Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2278/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/09/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. IZZO ANTONIO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
SALVATORE PICCOLO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CALVI RISORTA in data 31/08/2019; Per_ rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (26.08.2021); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
2) La casa coniugale, anche per effetto della ubicazione prevalente della figlia, è assegnata alla madre. Pur essendo l'abitazione composta da due appartamenti, al catasto risulta come unica piano superiore saranno intestate alla moglie e quelle del piano inferiore al marito a frazionamento completato. La sig.ra consentirà, anche con l'ausilio del Pt_2 padre non appena il presente atto verrà depositato in Tribunale, a far eseguire tutti i lavori necessari per rendere autonomo il piano terra dal primo piano.
3) provvederà al mantenimento della figlia versando la somma di euro 250,00 mensili alla madre a Parte_1 mezzo bonifico sul C/C le cui coordinate vengono di seguito indicate: IBAN [...], entro il 5 di ogni mese. La somma sarà rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT in uso, a partire dalla data dell'omologa. corrisponderà le spese straordinarie, secondo il protocollo stabilito dal Consiglio Nazionale Parte_1
Forense, nella misura del 50%. L'assegno unico universale per la figlia minore è incassato dalla madre e il padre, anche con il presente atto, presta il consenso all'incasso dell'assegno nella misura del 100 per cento.
PIANO GENITORIALE
4) Si stabilisce che, vista la tenera età della bambina, sino al raggiungimento dell'età di anni 5 il padre la terrà con sé, senza pernottamento, il martedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e a domeniche alterne dalle ore 09.00 alle
20.00. Dopo il raggiungimento della maggiore età (5° anno) il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della Per_ figlia minore secondo le seguenti cadenze: il martedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché il primo e terzo week-end di ogni mese (Sabato e Domenica). Nel caso in cui per esigenze lavorative dei coniugi il su citato calendario non potesse essere rispettato, i coniugi pattuiranno bonariamente orari, giorni e fine settimana diversi. - durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia ad anni alterni. Per le vacanze estive la figlia minore, potrà trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da Per_ concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. La minore , fino al compimento del 14° anno di età, festeggerà i compleanni e gli onomastici alternativamente una volta con la madre e una volta con il padre, successivamente sarà lei a decidere. - I coniugi concordano nel ritenere prevalente l'educazione della figlia e che quindi rispetto ai diritti di visita sarà data priorità alle esigenze scolastiche. - Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio. - I coniugi si obbligano a comunicare, l'un l'altro, il proprio recapito, anche telefonico, eventuali variazioni, nonché spostamenti, all'altro coniuge, in altre località, quando hanno con sé la figlia minore, ponendo sempre l'altro in condizioni di rintracciarlo. - i coniugi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno;
- I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno.
Resta inteso che tutti i mobili acquistati dai coniugi e che arredano la casa coniugale sono comunque da intendersi ancora in comunione e la divisione degli stessi avverrà di comune accordo qualora la sig.ra decida a sua volta di lasciare Pt_2 la casa coniugale.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 04.02.2025, le parti hanno precisato che l'Assegno Unico, percepito per intero da , ammonta ad € 199,40 mensili. Parte_2
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04.02.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato l'[...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
04.11.1992 in VENAFRO;
3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese