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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2024, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott. ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 07/05/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 110/2021: tra rappresentato/a e difeso/a dagli avv. Parte_1
RINALDI ROBERTO e MAMPRIN MASSIMO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ROSCIONI Controparte_1
LEONARDO
rappresentata e difesa dagli avv. RIZZO Controparte_2
PIERLUIGI e TESTA LAURA
Appellati alla data odierna ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4622 del 2020 (r.g. n. 23394/2020)
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ha dedotto di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze della dal 30.8.2018 con contratto Controparte_2
a tempo indeterminato, con la qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento nel IV livello del CCNL Dipendenti di Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata di categoria;
che il giorno 10.5.2019 si era riunita la appalto per la discussione in merito al Cambio Appalto per Org_1
i servizi di vigilanza armata della postazione “ex Organizzazione_2
” sita in Roma, procedura aperta dall'azienda uscente
[...]
(l'azienda subentrante nell'appalto era la Controparte_2 [...]
; che nel verbale di accordo le parti precisavano Parte_1 che i dipendenti attualmente in forza alla che Controparte_2 passeranno alle dipendenze della sono i signori: Parte_1
1- 2 - , lavoratori che saranno assunti dal 16 Controparte_1 Parte_2 maggio 2019 e che erano stati individuati secondo il criterio della maggior presenza nell'appalto negli ultimi sei mesi e, comunque, come meglio previsto e disciplinato dall'art. 25, punto 1, del vigente CCNL;
che, conseguentemente, la con lettera del 14.5.2019, gli intimava il Controparte_2 licenziamento, a seguito di procedura di cambio appalto, con decorrenza dal
15.5.2019; che con missiva del giorno successivo la Parte_1 rappresentava di non poter procedere all'assunzione dell' e del
[...] CP_1 per non aver ricevuto dalla la documentazione richiesta, Pt_2 CP_2 essendo quindi stati costretti ad assumere altro personale;
che il medesimo era, quindi, rimasto disoccupato;
che il licenziamento era illegittimo per violazione della procedura ex art. 24 e seguenti del CCNL, non essendo lo stesso il lavoratore “maggiormente impiegato nell'ultimo semestre”, in relazione agli altri lavoratori e con il confronto del “monte ore”; che in ogni caso, la subentrante era rimasta inadempiente Parte_1 all'accordo siglato il 10.5.2019.
1.1 Ha chiesto, quindi, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, con condanna della alla sua reintegra ed al pagamento delle Controparte_2
2 retribuzioni dal licenziamento alla reintegra e, in via subordinata, la condanna della alla sua assunzione, in dipendenza degli Parte_1 obblighi assunti con il cambio appalto.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta nei confronti della valutando che lo Controparte_2 stesso era stato correttamente individuato quale lavoratore da assumere dalla quale dipendente impiegato in via esclusiva o prevalente Parte_1 nell'appalto da più lungo tempo, e comunque, da non meno di sei mesi, come previsto dall'art. 25, punto 1, del CCNL;
e ciò tenuto conto che l' era CP_1 stato il lavoratore più impegnato presso quell'appalto, essendo solo sporadicamente stato adibito ad altri appalti, indipendentemente dal monte ore.
2.1 Ha accolto, poi, la domanda proposta in via subordinata nei confronti della tenuto conto che la Parte_1 Controparte_2 aveva dedotto di aver consegnato il cedolino paga da cui risultavano i dati del lavoratore, laddove la non aveva indicato quale diversa Parte_1 documentazione doveva essere consegnata, essenziale per l'assunzione; ha, quindi, condannato la ad assumere il ricorrente Parte_1 con decorrenza 16.5.2019, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale, da determinarsi in separato giudizio.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 con unico motivo con il quale ha lamentato l'insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere il Tribunale accolto la domanda nei propri confronti senza dar conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto più attendibili le dichiarazioni della e non quelle della e CP_2 Parte_1 dell' che aveva affermato di non essere stato correttamente CP_1 individuato in base ai criteri previsti dalla contrattazione collettiva, in quanto quarto in graduatoria in base al numero delle ore in cui era stato impiegato nell'appalto nei sei mesi precedenti la comunicazione.
3 3.1 Ha chiesto, quindi, la riforma integrale della sentenza o, in via subordinata, la riforma parziale della stessa, nella parte relativa alla riassunzione del lavoratore ed alla sua condanna alla refusione delle spese di lite.
4. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Si è, altresì, costituita al chiedendo pure il Controparte_2 rigetto del gravame e, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi dedotti.
6. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
7. Deve, in via preliminare, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi ivi dedotti, tenuto conto che l'art. 434 cpc - in punto di specificità dei motivi di gravame - non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, evidenzia nel suo complesso le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
8. Nel merito la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata proposta in primo grado e condannato la Parte_1 alla riassunzione del sig. a decorrere dal 16.5.2019 non
[...] CP_1 merita censura.
8.1 La – subentrata alla Parte_1 Controparte_2 nell'appalto relativo al servizio di Vigilanza Armata presso dell'ex
[...]
- aveva, invero, per come Organizzazione_2 evidenziato dal primo giudice, sottoscritto l'accordo del 10.5.2020, con il quale si era impegnata ad assumere l'odierno appellato (unitamente ad altro lavoratore), individuato secondo il criterio della maggior presenza nell'appalto
4 negli ultimi sei mesi e, comunque, così come meglio previsto e disciplinato dall'art. 25, punto 1, del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
8.2 Tale norma contrattuale, in particolare, prevede che in ogni caso di cessazione dell'appalto, con subentro di altro istituto di vigilanza nei medesimi servizi, l'istituto uscente debba comunicare alle OO.SS., alle e alla Org_3
DTL competente per territorio: 1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione.
8.3 Deduceva sul punto (e la Controparte_1 Parte_1
di essere stato erroneamente individuato dalla
[...] Controparte_2 quale lavoratore “maggiormente impiegato nell'ultimo semestre”, in
[...] relazione agli altri lavoratori ed in relazione al “monte ore” effettuato, laddove correttamente il Tribunale ha al riguardo rilevato che l' tenuto conto CP_1 dei criteri della prevalenza e della continuità dell'impiego nello stesso nell'appalto, ed indipendentemente dal monte ore, era stato il lavoratore più impegnato presso l'appalto in questione.
8.4 Ciò in quanto, per come ben evidenziato dalla Controparte_2 nei propri scritti, il sig. era stato impiegato in modo prevalente CP_1 sull'appalto oggetto della procedura, avendo prestato la propria attività esclusivamente su tale appalto (e solo in due occasioni presso altro cliente), a differenza delle altre guardie particolari giurate che avevano svolto servizio presso altri committenti in decine di occasioni;
inoltre era stato ivi impiegato da più tempo, essendo l'unica guardia particolare giurata a tempo indeterminato transitato dalla precedente procedura, laddove le minori ore di servizio prestate negli ultimi sei mesi rispetto alle altre guardie particolari giurate addette al medesimo cantiere erano una circostanza irrilevante ai fini della determinazione del diritto al passaggio, in quanto dovute ad assenze per malattie.
5 Pa 8.5 Ciò posto infondato è il motivo di gravame sollevato dalla
[...] la quale, dopo aver sottoscritto l'accordo del 10.5.2019, non Parte_1 ha poi dato esecuzione allo stesso, procedendo all'assunzione dell'odierno appellato . Controparte_1
8.6 Né rileva la generica deduzione di non aver ricevuto da parte della la documentazione necessaria per l'assunzione, Controparte_2 tenuto conto che quest'ultima ha affermato di aver comunicato alla
[...]
i cedolini paga delle guardie particolari giurate da Parte_1 assumere (circostanza non contestata da quest'ultima), nonché i recapiti telefonici degli stessi lavoratori (evenienza confermata dalla , che Parte_1 ha ammesso nei propri scritti di aver contattato telefonicamente l' il CP_1
15.5.2019, che aveva però affermato che l'indicazione del suo nominativo nel verbale era inattendibile, in quanto la sua posizione non sarebbe dovuta essere la prima bensì la quarta, e di essere stata comunque disponibile ad assumere lo stesso con inquadramento nel sesto livello); né, infine, detta società chiarisce – per come evidenziato dal primo giudice – quali ulteriori documenti sarebbero stati necessari per l'assunzione dei lavoratori.
8.7 Stante, quindi, l'inadempimento della agli Parte_1 obblighi dalla stessa assunti con il verbale di accordo del 10.5.2019, la sentenza di primo grado deve essere confermata e l'impugnazione rigettata.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto alle spese in favore della
Controparte_2
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
6
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite - liquidate in favore di ognuna delle parti appellate in € 3.500,00, oltre spese forfettarie al 15% - da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari quanto alle spese liquidate in favore della Controparte_2
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 07/05/2024
La Consigliera est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott. ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 07/05/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 110/2021: tra rappresentato/a e difeso/a dagli avv. Parte_1
RINALDI ROBERTO e MAMPRIN MASSIMO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ROSCIONI Controparte_1
LEONARDO
rappresentata e difesa dagli avv. RIZZO Controparte_2
PIERLUIGI e TESTA LAURA
Appellati alla data odierna ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4622 del 2020 (r.g. n. 23394/2020)
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ha dedotto di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze della dal 30.8.2018 con contratto Controparte_2
a tempo indeterminato, con la qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento nel IV livello del CCNL Dipendenti di Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata di categoria;
che il giorno 10.5.2019 si era riunita la appalto per la discussione in merito al Cambio Appalto per Org_1
i servizi di vigilanza armata della postazione “ex Organizzazione_2
” sita in Roma, procedura aperta dall'azienda uscente
[...]
(l'azienda subentrante nell'appalto era la Controparte_2 [...]
; che nel verbale di accordo le parti precisavano Parte_1 che i dipendenti attualmente in forza alla che Controparte_2 passeranno alle dipendenze della sono i signori: Parte_1
1- 2 - , lavoratori che saranno assunti dal 16 Controparte_1 Parte_2 maggio 2019 e che erano stati individuati secondo il criterio della maggior presenza nell'appalto negli ultimi sei mesi e, comunque, come meglio previsto e disciplinato dall'art. 25, punto 1, del vigente CCNL;
che, conseguentemente, la con lettera del 14.5.2019, gli intimava il Controparte_2 licenziamento, a seguito di procedura di cambio appalto, con decorrenza dal
15.5.2019; che con missiva del giorno successivo la Parte_1 rappresentava di non poter procedere all'assunzione dell' e del
[...] CP_1 per non aver ricevuto dalla la documentazione richiesta, Pt_2 CP_2 essendo quindi stati costretti ad assumere altro personale;
che il medesimo era, quindi, rimasto disoccupato;
che il licenziamento era illegittimo per violazione della procedura ex art. 24 e seguenti del CCNL, non essendo lo stesso il lavoratore “maggiormente impiegato nell'ultimo semestre”, in relazione agli altri lavoratori e con il confronto del “monte ore”; che in ogni caso, la subentrante era rimasta inadempiente Parte_1 all'accordo siglato il 10.5.2019.
1.1 Ha chiesto, quindi, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, con condanna della alla sua reintegra ed al pagamento delle Controparte_2
2 retribuzioni dal licenziamento alla reintegra e, in via subordinata, la condanna della alla sua assunzione, in dipendenza degli Parte_1 obblighi assunti con il cambio appalto.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta nei confronti della valutando che lo Controparte_2 stesso era stato correttamente individuato quale lavoratore da assumere dalla quale dipendente impiegato in via esclusiva o prevalente Parte_1 nell'appalto da più lungo tempo, e comunque, da non meno di sei mesi, come previsto dall'art. 25, punto 1, del CCNL;
e ciò tenuto conto che l' era CP_1 stato il lavoratore più impegnato presso quell'appalto, essendo solo sporadicamente stato adibito ad altri appalti, indipendentemente dal monte ore.
2.1 Ha accolto, poi, la domanda proposta in via subordinata nei confronti della tenuto conto che la Parte_1 Controparte_2 aveva dedotto di aver consegnato il cedolino paga da cui risultavano i dati del lavoratore, laddove la non aveva indicato quale diversa Parte_1 documentazione doveva essere consegnata, essenziale per l'assunzione; ha, quindi, condannato la ad assumere il ricorrente Parte_1 con decorrenza 16.5.2019, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale, da determinarsi in separato giudizio.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1 con unico motivo con il quale ha lamentato l'insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere il Tribunale accolto la domanda nei propri confronti senza dar conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto più attendibili le dichiarazioni della e non quelle della e CP_2 Parte_1 dell' che aveva affermato di non essere stato correttamente CP_1 individuato in base ai criteri previsti dalla contrattazione collettiva, in quanto quarto in graduatoria in base al numero delle ore in cui era stato impiegato nell'appalto nei sei mesi precedenti la comunicazione.
3 3.1 Ha chiesto, quindi, la riforma integrale della sentenza o, in via subordinata, la riforma parziale della stessa, nella parte relativa alla riassunzione del lavoratore ed alla sua condanna alla refusione delle spese di lite.
4. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Si è, altresì, costituita al chiedendo pure il Controparte_2 rigetto del gravame e, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi dedotti.
6. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
7. Deve, in via preliminare, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi ivi dedotti, tenuto conto che l'art. 434 cpc - in punto di specificità dei motivi di gravame - non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, evidenzia nel suo complesso le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
8. Nel merito la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata proposta in primo grado e condannato la Parte_1 alla riassunzione del sig. a decorrere dal 16.5.2019 non
[...] CP_1 merita censura.
8.1 La – subentrata alla Parte_1 Controparte_2 nell'appalto relativo al servizio di Vigilanza Armata presso dell'ex
[...]
- aveva, invero, per come Organizzazione_2 evidenziato dal primo giudice, sottoscritto l'accordo del 10.5.2020, con il quale si era impegnata ad assumere l'odierno appellato (unitamente ad altro lavoratore), individuato secondo il criterio della maggior presenza nell'appalto
4 negli ultimi sei mesi e, comunque, così come meglio previsto e disciplinato dall'art. 25, punto 1, del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
8.2 Tale norma contrattuale, in particolare, prevede che in ogni caso di cessazione dell'appalto, con subentro di altro istituto di vigilanza nei medesimi servizi, l'istituto uscente debba comunicare alle OO.SS., alle e alla Org_3
DTL competente per territorio: 1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione.
8.3 Deduceva sul punto (e la Controparte_1 Parte_1
di essere stato erroneamente individuato dalla
[...] Controparte_2 quale lavoratore “maggiormente impiegato nell'ultimo semestre”, in
[...] relazione agli altri lavoratori ed in relazione al “monte ore” effettuato, laddove correttamente il Tribunale ha al riguardo rilevato che l' tenuto conto CP_1 dei criteri della prevalenza e della continuità dell'impiego nello stesso nell'appalto, ed indipendentemente dal monte ore, era stato il lavoratore più impegnato presso l'appalto in questione.
8.4 Ciò in quanto, per come ben evidenziato dalla Controparte_2 nei propri scritti, il sig. era stato impiegato in modo prevalente CP_1 sull'appalto oggetto della procedura, avendo prestato la propria attività esclusivamente su tale appalto (e solo in due occasioni presso altro cliente), a differenza delle altre guardie particolari giurate che avevano svolto servizio presso altri committenti in decine di occasioni;
inoltre era stato ivi impiegato da più tempo, essendo l'unica guardia particolare giurata a tempo indeterminato transitato dalla precedente procedura, laddove le minori ore di servizio prestate negli ultimi sei mesi rispetto alle altre guardie particolari giurate addette al medesimo cantiere erano una circostanza irrilevante ai fini della determinazione del diritto al passaggio, in quanto dovute ad assenze per malattie.
5 Pa 8.5 Ciò posto infondato è il motivo di gravame sollevato dalla
[...] la quale, dopo aver sottoscritto l'accordo del 10.5.2019, non Parte_1 ha poi dato esecuzione allo stesso, procedendo all'assunzione dell'odierno appellato . Controparte_1
8.6 Né rileva la generica deduzione di non aver ricevuto da parte della la documentazione necessaria per l'assunzione, Controparte_2 tenuto conto che quest'ultima ha affermato di aver comunicato alla
[...]
i cedolini paga delle guardie particolari giurate da Parte_1 assumere (circostanza non contestata da quest'ultima), nonché i recapiti telefonici degli stessi lavoratori (evenienza confermata dalla , che Parte_1 ha ammesso nei propri scritti di aver contattato telefonicamente l' il CP_1
15.5.2019, che aveva però affermato che l'indicazione del suo nominativo nel verbale era inattendibile, in quanto la sua posizione non sarebbe dovuta essere la prima bensì la quarta, e di essere stata comunque disponibile ad assumere lo stesso con inquadramento nel sesto livello); né, infine, detta società chiarisce – per come evidenziato dal primo giudice – quali ulteriori documenti sarebbero stati necessari per l'assunzione dei lavoratori.
8.7 Stante, quindi, l'inadempimento della agli Parte_1 obblighi dalla stessa assunti con il verbale di accordo del 10.5.2019, la sentenza di primo grado deve essere confermata e l'impugnazione rigettata.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto alle spese in favore della
Controparte_2
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite - liquidate in favore di ognuna delle parti appellate in € 3.500,00, oltre spese forfettarie al 15% - da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari quanto alle spese liquidate in favore della Controparte_2
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 07/05/2024
La Consigliera est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
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