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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2582 / 2019 RG
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione I Civile
Il Giudice del lavoro, dott. SC De LE, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
19 Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 09.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione I Civile
Il Giudice del lavoro, dott. SC De LE, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2582/2019 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto
“opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 relativa a sanzione amministrativa” e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Panico;
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dai funzionari Azzone Maria Pia, Farina SC, Tedeschini Simonetta,
TI OR e ZI IA, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015,
n.149;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2019 il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'ordinanza di ingiunzione del n. 683/2018 - prot. n. 222, emessa in data 07.01.2019 dall'
[...]
e notificata il 12.02.2019. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che – precedentemente alla ordinanza di ingiunzione opposta – a seguito di accesso ispettivo del 30.07.2015, era stato notificato, in data 30.11.2015, il verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00004/2015-159-01 del 30.07.2019, contenente la contestazione delle seguenti violazioni: art. 3 comma 3 L. 73/02. come modificato dall'art. 36 bis comma 7, L. 248/06 (per aver impiegato n. 1 lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro); art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 1128/08, convertito in L. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 297/02 (per non aver consegnato a n. 1 lavoratore, all'atto dell'assunzione, copia della relativa comunicazione); art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 112/08, convertito nella L. 133/08 (per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per aver effettuato registrazioni infedeli incidenti sul trattamento retributivo, previdenziale e fiscale); con ogni conseguente effetto sanzionatorio.
In via preliminare ha eccepito l'illegittimità del verbale unico di accertamento per decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981, essendo stato violato il termine di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento.
Ha altresì eccepito l'infondatezza degli assunti ispettivi, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo, nella propria azienda non fosse stato impiegato irregolarmente alcun lavoratore. Ha precisato, infatti, che al momento dell'accesso ispettivo, non stava Parte_2 svolgendo alcuna attività lavorativa, ma si trovava nella sede della ditta esclusivamente per avere un colloquio conoscitivo propedeutico alla formalizzazione del rapporto formativo nell'ambito del
Programma IA VA.
Il ricorrente ha, altresì, ritenuto del tutto priva di riscontro fattuale l'affermazione della mancata esibizione della documentazione atta a giustificare la presenza di nei locali aziendali al Parte_2 momento dell'accesso, poiché, da un lato, non esistendo alcun rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta del ricorrente, non poteva essere fornita documentazione attestante l'assunzione della stessa, dall'altro, era stata indicata subito la dott.ssa , consulente del lavoro, Persona_1 come soggetto detentore di tutta la documentazione concernente il Progetto IA VA (poi acquisita agli atti del procedimento.
Ha, inoltre, contestato la legittimità del verbale di primo accesso, in quanto privo degli elementi essenziali previsti per un valido accertamento, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Ha, infine, avanzato richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, di accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, l'annullamento o disapplicazione del provvedimento nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
In subordine ha chiesto la riduzione nel quantum delle sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, con riguardo Controparte_1 alla presunta violazione dell'art. 14, l.689/81, ha contestato la fondatezza dell'eccezione, decorrendo il termine di novanta giorni dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
Nel merito ha rilevato che, al momento dell'accesso del 30.07.2015, gli ispettori avevano riscontrato la presenza di l'avvio del cui rapporto di lavoro non era stato comunicato. Parte_2
Nel dettaglio, premesso che i verbali ispettivi fanno fede sino a querela di falso di quanto constatato, ha evidenziato che, nella specie, la aveva dichiarato all'esito del controllo ispettivo Pt_2 che era stata chiamata quella medesima mattina dal titolare dell'impresa che necessitata di un aiuto per le operazioni di toletattura dei cani;
versione confermata dalla stesso ricorrente attraverso le proprie dichiarazioni allegate in atti.
Ha eccepito come il rapporto di tirocinio-formazione nell'ambito del programma IA
VA, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, avesse in realtà avuto inizio solo a far data dal mese di Agosto 2015.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e prova testimoniale.
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel verbale di udienza del 19.12.2025, è stata decisa nella medesima udienza.
******* L'opposizione risulta infondata.
L'oggetto del giudizio, in estrema sintesi, attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata sotto il duplice profilo della tempestività della notifica del verbale unico di accertamento nonché sull'inesistenza nel merito di un rapporto di lavoro.
In particolare l'ordinanza di ingiunzione opposta rinviene la propria genesi negli accertamenti posti in essere dall' resistente dai quali è emersa – secondo la ricostruzione ispettiva – CP_1
l'omessa comunicazione dell'avvio di un rapporto di lavoro all'interno dell'impresa del ricorrente.
Seguendo l'ordine logico–giuridico della domanda attorea, occorre analizzare in primo luogo l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/81.
È noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. civ. Sez. II Ord.,
19/10/2023, n. 29068) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall'art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.”
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che – come correttamente evidenziato dall' – il termine CP_1 di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN al trasgressore in data 12.12.2015, ovvero in maniera tempestiva rispetto al termine di conclusione degli accertamenti Con
coincidenti con il 23.09.2015, data in cui sono stati acquisiti dall' presso lo studio di consulenza commerciale dell'impresa documenti afferenti all'attività di quest'ultima (come si legge testualmente a pag. 2 del ) CP_3
L'eccezione di decadenza non merita, pertanto, accoglimento.
Del pari infondata è la asserita incompletezza del verbale di accesso ispettivo che, in ossequio a tutte le prescrizioni indicate nell'art. 33, comma 1, l. 183/2010, modificativo dell'art. 13, comma 1,
d.lgs. 124/04, contiene le informazioni ex lege prescritte.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda, e dunque alla mancata copertura contrattuale del rapporto di lavoro di , giova premettere che i verbali redatti dai funzionari degli enti Parte_2 previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 09.11.2010, n. 22743;
Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073). Ebbene le illustrate dichiarazioni assurgono al rango di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro risultando convergenti con quelle del titolare dell'impresa che ha confermato come la mattina del controllo ispettivo avesse chiamato la al fine di ottenere ausilio nell'espletamento Pt_2 dell'attività di tolettatura dei cani.
Ancòra due ulteriori elementi depongono nel senso dell'attendibilità e coerenza intrinseca ed estrinseca delle affermazioni rese.
Il primo di ordine fattuale coincide con la visione diretta da parte degli ispettori, l'oggetto dei cui accertamenti e rilievi assume valore sino a querela di falso, dello svolgimento di attività lavorativa da parte della attraverso la vetrata che dalla sala d'attesa consente di osservare, quantomeno Pt_2 parzialmente, la prestazione resa dai lavoratori nella sala tolettatura.
In tal senso non rivestono valore di smentita le dichiarazioni rese dalla teste escussa in Tes_1 occasione dell'udienza del 4.5.2023, che, escludendo la visibilità della sala tolettatura dall'ingresso non ha escluso la presenza di una vetrata, così come non ha fornito informazioni o dati tali da ritenere, come invece appurato dagli ispettori de visu, che la non stesse affatto provvedendo Pt_2 all'asciugatura del proprio cane, né – soprattutto – che non fosse ritornato nella sala per riprendere, a tutela del cane, l'attività sospesa dall'arrivo degli ispettori.
Il secondo elemento afferisce al reale avvio del rapporto di formazione lavoro la cui mera prossimità ontologica ad un rapporto di lavoro subordinato non esclude la comunicazione, a monte, del relativo inizio.
In tal senso risulta destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui la formazione lavoro non sarebbe soggetta ad alcun obbligo comunicativo atteso che anche la prestazione resa in tale contesto negoziale rientra nella galassia dei rapporti di lavoro e, sotto il profilo concreto, sia la convenzione n. 44, cod. pratica HV72BA2 (pag. 3), sia il modello UNILAV, documenti allegati dallo stesso ricorrente, attestano la necessità della previa comunicazione del rapporto di lavoro.
Fermo restando che da tali documenti emerge come il rapporto lavorativo sia stato formalizzato attraverso apposita convenzione solo il 26.08.2015, ovvero in un momento di molto successivo al giorno dell'accertamento ispettivo, la circostanza secondo cui il 30.07.2015 sarebbe stato organizzato un mero colloquio di lavoro previa comunicazione del 29.07.2025, fornita dalla dott.ssa , di Per_1 rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del periodo di formazione lavoro, non è supportato da alcun riscontro e risulta infondata.
Infatti, premesso che il colloquio di lavoro sarebbe potuto essere organizzato al di fuori dell'orario di apertura del negozio, al contempo – a fronte di un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nell'ambito del programma “garanzia giovani” risalente al 29.07.2015 – è evidente la discrasia temporale con la relativa convenzione stipulata solo il 26.08.2015. Per tutte le ragioni esposte l'ordinanza di ingiunzione impugnata risulta legittima anche nella parte afferente alle sanzioni applicate che, oltre a non essere state oggetto di specifica contestazione, nel quantum appaiono proporzionate rispetto alle violazioni rilevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (ricompreso nello scaglione
€ 5.201,00 – € 26.000,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice SC De LE, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite pari ad €
2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso a Lecce, lì 19/12/2025
Il Giudice
SC De LE
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione I Civile
Il Giudice del lavoro, dott. SC De LE, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
19 Dicembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 09.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione I Civile
Il Giudice del lavoro, dott. SC De LE, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2582/2019 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto
“opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 relativa a sanzione amministrativa” e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Panico;
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dai funzionari Azzone Maria Pia, Farina SC, Tedeschini Simonetta,
TI OR e ZI IA, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015,
n.149;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2019 il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'ordinanza di ingiunzione del n. 683/2018 - prot. n. 222, emessa in data 07.01.2019 dall'
[...]
