Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
appello avverso sentenza Tribunale di Lecce n. 543 del 14.02.2023 oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente ( relatore) dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro, iscritta al n. 127/2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cirillo
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Daniele Taveri Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 04/04/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 543 del 14.02.2023, il Tribunale di Lecce accolse il ricorso proposto da
[...] dipendente a tempo pieno e indeterminato dell' Controparte_1 Controparte_2
Contr (da ora ) presso la sede di Lecce, inquadrata nella 3^ area professionale, 3^ livello retributivo- e per l'effetto condannò l' resistente al pagamento della somma di € 497,91 a titolo di arretrati Pt_1
- da giugno 2013 a dicembre 2014- dell'assegno mensile di anzianità, oltre interessi legali e
Il credito azionato fu ritenuto dal Tribunale certo (risultante da prova scritta), liquido ed esigibile.
L'Agenzia, costituitasi in giudizio, eccepì la prescrizione maturata per parte delle somme richieste
(quelle in relazioni alle quali era maturato il diritto nei mesi da giugno 2013 a maggio 2014), nonché, in ogni caso, l'impossibilità di corrispondere un maggiore importo rispetto alla retribuzione ordinaria del dipendente pubblico al 2010, in ossequio al blocco stipendiale nel settore pubblico introdotto dal
D.P.R. 122/2013 per il triennio dal 2011 al 2013, poi prorogato sino al 2014.
Il Tribunale rigettò entrambe le eccezioni. Con riferimento alla eccezione di prescrizione, il giudice di prima istanza individuò nella cessazione del rapporto di lavoro con la il dies a quo per il CP_1 calcolo del termine prescrizionale del diritto alle competenze richieste, termine che quindi non ritenne essere decorso al momento della richiesta in sede giudiziaria.
Per ciò che riguarda la seconda eccezione di parte convenuta, il Tribunale non ritenne operante nella fattispecie il limite del contenimento della spesa pubblica, considerato il regime privatistico a cui soggiacciono i rapporti di lavoro trasferiti da EQ s.p.a..all' , ivi incluso quello della CP_3 ricorrente. Contr Con atto depositato il 17/03/2023, ha chiesto l'integrale riforma di detta pronuncia e il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dalla dipendente, vinte le spese del doppio grado.
L' ha contestato le conclusioni del giudice di prime cure, che pur riconoscendo la natura Pt_1 pubblica della parte datoriale, aveva escluso l'applicazione nella fattispecie del D.L. n. 78 del 2010
(in particolare dell'art. 9, comma 1). Secondo l'appellante l'applicabilità del blocco stipendiale de quo deriverebbe invece chiaramente dall'inserimento delle società appartenenti all'allora
[...]
nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico CP_4 consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cui fa riferimento proprio il D.L. cit. per delineare l'ambito di efficacia del congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013 (unico motivo di appello).
Incarnato si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 22/02/2024, per CP_1 chiedere la conferma della sentenza di primo grado. Riportando le medesime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, la lavoratrice ha sottolineato che i riferimenti normativi che la controparte pone a sostegno dell'operatività del blocco delle retribuzioni al caso in esame non siano Contr pertinenti in quanto l'Agenzia non può essere parificata ad una pubblica amministrazione.: l' è un ente pubblico economico ma la sua attività è regolata dalle norme del Codice civile e dalle leggi Contr relative alle persone giuridiche private in base allo Statuto dell' (art. 1 DPCM 05/06/17); ne Contr deriverebbe che il rapporto di lavoro del personale sarebbe disciplinato dalla normativa civilista
(a conferma di ciò i lavoratori non sono stati assunti per concorso ma con procedure di reclutamento di tipo privatistico). Né sarebbe stato ritualmente provato ex adverso che l' sia annoverata Pt_1 nel conto economico consolidato dello Stato: la produzione del documento sul punto (l'elenco ISTAT già menzionato, annesso alle note di trattazione scritta dell'Ente per l'udienza del 14/02/2023), sarebbe intempestiva e dunque inutilizzabile ai fini del giudizio. Ad ogni modo, l'automatismo ope legis dell'assegno sub iudice non lascerebbe spazio interpretativo e/o discrezionale. Parte appellata ha inoltre precisato, che non essendo stato contestato il quantum debeatur, sarebbe altresì priva di censure la decisione del giudice di prime cure di non ammettere una CTU.
Parte appellata ha concluso quindi per il rigetto dell'appello e, in subordine, per la richiesta di condanna della datrice al pagamento in proprio favore quantomeno della minor somma di € 189,68, corrispondente agli scatti di anzianità di cui non era stata eccepita da parte avversa la prescrizione, Contr fatta salva la condanna di al pagamento delle spese di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e trova accoglimento per i motivi che seguono. Contr La dipendente a tempo pieno e indeterminato dell' , sede Lecce, inquadrata nella 3^ area professionale, 3^ livello retributivo, ha richiesto ed ottenuto con la sentenza impugnata il riconoscimento del compenso aggiuntivo per anzianità di servizio previsto dal CCNL di categoria. Il riferimento è al CCNL “Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla
3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, EQ Giustizia SpA e Riscossione Sicilia
SpA” del 12 luglio 1995, il quale all'art. 123, co.1 e 3, ha riconosciuto ai lavoratori inquadrati nel 2^
e nel 3^ livello retributivo della 3^ area professionale, che avessero maturato 10 anni di anzianità nell'inquadramento indicato, un assegno – per ciò che ci interessa- di € 23.71 (tabella G allegato 2 del CCNL 2008) per 13 mensilità. È stata riportata e non contestata la natura ultrattiva delle disposizioni citate, stante il richiamo operato dai successivi atti pattizi: l'art. 112 del CCNL 2008 e l'art. 113 del CCNL 2018 avrebbero ribadito l'efficacia degli art. 119- 123 CCNL 12/07/1995. La appellata ha dedotto di aver maturato i suddetti requisiti e il relativo credito a far data dall'1/06/2013. Contr
, costituitasi nel processo, non ha contestato l'astratta integrazione della fattispecie richiamata dalla controparte ma ha eccepito, oltre la prescrizione di parte del credito domandato, la cristallizzazione degli stipendi dei dipendenti pubblici a quelli percepiti nel 2010, operante sino al Contr 2014, quale fatto impeditivo della pretesa retributiva azionata. ha allegato che, in ossequio alla detta normativa di contenimento della spesa pubblica, dall' 1/1/2011 al 31/12/2014, le società del
non hanno più corrisposto ai propri dipendenti automatismi, scatti, avanzamenti Controparte_4 automatici di carriera e quanto altro non fosse ricompreso negli eventi straordinari individuati in maniera esemplificativa nell'articolo 9, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010 e dunque non hanno provveduto al pagamento dell'assegno mensile di anzianità nell'inquadramento ai dipendenti che maturavano il diritto alla percezione di tale assegno nel suindicato periodo, atteso che – come rilevato, tale emolumento rappresentava un automatismo e non può essere annoverato fra le variazioni legate a eventi straordinari della dinamica retributiva, rispetto soltanto ai quali il blocco non trovava applicazione (pag. 6 memoria di costituzione in primo grado). Parte appellante ha altresì precisato che i dipendenti non avrebbero potuto recuperare gli importi de quibus neanche successivamente alla revoca del blocco delle retribuzioni, come specificato dalla medesima Contr disposizione legislativa richiamata. ha concluso ritenendo non sussistere alcun inadempimento contrattuale a proprio carico, riportando, a conferma dell'ineccepibilità del proprio contegno, di aver ripreso la corresponsione, in favore dei propri dipendenti, delle somme dovute a tale titolo immediatamente dopo la revoca del suddetto blocco, ovvero dal gennaio 2015.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sia applicabile la normativa che ha congelato il trattamento retributivo nel settore pubblico per il triennio 2011- 2013, e poi sino al 2014, essendo certa la natura retributiva dell'emolumento rivendicato: l'appellante non ha mai posto in dubbio tale assunto, incentrando la propria difesa sulla inoperatività della disciplina di cui si tratta nei propri confronti.
Ebbene, la disposizione di riferimento, l'art. 9 d.l. 78/2010, titolato Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, al primo comma recita: “1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”.
Il DPR del 4 settembre 2013, n. 122 - Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111- ha prorogato la vigenza della richiamata disposizione sino al termine del 2014
(art. 1, co. 1, “In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2014).
Ne consegue l'efficacia della regola enunciata per l'intero periodo di cui ci si occupa.
Ciò precisato, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, non residuano dubbi circa l'inclusione dell' datrice tra i soggetti destinatari della normativa citata, univocamente identificati nelle Pt_1 amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È, difatti, affidato all'ente pubblico di ricerca ISTAT- Istituto
Nazionale di Statistica Italiano- la redazione annuale del relativo elenco, “compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario
(Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione
Europea – SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 e ss.mm. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico–economica.
I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco
(come si legge nell'incipit del documento di cui si tratta).
Tale operazione è compiuta in ossequio alla legge di bilancio per l'anno 2010 (l. 31 dicembre 2009,
n. 196) in cui all'art. 1, comma 2 si legge: “2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari” e al comma 3: “La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio”.
La norma da ultimo citata, dopo la modifica intervenuta ad opera del D.L. n. 16 del 2012, è di questo tenore: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione Europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui alla D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni”.
La Suprema Corte ha precisato che “con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 5, comma 7, (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) che ha modificato la L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 2, i due elenchi ISTAT del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 sono stati “cristallizzati” in legge, con ciò perdendo la loro connotazione provvedimentale ed assurgendo a norma di rango primario” (Cass. sent. n.6264/2019).
L'ufficialità del documento consente di superare l'eccezione di tardività, avanzata dall'appellata, della relativa produzione in giudizio compiuta dall' resistente, nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado, con le note di trattazione per l'udienza del 14/02/2023, nonostante esso fosse già esistente e noto al momento della costituzione in giudizio della resistente.
Ed infatti, il giudice avrebbe potuto compiere tali analisi anche in assenza di allegazioni di sorta, in base al proprio potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e individuare la norma di diritto applicabile, che si spinge fino a consentire al Giudicante di sussumere il caso concreto in una fattispecie giudica differente da quella fornita dalle parti (tra le altre si cita la sentenza Cass. n.
12534/2024: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”).
L'individuazione della norma di cui si tratta è inoltre di agevole reperibilità e consultazione per il giudice in quanto, come detto, oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Definita l'utilizzabilità del documento de quo, si rileva come entrambi i soggetti datori di lavoro dell'odierna appellata emergano dal relativo indice: sia il datore di lavoro originario della , CP_1
EQ Spa, che l'ente pubblico che è subentrato a titolo universale nei rapporti di lavoro dei Contr dipendenti della medesima società e cioè , odierna appellante. Risulta pertanto indubbia l'applicazione del blocco delle retribuzioni al rapporto di lavoro oggetto di giudizio, blocco che impedisce la corresponsione di qualunque trattamento retributivo del dipendente pubblico, anche accessorio, eccedente rispetto a quello determinato in via ordinaria per l'anno 2010.
E ciò in aderenza a quanto già affermato in sede giurisprudenziale in casi simili, come evidenziato dall'appellante, per cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto, per il triennio
2011- 2013, dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla I. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, c. 3, della I. n. 196 del 2009" (Cass. sez. lavoro, 11/11/2021 n. 33628/2021; negli stessi termini, v. Cass. sez. lavoro, Ordinanze n. 6264/2019 e n. 8954/2021; Trib. Roma, sentenza n.
8974/2014).
Ad avvalorare tale determinazione, la Corte di Cassazione (Cass. sent. n.6264/2019) ha ritenuto destinataria della disciplina citata anche una società partecipata al 100% dallo Stato (l'Anas), atteso che la forma privatistica della società non esclude, a determinate condizioni, la natura pubblica del soggetto;
e ciò sul presupposto che, se quest'ultimo è incluso nel conto economico consolidato della
P.A. e quindi del bilancio dello Stato, allora è tenuto a rispettare il vincolo pubblicistico nella propria organizzazione ed essere obbligato ad attuare in concreto i principi di economicità e imparzialità, oltre che rispettare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
L'assunto è rafforzato dalla mancanza del riferimento ai soli dipendenti dell'apparato delle P.P.A.A. rientranti nella definizione contenuta nel comma 2 dell'art. 1 del t.u. sul pubblico impiego, nella previsione limitativa del “trattamento economico complessivo” dei singoli dipendenti (“In tale contesto, sembra dunque che il legislatore, seppure intitolando la rubrica “contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, abbia inteso alludere al (più ristretto) alveo dei pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 solo laddove tale specificazione risulti presente nelle singole previsioni, mentre nel caso in cui il termine “dipendenti” sia accompagnato dal più ampio riferimento della appartenenza alle “amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 3, comma 3”, la previsione deve avere riguardo proprio agli enti e ai soggetti di cui all'elenco Istat.”, Cass. sent. n.6264/2019).
La pronuncia indicata ha poi coerentemente evidenziato che il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva e ha rilevato che “per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso ” fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate”, che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera. Tale è il senso che deve attribuirsi alla previsione, in un'interpretazione sistematica del primo e della L. n. 122 del 2010, art. 9, comma 21, poiché una diversa lettura renderebbe, da un lato, priva di giustificazione razionale l'applicazione del congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità solo a determinate categorie di dipendenti, contraddicendo la ratio complessiva dell'intervento legislativo e, dall'altro, di non chiara applicazione il principio, di portata generale, di cui al comma 1 dell'art. 9, che impone l'invarianza dei trattamenti retributivi per tutti i dipendenti per il triennio 2011-2013 rispetto al trattamento economico complessivo ordinariamente spettante nell'anno 2010”. Contr Non possono quindi rinvenirsi profili di responsabilità contrattuale in capo all' , che correttamente ha interrotto il versamento alla dipendente degli assegni di anzianità per gli CP_1 anni 2013 e 2014.
L'appello va pertanto accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata in primo grado da deve essere respinta. Controparte_1
Considerata la particolarità della questione, si ritiene di compensare le spese del doppio grado.
PQM.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17/03/2023 da AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_1 del 14/02/2023 n° 543/2023 del Tribunale di Lecce così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso introduttivo depositato 19 aprile 2021.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Mainolfi