebbe stare secondo il suddetto calendario) con l'altro.
Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano a non tenere con il loro figlio atteggiamenti tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerlo in eventuali loro rapporti conflittuali. Per_ 4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre, in Controparte_1 via anticipata entro il giorno 15 del mese di riferimento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima (IBAN: IT 18 X 05696 52070 000002746 X48) la somma mensile complessiva di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensiva di eventuali assegni familiari percepiti dalle autorità Elvetiche. La madre percepisce e continuerà a percepire in Italia l'assegno unico ed universale.
Quanto ad ogni detrazione d'imposta o altro beneficio fiscale e non, riconnesso al figlio minore, essi verranno goduti/percepiti dalla madre . Parte_1 Per_ 5) Il signor sosterrà inoltre il 70% delle spese straordinarie per il figlio minore . Controparte_1
Quanto alla necessità o meno del previo accordo si specifica che:
Non sarà necessario il previo accordo per le spese inerenti: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici, libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (alunni BES), assicurazione scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera/abbonamento di autobus/treno per motivi di studio. pagina 3 di 6 Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per:
Attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali); viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private, ripetizioni.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, farmaci omeopatici.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto, il proprio assenso/dissenso.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo a decorrere dalla richiesta/esborso. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale.
Si richiama inoltre il Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Sondrio.
7) Non si farà luogo ad alcun contributo al mantenimento reciproco dei coniugi in quanto allo stato economicamente autosufficienti.
8) Le rate dei mutui in essere, ed ogni altro onere ad essi relativi, sono e resteranno in carico esclusivo alla signora . Parte_1
9) Le autovetture suindicate resteranno assegnate in base al titolo di proprietà.
10) I ricorrenti – in considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori, ove la pagina 4 di 6 scuola sarà dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico del figlio. I genitori concordano di autorizzare sin d'ora l'uscita autonoma e il relativo documento potrà essere firmato da uno solo dei due genitori. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo diverso accordo scritto tra i genitori.
11) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione del figlio sul loro passaporto e/o al rilascio del passaporto per il figlio minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni, anche per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
12) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due possa compromettere e/o rendere eccessivamente difficoltosa la frequentazione genitori-figlio.
13) I ricorrenti concordano di dare seguito agli accordi di cui al presente ricorso a dar data dal suo deposito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, e Parte_1
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in Controparte_1
Berbenno di Valtellina (SO) il 14.09.2019, da cui era nato il figlio il 17.05.2019, Persona_2
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 19.11.2024 il Presidente f.f. della Sezione Civile del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 12.02.2025.
Con note scritte del 13.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Berbenno di Valtellina (SO) il 14.09.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto Nr.
3 - Parte I;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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