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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2024, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6072/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° luglio 2024; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 6072/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.g. 6072/2019, avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c., promossa da:
pagina 1 di 10 , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Rizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. - P.IVA. CP_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, presso il cui studio è P.IVA_3
elettivamente domiciliata;
CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Come da note autorizzate, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in vista dell'udienza del 1° luglio 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la in persona del Legale rapp.te p.t., per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 2051 c.c. e Controparte_1
comunque ed in subordine ex art. 2043 c.c. per i fatti narrati in premessa;
2) accertare e dichiarare che il valore commerciale dell'autovettura Range Rover Sport tg EX 493 XS di proprietà dell'attore al momento dell'incendio occorso il 28.04.2015 era di € 84.800,00 o di quell'altra maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa e conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del sig. il Parte_1 risarcimento dei danni da esso subiti quantificati in € 84.800,00, o in quell'altra maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incendio al soddisfo;
3) condannare la convenuta società al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che: in data 28.04.2015 l'autovettura tg EX 493 XS di sua proprietà era custodita presso l'autorimessa della ditta sita in San Severo (FG) alla via Controparte_1
Soccorso Km 4,00; in tali circostanze di tempo e di luogo l'autovettura di proprietà dell'attore veniva distrutta a causa di un grave incendio scoppiato nella notte, che carbonizzava il detto veicolo lasciandone solo i resti della carrozzeria;
in virtù di tali circostanze l'attore subiva danni ammontanti ad
€ 84.800,00, pari al valore commerciale dell'autovettura Range Rover Sport tg EX 493 XS al momento pagina 2 di 10 dell'incendio; le richieste di risarcimento formulate sia verbalmente che a mezzo racc.ta a.r. nei confronti della volte a trovare una soluzione bonaria della vicenda, erano state lasciate Controparte_1
inevase; nel caso di specie sussiste una responsabilità della ex art. 2051 c.c. e, Controparte_3
comunque, ex art. 2043 c.c., che legittima la richiesta attorea di risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta e contestuale richiesta Controparte_1 di chiamata in causa del terzo, con cui ha chiesto accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della
Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_2
Trieste alla Via Largo Ugo Irneri n. 1, partita iva , per essere tenuta indenne da ogni P.IVA_2
responsabilità in caso di soccombenza per i danni e per le ragioni esposte in premessa, qualora fosse tenuta a risarcire l'attore per i danni subiti a seguito dell'incendio avvenuto in data 28.4.2015, all'interno dei locali della 2) Nel merito, rigettare le pretese attoree, avanzate nei Controparte_1
confronti della odierna convenuta per carenza di responsabilità della stessa in merito al verificarsi dell'evento dannoso;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Segnatamente la società convenuta ha dedotto, a fondamento della sua difesa, l'infondatezza della domanda attorea in virtù della mancata prova né del dissequestro del veicolo danneggiato, né dell'archiviazione del relativo procedimento penale, né, da ultimo, del provvedimento con cui fosse stata disposta la restituzione dell'autovettura alla parte attrice e, comunque, la propria carenza di responsabilità attesa la natura dolosa dell'incendio; la convenuta ha richiesto autorizzare la chiamata in causa dell' in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trieste alla Via CP_2
Largo Ugo Irneri n. 1, partita iva , per essere tenuta indenne da ogni responsabilità in caso P.IVA_2
di soccombenza, in virtù della polizza assicurativa nr. 730676240 - denominata “Impresa Sicura” - stipulata in data 27.4.2015 per la durata di tre anni, con decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 27.4.2015
e fino al 27.4.2018, avente ad oggetto la copertura assicurativa della contro danni Controparte_1
Cont derivanti da incendio all risks, furto e rapina, responsabilità civile, assistenza ed altre ipotesi.
Ammessa ed espletata la suddetta chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio CP_2 in persona del Legale rappresentante p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, per il rigetto della domanda di manleva come proposta nei suoi confronti, allo stato infondata in fatto ed in diritto e non provata, ed in subordine perché la stessa venga contenuta nei limiti del dovuto a termini di polizza e dello scoperto a carico della e tenuto conto dell'effettivo accertando valore CP_1 commerciale dell'auto dell'attore. Il tutto con il regolamento delle spese come per legge”.
