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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA PU, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
IA LA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 13.3.2025, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott.
quale C.T.U. officiato nel procedimento d'istruzione preventiva instaurato da Persona_1 essa istante per l'accertamento del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento nonchè al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
A sostegno del ricorso censurava la valutazione compiuta dal predetto ausiliare (nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza del requisito utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento), allegando, altresì, il sopravvenuto aggravamento della propria condizione sanitaria e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta il riconoscimento dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento, poiché affetta da patologie tali da determinarne l'inabilità totale e l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da una data successiva;
b) Accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare che la compromissione, fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale della ricorrente, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e che pertanto è da ritenersi “persona con disabilità e con necessità di sostegno elevato o molto elevato” ai sensi dell'art. 3 comma 3 e art. 33 della L. 104/92 (D. lgs. N. 62 del 03/05/2024) sin dalla data della domanda amministrativa, come da risultanze della perizia a firma del Ctu nominato nel procedimento per Atpo, dott. c) condannare l' in persona Persona_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi professionali del presente procedimento nonché del procedimento per ATPO iscritto al n. RGL 5687/2024 del Tribunale di Foggia, gravati di IVA e CPA e rimborso forfettario, oltre contributo unificato se dovuto, come per legge, oltre compensi ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei
2 termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. il quale – dopo aver scrutinato Persona_1 la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “In relazione al quesito posti dalla S.V. si espone quanto segue: la signora affetta da: Esiti di artroprotesi ginocchio dx. Gonartrosi ginocchio Parte_1 sin. Lomboartrosi con discopatie multiple. Esiti di osteomielite vertebrale L3-L4 trattata con artrodesi vertebrale L2-L5. Cardiopatia ipertensiva con funzione sistolica conservata.
Fibrillazione atriale permanente in trattamento con DOAC. Dislipidemia. Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Ipoacusia neurosensoriale a sinistra, mista a destra.
Osteoporosi. Decadimento cognitivo senile di grave entità con turbe del comportamento. Per quanto innanzi esposto e ricordando che l'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere glia atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. Si ritiene che
l'attuale condizione clinica della signora , per quanto sopra esposto, sia Parte_1 caratterizzata da una invalidità totale al 100 e si configura il diritto a fruire dell'indennità accompagnamento ai sensi della normativa vigente con decorrenza dalla certificazione psichiatrica dell'11/11/2024” (pag. 5 della relazione depositata in data 16.9.2025).
2.4. Le conclusioni del C.T.U. – immuni da apparenti vizi logici e di metodo e neppure contrastate da rilievi critici di sorta – consentono di affermare che la parte ricorrente non sia in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, col che risulta integrato il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.
n. 508/1988), a decorrere dall'11.11.2024.
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare, oltre che persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (come già accertato dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo).
3 3. Le spese del procedimento d'istruzione preventiva – liquidate secondo dispositivo, ai sensi CP_ del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Alessia IA LA, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez.
Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2712/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dall'11.11.2024, oltre che persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.2.2024); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento di istruzione preventiva, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia IA LA;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
d) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/11/2025
Il Giudice
VA PU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA PU, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
IA LA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 13.3.2025, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott.
quale C.T.U. officiato nel procedimento d'istruzione preventiva instaurato da Persona_1 essa istante per l'accertamento del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento nonchè al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
A sostegno del ricorso censurava la valutazione compiuta dal predetto ausiliare (nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza del requisito utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento), allegando, altresì, il sopravvenuto aggravamento della propria condizione sanitaria e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta il riconoscimento dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento, poiché affetta da patologie tali da determinarne l'inabilità totale e l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da una data successiva;
b) Accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare che la compromissione, fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale della ricorrente, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e che pertanto è da ritenersi “persona con disabilità e con necessità di sostegno elevato o molto elevato” ai sensi dell'art. 3 comma 3 e art. 33 della L. 104/92 (D. lgs. N. 62 del 03/05/2024) sin dalla data della domanda amministrativa, come da risultanze della perizia a firma del Ctu nominato nel procedimento per Atpo, dott. c) condannare l' in persona Persona_1 CP_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi professionali del presente procedimento nonché del procedimento per ATPO iscritto al n. RGL 5687/2024 del Tribunale di Foggia, gravati di IVA e CPA e rimborso forfettario, oltre contributo unificato se dovuto, come per legge, oltre compensi ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei
2 termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. il quale – dopo aver scrutinato Persona_1 la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “In relazione al quesito posti dalla S.V. si espone quanto segue: la signora affetta da: Esiti di artroprotesi ginocchio dx. Gonartrosi ginocchio Parte_1 sin. Lomboartrosi con discopatie multiple. Esiti di osteomielite vertebrale L3-L4 trattata con artrodesi vertebrale L2-L5. Cardiopatia ipertensiva con funzione sistolica conservata.
Fibrillazione atriale permanente in trattamento con DOAC. Dislipidemia. Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Ipoacusia neurosensoriale a sinistra, mista a destra.
Osteoporosi. Decadimento cognitivo senile di grave entità con turbe del comportamento. Per quanto innanzi esposto e ricordando che l'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere glia atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. Si ritiene che
l'attuale condizione clinica della signora , per quanto sopra esposto, sia Parte_1 caratterizzata da una invalidità totale al 100 e si configura il diritto a fruire dell'indennità accompagnamento ai sensi della normativa vigente con decorrenza dalla certificazione psichiatrica dell'11/11/2024” (pag. 5 della relazione depositata in data 16.9.2025).
2.4. Le conclusioni del C.T.U. – immuni da apparenti vizi logici e di metodo e neppure contrastate da rilievi critici di sorta – consentono di affermare che la parte ricorrente non sia in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, col che risulta integrato il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.
n. 508/1988), a decorrere dall'11.11.2024.
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare, oltre che persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (come già accertato dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo).
3 3. Le spese del procedimento d'istruzione preventiva – liquidate secondo dispositivo, ai sensi CP_ del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Alessia IA LA, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez.
Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2712/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dall'11.11.2024, oltre che persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.2.2024); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento di istruzione preventiva, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessia IA LA;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
d) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/11/2025
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