Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 13 e seguenti della terza.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Rossoni - Benni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
La presente legge entrera' in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 13 e seguenti della terza.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Rossoni - Benni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.