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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri ConIGliere dott. Nicola Mario Condemi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
(CF ) E PER ESSA Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. CARLOTTA
[...] P.IVA_2
CASAMORATA (CF: ) e dell'Avv. MARINA VANDINI (C.F. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CP_3 C.F._3
CARLOTTA FAZZARI (CF ) C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1886/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
19/06/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 27 In data 10.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze,
- rigettare l'appello incidentale proposto dalla IG.ra (CF CP_3
); C.F._3
- per tutte le motivazioni dedotte in citazione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della Sentenza n. 1886/2023 pubblicata il 19/06/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Firenze, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Giovanna COLZI, nella causa civile n. RG n. 9914/2020 – Non notificata, fra le parti in intestazione e, in tal senso, verificata e accertata la legittimazione ad agire in monitorio in capo all'odierna appellante Controparte_1 nonché la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 2180626, anche nei confronti del soggetto coobbligato IG.ra , dichiarare CP_3
l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla IG.ra (CF ) e, per l'effetto, accogliere la CP_3 C.F._3 domanda formulata da (ora nel Controparte_1 Controparte_1 ricorso per monitorio, nonché tutte le domande ed eccezioni in fatto e diritto formulate dalla medesima in primo grado, da intendersi qui richiamate e riproposte, condannando la IG.ra (CF ) CP_3 C.F._3 al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
24.150,05, oltre interessi di mora dalla debenza al saldo effettivo o della somma maggiore e minore che risulterà all'esito della presente causa.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
in via preliminare, dichiarare la insussistenza dei poteri rappresentativi o comunque la insussistenza di prova circa i poteri rappresentativi della persona fisica delegante e costituitasi quale organo della società appellante , nel conferimento di Controparte_4 poteri defensionali in favore delle asserite attuali procuratrici della appellante medesima, dichiarando, per l'effetto, il difetto di rappresentanza sostanziale e
pagina 2 di 27 processuale di parte appellante, con conseguente improcedibilità del giudizio di appello, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in tesi respingere tutte le domande formulate nell'atto di appello promosso da
[...]
e, per essa, da perché infondate in CP_1 Controparte_4 fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata, con condanna della appellante principale alla refusione in favore di CP_3 delle spese di lite anche del secondo grado del giudizio.
In ipotesi, accogliere l'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata
[...]
, e, per l'effetto, CP_3
- previa declaratoria di inammissibilità della procedura di mediazione attivata da
(ora ), e conseguente improcedibilità del giudizio CP_1 Controparte_1 di primo grado per responsabilità imputabile alla medesima creditrice, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto (Trib. Firenze D.I. n.2562/2020);
- previa declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado (Trib. Firenze n.2562/2020) per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito azionato, revocare lo stesso;
- in subordine, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova del credito azionato in via monitoria per assoluta incertezza nella determinazione e quantificazione della pretesa creditoria medesima.
In ogni caso, con conferma della condanna dell'appellante principale
[...]
(gia ) e, per essa, , al pagamento CP_1 CP_1 Controparte_4 delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore della appellata
[...]
, e con condanna della suddetta appellante medesima anche al CP_3 pagamento delle spese di lite del secondo grado del giudizio in favore della appellata ”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1886/2023 pubblicata il 19/06/2023, il Tribunale di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, ha così deciso:
pagina 3 di 27 “- ACCOGLIE l'opposizione promossa da e per l'effetto - CP_3
REVOCA il decreto ingiuntivo n.2562/2020, emesso in data 23/0672020 dal Tribunale di Firenze, RG n.5853/2020, per difetto di legittimazione attiva di
[...]
, ora , CP_1 Controparte_1
- CONDANNA l'opposta , al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'opponente che liquida in € 4.237,00 per compensi, CP_3 oltre 15% spese generali, Iva e CPA. anticipazioni di € 145,50”
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da CP_3 avverso il D.I. n. 2562/2020 - con il quale il Tribunale di Firenze aveva ingiunto il pagamento di € 24.150,05 in favore di – per far valere il difetto di CP_1 legittimazione attiva dell'ingiungente, il difetto di prova del credito, la simulazione relativa del contratto di finanziamento n. 2180626, in relazione alla propria qualità di coobbligata, anziché come fideiubente, la decadenza dall'azione di recupero del credito ex art. 1957 c.c. e per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo.
Si era costituita l'opposta contestando l'opposizione e ribadendo la propria legittimazione attiva - per il passaggio del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 2180626, da Consum.it a Controparte_5 Parte_1
e poi da quest'ultima a e quindi a e poi a sé - la
[...] CP_6 CP_1 sufficienza della documentazione prodotta, l'unicità come centro di interessi dell'opponente e della società contraente . Controparte_7
Il Tribunale, decidendo come sopra riportato, ha ritenuto la totale incertezza dell'oggetto del contratto di cessione dei crediti, sia per carenza di prova (essendo l'elenco prodotto omissato del tutto anonimo e privo di collegamenti con il contratto), sia perché la qualità di coobbligata della odierna APPELLATA avrebbe dovuto essere inquadrata come garante e quindi fideiussore.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Controparte_1 seguito solo per il tramite di (di seguito CP_8 Controparte_4 CP_1
pagina 4 di 27 o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di CP_9
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame CP_3 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: capo 1 della sentenza – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e segg. c.c. e 58 TUB nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità del credito ingiunto e la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria;
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e segg. c.c., nella parte in cui ha incidentalmente ritenuto inammissibile la figura del coobbligato.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte anche in punto spese di lite, con riproposizione delle principali difese svolte in primo grado in punto di asserita mancanza di certezza del credito azionato.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_3 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
A. Sulla domanda di declaratoria di inammissibilità della procedura di mediazione per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione e conseguente improcedibilità del giudizio per responsabilità della creditrice opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, respinta in primo grado: violazione e falsa applicazione di art. 4 D. Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui in sentenza non è stata dichiarata la improcedibilità del giudizio per responsabilità della creditrice opposta per incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito;
pagina 5 di 27 B. Sulla domanda di declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito azionato, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita in primo grado: incertezza e conseguente ineIGibilità del credito ingiunto;
C. Sulla domanda di subordine di revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova del credito azionato per assoluta incertezza nella determinazione e quantificazione della pretesa creditoria, assorbita in primo grado: difetto assoluto di prova del credito azionato.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
L'APPELLATA eccepisce la nullità della procura alle liti conferita per il presente grado di giudizio da ai propri difensori, in quanto, a suo dire, CP_10 sussisterebbe l'incertezza riguardante la sussistenza dei poteri rappresentativi della medesima APPELLANTE, alla data di redazione e notificazione dell'atto di appello, in capo alla funzionaria incaricata della sottoscrizione della procura stessa.
Il potere di rappresentanza della suddetta funzionaria, Dott.ssa Persona_1 infatti, a detta di sembrerebbe trarre legittimazione dalla CP_3 qualifica della stessa quale “Responsabile Collection Giudiziale Specialistica”, qualifica di cui, sarebbe, tuttavia, documentata la sussistenza, solo al tempo della sottoscrizione della procura, mediante la produzione di un cosiddetto “Attestato di pagina 6 di 27 servizio” del 6/09/2022, mentre, invece, l'atto di appello è stato redatto il
18/01/2024, cioè a distanza di quasi un anno e mezzo da tale attestazione.
Inoltre, nell'atto notarile del 5/08/2022 per conferimento dei poteri di rappresentanza sarebbe espressamente rappresentato che “tali poteri decadranno automaticamente in presenza di un cambiamento del ruolo ricoperto o nel caso di cessazione del rapporto di lavoro” e che “le facoltà di firma sono conferite, mediante il presente atto, in funzione del ruolo ricoperto dal dipendente all'interno dell'azienda” da cui si desumerebbe l'incertezza che, al gennaio 2024, la Dott.ssa rivestisse ancora la qualifica indicata e che quindi, a quella data, Per_1 ancora sussistessero in capo alla stessa le facoltà necessarie per il valido esercizio dei poteri rappresentativi dell'APPELLANTE.
Replica quest'ultima invocando, a riprova della validità della procura, i vari documenti prodotti tra cui, in particolare: 1) la procura speciale del 09/12/2020 per atto del Notaio , rep. n. 42351 e racc. n. 15678, con la quale Persona_2 le avrebbe conferito il potere di rappresentarla e di compiere tutti gli CP_8 atti sostanziali e processuali per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi (doc. 1
– atto di citazione in appello); 2) l'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza del 05/08/2022, a rogito del Notaio , rep. n. 44415 Persona_2
e racc. n. 16818, con il quale essa avrebbe conferito poteri di rappresentanza e di firma ai propri dipendenti, in stretta connessione al ruolo ricoperto all'interno dell'azienda; 3) l'attestato con il quale il proprio responsabile delle risorse umane avrebbe confermato la Dott.ssa quale propria dipendente. Persona_1
A detta dell'APPELLANTE, quindi, con i documenti sopra riportati, sarebbe stato provato documentalmente il ruolo della Dott.ssa di talché, la Per_1 CP_3 volendo sostenere un fatto diverso e contrario, avrebbe dovuto fornire la prova delle proprie generiche affermazioni e non limitarsi a mere e allusioni.
pagina 7 di 27 In riferimento a ciò, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Legittimità, secondo cui “la procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali, per ogni stato e grado della causa, è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se
l'amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale” (Cass. Civ. n. 2183/2019; nello stesso senso
Sentenza n. 8821 del 05/04/2017). In sostanza, quindi, la procura generale ad litem in quanto proveniente dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciarla in nome e per conto della società, rimane efficace, in assenza di revoca, per il fatto che “l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato, non del rappresentante, e come tale resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal mutamento del secondo” (Sentenza n. 13434 del 13/09/2002).
Tali principi, seppure riferiti al legale rappresentante di una società, ben si attagliano anche alla fattispecie concreta, in cui si verte in tema di procuratore dell'ente.
Nel caso in specie, quindi, l'eccezione proposta dall'APPELLATA risulta infondata e va disattesa posto che, in primo luogo, non risulta documentalmente provato che la Dott.ssa alla data del deposito dell'appello, non rivestisse più la qualifica Per_1 necessaria per il valido esercizio dei poteri rappresentativi ed in secondo luogo,
l'eventuale sostituzione del soggetto avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica, in virtù dei principi sopra ricordati, non sarebbe stata,
pagina 8 di 27 comunque, causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti precedentemente rilasciata, in difetto della sua revoca da parte della società rappresentata.
Sarebbe spettato alla dimostrare tale ultima circostanza e comunque CP_3 circostanze idonee a porre nel nulla la procura rilasciata al citato funzionario – tra cui in primis la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la società rappresentata - ma tale onere probatorio non è stato assolto.
NEL MERITO
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è fondato e pertanto, va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
L'APPELLANTE critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la titolarità del credito ingiunto in capo alla rappresentata e conseguentemente la legittimazione della medesima ad agire in CP_8 monitorio nei confronti della . CP_3
In particolare, a detta di il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non CP_10 provato il fatto che il credito oggetto di causa fosse stato oggetto di cessione
(medio tempore) da (di seguito Parte_2 CP_11
a e, successivamente, da quest'ultima a CP_12 CP_1
(successivamente rinominata posto che il contratto di cessione di CP_8 crediti assume la forma di contratto bilaterale che interessa, in via esclusiva, il cedente e il cessionario. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui siano ceduti rapporti giuridici individuabili in blocco, la procedura semplificata di pubblicità della pagina 9 di 27 cessione prevista dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 e dalla L. 30 aprile 1999, n. 130, non costituisce un'eccezione alla struttura bilaterale del contratto di cessione.
Conseguentemente, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c. rimarrebbero estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, rendendosi necessari al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché per risolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari, tutte ipotesi estranee al caso di specie.
Pertanto, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto sarebbe tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, sarebbe sottratto ad ogni eIGenza di forma, se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi, dato che l'interesse del debitore ceduto si concreterebbe nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'eIGenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente.
Prosegue nel sostenere che, per spiegare efficacia, l'art 1264 c.c. non CP_10 sarebbe subordinato a particolari requisiti di forma, potendo aver luogo anche con l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto e quindi avrebbe errato il primo Giudice quando afferma che “Né vi è prodotto
l'avviso pubblicato sulla GU di tale cessione in blocco […]” dimostrando di non aver compreso che la notifica di tale cessione sarebbe avvenuta nelle forme ordinarie previste dalla suddetta norma.
