Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 473/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 [...]
C.F._2 tivamente domiciliati in Salerno, alla via G. De Caro n.6, presso lo studio degli avv.ti Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di avere intrattenuto una convi ri unione sono nati due figli, (24.01.2012) e (09.05.2018); pertanto, Per_1 Per_2 hanno chiesto la regolam one dei loro ra personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) Affidamento condiviso dei figli minorenni ed ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con esercizio della resp ori le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro e con collocazione privilegiata presso la madre, nell'unità immobiliare sita in Pellezzano (Sa) in Via Santa Maria Amato snc dove i ricorrenti hanno convissuto;
2) Assegnazione dell'unità immobiliare sita in Pellezzano (Sa) in Via Santa Maria Amato snc, di proprietà del SI. , alla SI.ra in Parte_2 Parte_1 qualità di genitore collocatario de e Persona_3 Persona_4
3) I tempi di permanenza dei figli minori pre r i di comune accordo tra i genitori;
in subordine, il padre potrà tenere i figli con sé:
- dal lunedì al venerdì a pranzo;
- un pomeriggio a settimana con eventuale pernotto, da concordare in considerazione degli impegni scolastici dei minori e delle esigenze e/o impegni personali e/o lavorativi del padre;
- i minori resteranno, inoltre, con il padre a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverse necessità del padre;
4) I minori trascorreranno le festività natalizie e di inizio anno ad anni alterni con ciascun genitore, intendendosi per Natale il periodo compreso tra le ore 18:00 del giorno 23 dicembre e le ore 20:00 del giorno 27 dicembre e per inizio anno il periodo compreso tra le ore 18:00 del giorno 30 dicembre e le ore 20:00 del giorno 3 gennaio così come, ad anni alterni, trascorreranno il giorno dell'Epifania nonché alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre;
5) In ordine alle vacanze estive, i figli minori trascorreranno con il padre quindici giorni continuativi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato dai ricorrenti entro il 30 del mese di maggio, tenuto conto delle esigenze lavorative del SI. ; in ogni caso Parte_2 entrambi i genitori dovranno fornire con congru irizzo delle eventuali località dove soggiorneranno con i minori durante il periodo estivo, le date di partenza e ritorno;
6) I figli minori trascorreranno il proprio compleanno ed onomastico con entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo, alternativamente, un anno il compleanno con il padre e l'anno successivo l'onomastico e così via, di anno in anno;
trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno della Festa del Papà oltre al suo compleanno ed onomastico così come con la madre la Festa della Mamma ed il suo compleanno e onomastico. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori anche in altri periodi oltre a quelli indicati, previo accordo con la madre;
7) Considerato le diverse capacità reddituali dei ricorrenti, il SI. si Parte_2 impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 cadauno) da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
8) le spese relative alle utenze domestiche dell'unità immobiliare di Via Santa Maria Amato snc, in Pellezzano (Sa) dove i figli minori risiederanno con la madre, già intestate al SI. , saranno dallo stesso sostenute;
Parte_2
9) Il SI. gna, inoltre, a sostenere tutte le spese straordinarie Parte_2 inerenti o a rimborsare quelle sostenute dalla madre sempre nell'interesse dei figli minori dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e, quindi, non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche, (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico;
scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia dei minorenni (baby sitter) per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
10) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere le suddette somme Parte_2 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
11) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altra in presenza dei figli;
12) I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
13) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi