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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 459/2023, proposta da
DA
in persona Parte_1
dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gaetano
D'Agostino.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del curatore fallimentare, avv. Angela Marino.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
1
9235/2022 della Corte di Cassazione dell'appello avverso la sentenza n.
3596/2017 del Tribunale di Salerno.
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Parte_1
ha proposto opposizione al D.I. n. 1679/2012 del
[...]
Tribunale di Salerno con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.731,12, oltre interessi e spese, in favore della CP_1
in virtù della fattura n. 111/bis del 26.11.2011; a motivi
[...]
dell'opposizione ha dedotto l'avvenuto integrale pagamento della creditoria mediante emissioni di assegni a seguito di scrittura privata di transazione con il legale rappresentante p.t. della creditrice;
a seguito del fallimento della il giudizio era interrotto e riassunto nei confronti Controparte_1
della Curatela che, nel costituirsi ha, invia preliminare, eccepito la inopponibilità ad essa della scrittura privata chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 3596/2017 il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione l ha proposto appello chiedendone la Pt_3 Parte_4
riforma e deducendo a motivi l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie
2 articolate, volte a comprovare che gli assegni prodotti erano riferiti alla scrittura privata in questione.
Con sentenza n. 1368/2021 la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, sul presupposto della mancanza di prova del collegamento tra gli assegni e la scrittura e della circostanza che le istanze istruttorie richieste in tale fase, non fossero state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, da ritenersi abbandonate.
Avverso tale decisione l ha proposto ricorso per Cassazione Pt_3 Parte_4
deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt.
112,183,184,187,189 e 281 sexies c.p.c., deducendo che la richiesta era stata formulata all'atto della precisazione delle conclusioni, e poi specificata con le note riepilogative e che la Corte non aveva considerato la peculiarità del procedimento ex art. 281 sexies c.p.c..
La Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 1368/2021 e rimesso la decisione alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione accogliendo il primo motivo, relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie in fase di impugnazione.
La Ali. ha, quindi, riassunto il giudizio di rinvio disposto dalla Parte_4
Suprema Corte chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano ammesse le istanze istruttorie formulate in primo grado e, in conseguenza,
accolta l'opposizione da essa proposta avverso il D.I. n. 1679/2012.
3 Sebbene regolarmente citato, il non si Controparte_2
è costituto.
Con ordinanza del 17.10.2023 la Corte ha, quindi, ammesso le istanze istruttorie richieste dall'attrice in riassunzione.
All'udienza del 12.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituite, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la contumacia del non Controparte_2
costituitosi, sebbene regolarmente citato.
Va, preliminarmente, evidenziato che la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 1368/2021 della Corte di Appello di Salerno, affermando il principio di diritto secondo cui: “nel caso in cui il Giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più
proponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può ritenersi, tuttavia,
superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi.
4 Con la sentenza di rinvio è stato richiesto a questa Corte di valutare se dalla condotta processuale della parte, complessivamente intesa, emerga la inequivoca volontà di non rinunciare alle prove richieste e non ammesse e,
quindi, di non abbandonare le proprie richieste istruttorie.
Ciò posto, deve evidenziarsi che la parte opponente nel giudizio di primo grado ha richiesto all'udienza del 14.01.2015 l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con le memorie ex art. 183 c.p.c., reiterando alla successiva udienza del 31.03.2016 le istanze istruttorie, come meglio precisate con le memorie inviate telematicamente.
Infine, anche all'udienza del 05.06.2017, cui l'udienza era stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., l'opponente ha richiesto l'ammissione delle istanze istruttorie, reiterando l'istanza anche alla successiva udienza del 17.07.2017
in cui la causa è stata, poi, ritenuta in decisione.
Ciò posto, secondo la prevalente giurisprudenza, la necessità che le richieste istruttorie siano formulate in modo specifico e, non già, mediante mero richiamo ai precedenti scritti difensivi, va contemperato con il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte,
non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda
5 pretermessa, (Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012; Sez. 1, Sentenza n.
15860 del 10/07/2014; Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017; Sez. 1 -,
Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019), nonché con il principio per cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate ( Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del
09/10/1998; Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020).
Tali principi costituiscono corollari della necessaria ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte, più volte affermata in giurisprudenza, in tema di presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, improntata ad una valutazione globale della condotta della parte disancorata da rigidi formalismi.
Orbene, alla stregua di tali principi, ritiene il Collegio che la condotta processuale della parte e la stretta connessione con la linea difensiva adottata nel processo, evidenzi una precisa e inequivoca volontà di insistere sulla richiesta pretermessa, il cui scopo precipuo era volto a dimostrare l'effettivo pagamento della fattura n. 111/bis del 26.11.2011, in virtù della scrittura priva di transazione del 25.05.2012 e del collegamento ad essa degli assegni prodotti con tale creditoria.
6 In conseguenza, la Corte ha, quindi, ammesso le istanze istruttorie richieste in primo grado.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Invero, dalla espletata istruttoria e dalla documentazione in atti non emerge la fondatezza dell'opposizione.
La ha dedotto con l'atto di opposizione di aver corrisposto Pt_1
l'importo portato dal monitorio con rilascio di quattro assegni bancari per €.
5000,00 ciascuno, somma comprensiva anche degli interessi, a corredo di una scrittura privata di transazione del 25.05.2012.
Il Tribunale ha ritenuto che la scrittura privata del 25.05.2012 non recasse data certa e che alcun collegamento potesse aversi riguardo agli assegni prodotti, peraltro recanti importi diversi.
Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, sussistono numerose discrasie e incongruenze per poter ritenere che gli assegni in questione siano stati rilasciati in pagamento della fattura n. 111/bis del 26.11.2011, azionata con il D.I. n. 1679/2012 per il pagamento della somma di € 17.731,12.
Invero, nella intestazione della scrittura privata di transazione si fa espresso riferimento alla qualità di creditrice della nei confronti Controparte_1
della in virtù di decreto ingiuntivo depositato presso Parte_1
il Tribunale di Salerno per la somma di €. 17.138,39 per sorta capitale.
Inoltre, nella predetta scrittura si dà atto che l'importo complessivamente concordato per complessivi €. 18.131,12, comprensivo di interessi ex D.lgs.
7 231/02 viene corrisposto “a mezzo assegno bancario che allegato in copia al presente atto e sottoscritto dalle parti ne costituisce parte integrante”.
Le parti hanno, altresì, previsto il rilascio di altro assegno, per €. 1500,00,
per spese legali.
Orbene, a fronte della espressa previsione contenuta nella scrittura privata, di pagamento della sorta capitale mediante un unico assegno, l'opponente ha invece prodotto quattro assegni dell'importo di €. 5000,00 ciascuno che,
in conseguenza, non possono ritenersi formanti parte integrante della stessa.
Alcuna valenza può avere, ai fini indicati, la deposizione di TE
, ammesso in sostituzione dell'originario teste ,
[...] Testimone_2
deceduto nelle more del giudizio, che ha dichiarato: “Posso solo riferire in quanto sono stato l'agente immobiliare che ha curato la vendita dell'immobile inteso come mura in quanto si cedeva anche l'avviamento commerciale contestualmente, che ero presente alla stipula innanzi al notaio.
In tale occasione in quanto sull'immobile vi era un pignoramento, parte del
Part Parte_ prezzo fu direttamente versato alla per la estinzione del pignoramento e il resto al venditore nelle mani di , oggi Testimone_2
deceduto. Successivamente in mia presenza poiché si riteneva che la cifra
Parte_ versata alla Ali. per l'estinzione del pignoramento fosse superiore a quella dovuta, fui coinvolto anche io in un incontro fra il legale rappresentante dell'Ali. e per la Gestione Food, in tale Parte_5 Tes_2
occasione in mia presenza furono versati assegni a compensazione del prezzo di estinzione del pignoramento. Non ricordo con esattezza la cifra
8 ma era inferiore ai 20.000 euro. Prendo atto degli assegni che mi vengono mostrati e riconosco in essi quelli che furono consegnati in mia presenza poiché anch'essi tratti sulla BCC di Capaccio con una data corrispondente alla fine di giugno data in cui ci fu l'incontro, e sul cui retro riconosco la firma del nella girata. Da tutto ciò deduco che possano essere Tes_2
quelli”.
Tale deposizione comprova, infatti, la sola avvenuta consegna degli assegni,
peraltro, per differente importo, poiché inferiore agli €. 20.000,00, e la firma di girata come riferibile al . Tes_2
Da tale deposizione non può, quindi, evincersi alcun riferimento e collegamento con la scrittura privata del 25.05.2012, né tampoco alla circostanza che, con tale consegna e incasso dei titoli, risulti estinta proprio la creditoria portata dalla fattura azionata con il decreto ingiuntivo in esame,
avendo, peraltro, il teste riferito di credito derivante dalla vendita dell'immobile e dalle somme versate in eccedenza per la estinzione del pignoramento.
Di contro, nell'atto di opposizione a D.I. si fa espresso riferimento alla fattura in esame come emessa per il pagamento di merce fornita.
Appare, quindi, evidente che anche la espletata istruttoria non ha fornito elementi atti a comprovare che gli assegni prodotti in atti siano da ricollegare al pagamento della fattura azionata e correlati alla scrittura privata di transazione del 25.05.2012.
In conseguenza, correttamente l'opposizione è stata respinta.
9 Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
Nulla per le spese relative al convenuto in riassunzione non costituito e a quelle del giudizio innanzi alla Suprema Corte, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Parte_1
con ricorso in riassunzione nei confronti del
[...] [...]
avverso la sentenza n. 3596/2017 del Tribunale di Controparte_2
Salerno, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Nulla per le spese relative al presente grado e a quelle del giudizio innanzi alla Suprema Corte.
Salerno 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il
Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo
Gubitosi
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