Infatti, le suddette comunicazioni conterrebbero ogni elemento utile atto ad identificare l'atto di cessione, i contratti che ne hanno costituito oggetto oltre agli importi coinvolti della vicenda traslativa.
pagina 10 di 27 A tanto replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza del motivo in oggetto, in quanto non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito ingiunto CP_8 in capo a sé e, quindi, della propria legittimazione sostanziale e processuale, posto che i documenti prodotti ed analiticamente analizzati in sentenza, non sarebbero sufficienti a dimostrare che il credito originariamente vantato da
Consum.it nei propri confronti sia pervenuto alla cessionaria odierna APPELLANTE, in conseguenza di una serie di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
In merito a tali produzioni documentali, la precisa che : 1) il contratto CP_3
BPS/BANCA IFIS sarebbe generico, in quanto riferito ad indefinite categorie di crediti inclusi, crediti esclusi, necessarie future verifiche di inclusioni e eventuali retrocessioni, con allegato un “elenco crediti ceduti” omissato, anonimo, non riferibile al contratto, riferibile non a sé, ma solo a “RI LO SR”; 2) non sarebbe stato prodotto il relativo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né
l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ed inoltre, mancherebbe, in maniera assoluta, l'individuazione dei criteri identificativi delle categorie dei crediti ceduti con tale operazione;
3) i codici identificativi riferiti sarebbero documenti interni al creditore cedente, privi di autenticità e quindi di valenza probatoria.
Inoltre, la stessa APPELLATA ribadisce l'inefficacia della pubblicità della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. e, comunque, la sua inidoneità a valere come prova della titolarità del credito, con conseguente piena correttezza della sentenza sul punto, posto che l'accertamento della legittimazione attiva della cessionaria presupporrebbe la necessaria prova di tutta la sequenza dei trasferimenti, senza soluzione di continuità e sarebbe del tutto irrilevante, a tale scopo, il fatto che
, cioè la pretesa cessionaria di avesse eseguito la notifica ai CP_6 CP_11 sensi dell'art.1264 c.c., anziché aver provveduto, come avrebbe dovuto, alla pagina 11 di 27 pubblicazione del relativo avviso in GU ed alla iscrizione nel Registro delle
Imprese.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: “Sulla legittimazione attiva,
l'eccezione sollevata dall'opponente è fondata. Non si ravvisa nella documentazione depositata dall'opposto, il necessario collegamento fra il contratto di cessione del credito da PS (nella quale è stata fusa per CP_ incorporazione il contraente originario it) a e l'oggetto di detto CP_13 contratto. L'opposta ha prodotto in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
l'elenco dei crediti omissato per ragioni di privacy relativo alla cessione del credito in blocco PS – (doc.7) e l'Annex dei crediti oggetto di conferimento CP_6
CP_ di ramo d'azienda ad oggetto di cessione, con l'avviso in GU (doc.8). Se per quanto riguarda la fusione per incorporazione di in PS vi è prova CP_14 documentale ed è noto il meccanismo devolutivo dell'operazione di fusione ex lege, tale che ogni rapporto inerente il soggetto incorporato prosegue senza soluzione di continuità nei confronti dell'incorporante, diversamente è a dirsi per CP_ quanto riguarda la cessione del credito da PS a . La produzione del contratto non è infatti sufficiente a provare la continuità dei passaggi a titolo particolare nel diritto controverso, posto che l'oggetto del contratto è composito ed occorreva, a fronte della contestazione dell'opponente – portare la prova rigorosa e documentale del contratto medesimo, stipulato per l'appunto in forma scritta.
Diversamente l'opposto ha versato nel fascicolo un elenco omissato del tutto anonimo e privo di collegamenti con il contratto, peraltro non riportante il nominativo dell'opponente ma solo di . Il contratto di cessione Controparte_7 del 22/06/2015 (doc. 3 fascicolo monitorio) reca infatti un rinvio - allegato 1 - ad elenco su supporto digitale non riscrivibile scambiato fra le parti. Tale elenco ben poteva fare ingresso nel presente procedimento e non può dirsi sufficiente allo scopo l'elaborazione grafica anonima e non sottoscritta da alcuna delle parti
pagina 12 di 27 nemmeno digitalmente depositata sub doc. 7, peraltro – ed il dato è dirimente - non recante il nominativo dell'opponente. Né può dirsi che il dato sia irrilevante, trattandosi di “coobbligato” unico centro di interessi come eccepito dall'opposto.
Sul punto, in conformità a quanto già affermato da questo Tribunale con sentenza
23/05/2019, deve rilevarsi la inammissibilità della figura del c.d. coobbligato , ossia di soggetto che partecipa all'obbligo di restituzione ma non agli altri effetti del contratto, dovendosi invece interpretare la figura come garante e quindi fideiussore, e quindi come rapporto obbligatorio diverso e distinto rispetto a quello della parte principale del contratto di finanziamento, con tutte le conseguenze in ordine alla disciplina applicabile . Stante quanto sopra, vi è quindi totale incertezza circa l'oggetto del contratto di cessione dei crediti. Né vi è prodotto l'avviso pubblicato sulla GU di tale cessione in blocco (l'avviso prodotto è CP_ CP_ relativo ad altro passaggio, ossia alla cessione di ramo d'azienda da a
). Pertanto, non può dirsi esistente la legittimazione attiva della società CP_1 opposta e il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento dell'opposizione”.
Ciò posto, osserva il Collegio che nell'atto di opposizione a la aveva Pt_1 CP_3 eccepito la carenza di legittimazione attiva di contestando i vari CP_1 passaggi di trasmissione del credito da Consum.it a da questa a CP_11 CP_6
e da quest'ultima a .
[...] CP_8
La legittimazione attiva attiene alla possibilità per l'attore di ottenere una pronuncia di merito, secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella afferente alla effettiva sussistenza della titolarità affermata del diritto controverso, quale elemento costitutivo della domanda, che implica che spetta a chi la alleghi fornirne la prova, salvo il riconoscimento espresso o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione.
pagina 13 di 27 Passando all'esame della questione, la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che: “Come da questa Corte costantemente ed anche recentemente chiarito
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 del 2024 e, in precedenza, Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, infatti,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58
TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944). Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che – va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951;
Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814).
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il
pagina 14 di 27 cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione. Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno
2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre
2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 10018 del 16/04/2025).
Nel caso di cessione di crediti in blocco ed in presenza di contestazioni, dunque, la cessionaria è tenuta alla prova della intervenuta cessione nonché dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso.
Tale prova può essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) della dichiarazione della cedente.
In particolare, tale dichiarazione resa nota al debitore ceduto costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) (In tal senso Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).
pagina 15 di 27 Tanto premesso, reputa la Corte che, nella fattispecie, la cessione del credito da
(di seguito a , Parte_2 CP_11 CP_12 messa in dubbio dal Giudice di prime cure, risulti provata dal contratto di cessione in data 22.06.2015 nel quale, per quanto qui di interesse, si legge quanto segue:
Risulta, altresì, prodotta da la seguente dichiarazione della cedente CP_10
(che ha incorporato come ritenuto anche dal primo giudice): CP_11 CP_15
pagina 16 di 27 Inoltre, è documentato che avesse conferito a “il ramo CP_6 CP_1
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”:
ha ulteriormente documentato detto conferimento, mediante la CP_10 produzione della scrittura privata del 18.04.2019, nella quale si precisa: “le Parti danno atto, anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., che detto conferimento ha determinato il subentro di nei crediti e nei debiti riferibili Controparte_1 all'attività del Ramo di Azienda e, in particolare, in tutti i crediti deteriorati di cui si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1° luglio Controparte_12
2018, meglio identificati nell'elenco crediti che le Parti dichiarano di aver scambiato prima della stipula del presente atto, in data 18 aprile 2019, con modalità telematiche sicure mediante caricamento del file contenente detto elenco crediti in apposita Security Data Room all'uopo predisposta”.
A tale scrittura privata risultano allegati:
a. l'estratto verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda n.80866
Rep./n.15510 Racc.;
b. l'avviso di conferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
385/1993 pubblicato in G.U., Parte II, n. 92, del 09/08/2018.
pagina 17 di 27 Ebbene, anche quest'ultimo allegato concorre a comprovare l'intervenuta cessione del credito per cui è lite, ove si consideri che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”
(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Da tale avviso si desume, infatti, l'avvenuto conferimento da parte di CP_6
a del medesimo “ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e CP_8 gestione di portafogli di crediti distressed”, del quale “fanno parte, tra l'altro, tutti i contratti funzionali allo svolgimento delle attività del ramo di azienda” e che tale conferimento ha determinato “il subentro della Società Conferitaria nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda”.
