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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25466/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25466/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONE PAOLA e C.F._1 CP_1
( ) VIALE REGINA MARGHERITA 5 20122 MILANO;
,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. CASTIGLIONE PAOLA
Parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BROGGI PAOLO e elettivamente domiciliato in Via A. Spinelli nr.13/A 25034 ORZINUOVI presso il difensore avv. BROGGI PAOLO
Parte opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte opponente:
In via preliminare:
non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 952/ 23 emesso dal Tribunale di
Milano per i motivi esposti in atti;
Accertare dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
In via principale:
pagina 1 di 8 Revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti in atti;
[...
accertare e dichiarare che e il signor nulla devono al Parte_1 Parte_2 CP_2
alla luce di quanto dedotto in atti;
CP_2 Controparte_2
In via subordinata:
Condannare e alla somma eventualmente ritenuta di giustizia Parte_1 Parte_2
alla luce dei motivi esposti in premessa punto
In via istruttoria:
Disporre CTU contabile per la verifica degli importi eventualmente dovuti punto
Con vittoria di spese diritti e onorari.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_2
[...]
Voglia il Tribunale Adito,
previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dato atto che l'opposizione dispiegata non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr.9522/23 - R.G.15043/23, pronunciato dal Tribunale di Milano in data 19.05.2023 e depositato il 24.05.2023, con ogni effetto e conseguenza di legge.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dato atto che il Fondo di garanzia ( in virtù dell'escussione della garanzia, in data 01/08/2023 CP_3
(successivamente all'emissione e notifica del decreto ingiuntivo e all'instaurazione del presente procedimento di opposizione) ha corrisposto a favore della la somma di €36.360,59, in relazione CP_4 al contratto di mutuo chirografario n.242726 del 29.09.2020 (cfr. doc. 15), quale 80% dell'importo garantito da pertanto il Fondo a seguito della liquidazione e pagamento delle somme oggetto di CP_3
garanzia ha il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate, ed è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, e quindi limitatamente all'importo pagato alla CP_4
subentra nella posizione di creditore principale, mentre la potrà procedere per le somme per CP_4
differenza dovute e non oggetto di garanzia;
alla luce di quanto dedotto ed argomentato in atti, il pagina 2 di 8 credito vantato e rimasto a carico della è pari ad €39.736,10 oltre interessi al tasso legale di mora CP_4
vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo.
Per quanto sopra e per tutte le eccezioni e i motivi indicati e dedotti in atti rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da e dal sig. , in Parte_1 Parte_2
qualità di garante, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al pagamento della somma ingiunta di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo, e oltre alle spese del procedimento monitorio ivi liquidate, ed alle spese successive occorrende.
- rigettare la svolta opposizione, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, per tutte le eccezioni e i motivi indicati in atti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nr.9522/23 -
R.G.15043/23, pronunciato dal Tribunale di Milano in data 19.05.2023 e depositato il 24.05.2023, limitando la somma ingiunta e dovuta all'importo di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo, e oltre alle spese del procedimento monitorio ivi liquidate, ed alle spese successive occorrende.
- In ogni caso condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e Parte_1
il sig. , in qualità di garante, in via solidali tra di essi, al pagamento della Parte_2 somma di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi ed eccezioni avversarie, e/o di revoca (anche parziale) del decreto ingiuntivo opposto, condannare in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante pro tempore e il sig. , in qualità di garante, in via solidali Parte_2 tra di essi, al pagamento della somma di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano con il pagina 3 di 8 quale veniva ingiunto loro, a quest'ultimo quale garante nei limiti degli importi garantiti dalle fideiussioni prestate, di pagare in solido a la somma di euro Controparte_2
76.096,69 oltre interessi e spese.
Eccepivano gli opponenti l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito che i documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno del proprio credito risultano insufficiente integrare i presupposti richiesti dall'articolo 633 c.p.c. che come risulta dalla narrativa del ricorso monitorio entrambe le operazioni finanziarie azionate da Controparte_2
sono garantiti dal fondo di garanzia c/o in particolare per il
[...] Controparte_5
contratto di mutuo n.192851 risulterebbe garantita una percentuale garantita del 70% e per il contratto di mutuo n. 242726 risulterebbe garantita una percentuale dell'80%; che pertanto il garante
[...]
dovrà semmai rispondere della differenza qualora non provveda a Parte_2 Parte_1
pagare l'importo dovuto. Con riferimento alle fideiussioni rilasciate da rilevava Parte_2
la nullità in particolare della fideiussione omnibus atteso che nel 2005 la Banca d'Italia, che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante per la concorrenza tra istituti di credito, aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni bancarie per condotta anticoncorrenziale;
che lo schema di fideiussione censurato era stato predisposto dall'ABI nel 2003 ed è stato molto utilizzato nella pratica dei rapporti bancari anche dopo la bocciatura dell'antitrust; che in ossequio alla pronuncia delle Sezioni unite trattasi di nullità parziale relativa alle clausole dei contratti di fideiussione bancaria indicate agli artt. 2,
6,8 dello schema Abi ovvero la clausola cosiddetta di reviviscenza, la clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c., e la clausola c.d. di sopravvivenza;
rilevava che dall'esame delle fideiussioni rilasciate da risultava la corrispondenza tra la suddetta clausola Parte_2
e quelle vietate che dovevano, pertanto, ritenersi nulle;
chiedeva, pertanto, che venisse revocato decreto ingiuntivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano;
che venisse accertato che gli opponenti nulla devono a in via subordinata che gli stessi Controparte_2
venissero condannati alla somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva rilevando relativamente all'eccezione di Controparte_2
improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria che la procedura è stata intrapresa ed il primo incontro previsto è stato fissato alla data del 12.10.23; rilevava l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancanza di documentazione attestante la sussistenza del credito atteso che la ricorrente oltre ad aver prodotto i certificati di cui all'art. 50 tub aveva prodotto tutti gli estratti di conto corrente dall'apertura del rapporto di conto corrente nonché i piani di ammortamento con pagina 4 di 8 passaggio a sofferenza relativa ai contratti di mutuo n. 192851 e n. 242726; che la contestazione relativa gli interessi era del tutto generica;
con riferimento al mutuo chirografario n. 192851 rilevava che la pretesa creditoria è garantita dal fondo di garanzia c/o e che, a seguito Controparte_5
dell'avvenuta escussione della garanzia da parte di della Controparte_2
liquidazione pervenuta il 30 Marzo 2023 il fondo potrà surrogarsi nei diritti del soggetto richiedente e nei limiti della percentuale garantita del 70%; mentre l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria relativa al mutuo chirografario n. 242726 è garantita dal predetto fondo nei limiti della percentuale dell'80%. Evidenziava con riferimento all'eccezione di nullità delle clausole della fideiussione che la giurisprudenza citata dall'opponente non è applicabile ai contratti di garanzia stipulati dall'opponente atteso che trattasi di contratti autonomi;
che, in ogni caso, atteso che le fideiussioni rilasciate da a favore della banca sono state di stipulate nel corso Parte_2
dell'anno 2019 e 2020 lo iato temporale intercorrente dalla pronuncia dall'accertamento della Banca
d'Italia fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel lontano 2005; rilevava, inoltre, che l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'Abi per le fideiussione omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie quali la fideiussione prestata in data 29 settembre 2020 sino al massimale garantito di euro
10.000 relativa al mutuo chirografario del 28/09/2020; così come quella del 18/10/2019 sino al massimale garantito di euro 45.000 a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni relative al mutuo chirografario del 18/10/2019; chiedeva, pertanto, che venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata che gli opponenti venissero condannati al pagamento della somma di euro 76.096,69 per capitale interessi e spese.
Nei termini di cui all'articolo 171 ter c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle memorie. Parte opposta evidenziava nella prima memoria che a seguito dell'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dell'opposta nessuno compariva né per la debitrice principale né per il il garante come risulta dal verbale negativo;
nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. precisava come già argomentato in seno al ricorso per ingiunzione di pagamento che il fondo in virtù dell'escussione della garanzia ha corrisposto a favore della banca un primo pagamento in data 30 Marzo 2023 per l'importo di euro 58.875,76 in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 192851 quale 70% dell'importo Contr garantito da in data 1 agosto 2023 è stata corrisposta un'ulteriore somma di euro 36.360,59 in
Contro relazione al contratto di mutuo chirografario n. 242726 quale 80% dell'importo garantito da che pagina 5 di 8 pertanto il decreto potrà essere messo in esecuzione in relazione al credito ridotto per la differenza rimasto a carico del soggetto finanziatore;
in sede di precisazione delle conclusioni, dato atto del pagamento sopra indicato, precisava che il credito vantato e rimasto a carico della banca è pari a euro
39.736,10 oltre a interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dall'1.1.2023 fino al saldo. Nelle memorie ex articolo 171 ter c.p.c. gli opponenti insistevano nelle conclusioni già precisate chiedendo consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'importo effettivamente dovuto e il calcolo degli interessi.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. veniva disposto rinvio al fine di consentire l'eventuale definizione bonaria della controversia;
alla successiva udienza l'opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente alla somma di euro 39.736,10 oltre interessi e spese;
con ordinanza del 10 settembre 2024 il giudice fissava per precisazione delle conclusioni e discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. l'udienza del 06/11/2024 udienza in cui la causa veniva rimessa in decisione con le modalità di cui all'articolo 281 sexies terzo comma c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti del pagamento della quota parte del debito non
Contr garantita da a seguito del pagamento eseguito da parte di quest'ultima successivamente all'emissione del decreto di cui dà atto nella memoria ex art. 171 Controparte_2
per n. 2
I motivi di opposizione svolte dagli opponenti sono infondati;
con riferimento alla pretesa creditoria si rileva che parte ricorrente a mezzo della produzione dei contratti di mutuo, doc. 1 e 2 ricorso monitorio, nonché del contratto di conto corrente doc. 3 ricorso monitorio, unitamente agli estratti del conto corrente doc. 6 , estratti riprodotti con la costituzione nel presente giudizio, nonché con la produzione delle garanzie rilasciate dagli opponenti doc. 4, 5, 7, 8 e 9 ha fornito idonea prova scritta del credito derivante dall'inadempimento dei rapporti bancari sopra indicati ovvero del mutuo chirografario n. 192851 del 18/10/2019 per l'importo finanziato di originari euro 150.000 della durata di 48 mesi oltre alla rata di preammortamento, del contratto di mutuo chirografario n. 242726 del 29 settembre 2020 per l'importo finanziario di un'originaria i 50.000 € della durata dei 71 mesi oltre le rate di preammortamento del saldo;
del conto corrente n. 191200 acceso in data 30 settembre 2019 presso la filiale di Vimercate;
con la produzione del doc. 7 ha provato la sussistenza di una fideiussione generica prestata da in data 30 settembre 2019 fino a un massimale garantito di Parte_2
euro 45.000, di un'ulteriore fideiussione specifica prestata in data 29/09/2020 sino a un massimale pagina 6 di 8 garantito di euro 10.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti al contratto di mutuo chirografario del 28/09/2020 n. 242726 doc 8; di una fideiussione specifica prestata in data 18/10/2019 sino a un massimale garantito di euro 45.000 a garanzia delle puntuale adempimento delle obbligazioni relative al contratto di mutuo chirografario n. 19285 del 18/10/2019 doc.
9. Risultano infondate le eccezioni relative alla nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alle clausole 2,6, 8, deroga all'articolo 1957 c.c., c.d clausola di riviviscenza e c.d. clausola di sopravvivenza atteso che oggetto del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia del 2005 sono solo le fideiussioni omnibus e quindi solo la fideiussione generica prodotta sub doc. 7 rilasciata al 30 settembre 2019; la circostanza risulta precisata nel provvedimento della Banca d'Italia punti 2 e 9 Per quanto attiene alla garanzia rilasciata nel 2019 appare sufficiente rilevare che lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e il rilascio della garanzia è tale da far venir meno la presunzione di dipendenza della fideiussione impugnata dall'intesa accertata nel 2005; il provvedimento della banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea o privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre 10 anni da quella del provvedimento;
per le fideiussioni prestate successivamente parte attrice opponente era onerata dall'allegazione della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, allegazione e prova non soddisfatte.
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 parte opposta ha precisato che, come già argomentato in sede di ricorso per ingiunzione, il Fondo in virtù dell'escussione della garanzia ha corrisposto in favore della un primo pagamento in data 30.3.23 per l'importo di € 58.875,76 in relazione al mutuo CP_4
chirografario n. 192851 come emerge dall'estratto conto certificato prodotto in sede monitoria, doc. 14,
Contr pari al 70% dell'importo garantito da che in data 1.8.23 è stata corrisposta l'ulteriore somma di
€ 36.360,59 in relazione al mutuo chirografario n. 24276, doc. 15 quale 80% dell'importo garantito da Contr
Ne consegue che tenuto conto del pagamento da parte del italiano a favore dell'opposta CP_5
intervenuto medio tempore il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata a corrispondere a l'importo di euro 39.736,10 oltre interessi al tasso Controparte_2
legale dall'1.1.23 sino al saldo;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto della mancata partecipazione degli opponenti alla mediazione instaurata dall'opposta così come emerge dal verbale di incontro del 24.11.23 prodotto dall'opposta sub documento B unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 1 parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dello pagina 7 di 8 Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 12 bis secondo comma decreto legislativo 10 ottobre 22 n.149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa:
revoca il decreto ingiuntivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna e a corrispondere all'opposta la somma di euro Parte_1 Parte_2
39.736,10 oltre interessi al tasso legale dall'1.1.23 sino al saldo;
Condanna e a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € Parte_1 Parte_2
7.616,00 oltre spese generali, oneri e accessori;
Condanna gli opponenti a corrispondere allo Stato il doppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 12 bis secondo comma decreto legislativo 10 ottobre 22 n.149.
Milano, 4 gennaio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25466/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONE PAOLA e C.F._1 CP_1
( ) VIALE REGINA MARGHERITA 5 20122 MILANO;
,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. CASTIGLIONE PAOLA
Parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BROGGI PAOLO e elettivamente domiciliato in Via A. Spinelli nr.13/A 25034 ORZINUOVI presso il difensore avv. BROGGI PAOLO
Parte opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte opponente:
In via preliminare:
non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 952/ 23 emesso dal Tribunale di
Milano per i motivi esposti in atti;
Accertare dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
In via principale:
pagina 1 di 8 Revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti in atti;
[...
accertare e dichiarare che e il signor nulla devono al Parte_1 Parte_2 CP_2
alla luce di quanto dedotto in atti;
CP_2 Controparte_2
In via subordinata:
Condannare e alla somma eventualmente ritenuta di giustizia Parte_1 Parte_2
alla luce dei motivi esposti in premessa punto
In via istruttoria:
Disporre CTU contabile per la verifica degli importi eventualmente dovuti punto
Con vittoria di spese diritti e onorari.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_2
[...]
Voglia il Tribunale Adito,
previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dato atto che l'opposizione dispiegata non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nr.9522/23 - R.G.15043/23, pronunciato dal Tribunale di Milano in data 19.05.2023 e depositato il 24.05.2023, con ogni effetto e conseguenza di legge.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dato atto che il Fondo di garanzia ( in virtù dell'escussione della garanzia, in data 01/08/2023 CP_3
(successivamente all'emissione e notifica del decreto ingiuntivo e all'instaurazione del presente procedimento di opposizione) ha corrisposto a favore della la somma di €36.360,59, in relazione CP_4 al contratto di mutuo chirografario n.242726 del 29.09.2020 (cfr. doc. 15), quale 80% dell'importo garantito da pertanto il Fondo a seguito della liquidazione e pagamento delle somme oggetto di CP_3
garanzia ha il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate, ed è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore, e quindi limitatamente all'importo pagato alla CP_4
subentra nella posizione di creditore principale, mentre la potrà procedere per le somme per CP_4
differenza dovute e non oggetto di garanzia;
alla luce di quanto dedotto ed argomentato in atti, il pagina 2 di 8 credito vantato e rimasto a carico della è pari ad €39.736,10 oltre interessi al tasso legale di mora CP_4
vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo.
Per quanto sopra e per tutte le eccezioni e i motivi indicati e dedotti in atti rigettare tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da e dal sig. , in Parte_1 Parte_2
qualità di garante, poiché infondate tanto in fatto quanto in diritto, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al pagamento della somma ingiunta di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo, e oltre alle spese del procedimento monitorio ivi liquidate, ed alle spese successive occorrende.
- rigettare la svolta opposizione, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, per tutte le eccezioni e i motivi indicati in atti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nr.9522/23 -
R.G.15043/23, pronunciato dal Tribunale di Milano in data 19.05.2023 e depositato il 24.05.2023, limitando la somma ingiunta e dovuta all'importo di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo, e oltre alle spese del procedimento monitorio ivi liquidate, ed alle spese successive occorrende.
- In ogni caso condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e Parte_1
il sig. , in qualità di garante, in via solidali tra di essi, al pagamento della Parte_2 somma di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi ed eccezioni avversarie, e/o di revoca (anche parziale) del decreto ingiuntivo opposto, condannare in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante pro tempore e il sig. , in qualità di garante, in via solidali Parte_2 tra di essi, al pagamento della somma di €39.736,10, oltre agli interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dal 01.01.2023 e sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano con il pagina 3 di 8 quale veniva ingiunto loro, a quest'ultimo quale garante nei limiti degli importi garantiti dalle fideiussioni prestate, di pagare in solido a la somma di euro Controparte_2
76.096,69 oltre interessi e spese.
Eccepivano gli opponenti l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito che i documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno del proprio credito risultano insufficiente integrare i presupposti richiesti dall'articolo 633 c.p.c. che come risulta dalla narrativa del ricorso monitorio entrambe le operazioni finanziarie azionate da Controparte_2
sono garantiti dal fondo di garanzia c/o in particolare per il
[...] Controparte_5
contratto di mutuo n.192851 risulterebbe garantita una percentuale garantita del 70% e per il contratto di mutuo n. 242726 risulterebbe garantita una percentuale dell'80%; che pertanto il garante
[...]
dovrà semmai rispondere della differenza qualora non provveda a Parte_2 Parte_1
pagare l'importo dovuto. Con riferimento alle fideiussioni rilasciate da rilevava Parte_2
la nullità in particolare della fideiussione omnibus atteso che nel 2005 la Banca d'Italia, che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante per la concorrenza tra istituti di credito, aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni bancarie per condotta anticoncorrenziale;
che lo schema di fideiussione censurato era stato predisposto dall'ABI nel 2003 ed è stato molto utilizzato nella pratica dei rapporti bancari anche dopo la bocciatura dell'antitrust; che in ossequio alla pronuncia delle Sezioni unite trattasi di nullità parziale relativa alle clausole dei contratti di fideiussione bancaria indicate agli artt. 2,
6,8 dello schema Abi ovvero la clausola cosiddetta di reviviscenza, la clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c., e la clausola c.d. di sopravvivenza;
rilevava che dall'esame delle fideiussioni rilasciate da risultava la corrispondenza tra la suddetta clausola Parte_2
e quelle vietate che dovevano, pertanto, ritenersi nulle;
chiedeva, pertanto, che venisse revocato decreto ingiuntivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano;
che venisse accertato che gli opponenti nulla devono a in via subordinata che gli stessi Controparte_2
venissero condannati alla somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva rilevando relativamente all'eccezione di Controparte_2
improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria che la procedura è stata intrapresa ed il primo incontro previsto è stato fissato alla data del 12.10.23; rilevava l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancanza di documentazione attestante la sussistenza del credito atteso che la ricorrente oltre ad aver prodotto i certificati di cui all'art. 50 tub aveva prodotto tutti gli estratti di conto corrente dall'apertura del rapporto di conto corrente nonché i piani di ammortamento con pagina 4 di 8 passaggio a sofferenza relativa ai contratti di mutuo n. 192851 e n. 242726; che la contestazione relativa gli interessi era del tutto generica;
con riferimento al mutuo chirografario n. 192851 rilevava che la pretesa creditoria è garantita dal fondo di garanzia c/o e che, a seguito Controparte_5
dell'avvenuta escussione della garanzia da parte di della Controparte_2
liquidazione pervenuta il 30 Marzo 2023 il fondo potrà surrogarsi nei diritti del soggetto richiedente e nei limiti della percentuale garantita del 70%; mentre l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria relativa al mutuo chirografario n. 242726 è garantita dal predetto fondo nei limiti della percentuale dell'80%. Evidenziava con riferimento all'eccezione di nullità delle clausole della fideiussione che la giurisprudenza citata dall'opponente non è applicabile ai contratti di garanzia stipulati dall'opponente atteso che trattasi di contratti autonomi;
che, in ogni caso, atteso che le fideiussioni rilasciate da a favore della banca sono state di stipulate nel corso Parte_2
dell'anno 2019 e 2020 lo iato temporale intercorrente dalla pronuncia dall'accertamento della Banca
d'Italia fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel lontano 2005; rilevava, inoltre, che l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'Abi per le fideiussione omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie quali la fideiussione prestata in data 29 settembre 2020 sino al massimale garantito di euro
10.000 relativa al mutuo chirografario del 28/09/2020; così come quella del 18/10/2019 sino al massimale garantito di euro 45.000 a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni relative al mutuo chirografario del 18/10/2019; chiedeva, pertanto, che venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata che gli opponenti venissero condannati al pagamento della somma di euro 76.096,69 per capitale interessi e spese.
Nei termini di cui all'articolo 171 ter c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle memorie. Parte opposta evidenziava nella prima memoria che a seguito dell'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dell'opposta nessuno compariva né per la debitrice principale né per il il garante come risulta dal verbale negativo;
nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. precisava come già argomentato in seno al ricorso per ingiunzione di pagamento che il fondo in virtù dell'escussione della garanzia ha corrisposto a favore della banca un primo pagamento in data 30 Marzo 2023 per l'importo di euro 58.875,76 in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 192851 quale 70% dell'importo Contr garantito da in data 1 agosto 2023 è stata corrisposta un'ulteriore somma di euro 36.360,59 in
Contro relazione al contratto di mutuo chirografario n. 242726 quale 80% dell'importo garantito da che pagina 5 di 8 pertanto il decreto potrà essere messo in esecuzione in relazione al credito ridotto per la differenza rimasto a carico del soggetto finanziatore;
in sede di precisazione delle conclusioni, dato atto del pagamento sopra indicato, precisava che il credito vantato e rimasto a carico della banca è pari a euro
39.736,10 oltre a interessi al tasso legale di mora vigente pro tempore maturati e maturandi dall'1.1.2023 fino al saldo. Nelle memorie ex articolo 171 ter c.p.c. gli opponenti insistevano nelle conclusioni già precisate chiedendo consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'importo effettivamente dovuto e il calcolo degli interessi.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. veniva disposto rinvio al fine di consentire l'eventuale definizione bonaria della controversia;
alla successiva udienza l'opposta insisteva per la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente alla somma di euro 39.736,10 oltre interessi e spese;
con ordinanza del 10 settembre 2024 il giudice fissava per precisazione delle conclusioni e discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. l'udienza del 06/11/2024 udienza in cui la causa veniva rimessa in decisione con le modalità di cui all'articolo 281 sexies terzo comma c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti del pagamento della quota parte del debito non
Contr garantita da a seguito del pagamento eseguito da parte di quest'ultima successivamente all'emissione del decreto di cui dà atto nella memoria ex art. 171 Controparte_2
per n. 2
I motivi di opposizione svolte dagli opponenti sono infondati;
con riferimento alla pretesa creditoria si rileva che parte ricorrente a mezzo della produzione dei contratti di mutuo, doc. 1 e 2 ricorso monitorio, nonché del contratto di conto corrente doc. 3 ricorso monitorio, unitamente agli estratti del conto corrente doc. 6 , estratti riprodotti con la costituzione nel presente giudizio, nonché con la produzione delle garanzie rilasciate dagli opponenti doc. 4, 5, 7, 8 e 9 ha fornito idonea prova scritta del credito derivante dall'inadempimento dei rapporti bancari sopra indicati ovvero del mutuo chirografario n. 192851 del 18/10/2019 per l'importo finanziato di originari euro 150.000 della durata di 48 mesi oltre alla rata di preammortamento, del contratto di mutuo chirografario n. 242726 del 29 settembre 2020 per l'importo finanziario di un'originaria i 50.000 € della durata dei 71 mesi oltre le rate di preammortamento del saldo;
del conto corrente n. 191200 acceso in data 30 settembre 2019 presso la filiale di Vimercate;
con la produzione del doc. 7 ha provato la sussistenza di una fideiussione generica prestata da in data 30 settembre 2019 fino a un massimale garantito di Parte_2
euro 45.000, di un'ulteriore fideiussione specifica prestata in data 29/09/2020 sino a un massimale pagina 6 di 8 garantito di euro 10.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti al contratto di mutuo chirografario del 28/09/2020 n. 242726 doc 8; di una fideiussione specifica prestata in data 18/10/2019 sino a un massimale garantito di euro 45.000 a garanzia delle puntuale adempimento delle obbligazioni relative al contratto di mutuo chirografario n. 19285 del 18/10/2019 doc.
9. Risultano infondate le eccezioni relative alla nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alle clausole 2,6, 8, deroga all'articolo 1957 c.c., c.d clausola di riviviscenza e c.d. clausola di sopravvivenza atteso che oggetto del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia del 2005 sono solo le fideiussioni omnibus e quindi solo la fideiussione generica prodotta sub doc. 7 rilasciata al 30 settembre 2019; la circostanza risulta precisata nel provvedimento della Banca d'Italia punti 2 e 9 Per quanto attiene alla garanzia rilasciata nel 2019 appare sufficiente rilevare che lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e il rilascio della garanzia è tale da far venir meno la presunzione di dipendenza della fideiussione impugnata dall'intesa accertata nel 2005; il provvedimento della banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea o privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre 10 anni da quella del provvedimento;
per le fideiussioni prestate successivamente parte attrice opponente era onerata dall'allegazione della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, allegazione e prova non soddisfatte.
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 parte opposta ha precisato che, come già argomentato in sede di ricorso per ingiunzione, il Fondo in virtù dell'escussione della garanzia ha corrisposto in favore della un primo pagamento in data 30.3.23 per l'importo di € 58.875,76 in relazione al mutuo CP_4
chirografario n. 192851 come emerge dall'estratto conto certificato prodotto in sede monitoria, doc. 14,
Contr pari al 70% dell'importo garantito da che in data 1.8.23 è stata corrisposta l'ulteriore somma di
€ 36.360,59 in relazione al mutuo chirografario n. 24276, doc. 15 quale 80% dell'importo garantito da Contr
Ne consegue che tenuto conto del pagamento da parte del italiano a favore dell'opposta CP_5
intervenuto medio tempore il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata a corrispondere a l'importo di euro 39.736,10 oltre interessi al tasso Controparte_2
legale dall'1.1.23 sino al saldo;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto della mancata partecipazione degli opponenti alla mediazione instaurata dall'opposta così come emerge dal verbale di incontro del 24.11.23 prodotto dall'opposta sub documento B unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 1 parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dello pagina 7 di 8 Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 12 bis secondo comma decreto legislativo 10 ottobre 22 n.149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa:
revoca il decreto ingiuntivo n. 952/23 del 24.5.23 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna e a corrispondere all'opposta la somma di euro Parte_1 Parte_2
39.736,10 oltre interessi al tasso legale dall'1.1.23 sino al saldo;
Condanna e a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € Parte_1 Parte_2
7.616,00 oltre spese generali, oneri e accessori;
Condanna gli opponenti a corrispondere allo Stato il doppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 12 bis secondo comma decreto legislativo 10 ottobre 22 n.149.
Milano, 4 gennaio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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