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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1313/2024 R.G., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e quivi pure elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Via
Rosso di San Secondo n. 22, presso lo studio legale dell'Avv. Angelo Capizzi, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F: ), ed ivi residente in [...] C.F._2
Italo Calvino n. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Dario Maurizio
Giambarresi, del Foro di Caltanissetta e dall'Avv. Damiano Pezzotti del Foro di Roma giusto mandato rilasciato su foglio separato, e presso il loro studio in Caltanissetta - Via Libertà n. 102 elettivamente domiciliata.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per il ricorrente: l'avv. Capizzi “Precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, insiste per l'accoglimento della domanda di rideterminazione
1 dell'assegno di mantenimento integralmente provata a mezzo della documentazione versata in atti e della recentissima documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, tutta successiva rispetto a quella prodotta con il ricorso di cinque anni addietro.
Contesta le eccezioni, preliminari e di merito, enunciate da parte resistente nella memoria difensiva di costituzione poiché infondate in fatto e in diritto, non condivide il tenore difensivo esageratamente ostile tenuto da parte avversa fino al punto da ritenere omissiva e/o reticente la condotta processuale del ricorrente che, a dire di controparte, "avrebbe impedito di ricostruire/verificare la sua reale situazione economica -finanziaria sottraendosi agli obblighi di legge" e chiede il rigetto delle conclusioni formulate da controparte”.
Per la resistente: “In via preliminare ci si riporta a quanto già ampiamente e puntualmente dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione il cui contenuto deve intendersi quivi integralmente riprodotto e trascritto.
Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare – per tutti i motivi esposti nel presente atto – l'improcedibilità/inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal sig. con espressa condanna Pt_1 di quest'ultimo alle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
IN VIA RIGOROSAMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
(nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale che precede, salvo gravame)
In via principale:
1)rigettare in toto la richiesta avanzata dal sig. di riduzione dell'assegno divorzile in favore della Pt_1 sig.ra poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando quanto disposto nel decreto del CP_1
Tribunale Civile di Caltanissetta del 30.07.2021.
In via istruttoria:
2)ordinare al sig. , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito in atti di: Pt_1
- estratti conto di tutti i conti correnti intestati e cointestati al sig. degli ultimi tre anni;
Pt_1
- documentazione attestante indennità di accompagnamento ed eventuali/ulteriori sussidi ricevuti dal sig. stante il proprio stato invalidità al 100%”. Pt_1
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si è rimesso al Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.7.2024 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n. 280/2018 resa il 18/6/2018 da questo Tribunale, passata in giudicato, come poi modificata con il decreto reso in data 30.7.2021.
2 Al riguardo, esponeva che in data 9.3.1983, il ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in
Caltanissetta con e che dalla loro erano nate le figlie (Caltanissetta il CP_1 Persona_1
29.2.1984) e (Catania il 4.4.1987). Persona_2
Dopo l'omologazione della separazione consensuale tra i due coniugi era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili con la sentenza sopra ricordata.
Con la predetta Sentenza il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto le condizioni consensualmente stabilite tra i coniugi ed aveva disposto, tra le altre condizioni:
- “L'assegnazione della casa coniugale… fino alla effettiva alienazione, al Sig. Controparte_2
stabilendo sin d'ora il relativo prezzo di vendita complessivo che non dovrà essere inferiore
[...] ad € 140.000,00 e che il ricavato effettivo della superiore vendita sarà ripartito tra i coniugi medesimi in quote uguali.
- la corresponsione da parte del Sig. della somma mensile di € 800,00 a titolo Parte_1 di assegno divorzile in favore della ex moglie…
- Dal momento in cui il Sig. andrà in pensione, corrisponderà alla sig.ra Parte_1
per il suo mantenimento, un assegno mensile di importo pari al 50% della somma netta CP_1 percepita a titolo di pensione..."
- “All'atto del pensionamento del sig. alla sig.ra sarà corrisposto quanto spettante sul Pt_1 CP_1
Trattamento di Fine Rapporto nonché sulla somma che il percepirà dall'assicurazione a suo Pt_1 tempo stipulata con l'azienda SAIS, datrice di lavoro del ”. Pt_1
Le superiori condizioni erano state rispettate sempre dal ricorrente, anche relativamente all'importo concordato quale assegno divorzile dovuto alla . CP_1
Inoltre, il seguito alle nuove nozze del con nata in [...] il [...], Pt_1 Persona_3 aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio al fine di rideterminare, in riduzione,
l'importo dell'assegno divorzile versato in favore della resistente e determinato nella misura di € 818,00, giudizio poi definito con la riduzione del relativo importo ad € 720,00 ogni mese.
Pur non essendo oggetto di revisione degli accordi divorzili, le parti, stante la stagnazione del mercato immobiliare presso la città di Caltanissetta, si erano prestate reciproco consenso a ridurre il prezzo di vendita della casa coniugale, assegnata al ricorrente, al prezzo di € 100.000,00, anziché quello stabilito nelle condizioni di divorzio di € 140.000,00.
Ancora, recentemente, erano sopravvenuti "giustificati motivi", quindi "nuove circostanze", legittimanti la revisione delle determinazioni economiche adottate dal Tribunale di Caltanissetta in sede di revisione dell'assegno divorzile in data 31.7.2021.
Tali sopravvenute nuove circostanze erano:
1) La vendita della casa familiare, del vano box auto e delle quote di 1/12 indistinte e indivise dei locali artigianali facenti parte del complesso condominiale sito a Caltanissetta in Via Michelangelo n. 76,
3 avvenuta in data 17.3.2023, al prezzo di € 100.000,00, in comproprietà dei coniugi al 50%, che era stata assegnata per comune volontà dei medesimi al sin dalla separazione personale, avendo le parti Pt_1 avevano concordato, consensualmente, anche la misura del contributo al mantenimento in favore della coniuge non assegnataria.
2) Il recente aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente che incide sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute, e da sostenere in futuro, a causa delle diagnosticate gravi malattie.
Per quanto riguardava la misura del contributo al mantenimento e l'assegno di divorzio a carico del ricorrente, stabilito nella misura di € 818,00, rideterminato dal Tribunale di Caltanissetta nel luglio del
2021 in € 720,00 in sede di modifica delle condizioni di divorzio, per avere l'obbligato contratto nuove nozze con la era stato stabilito dai coniugi sulla scorta del beneficio economico Persona_3 dell'assegnatario della casa coniugale, e per sopperire al maggior sacrificio economico richiesto alla dato dai maggiori costi che la medesima avrebbe dovuto sostenere per reperire una nuova CP_1 abitazione.
Con la vendita della casa coniugale avvenuta il 17 marzo 2023 i coniugi hanno ricavato la somma di €
50.000,00 ciascuno, e a causa del venir meno del godimento da parte del Sig. della ex Parte_1 casa familiare, cui era anche commisurato l'importo dell'assegno di mantenimento, occorreva ponderare e riequilibrare la nuova situazione reddituale e patrimoniale dei medesimi.
La vendita a terzi e la cessazione del beneficio del godimento della casa coniugale da parte del Pt_1 imponevano la rideterminazione dell'importo dell'assegno divorzile di mantenimento da parte dell'obbligato che doveva essere ridotto, in proporzione, per effetto della cessazione del vantaggio economico goduto dall'assegnatario fino al momento dell'alienazione del bene immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
Quanto alle sopravvenute aggravate condizioni di salute il ricorrente deduceva come nell'anno 2022, in seguito alla diagnosi di “adenocarcinoma stadio 2”, avesse subito un intervento chirurgico seguito da
“ripetuti trattamenti chemioterapici”.
Al riguardo, era stato già sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap presso l'INPS di Caltanissetta in data 1.6.2022 e riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, e in data 9.8.2023 la medesima Commissione medica in sede di revisione e di accertamento dell'invalidità civile aveva riconosciuto il “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Pt_1 persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/98) grave al 100%”.
A causa dell'ulteriore aggravarsi delle condizioni di salute il ricorrente, di recente, si era sottoposto a Cont nuovi esami clinici e visite mediche (14.3.2024 e 28.3.2024) presso l'ambulatorio di neurologia dell' di Caltanissetta e del reparto di Medicina nucleare del distretto ospedaliero di Agrigento, in esito ai quali gli era stata certificata una diagnosi di: “Morbo di Parkinson, declino cognitivo, disturbo ansioso depressivo, radiocolopatia lombare”.
4 L'aggravamento progressivo ed irreversibile delle condizioni di salute del predetto avrebbe inciso, anche per il futuro, in maniera considerevole sulle condizioni economiche del medesimo, il quale negli ultimi due anni ha registrato un consistente incremento delle spese sostenute per l'assistenza e le cure delle certificate malattie.
Il ricorrente, settantenne, a causa della diagnosticata grave malattia degenerativa, doveva sostenere inevitabili spese per l'acquisto di farmaci (alcuni non coperti dal SSN), per le continue visite di controllo
(tra le quali anche quelle necessarie per monitorare e prevenire eventuali recidive del tumore) ed esami clinici e diagnostici i cui centri specializzati, in Sicilia, si trovano ad Agrigento e Catania.
A titolo esemplificativo, veniva evidenziato come per la recente diagnosi accertata (morbo di
Parkinson) la Neurologa Dott.ssa aveva prescritto al medesimo alcuni farmaci che Persona_4 il ricorrente doveva assumere quotidianamente il cui costo era molto elevato (Brintellix 20 - Nicetile Fl).
Anche per il futuro, il ricorrente avrebbe dovuto sostenere ingenti spese per l'acquisto di farmaci, senza soluzione di continuità.
Per quanto riguardava l'attuale situazione reddituale del ricorrente, lo stesso aveva a carico la propria moglie, disoccupata e percepiva una pensione netta mensile di € 1.838,10.
Inoltre, possedeva un'auto Fiat Panda acquistata a rate mensili di € 256,00 il cui piano di ammortamento avrebbe avuto termine nel mese di agosto del 2025.
La spesa per il mezzo di trasporto si era resa necessaria per il soddisfacimento delle esigenze del , Pt_1 il quale aveva la necessità di essere periodicamente condotto presso le strutture ospedaliere e di assistenza, anche fuori città, per effettuare visite mediche ed esami clinici relativi alle malattie che lo affliggevano.
In ragione di quanto sopra, la moglie stava frequentando alcune lezioni di guida presso la scuola guida di Caltanissetta al fine di conseguire la patente di guida, e per le quali il ricorrente aveva già Per_5 sostenuto una spesa di € 700,00, stante che il progredire della malattia del ricorrente avrebbe comportato, quanto prima, il ritiro definitivo della sua patente di guida.
Ancora, con la somma di € 50.000,00 ricavata dalla vendita della casa coniugale avvenuta nel mese di marzo del 2023, il ricorrente aveva acquistato, in data 18.7.2023, un piccolo appartamento posto al terzo piano di uno stabile sito a Caltanissetta, in via Salvati n. 43, al prezzo di € 35.000,00.
Tuttavia, il predetto investimento, volto a risolvere il problema della ricerca di un alloggio alternativo a quello coniugale goduto, non si era rilevato un buon investimento, in quanto, verosimilmente, con l'aggravarsi della malattia, il avrebbe dovuto ricercare un altro alloggio, anche perché si trattava di Pt_1 un immobile collocato al terzo piano di una palazzina non fornita di ascensore e, comunque, necessitava di spese per la sua ristrutturazione.
5 Ancora, doveva tenersi conto del fatto che la resistente, pur non avendo mai prodotto alcun reddito a sostegno della famiglia, non svolgendo mai attività lavorativa, aveva sempre, in ogni occasione, beneficiato pro quota del patrimonio familiare cui il solo aveva contribuito a formare. Pt_1
Ed infatti, oltre al mantenimento ordinario mensile, dal mese di gennaio 2021 rideterminato, come detto, nella misura mensile di € 720,00, aveva ricevuto dal ricorrente la somma di € 31.000,00 a titolo di liquidazione del TFR, € 7.493,79 a titolo di rimborso polizza assicurativa e, recentemente, la somma capitale di € 50.000,00 nel 2023 ricevuta in seguito alla vendita della casa coniugale in comproprietà con l'ex coniuge.
Per tali motivi era necessario, rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento nel rispetto della funzione assistenziale, perequativa e compensativa e nel pieno rispetto del principio della solidarietà post-coniugale, riequilibrando tra le parti gli assetti economici mediante la revisione dell'importo dell'assegno divorzile di mantenimento.
Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'assegno di divorzio disposto nei confronti della ad CP_1 oggi ammontante ad € 720,00, con decorrenza dalla domanda, nella misura giusta ed equa che il
Tribunale avrebbe determinato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale si opponeva alla domanda ex adverso CP_1 formulata di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva, in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, per mancanza di fatti nuovi sopravvenuti.
In particolare, non poteva essere considerato una nuova circostanza quella relativa alla vendita della casa coniugale, rientrando la stessa negli originari accordi sul divorzio, anche connessi alla determinazione dell'assegno divorzile
Analogamente si doveva dire in ordine al recente aggravarsi delle condizioni di salute della controparte, atteso che tale accertamento è stato già compiuto nel 2021 dal Giudice, all'epoca del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio introdotto sempre dal ricorrente.
Comunque, l'assegno divorzile attualmente determinato nella misura di 720,00 euro mensili, costituiva l'unica fonte di reddito della resistente, non sufficiente per sopperire alle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali il canone di locazione dell'immobile in cui viveva pari a 370,00 euro, le spese condominiali pari a 40,00 euro (alle quali vanno aggiunti i conguagli), le spese relative alle utenze pari a 166,00 euro circa (media mensile acqua, gas e luce) a cui si aggiungevano le imposte annuali sul mantenimento pari a 336,27 euro, pertanto, circa 30,00 euro, le spese mediche (nel solo mese di febbraio 2024 ha sostenuto 585,77 euro per cure odontoiatriche e visita tomoscintigrafia) il vitto ecc…, tassa TARI 219,00 euro annui, come da documentazione allegata, essendo costretta in questo modo ad attingere alla somma di 45.800,00 euro ricevuta per la vendita della casa coniugale, somma inferiore a quella di € 50.000,00 perché il si era rifiutato di sostenere, per la propria quota Pt_1
6 parte, le spese di agenzia che erano ricadute in toto sulla resistente pari a 4.270,00 euro come si evinceva dall'assegno versato e allegato in atti.
Neppure avevano pregio le considerazioni svolte in ordine alle vicende correlate all'acquisto della casa di abitazione, non potendo ricadere sulla resistente le scelte di investimento della controparte.
Non sussistevano, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno.
Peraltro, non erano stati prodotti gli estratti conto degli ultimi tre anni del nonché l'ulteriore Pt_1 documentazione volta a comprovare l'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente oltre eventuali ed ulteriori sussidi, di cui si chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
All'udienza del 13.11.2024 venivano sentite le parti e con ordinanza del 21.11.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione, sulla base della documentazione prodotta, e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., riservandosi il giudice di riferire al collegio per la decisione con ordinanza del 21.1.2025.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n.
280 del 2018 del 18.6.2018, come modificata dal decreto reso da questo Tribunale il 30.7.2021, deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si deve ritenere ininfluente la questione della completezza della documentazione relativa alla posizione economico-reddituale del ricorrente, atteso che, dai documenti depositati e relativi al conto corrente della parte emerge una giacenza media sul conto assai contenuta, essendo emerso dal complesso dei documenti prodotti che anche il ricorrente come il resistente hanno incassato il ricavato dalla vendita della casa familiare, avendo il optato per l'acquisto di una nuova Pt_1 abitazione, mentre la condurre in locazione un immobile. CP_1
Per quanto riguarda i nuovi fatti dedotti a sostegno della modifica dell'assegno divorzile, effettivamente le questioni legate alla vendita della casa, anche a prezzo ridotto, risultano irrilevanti ai fini della chiesta riduzione, atteso che il relativo accordo era già inserito nelle previste condizioni del divorzio e il relativo assegno divorzile era stato concordato, scontando la circostanza che la casa coniugale avrebbe dovuto essere venduta.
Deve, invece, ritenersi che le peggiorate condizioni di salute del , come sono state certificate con Pt_1 la documentazione depositata in atti, costituiscano una circostanza rilevante ai fini della chiesta riduzione, atteso che è stato pure dimostrato che il ha sostenuto spese mediche che, tutta Pt_1 probabilità dovrà continuare a sostenere, avuto riguardo al fatto che le patologie diagnosticate, come sopra richiamate, in relazione all'età anagrafica del predetto, non potranno nel futuro migliorare e porteranno inevitabilmente il ricorrente ad ulteriori esborsi.
D'altra parte, occorre pure evidenziare che la resistente, nel corso del tempo è riuscita ad accumulare una adeguata liquidità che ha mantenuto sul conto corrente (cfr. documentazione in atti, da cui emerge che da un saldo al 31.12.2021 di € 29.099 si arriva al saldo al 30.6.2023 di € 67.122 e al 30.6.2024 di €
7 50.553), pari, quindi, ad oltre 50.000,00 euro, avendo dichiarato in udienza di aiutare economicamente in qualche occasione le proprie figlie.
La riduzione dell'assegno, tenuto conto della complessiva situazione reddituale delle parti e delle spese da sostenere da parte di entrambe, deve essere limitata ad € 50,00, ogni mese, con rideterminazione dell'assegno divorzile ad € 670,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alla carenza documentale della parte ricorrente relativa alla produzione della sola giacenza media del conto corrente e non agli estratti conto, si deve evidenziare che, come è pacifico tra le parti, le stesse durante i molti anni di matrimonio hanno sempre fatto riferimento al reddito da lavoro dipendente del ricorrente, non avendo mai la resistente svolto attività lavorativa, ed il ricorrente ha diviso con la moglie tutte le sue risorse economiche post lavorative e la stessa pensione, salvo chiedere la riduzione quando aveva contratto una malattia oncologica e anche concordando di vendere la casa di abitazione familiare, pure riducendo il prezzo di vendita, con la previsione, quindi, di dovere lasciare la stessa casa e dovere trovare un altro alloggio (effettivamente, il ricorrente ha acquistato un immobile evidentemente per la mancanza di un altro da potere utilizzare al posto di quello destinato ad abitazione familiare e alienato (cfr., al riguardo, la dichiarazione dei redditi 2024 - redditi 2023).
In tale contesto, appare superfluo acquisire ulteriore documentazione, in quanto da quella già in atti risultano sufficienti elementi per la decisione, anzi emergendo che la liquidità a disposizione della parte resistente, verosimilmente per avere effettuato scelte coerenti con la propria situazione finanziaria complessiva, è risultata decisamente più elevata rispetto a quella a disposizione del ricorrente che ha preferito, come detto, acquistare un'altra abitazione, con l'esigenza, peraltro, come documentato, di dovere sostenere spese per la sua ristrutturazione.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, tenuto conto della tipologia del giudizio e della limitata riduzione dell'assegno divorzile, come sopra indicata, si ravvisano ragione per compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11 luglio 2024 da Parte_1
nei confronti di modifica le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n.
[...] CP_1
280/2018 resa da questo Tribunale il 18/6/2018, come già modificata con il decreto reso da questo
Tribunale il 30.7.2021, e riduce l'assegno divorzile dovuto da in favore di Parte_1 ad € 670,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, CP_1 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 febbraio 2025.
