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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 4400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/10/2025 nella causa n. 4400/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dagli avv. ELISA RAFFONE Parte_1 C.F._1
e DA EN
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-002892394 per il pagamento della somma di € 715,50, conseguita ad atto di accertamento n. .8105.06/06/12/2023.0100773 del 06/12/2023, relativo ad CP_1 omissioni contributive da parte della società Parte_2 della quale era stato amministratore in epoca anteriore a quella dei fatti accertati;
2. l' si è costituito affermando di aver annullato in autotutela, in corso di CP_1 causa, l'ordinanza ingiunzione impugnata;
1 RGL n. 4400/2025
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa al sig. è dimostrata Pt_1 dall'avvenuto annullamento da parte dell' in via amministrativa CP_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Elisa Raffone;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 515,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Elisa Raffone.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/10/2025 nella causa n. 4400/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dagli avv. ELISA RAFFONE Parte_1 C.F._1
e DA EN
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01-002892394 per il pagamento della somma di € 715,50, conseguita ad atto di accertamento n. .8105.06/06/12/2023.0100773 del 06/12/2023, relativo ad CP_1 omissioni contributive da parte della società Parte_2 della quale era stato amministratore in epoca anteriore a quella dei fatti accertati;
2. l' si è costituito affermando di aver annullato in autotutela, in corso di CP_1 causa, l'ordinanza ingiunzione impugnata;
1 RGL n. 4400/2025
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa al sig. è dimostrata Pt_1 dall'avvenuto annullamento da parte dell' in via amministrativa CP_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Elisa Raffone;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 515,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Elisa Raffone.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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