Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 22 gennaio 2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 4225/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Tripodo, con il quale Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Pio XI dir. Gullì n. 33, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Domenico Gullo, con cui elettivamente domicilia presso la Sezione di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale, sita in via Cardinale Portanova, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe ha riassunto dinanzi a questo Tribunale il ricorso originariamente proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria avente ad oggetto l'annullamento della graduatoria definitiva riportata nel decreto dirigenziale “registro dei decreti dei dirigenti della n° 3812 del 20.03.2024 relativa all' avviso pubblico Controparte_1 decreto dirigenziale “registro dei decreti dei dirigenti della n° 6832 Controparte_1 del 18/05/2023 avviamento a selezione ex art. 16 legge n. 56/87 e smi. Richiesta pervenuta dall'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 9 (nove) unità con la qualifica di “coadiutore amministrativo” cat. b, di cui n. 2 riservati in favore dei volontari delle forze armate.
1
nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla collocazione, in posizione utile relativamente al chiesto riconoscimento del punteggio pari a 102 punti, nell'ambito relativa all'avviso pubblico decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della n°. 6832 del 18/05/2023 avviamento a selezione ex Controparte_1 art. 16 legge n. 56/87 e smi. Richiesta pervenuta dall'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 9 (nove) unità con la qualifica di “coadiutore amministrativo” cat. b, di cui n.2 riservati in favore dei volontari delle;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_2 alla attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato previsto dalla predetta selezione;
per l'effetto, condannare la
[...]
Controparte_2
– Sede di Reggio Calabria – di Reggio Calabria in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante, alla attribuzione, in favore del sig. Parte_1 di punti 102, con conseguente assegnazione del medesima alla posizione utile n. 1 della graduatoria ordinaria definitiva.” Ciò posto, la , costituendosi in giudizio, ha chiesto di: “ritenere Controparte_1 inammissibile e/o improcedibile il ricorso per le ragioni di cui alla lett. A.; previa ogni statuizione e declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, anche per le causali di cui ai punti B. I e II, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato il ricorso e, per l'effetto, rigettare ogni domanda e/o pretesa formulata nei confronti della CP_1
”.
[...]
Con le note depositate sia in data 27.11.2024 che -da ultimo- in data 20.01.2025, il ricorrente ha dichiarato di non aver “più interesse a proseguire il giudizio essendo stato assunto presso altra Amministrazione” chiedendo, pertanto, “disporsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite”. Ebbene, a fronte di tale richiesta parte resistente -nonostante l'invito del giudicante (verbale dell'11.12.2024) a prendere posizione sul punto- nulla ha dedotto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione.
********* 1. In ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo, invero, sopraggiunta una situazione concreta che ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni
2 interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (cfr. Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2. La particolare controvertibilità della questione giuridica affrontata, unitamente alla circostanza che la carenza di interesse ad agire del ricorrente è dipesa da un evento sopravvenuto rispetto alla instaurazione del giudizio, suggeriscono -in ogni caso- l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite. Reggio Calabria, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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