La chiamata in causa, nello specifico, ha dedotto, a fondamento della sua difesa, l'infondatezza della domanda attorea, in virtù della carenza di responsabilità della così come da motivazioni Controparte_1
pagina 3 di 10 da quest'ultima esposte in sede di costituzione in giudizio (i.e. natura dolosa dell'incendio); ha rilevato la carenza di titolarità del diritto al risarcimento della parte attrice in virtù della provvedimento di sequestro dei veicolo danneggiato e della pendenza del procedimento penale da cui sarebbe potuta scaturire la confisca del bene o l'ordine di demolizione dello stesso;
sul quantum, la compagnia assicurativa ha evidenziato l'eccessività della quantificazione del danno così come operata dalla parte attrice, attesa la relazione di stima effettuata da proprio perito versata in atti in sede di costituzione in giudizio;
con riferimento alla domanda di manleva effettuata dalla la compagnia Controparte_1
assicurativa ha dedotto l'applicabilità del limite massimale di polizza pari ad €. 50.000,00 per l'ipotesi di danno alle merci, ridotto nel caso di specie nella misura del 70% così come contrattualmente pattuito, oltre un ulteriore 20% di scoperto a carico dell'assicurato da applicarsi in caso di incendio, richiamando, all'uopo, altra liquidazione operata in virtù dei fatti per cui è causa.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, all'udienza 1° luglio 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti (da intendersi richiamate integralmente) ed il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
*****
La domanda attorea è infondata e non merita l'accoglimento.
1) Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione proposta dalla convenuta e dalla compagnia assicurativa in ordine al difetto di legittimazione ad agire in virtù del sequestro giudiziario dell'autovettura operato dalla Polizia di Stato compartimento Polizia Stradale di Foggia Squadra Polizia Giudiziaria.
La legittimazione ad agire, infatti, serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, a mente dell'art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Oggetto di indagine, pertanto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva a tal fine è la prospettazione data da colui il quale afferma di essere titolare del diritto azionato (Cass. sez. unite n. 2951/2016).
Ciò premesso, nella fattispecie sussiste la legittimazione ad agire di il quale si afferma Parte_1 titolare del diritto dedotto in giudizio quale proprietario del veicolo danneggiato all'epoca dell'eventum damni dedotto nel libello introduttivo.
pagina 4 di 10 Circostanza questa comprovata dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, oltre che dal contenuto degli accertamenti effettuati dalle Autorità Pubbliche e, d'altronde, mai contestata dalle convenute.
Un più ampio accertamento merita, invece, la titolarità del diritto che attiene invece al merito della causa ed alla sua fondatezza perché: “naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, che non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass. cit.).
Tale aspetto verrà analizzato sub infra.
Relativamente a quanto dedotto dalla convenuta e dalla chiamata in causa circa il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice tali contestazioni devono essere disattese.
Nel caso di specie non si ravvede alcun difetto di legittimazione ad agire della parte attrice, in assenza di attività poste in essere dal custode al fine far valere la pretesa poi azionata dall'istante, oltre che in assenza di provvedimenti giudiziari di confisca e/o distruzione del veicolo sequestrato di cui, come da documentazione in atti, è stata disposta la demolizione della carcassa solo a seguito dell'incendio e non per motivazioni legate al sequestro.
All'uopo si rammenta che il sequestro costituisce un particolare mezzo di acquisizione della prova con cui il legislatore, nonostante la differenziazione dalle altre figure di sequestro presenti nel codice, accomunate comunque da un vincolo di indisponibilità della cosa, ha inteso rispondere a finalità conservative ovvero a finalità preventive in ordine alla modalità di acquisizione e/o di conservazione di un elemento probatorio.
Il custode, pertanto, assume unicamente la qualità di amministratore del bene non potendosi ravvisare, di converso, alcun trasferimento della proprietà dello stesso ma, unicamente, un obbligo di conservazione in virtù del quale il soggetto a ciò preposto potrà compiere, senza autorizzazione, ogni atto di ordinaria amministrazione ovvero, atti di straordinaria amministrazione che si presentino come necessari o utili per la conservazione e gestione della cosa sequestrata e, ciò, in virtù di espressa autorizzazione in tal senso.
Appare infondato quanto dedotto dalla e dall' circa l'insussistenza in capo Controparte_1 CP_2
a della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno in pendenza del sequestro Parte_1 laddove: “il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare” (tra le tante Cass. n. 11377/2011).
pagina 5 di 10 In assenza di attività poste in essere dal custode ben può essere ravvisata la legittimazione ad agire della parte attrice quando l'ufficio preposto all'amministrazione dei beni assoggettati all'esecuzione tralasci di farlo.
La concorrente legittimazione del debitore e del custode si spiega con la considerazione che la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene non è assoluta per il proprietario, ma relativa, essendo ordinata alle finalità del provvedimento di sequestro e, pertanto, si determina un fenomeno per cui la legittimazione a far valere in giudizio il diritto può essere espressa sia dal titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene sia, in caso di inerzia del primo, dal titolare del diritto.
2) L'an della responsabilità.
Alla luce degli esiti dell'attività istruttoria espletata, del rapporto dei Vigili del Fuoco nonché dell'attestazione rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, Questura di Foggia, non si pongono dubbi in ordine alla carenza di responsabilità della nella causazione Controparte_1 dell'eventum damni per cui è causa.
Preliminarmente occorre fare riferimento alle risultanze dell'attestazione rilasciata dalla Questura di
Foggia circa la natura dolosa dell'incendio da cui è conseguito il danneggiamento del veicolo di proprietà della parte attrice, laddove si legge che, in data 28 aprile 2015, alle ore 00:14, a seguito delle chiamate pervenute da cittadini stranieri residenti nei pressi dei luoghi per cui è causa: “sul luogo del fatto si recava personale di questo Ufficio, nonché i Vigili del Fuoco che provvedevano a domare le fiamme” e, che, “nelle circostanze si accertava che l'incendio si era sviluppato dalla parte posteriore del deposito, in prossimità del muro di cinta prospiciente la linea ferroviaria” ove “si accertava, inoltre, a ridosso del citato muro, la presenza di una scala, nonché due taniche in plastica contenenti residui di liquido infiammabile”.
In aggiunta, opportuno appare il richiamo al contenuto del verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa in costanza dell'incendio, i quali hanno attestato la probabile natura dolosa dell'accaduto relazionando quanto segue: “da accertamenti effettuati sull'accaduto unitamente alla Polizia di Stato con l'Assistente AP , si notava una scala telescopica in Testimone_1
alluminio di circa 3mt, poggiata sulla parete di recinzione esterna adiacente ai binari della linea ferroviaria, nella quale era presente una folta vegetazione in prossimità della scala via era la presenza di due contenitori in plastica, Dama Pet 5lt, e 3lt con cartellino scritto Vernel, che all'olfatto presentavano l'odore caratteristico della benzina, verosimilmente utilizzato da ignoti. In considerazione di quanto esposto, non si esclude che sia stato un gesto di origine dolosa ad opera di ignoti”.
pagina 6 di 10 Si ritiene, quindi, di aderire alla ricostruzione della dinamica degli eventi così come operata dagli accertatori e, pertanto, di affermare la natura dolosa dell'incendio da cui è conseguito il danneggiamento del veicolo di proprietà della parte attrice.
All'uopo si rammenta che i provvedimenti assunti in altri procedimenti rientrano nel novero delle prove atipiche, certamente ammesse nel nostro ordinamento.
E' infatti ammesso che le prove atipiche entrino nella piattaforma probatoria del giudizio civile, attraverso la produzione documentale (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n.
12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
E' stato inoltre affermato che l'efficacia probatoria delle prove atipiche deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n.
12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n.
1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983. Nel merito, cfr. Tribunale Reggio Emilia Sez. Seconda civile Sentenza N. 7430 del 03.12.2014).
Non v'è un elenco di prove atipiche, poiché esse vanno valutate volta per volta, pur se la giurisprudenza ha ritenuto che esse possano ravvisarsi nei seguenti atti: gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n.
12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n.
3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass.
n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass.
n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di poter escludere una responsabilità ex art. 2043 e/o
2051 c.c. in capo alla convenuta invocata dalla parte attrice a sostegno della propria Controparte_1
domanda.
Come è noto, infatti, nel primo caso va dimostrata la sussistenza della colpa o del dolo nella attività o nelle negligenze dell'autore dell'illecito, nel secondo caso è invece sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra l'evento dannoso ed il danno da esso causato, potendo essere invocata, quale esimente, la sola ricorrenza del caso fortuito.
pagina 7 di 10 Con riferimento ai casi di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'accertamento del nesso di causalità deve soddisfare due presupposti: a) l'evento di danno deve essersi posto quale conseguenza ordinaria e normale del fatto;
b) la sequenza causale non deve essere stata alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili, tali da neutralizzarla.
Ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui il custode abbia omesso di attuare, sulla res, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitare nocumento, la causa efficiente sopravvenuta, che presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, e sempreché capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico, ancorché dipendente dall'azione (od omissione) colpevole della vittima o di un terzo.
A riguardo si rammenta l'orientamento del Giudice della nomofilachia che ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario e del custode nel caso sia accertata la natura dolosa del fatto del terzo, in quanto tale condotta, ove imprevista ed imprevedibile, recide il nesso di causalità tra la proprietà del veicolo e i danni a terzi, ritenendo applicabile la prova liberatoria del fortuito ogniqualvolta il custode non si trovasse nella condizioni di impedire, con una condotta normalmente diligente e con l'impiego di mezzi ordinari, l'evento (Cass. sent. n. 24755/2008).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, di natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(Cass sent. 11152/2023).
Condotta dolosa ravvisabile anche in assenza della identificazione del responsabile ma in presenza di risultanze probatorie quali quelle emerse nel presente giudizio in virtù della documentazione in atti, da cui si ritiene sufficientemente provata l'attività del terzo e l'imputazione a questi dell'evento (Cass. sent. n. 365/1982)
Nel caso di specie, lo si ribadisce, la declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_1 invocata dall'attore non potrà trovare accoglimento laddove gli accertamenti effettuati dalle Autorità intervenute hanno comprovato la sussistenza di un fattore quale il casus fortuitus tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, l'eventus damni in concreto verificatosi (Cass. sent n. 9754/2005).
pagina 8 di 10 All'inverso non può essere ravvisata alcuna omissione della convenuta in ordine ai propri Controparte_1
obblighi di custodia.
Infine, anche se si volesse ricondurre la responsabilità del custode nell'alveo delle ipotesi disciplinate dall'art. 2043 c.c., anche in questo caso (ed a maggior ragione) il caso fortuito (cioè il fatto doloso del terzo come causa determinante il danno) escluderebbe la colpevolezza del custode (per dolo o per colpa, che spetta comunque al danneggiato dimostrare in tema di responsabilità extracontrattuale) e, dunque, resterebbe esclusa la responsabilità risarcitoria della Controparte_1
3) Le spese di lite.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, quantificate secondo le tabelle vigenti, il valore della controversia e le fasi del giudizio effettivamente svolte, vanno poste a carico della parte attrice. Si specifica di avere tenuto presenti i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, essendo stato assunto il solo mezzo istruttorio della C.T.U.
4) Le spese di C.T.U.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della parte attrice con il conseguente diritto delle convenute di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nonché nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1 CP_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) Condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese processuali,
quantificate per ciascuna parte in euro 7.052,00 per i compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
3) Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della parte attrice con il conseguente diritto delle convenute di ripetere quanto eventualmente versato (o da versare) in forza del decreto di liquidazione al C.T.U.
pagina 9 di 10 Foggia, 2 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa Concetta Potito
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° luglio 2024; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 6072/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.g. 6072/2019, avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c., promossa da:
pagina 1 di 10 , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Rizzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. - P.IVA. CP_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, presso il cui studio è P.IVA_3
elettivamente domiciliata;
CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Come da note autorizzate, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in vista dell'udienza del 1° luglio 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la in persona del Legale rapp.te p.t., per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 2051 c.c. e Controparte_1
comunque ed in subordine ex art. 2043 c.c. per i fatti narrati in premessa;
2) accertare e dichiarare che il valore commerciale dell'autovettura Range Rover Sport tg EX 493 XS di proprietà dell'attore al momento dell'incendio occorso il 28.04.2015 era di € 84.800,00 o di quell'altra maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa e conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del sig. il Parte_1 risarcimento dei danni da esso subiti quantificati in € 84.800,00, o in quell'altra maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incendio al soddisfo;
3) condannare la convenuta società al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che: in data 28.04.2015 l'autovettura tg EX 493 XS di sua proprietà era custodita presso l'autorimessa della ditta sita in San Severo (FG) alla via Controparte_1
Soccorso Km 4,00; in tali circostanze di tempo e di luogo l'autovettura di proprietà dell'attore veniva distrutta a causa di un grave incendio scoppiato nella notte, che carbonizzava il detto veicolo lasciandone solo i resti della carrozzeria;
in virtù di tali circostanze l'attore subiva danni ammontanti ad
€ 84.800,00, pari al valore commerciale dell'autovettura Range Rover Sport tg EX 493 XS al momento pagina 2 di 10 dell'incendio; le richieste di risarcimento formulate sia verbalmente che a mezzo racc.ta a.r. nei confronti della volte a trovare una soluzione bonaria della vicenda, erano state lasciate Controparte_1
inevase; nel caso di specie sussiste una responsabilità della ex art. 2051 c.c. e, Controparte_3
comunque, ex art. 2043 c.c., che legittima la richiesta attorea di risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta e contestuale richiesta Controparte_1 di chiamata in causa del terzo, con cui ha chiesto accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della
Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_2
Trieste alla Via Largo Ugo Irneri n. 1, partita iva , per essere tenuta indenne da ogni P.IVA_2
responsabilità in caso di soccombenza per i danni e per le ragioni esposte in premessa, qualora fosse tenuta a risarcire l'attore per i danni subiti a seguito dell'incendio avvenuto in data 28.4.2015, all'interno dei locali della 2) Nel merito, rigettare le pretese attoree, avanzate nei Controparte_1
confronti della odierna convenuta per carenza di responsabilità della stessa in merito al verificarsi dell'evento dannoso;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Segnatamente la società convenuta ha dedotto, a fondamento della sua difesa, l'infondatezza della domanda attorea in virtù della mancata prova né del dissequestro del veicolo danneggiato, né dell'archiviazione del relativo procedimento penale, né, da ultimo, del provvedimento con cui fosse stata disposta la restituzione dell'autovettura alla parte attrice e, comunque, la propria carenza di responsabilità attesa la natura dolosa dell'incendio; la convenuta ha richiesto autorizzare la chiamata in causa dell' in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trieste alla Via CP_2
Largo Ugo Irneri n. 1, partita iva , per essere tenuta indenne da ogni responsabilità in caso P.IVA_2
di soccombenza, in virtù della polizza assicurativa nr. 730676240 - denominata “Impresa Sicura” - stipulata in data 27.4.2015 per la durata di tre anni, con decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 27.4.2015
e fino al 27.4.2018, avente ad oggetto la copertura assicurativa della contro danni Controparte_1
Cont derivanti da incendio all risks, furto e rapina, responsabilità civile, assistenza ed altre ipotesi.
Ammessa ed espletata la suddetta chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio CP_2 in persona del Legale rappresentante p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, per il rigetto della domanda di manleva come proposta nei suoi confronti, allo stato infondata in fatto ed in diritto e non provata, ed in subordine perché la stessa venga contenuta nei limiti del dovuto a termini di polizza e dello scoperto a carico della e tenuto conto dell'effettivo accertando valore CP_1 commerciale dell'auto dell'attore. Il tutto con il regolamento delle spese come per legge”.