e notificata il 12.02.2019. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che – precedentemente alla ordinanza di ingiunzione opposta – a seguito di accesso ispettivo del 30.07.2015, era stato notificato, in data 30.11.2015, il verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00004/2015-159-01 del 30.07.2019, contenente la contestazione delle seguenti violazioni: art. 3 comma 3 L. 73/02. come modificato dall'art. 36 bis comma 7, L. 248/06 (per aver impiegato n. 1 lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro); art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 1128/08, convertito in L. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 297/02 (per non aver consegnato a n. 1 lavoratore, all'atto dell'assunzione, copia della relativa comunicazione); art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 112/08, convertito nella L. 133/08 (per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per aver effettuato registrazioni infedeli incidenti sul trattamento retributivo, previdenziale e fiscale); con ogni conseguente effetto sanzionatorio.
In via preliminare ha eccepito l'illegittimità del verbale unico di accertamento per decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981, essendo stato violato il termine di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento.
Ha altresì eccepito l'infondatezza degli assunti ispettivi, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo, nella propria azienda non fosse stato impiegato irregolarmente alcun lavoratore. Ha precisato, infatti, che al momento dell'accesso ispettivo, non stava Parte_2 svolgendo alcuna attività lavorativa, ma si trovava nella sede della ditta esclusivamente per avere un colloquio conoscitivo propedeutico alla formalizzazione del rapporto formativo nell'ambito del
Programma IA VA.
Il ricorrente ha, altresì, ritenuto del tutto priva di riscontro fattuale l'affermazione della mancata esibizione della documentazione atta a giustificare la presenza di nei locali aziendali al Parte_2 momento dell'accesso, poiché, da un lato, non esistendo alcun rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta del ricorrente, non poteva essere fornita documentazione attestante l'assunzione della stessa, dall'altro, era stata indicata subito la dott.ssa , consulente del lavoro, Persona_1 come soggetto detentore di tutta la documentazione concernente il Progetto IA VA (poi acquisita agli atti del procedimento.
Ha, inoltre, contestato la legittimità del verbale di primo accesso, in quanto privo degli elementi essenziali previsti per un valido accertamento, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Ha, infine, avanzato richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, di accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, l'annullamento o disapplicazione del provvedimento nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
In subordine ha chiesto la riduzione nel quantum delle sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, con riguardo Controparte_1 alla presunta violazione dell'art. 14, l.689/81, ha contestato la fondatezza dell'eccezione, decorrendo il termine di novanta giorni dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
Nel merito ha rilevato che, al momento dell'accesso del 30.07.2015, gli ispettori avevano riscontrato la presenza di l'avvio del cui rapporto di lavoro non era stato comunicato. Parte_2
Nel dettaglio, premesso che i verbali ispettivi fanno fede sino a querela di falso di quanto constatato, ha evidenziato che, nella specie, la aveva dichiarato all'esito del controllo ispettivo Pt_2 che era stata chiamata quella medesima mattina dal titolare dell'impresa che necessitata di un aiuto per le operazioni di toletattura dei cani;
versione confermata dalla stesso ricorrente attraverso le proprie dichiarazioni allegate in atti.
Ha eccepito come il rapporto di tirocinio-formazione nell'ambito del programma IA
VA, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, avesse in realtà avuto inizio solo a far data dal mese di Agosto 2015.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e prova testimoniale.
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel verbale di udienza del 19.12.2025, è stata decisa nella medesima udienza.
******* L'opposizione risulta infondata.
L'oggetto del giudizio, in estrema sintesi, attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata sotto il duplice profilo della tempestività della notifica del verbale unico di accertamento nonché sull'inesistenza nel merito di un rapporto di lavoro.
In particolare l'ordinanza di ingiunzione opposta rinviene la propria genesi negli accertamenti posti in essere dall' resistente dai quali è emersa – secondo la ricostruzione ispettiva – CP_1
l'omessa comunicazione dell'avvio di un rapporto di lavoro all'interno dell'impresa del ricorrente.
Seguendo l'ordine logico–giuridico della domanda attorea, occorre analizzare in primo luogo l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/81.
È noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. civ. Sez. II Ord.,
19/10/2023, n. 29068) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall'art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.”
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che – come correttamente evidenziato dall' – il termine CP_1 di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN al trasgressore in data 12.12.2015, ovvero in maniera tempestiva rispetto al termine di conclusione degli accertamenti Con
coincidenti con il 23.09.2015, data in cui sono stati acquisiti dall' presso lo studio di consulenza commerciale dell'impresa documenti afferenti all'attività di quest'ultima (come si legge testualmente a pag. 2 del ) CP_3
L'eccezione di decadenza non merita, pertanto, accoglimento.
Del pari infondata è la asserita incompletezza del verbale di accesso ispettivo che, in ossequio a tutte le prescrizioni indicate nell'art. 33, comma 1, l. 183/2010, modificativo dell'art. 13, comma 1,
d.lgs. 124/04, contiene le informazioni ex lege prescritte.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda, e dunque alla mancata copertura contrattuale del rapporto di lavoro di , giova premettere che i verbali redatti dai funzionari degli enti Parte_2 previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 09.11.2010, n. 22743;
Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073). Ebbene le illustrate dichiarazioni assurgono al rango di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro risultando convergenti con quelle del titolare dell'impresa che ha confermato come la mattina del controllo ispettivo avesse chiamato la al fine di ottenere ausilio nell'espletamento Pt_2 dell'attività di tolettatura dei cani.
Ancòra due ulteriori elementi depongono nel senso dell'attendibilità e coerenza intrinseca ed estrinseca delle affermazioni rese.
Il primo di ordine fattuale coincide con la visione diretta da parte degli ispettori, l'oggetto dei cui accertamenti e rilievi assume valore sino a querela di falso, dello svolgimento di attività lavorativa da parte della attraverso la vetrata che dalla sala d'attesa consente di osservare, quantomeno Pt_2 parzialmente, la prestazione resa dai lavoratori nella sala tolettatura.
In tal senso non rivestono valore di smentita le dichiarazioni rese dalla teste escussa in Tes_1 occasione dell'udienza del 4.5.2023, che, escludendo la visibilità della sala tolettatura dall'ingresso non ha escluso la presenza di una vetrata, così come non ha fornito informazioni o dati tali da ritenere, come invece appurato dagli ispettori de visu, che la non stesse affatto provvedendo Pt_2 all'asciugatura del proprio cane, né – soprattutto – che non fosse ritornato nella sala per riprendere, a tutela del cane, l'attività sospesa dall'arrivo degli ispettori.
Il secondo elemento afferisce al reale avvio del rapporto di formazione lavoro la cui mera prossimità ontologica ad un rapporto di lavoro subordinato non esclude la comunicazione, a monte, del relativo inizio.
In tal senso risulta destituita di fondamento la tesi attorea secondo cui la formazione lavoro non sarebbe soggetta ad alcun obbligo comunicativo atteso che anche la prestazione resa in tale contesto negoziale rientra nella galassia dei rapporti di lavoro e, sotto il profilo concreto, sia la convenzione n. 44, cod. pratica HV72BA2 (pag. 3), sia il modello UNILAV, documenti allegati dallo stesso ricorrente, attestano la necessità della previa comunicazione del rapporto di lavoro.
Fermo restando che da tali documenti emerge come il rapporto lavorativo sia stato formalizzato attraverso apposita convenzione solo il 26.08.2015, ovvero in un momento di molto successivo al giorno dell'accertamento ispettivo, la circostanza secondo cui il 30.07.2015 sarebbe stato organizzato un mero colloquio di lavoro previa comunicazione del 29.07.2025, fornita dalla dott.ssa , di Per_1 rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del periodo di formazione lavoro, non è supportato da alcun riscontro e risulta infondata.
Infatti, premesso che il colloquio di lavoro sarebbe potuto essere organizzato al di fuori dell'orario di apertura del negozio, al contempo – a fronte di un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nell'ambito del programma “garanzia giovani” risalente al 29.07.2015 – è evidente la discrasia temporale con la relativa convenzione stipulata solo il 26.08.2015. Per tutte le ragioni esposte l'ordinanza di ingiunzione impugnata risulta legittima anche nella parte afferente alle sanzioni applicate che, oltre a non essere state oggetto di specifica contestazione, nel quantum appaiono proporzionate rispetto alle violazioni rilevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (ricompreso nello scaglione
€ 5.201,00 – € 26.000,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
in composizione monocratica, in persona del Giudice SC De LE, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite pari ad €
2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso a Lecce, lì 19/12/2025
Il Giudice
SC De LE