8 Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1313/2024 R.G., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e quivi pure elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Via
Rosso di San Secondo n. 22, presso lo studio legale dell'Avv. Angelo Capizzi, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F: ), ed ivi residente in [...] C.F._2
Italo Calvino n. 9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Dario Maurizio
Giambarresi, del Foro di Caltanissetta e dall'Avv. Damiano Pezzotti del Foro di Roma giusto mandato rilasciato su foglio separato, e presso il loro studio in Caltanissetta - Via Libertà n. 102 elettivamente domiciliata.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per il ricorrente: l'avv. Capizzi “Precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, insiste per l'accoglimento della domanda di rideterminazione
1 dell'assegno di mantenimento integralmente provata a mezzo della documentazione versata in atti e della recentissima documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, tutta successiva rispetto a quella prodotta con il ricorso di cinque anni addietro.
Contesta le eccezioni, preliminari e di merito, enunciate da parte resistente nella memoria difensiva di costituzione poiché infondate in fatto e in diritto, non condivide il tenore difensivo esageratamente ostile tenuto da parte avversa fino al punto da ritenere omissiva e/o reticente la condotta processuale del ricorrente che, a dire di controparte, "avrebbe impedito di ricostruire/verificare la sua reale situazione economica -finanziaria sottraendosi agli obblighi di legge" e chiede il rigetto delle conclusioni formulate da controparte”.
Per la resistente: “In via preliminare ci si riporta a quanto già ampiamente e puntualmente dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione il cui contenuto deve intendersi quivi integralmente riprodotto e trascritto.
Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare – per tutti i motivi esposti nel presente atto – l'improcedibilità/inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal sig. con espressa condanna Pt_1 di quest'ultimo alle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
IN VIA RIGOROSAMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
(nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale che precede, salvo gravame)
In via principale:
1)rigettare in toto la richiesta avanzata dal sig. di riduzione dell'assegno divorzile in favore della Pt_1 sig.ra poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando quanto disposto nel decreto del CP_1
Tribunale Civile di Caltanissetta del 30.07.2021.
In via istruttoria:
2)ordinare al sig. , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito in atti di: Pt_1
- estratti conto di tutti i conti correnti intestati e cointestati al sig. degli ultimi tre anni;
Pt_1
- documentazione attestante indennità di accompagnamento ed eventuali/ulteriori sussidi ricevuti dal sig. stante il proprio stato invalidità al 100%”. Pt_1
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si è rimesso al Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.7.2024 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n. 280/2018 resa il 18/6/2018 da questo Tribunale, passata in giudicato, come poi modificata con il decreto reso in data 30.7.2021.
2 Al riguardo, esponeva che in data 9.3.1983, il ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in
Caltanissetta con e che dalla loro erano nate le figlie (Caltanissetta il CP_1 Persona_1
29.2.1984) e (Catania il 4.4.1987). Persona_2
Dopo l'omologazione della separazione consensuale tra i due coniugi era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili con la sentenza sopra ricordata.
Con la predetta Sentenza il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto le condizioni consensualmente stabilite tra i coniugi ed aveva disposto, tra le altre condizioni:
- “L'assegnazione della casa coniugale… fino alla effettiva alienazione, al Sig. Controparte_2
stabilendo sin d'ora il relativo prezzo di vendita complessivo che non dovrà essere inferiore
[...] ad € 140.000,00 e che il ricavato effettivo della superiore vendita sarà ripartito tra i coniugi medesimi in quote uguali.
- la corresponsione da parte del Sig. della somma mensile di € 800,00 a titolo Parte_1 di assegno divorzile in favore della ex moglie…
- Dal momento in cui il Sig. andrà in pensione, corrisponderà alla sig.ra Parte_1
per il suo mantenimento, un assegno mensile di importo pari al 50% della somma netta CP_1 percepita a titolo di pensione..."
- “All'atto del pensionamento del sig. alla sig.ra sarà corrisposto quanto spettante sul Pt_1 CP_1
Trattamento di Fine Rapporto nonché sulla somma che il percepirà dall'assicurazione a suo Pt_1 tempo stipulata con l'azienda SAIS, datrice di lavoro del ”. Pt_1
Le superiori condizioni erano state rispettate sempre dal ricorrente, anche relativamente all'importo concordato quale assegno divorzile dovuto alla . CP_1
Inoltre, il seguito alle nuove nozze del con nata in [...] il [...], Pt_1 Persona_3 aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio al fine di rideterminare, in riduzione,
l'importo dell'assegno divorzile versato in favore della resistente e determinato nella misura di € 818,00, giudizio poi definito con la riduzione del relativo importo ad € 720,00 ogni mese.
Pur non essendo oggetto di revisione degli accordi divorzili, le parti, stante la stagnazione del mercato immobiliare presso la città di Caltanissetta, si erano prestate reciproco consenso a ridurre il prezzo di vendita della casa coniugale, assegnata al ricorrente, al prezzo di € 100.000,00, anziché quello stabilito nelle condizioni di divorzio di € 140.000,00.
Ancora, recentemente, erano sopravvenuti "giustificati motivi", quindi "nuove circostanze", legittimanti la revisione delle determinazioni economiche adottate dal Tribunale di Caltanissetta in sede di revisione dell'assegno divorzile in data 31.7.2021.
Tali sopravvenute nuove circostanze erano:
1) La vendita della casa familiare, del vano box auto e delle quote di 1/12 indistinte e indivise dei locali artigianali facenti parte del complesso condominiale sito a Caltanissetta in Via Michelangelo n. 76,
3 avvenuta in data 17.3.2023, al prezzo di € 100.000,00, in comproprietà dei coniugi al 50%, che era stata assegnata per comune volontà dei medesimi al sin dalla separazione personale, avendo le parti Pt_1 avevano concordato, consensualmente, anche la misura del contributo al mantenimento in favore della coniuge non assegnataria.
2) Il recente aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente che incide sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute, e da sostenere in futuro, a causa delle diagnosticate gravi malattie.
Per quanto riguardava la misura del contributo al mantenimento e l'assegno di divorzio a carico del ricorrente, stabilito nella misura di € 818,00, rideterminato dal Tribunale di Caltanissetta nel luglio del
2021 in € 720,00 in sede di modifica delle condizioni di divorzio, per avere l'obbligato contratto nuove nozze con la era stato stabilito dai coniugi sulla scorta del beneficio economico Persona_3 dell'assegnatario della casa coniugale, e per sopperire al maggior sacrificio economico richiesto alla dato dai maggiori costi che la medesima avrebbe dovuto sostenere per reperire una nuova CP_1 abitazione.
Con la vendita della casa coniugale avvenuta il 17 marzo 2023 i coniugi hanno ricavato la somma di €
50.000,00 ciascuno, e a causa del venir meno del godimento da parte del Sig. della ex Parte_1 casa familiare, cui era anche commisurato l'importo dell'assegno di mantenimento, occorreva ponderare e riequilibrare la nuova situazione reddituale e patrimoniale dei medesimi.
La vendita a terzi e la cessazione del beneficio del godimento della casa coniugale da parte del Pt_1 imponevano la rideterminazione dell'importo dell'assegno divorzile di mantenimento da parte dell'obbligato che doveva essere ridotto, in proporzione, per effetto della cessazione del vantaggio economico goduto dall'assegnatario fino al momento dell'alienazione del bene immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
Quanto alle sopravvenute aggravate condizioni di salute il ricorrente deduceva come nell'anno 2022, in seguito alla diagnosi di “adenocarcinoma stadio 2”, avesse subito un intervento chirurgico seguito da
“ripetuti trattamenti chemioterapici”.
Al riguardo, era stato già sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap presso l'INPS di Caltanissetta in data 1.6.2022 e riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, e in data 9.8.2023 la medesima Commissione medica in sede di revisione e di accertamento dell'invalidità civile aveva riconosciuto il “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Pt_1 persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/98) grave al 100%”.
A causa dell'ulteriore aggravarsi delle condizioni di salute il ricorrente, di recente, si era sottoposto a Cont nuovi esami clinici e visite mediche (14.3.2024 e 28.3.2024) presso l'ambulatorio di neurologia dell' di Caltanissetta e del reparto di Medicina nucleare del distretto ospedaliero di Agrigento, in esito ai quali gli era stata certificata una diagnosi di: “Morbo di Parkinson, declino cognitivo, disturbo ansioso depressivo, radiocolopatia lombare”.
4 L'aggravamento progressivo ed irreversibile delle condizioni di salute del predetto avrebbe inciso, anche per il futuro, in maniera considerevole sulle condizioni economiche del medesimo, il quale negli ultimi due anni ha registrato un consistente incremento delle spese sostenute per l'assistenza e le cure delle certificate malattie.
Il ricorrente, settantenne, a causa della diagnosticata grave malattia degenerativa, doveva sostenere inevitabili spese per l'acquisto di farmaci (alcuni non coperti dal SSN), per le continue visite di controllo
(tra le quali anche quelle necessarie per monitorare e prevenire eventuali recidive del tumore) ed esami clinici e diagnostici i cui centri specializzati, in Sicilia, si trovano ad Agrigento e Catania.
A titolo esemplificativo, veniva evidenziato come per la recente diagnosi accertata (morbo di
Parkinson) la Neurologa Dott.ssa aveva prescritto al medesimo alcuni farmaci che Persona_4 il ricorrente doveva assumere quotidianamente il cui costo era molto elevato (Brintellix 20 - Nicetile Fl).
Anche per il futuro, il ricorrente avrebbe dovuto sostenere ingenti spese per l'acquisto di farmaci, senza soluzione di continuità.
Per quanto riguardava l'attuale situazione reddituale del ricorrente, lo stesso aveva a carico la propria moglie, disoccupata e percepiva una pensione netta mensile di € 1.838,10.
Inoltre, possedeva un'auto Fiat Panda acquistata a rate mensili di € 256,00 il cui piano di ammortamento avrebbe avuto termine nel mese di agosto del 2025.
La spesa per il mezzo di trasporto si era resa necessaria per il soddisfacimento delle esigenze del , Pt_1 il quale aveva la necessità di essere periodicamente condotto presso le strutture ospedaliere e di assistenza, anche fuori città, per effettuare visite mediche ed esami clinici relativi alle malattie che lo affliggevano.
In ragione di quanto sopra, la moglie stava frequentando alcune lezioni di guida presso la scuola guida di Caltanissetta al fine di conseguire la patente di guida, e per le quali il ricorrente aveva già Per_5 sostenuto una spesa di € 700,00, stante che il progredire della malattia del ricorrente avrebbe comportato, quanto prima, il ritiro definitivo della sua patente di guida.
Ancora, con la somma di € 50.000,00 ricavata dalla vendita della casa coniugale avvenuta nel mese di marzo del 2023, il ricorrente aveva acquistato, in data 18.7.2023, un piccolo appartamento posto al terzo piano di uno stabile sito a Caltanissetta, in via Salvati n. 43, al prezzo di € 35.000,00.
Tuttavia, il predetto investimento, volto a risolvere il problema della ricerca di un alloggio alternativo a quello coniugale goduto, non si era rilevato un buon investimento, in quanto, verosimilmente, con l'aggravarsi della malattia, il avrebbe dovuto ricercare un altro alloggio, anche perché si trattava di Pt_1 un immobile collocato al terzo piano di una palazzina non fornita di ascensore e, comunque, necessitava di spese per la sua ristrutturazione.
5 Ancora, doveva tenersi conto del fatto che la resistente, pur non avendo mai prodotto alcun reddito a sostegno della famiglia, non svolgendo mai attività lavorativa, aveva sempre, in ogni occasione, beneficiato pro quota del patrimonio familiare cui il solo aveva contribuito a formare. Pt_1
Ed infatti, oltre al mantenimento ordinario mensile, dal mese di gennaio 2021 rideterminato, come detto, nella misura mensile di € 720,00, aveva ricevuto dal ricorrente la somma di € 31.000,00 a titolo di liquidazione del TFR, € 7.493,79 a titolo di rimborso polizza assicurativa e, recentemente, la somma capitale di € 50.000,00 nel 2023 ricevuta in seguito alla vendita della casa coniugale in comproprietà con l'ex coniuge.
Per tali motivi era necessario, rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento nel rispetto della funzione assistenziale, perequativa e compensativa e nel pieno rispetto del principio della solidarietà post-coniugale, riequilibrando tra le parti gli assetti economici mediante la revisione dell'importo dell'assegno divorzile di mantenimento.
Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'assegno di divorzio disposto nei confronti della ad CP_1 oggi ammontante ad € 720,00, con decorrenza dalla domanda, nella misura giusta ed equa che il
Tribunale avrebbe determinato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale si opponeva alla domanda ex adverso CP_1 formulata di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva, in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, per mancanza di fatti nuovi sopravvenuti.
In particolare, non poteva essere considerato una nuova circostanza quella relativa alla vendita della casa coniugale, rientrando la stessa negli originari accordi sul divorzio, anche connessi alla determinazione dell'assegno divorzile
Analogamente si doveva dire in ordine al recente aggravarsi delle condizioni di salute della controparte, atteso che tale accertamento è stato già compiuto nel 2021 dal Giudice, all'epoca del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio introdotto sempre dal ricorrente.
Comunque, l'assegno divorzile attualmente determinato nella misura di 720,00 euro mensili, costituiva l'unica fonte di reddito della resistente, non sufficiente per sopperire alle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali il canone di locazione dell'immobile in cui viveva pari a 370,00 euro, le spese condominiali pari a 40,00 euro (alle quali vanno aggiunti i conguagli), le spese relative alle utenze pari a 166,00 euro circa (media mensile acqua, gas e luce) a cui si aggiungevano le imposte annuali sul mantenimento pari a 336,27 euro, pertanto, circa 30,00 euro, le spese mediche (nel solo mese di febbraio 2024 ha sostenuto 585,77 euro per cure odontoiatriche e visita tomoscintigrafia) il vitto ecc…, tassa TARI 219,00 euro annui, come da documentazione allegata, essendo costretta in questo modo ad attingere alla somma di 45.800,00 euro ricevuta per la vendita della casa coniugale, somma inferiore a quella di € 50.000,00 perché il si era rifiutato di sostenere, per la propria quota Pt_1
6 parte, le spese di agenzia che erano ricadute in toto sulla resistente pari a 4.270,00 euro come si evinceva dall'assegno versato e allegato in atti.
Neppure avevano pregio le considerazioni svolte in ordine alle vicende correlate all'acquisto della casa di abitazione, non potendo ricadere sulla resistente le scelte di investimento della controparte.
Non sussistevano, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno.
Peraltro, non erano stati prodotti gli estratti conto degli ultimi tre anni del nonché l'ulteriore Pt_1 documentazione volta a comprovare l'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente oltre eventuali ed ulteriori sussidi, di cui si chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
All'udienza del 13.11.2024 venivano sentite le parti e con ordinanza del 21.11.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione, sulla base della documentazione prodotta, e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., riservandosi il giudice di riferire al collegio per la decisione con ordinanza del 21.1.2025.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n.
280 del 2018 del 18.6.2018, come modificata dal decreto reso da questo Tribunale il 30.7.2021, deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si deve ritenere ininfluente la questione della completezza della documentazione relativa alla posizione economico-reddituale del ricorrente, atteso che, dai documenti depositati e relativi al conto corrente della parte emerge una giacenza media sul conto assai contenuta, essendo emerso dal complesso dei documenti prodotti che anche il ricorrente come il resistente hanno incassato il ricavato dalla vendita della casa familiare, avendo il optato per l'acquisto di una nuova Pt_1 abitazione, mentre la condurre in locazione un immobile. CP_1
Per quanto riguarda i nuovi fatti dedotti a sostegno della modifica dell'assegno divorzile, effettivamente le questioni legate alla vendita della casa, anche a prezzo ridotto, risultano irrilevanti ai fini della chiesta riduzione, atteso che il relativo accordo era già inserito nelle previste condizioni del divorzio e il relativo assegno divorzile era stato concordato, scontando la circostanza che la casa coniugale avrebbe dovuto essere venduta.
Deve, invece, ritenersi che le peggiorate condizioni di salute del , come sono state certificate con Pt_1 la documentazione depositata in atti, costituiscano una circostanza rilevante ai fini della chiesta riduzione, atteso che è stato pure dimostrato che il ha sostenuto spese mediche che, tutta Pt_1 probabilità dovrà continuare a sostenere, avuto riguardo al fatto che le patologie diagnosticate, come sopra richiamate, in relazione all'età anagrafica del predetto, non potranno nel futuro migliorare e porteranno inevitabilmente il ricorrente ad ulteriori esborsi.
D'altra parte, occorre pure evidenziare che la resistente, nel corso del tempo è riuscita ad accumulare una adeguata liquidità che ha mantenuto sul conto corrente (cfr. documentazione in atti, da cui emerge che da un saldo al 31.12.2021 di € 29.099 si arriva al saldo al 30.6.2023 di € 67.122 e al 30.6.2024 di €
7 50.553), pari, quindi, ad oltre 50.000,00 euro, avendo dichiarato in udienza di aiutare economicamente in qualche occasione le proprie figlie.
La riduzione dell'assegno, tenuto conto della complessiva situazione reddituale delle parti e delle spese da sostenere da parte di entrambe, deve essere limitata ad € 50,00, ogni mese, con rideterminazione dell'assegno divorzile ad € 670,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alla carenza documentale della parte ricorrente relativa alla produzione della sola giacenza media del conto corrente e non agli estratti conto, si deve evidenziare che, come è pacifico tra le parti, le stesse durante i molti anni di matrimonio hanno sempre fatto riferimento al reddito da lavoro dipendente del ricorrente, non avendo mai la resistente svolto attività lavorativa, ed il ricorrente ha diviso con la moglie tutte le sue risorse economiche post lavorative e la stessa pensione, salvo chiedere la riduzione quando aveva contratto una malattia oncologica e anche concordando di vendere la casa di abitazione familiare, pure riducendo il prezzo di vendita, con la previsione, quindi, di dovere lasciare la stessa casa e dovere trovare un altro alloggio (effettivamente, il ricorrente ha acquistato un immobile evidentemente per la mancanza di un altro da potere utilizzare al posto di quello destinato ad abitazione familiare e alienato (cfr., al riguardo, la dichiarazione dei redditi 2024 - redditi 2023).
In tale contesto, appare superfluo acquisire ulteriore documentazione, in quanto da quella già in atti risultano sufficienti elementi per la decisione, anzi emergendo che la liquidità a disposizione della parte resistente, verosimilmente per avere effettuato scelte coerenti con la propria situazione finanziaria complessiva, è risultata decisamente più elevata rispetto a quella a disposizione del ricorrente che ha preferito, come detto, acquistare un'altra abitazione, con l'esigenza, peraltro, come documentato, di dovere sostenere spese per la sua ristrutturazione.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, tenuto conto della tipologia del giudizio e della limitata riduzione dell'assegno divorzile, come sopra indicata, si ravvisano ragione per compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11 luglio 2024 da Parte_1
nei confronti di modifica le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n.
[...] CP_1
280/2018 resa da questo Tribunale il 18/6/2018, come già modificata con il decreto reso da questo
Tribunale il 30.7.2021, e riduce l'assegno divorzile dovuto da in favore di Parte_1 ad € 670,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, CP_1 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 febbraio 2025.
8 Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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