La chiamata in causa, nello specifico, ha dedotto, a fondamento della sua difesa, l'infondatezza della domanda attorea, in virtù della carenza di responsabilità della così come da motivazioni Controparte_1
pagina 3 di 10 da quest'ultima esposte in sede di costituzione in giudizio (i.e. natura dolosa dell'incendio); ha rilevato la carenza di titolarità del diritto al risarcimento della parte attrice in virtù della provvedimento di sequestro dei veicolo danneggiato e della pendenza del procedimento penale da cui sarebbe potuta scaturire la confisca del bene o l'ordine di demolizione dello stesso;
sul quantum, la compagnia assicurativa ha evidenziato l'eccessività della quantificazione del danno così come operata dalla parte attrice, attesa la relazione di stima effettuata da proprio perito versata in atti in sede di costituzione in giudizio;
con riferimento alla domanda di manleva effettuata dalla la compagnia Controparte_1
assicurativa ha dedotto l'applicabilità del limite massimale di polizza pari ad €. 50.000,00 per l'ipotesi di danno alle merci, ridotto nel caso di specie nella misura del 70% così come contrattualmente pattuito, oltre un ulteriore 20% di scoperto a carico dell'assicurato da applicarsi in caso di incendio, richiamando, all'uopo, altra liquidazione operata in virtù dei fatti per cui è causa.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, all'udienza 1° luglio 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti (da intendersi richiamate integralmente) ed il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
*****
La domanda attorea è infondata e non merita l'accoglimento.
1) Questioni preliminari.
Va disattesa l'eccezione proposta dalla convenuta e dalla compagnia assicurativa in ordine al difetto di legittimazione ad agire in virtù del sequestro giudiziario dell'autovettura operato dalla Polizia di Stato compartimento Polizia Stradale di Foggia Squadra Polizia Giudiziaria.
La legittimazione ad agire, infatti, serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, a mente dell'art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Oggetto di indagine, pertanto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva a tal fine è la prospettazione data da colui il quale afferma di essere titolare del diritto azionato (Cass. sez. unite n. 2951/2016).
Ciò premesso, nella fattispecie sussiste la legittimazione ad agire di il quale si afferma Parte_1 titolare del diritto dedotto in giudizio quale proprietario del veicolo danneggiato all'epoca dell'eventum damni dedotto nel libello introduttivo.
pagina 4 di 10 Circostanza questa comprovata dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice, oltre che dal contenuto degli accertamenti effettuati dalle Autorità Pubbliche e, d'altronde, mai contestata dalle convenute.
Un più ampio accertamento merita, invece, la titolarità del diritto che attiene invece al merito della causa ed alla sua fondatezza perché: “naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, che non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass. cit.).
Tale aspetto verrà analizzato sub infra.
Relativamente a quanto dedotto dalla convenuta e dalla chiamata in causa circa il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice tali contestazioni devono essere disattese.
Nel caso di specie non si ravvede alcun difetto di legittimazione ad agire della parte attrice, in assenza di attività poste in essere dal custode al fine far valere la pretesa poi azionata dall'istante, oltre che in assenza di provvedimenti giudiziari di confisca e/o distruzione del veicolo sequestrato di cui, come da documentazione in atti, è stata disposta la demolizione della carcassa solo a seguito dell'incendio e non per motivazioni legate al sequestro.
All'uopo si rammenta che il sequestro costituisce un particolare mezzo di acquisizione della prova con cui il legislatore, nonostante la differenziazione dalle altre figure di sequestro presenti nel codice, accomunate comunque da un vincolo di indisponibilità della cosa, ha inteso rispondere a finalità conservative ovvero a finalità preventive in ordine alla modalità di acquisizione e/o di conservazione di un elemento probatorio.
Il custode, pertanto, assume unicamente la qualità di amministratore del bene non potendosi ravvisare, di converso, alcun trasferimento della proprietà dello stesso ma, unicamente, un obbligo di conservazione in virtù del quale il soggetto a ciò preposto potrà compiere, senza autorizzazione, ogni atto di ordinaria amministrazione ovvero, atti di straordinaria amministrazione che si presentino come necessari o utili per la conservazione e gestione della cosa sequestrata e, ciò, in virtù di espressa autorizzazione in tal senso.
Appare infondato quanto dedotto dalla e dall' circa l'insussistenza in capo Controparte_1 CP_2
a della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno in pendenza del sequestro Parte_1 laddove: “il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare” (tra le tante Cass. n. 11377/2011).
pagina 5 di 10 In assenza di attività poste in essere dal custode ben può essere ravvisata la legittimazione ad agire della parte attrice quando l'ufficio preposto all'amministrazione dei beni assoggettati all'esecuzione tralasci di farlo.
La concorrente legittimazione del debitore e del custode si spiega con la considerazione che la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene non è assoluta per il proprietario, ma relativa, essendo ordinata alle finalità del provvedimento di sequestro e, pertanto, si determina un fenomeno per cui la legittimazione a far valere in giudizio il diritto può essere espressa sia dal titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene sia, in caso di inerzia del primo, dal titolare del diritto.
2) L'an della responsabilità.
Alla luce degli esiti dell'attività istruttoria espletata, del rapporto dei Vigili del Fuoco nonché dell'attestazione rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, Questura di Foggia, non si pongono dubbi in ordine alla carenza di responsabilità della nella causazione Controparte_1 dell'eventum damni per cui è causa.
Preliminarmente occorre fare riferimento alle risultanze dell'attestazione rilasciata dalla Questura di
Foggia circa la natura dolosa dell'incendio da cui è conseguito il danneggiamento del veicolo di proprietà della parte attrice, laddove si legge che, in data 28 aprile 2015, alle ore 00:14, a seguito delle chiamate pervenute da cittadini stranieri residenti nei pressi dei luoghi per cui è causa: “sul luogo del fatto si recava personale di questo Ufficio, nonché i Vigili del Fuoco che provvedevano a domare le fiamme” e, che, “nelle circostanze si accertava che l'incendio si era sviluppato dalla parte posteriore del deposito, in prossimità del muro di cinta prospiciente la linea ferroviaria” ove “si accertava, inoltre, a ridosso del citato muro, la presenza di una scala, nonché due taniche in plastica contenenti residui di liquido infiammabile”.
In aggiunta, opportuno appare il richiamo al contenuto del verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa in costanza dell'incendio, i quali hanno attestato la probabile natura dolosa dell'accaduto relazionando quanto segue: “da accertamenti effettuati sull'accaduto unitamente alla Polizia di Stato con l'Assistente AP , si notava una scala telescopica in Testimone_1
alluminio di circa 3mt, poggiata sulla parete di recinzione esterna adiacente ai binari della linea ferroviaria, nella quale era presente una folta vegetazione in prossimità della scala via era la presenza di due contenitori in plastica, Dama Pet 5lt, e 3lt con cartellino scritto Vernel, che all'olfatto presentavano l'odore caratteristico della benzina, verosimilmente utilizzato da ignoti. In considerazione di quanto esposto, non si esclude che sia stato un gesto di origine dolosa ad opera di ignoti”.
pagina 6 di 10 Si ritiene, quindi, di aderire alla ricostruzione della dinamica degli eventi così come operata dagli accertatori e, pertanto, di affermare la natura dolosa dell'incendio da cui è conseguito il danneggiamento del veicolo di proprietà della parte attrice.
All'uopo si rammenta che i provvedimenti assunti in altri procedimenti rientrano nel novero delle prove atipiche, certamente ammesse nel nostro ordinamento.
E' infatti ammesso che le prove atipiche entrino nella piattaforma probatoria del giudizio civile, attraverso la produzione documentale (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n.
12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
E' stato inoltre affermato che l'efficacia probatoria delle prove atipiche deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n.
12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n.
1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983. Nel merito, cfr. Tribunale Reggio Emilia Sez. Seconda civile Sentenza N. 7430 del 03.12.2014).
Non v'è un elenco di prove atipiche, poiché esse vanno valutate volta per volta, pur se la giurisprudenza ha ritenuto che esse possano ravvisarsi nei seguenti atti: gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n.
12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n.
3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass.
n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass.
n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di poter escludere una responsabilità ex art. 2043 e/o
2051 c.c. in capo alla convenuta invocata dalla parte attrice a sostegno della propria Controparte_1
domanda.
Come è noto, infatti, nel primo caso va dimostrata la sussistenza della colpa o del dolo nella attività o nelle negligenze dell'autore dell'illecito, nel secondo caso è invece sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra l'evento dannoso ed il danno da esso causato, potendo essere invocata, quale esimente, la sola ricorrenza del caso fortuito.
pagina 7 di 10 Con riferimento ai casi di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'accertamento del nesso di causalità deve soddisfare due presupposti: a) l'evento di danno deve essersi posto quale conseguenza ordinaria e normale del fatto;
b) la sequenza causale non deve essere stata alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili, tali da neutralizzarla.
Ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui il custode abbia omesso di attuare, sulla res, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitare nocumento, la causa efficiente sopravvenuta, che presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, e sempreché capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico, ancorché dipendente dall'azione (od omissione) colpevole della vittima o di un terzo.
A riguardo si rammenta l'orientamento del Giudice della nomofilachia che ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario e del custode nel caso sia accertata la natura dolosa del fatto del terzo, in quanto tale condotta, ove imprevista ed imprevedibile, recide il nesso di causalità tra la proprietà del veicolo e i danni a terzi, ritenendo applicabile la prova liberatoria del fortuito ogniqualvolta il custode non si trovasse nella condizioni di impedire, con una condotta normalmente diligente e con l'impiego di mezzi ordinari, l'evento (Cass. sent. n. 24755/2008).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, di natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(Cass sent. 11152/2023).
Condotta dolosa ravvisabile anche in assenza della identificazione del responsabile ma in presenza di risultanze probatorie quali quelle emerse nel presente giudizio in virtù della documentazione in atti, da cui si ritiene sufficientemente provata l'attività del terzo e l'imputazione a questi dell'evento (Cass. sent. n. 365/1982)
Nel caso di specie, lo si ribadisce, la declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_1 invocata dall'attore non potrà trovare accoglimento laddove gli accertamenti effettuati dalle Autorità intervenute hanno comprovato la sussistenza di un fattore quale il casus fortuitus tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, l'eventus damni in concreto verificatosi (Cass. sent n. 9754/2005).
pagina 8 di 10 All'inverso non può essere ravvisata alcuna omissione della convenuta in ordine ai propri Controparte_1
obblighi di custodia.
Infine, anche se si volesse ricondurre la responsabilità del custode nell'alveo delle ipotesi disciplinate dall'art. 2043 c.c., anche in questo caso (ed a maggior ragione) il caso fortuito (cioè il fatto doloso del terzo come causa determinante il danno) escluderebbe la colpevolezza del custode (per dolo o per colpa, che spetta comunque al danneggiato dimostrare in tema di responsabilità extracontrattuale) e, dunque, resterebbe esclusa la responsabilità risarcitoria della Controparte_1
3) Le spese di lite.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, quantificate secondo le tabelle vigenti, il valore della controversia e le fasi del giudizio effettivamente svolte, vanno poste a carico della parte attrice. Si specifica di avere tenuto presenti i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, essendo stato assunto il solo mezzo istruttorio della C.T.U.
4) Le spese di C.T.U.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della parte attrice con il conseguente diritto delle convenute di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nonché nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1 CP_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) Condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese processuali,
quantificate per ciascuna parte in euro 7.052,00 per i compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
3) Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della parte attrice con il conseguente diritto delle convenute di ripetere quanto eventualmente versato (o da versare) in forza del decreto di liquidazione al C.T.U.
pagina 9 di 10 Foggia, 2 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa Concetta Potito
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