In relazione a quanto sopra esposto, non vi sono, dunque, elementi per escludere che, nel caso di specie, il credito per cui è causa si riferisca al contratto di cessione del credito sopra citato, anche perché, come ha precisato la Corte di legittimità con pronuncia n. 21821 del 20/07/2023, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione […]”.
pagina 18 di 27 Neppure va sottaciuto che l'APPELLANTE ha prodotto un elenco oscurato, per evidenti ragioni di privacy, contenente gli estremi del solo credito per cui è lite:
oltre al seguente documento:
In conclusione, l'avvenuta produzione del contratto di cessione di crediti tra CP_11
e (doc. 3, fascicolo monitorio), dell'atto di cessione del “ramo CP_6
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed” (doc.9, fascicolo monitorio) da a nonché delle CP_6 CP_8 raccomandate del 22/6/20215 (doc. 4 fascicolo monitorio) e del 21/8/2015 (doc.
6 fascicolo monitorio) inviate da rispettivamente, la prima, alla CP_6
e, la seconda, alla , oltre alla prova del cambio di Parte_3 CP_3 denominazione di in nonché la produzione degli altri CP_8 CP_8 documenti sopra richiamati comprova adeguatamente sia l'intervenuta cessione dei crediti in blocco, che l'inclusione del credito per cui è lite tra quelli ceduti.
Di conseguenza , nella indicata qualità, deve ritenersi legittimata ad CP_10 agire in giudizio per far valere, per conto di il credito già vantato da CP_8
Consum.it nei confronti della , ove si consideri, altresì, che, in caso di CP_3 cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
pagina 19 di 27 La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata, dovendo riconoscersi ad piena legittimazione ad agire in giudizio, per conto di CP_10 CP_8 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo l'APPELLANTE critica la sentenza, per avere il primo Giudice ritenuto inammissibile la figura del c.d. coobbligato nel contratto di finanziamento in argomento.
Al riguardo l'APPELLANTE sostiene che non sussisterebbe alcuna incertezza e/o ambiguità in relazione alla posizione debitoria di essendo CP_3 riconducibile la coobbligazione assunta dalla medesima, all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c. Si tratterebbe, infatti, di un condebitore solidale tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio, insieme al mutuatario, nell'ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante, il che rientrerebbe, perfettamente nell'ambito della funzione tipica della solidarietà passiva, che si concretizza, appunto, nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Ed ancora sostiene che la contitolarità ab initio del debito è ciò che CP_8 differenzierebbe la co-obbligazione dalla figura della fideiussione: mentre, infatti, nella fideiussione il garante assume l'obbligo di eseguire una prestazione di identico contenuto a quella dovuta dal debitore principale, nella prestazione di garanzia atipica in esame il co-obbligato assicura sic et simpliciter al creditore il pagamento di una determinata somma di denaro, qualora non vi provveda il debitore “principale”.
pagina 20 di 27 Del resto, a detta dell'APPELLANTE, dallo stesso tenore letterale del contratto, emergerebbe chiaramente che entrambi i soggetti si sarebbero obbligati nei confronti della società finanziaria per il medesimo titolo e che su entrambi, allo stesso modo, ricadrebbe l'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto, senza che si possa evincere alcun elemento che permetta di ravvisare un contratto di fideiussione e, quindi, l'accessorietà dell'obbligazione tipica del fideiussore.
Replica la , eccependo l'infondatezza di tale motivo, sia in fatto, che in CP_3 diritto, in quanto come risulterebbe anche dallo stesso contratto di finanziamento in esame, ella non ne sarebbe parte, in quanto l'unica richiedente e beneficiaria delle somme finanziate per l'acquisto dell'autovettura sarebbe la RI LO SR.
A detta dell'APPELLATA, la confusione dei termini utilizzati non potrebbe che condurre a ritenere il contratto viziato da simulazione relativa, con riferimento alla propria obbligazione, da qualificare come garanzia fideiussoria, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica in materia e, dunque, dell'art.1957 c.c. in punto di decadenza dall'azione di recupero del credito nei suoi confronti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'APPELLATA e dal giudice di prima istanza, l'art. 1292 c.c. prevede che l'obbligazione sia in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi possa essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno di essi liberi gli altri. Anche l'art. 1298 c.c. disciplina l'obbligazione assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori, nella quale, nei rapporti interni, l'intero debito è a carico di uno o più dei soggetti coobbligati.
Inoltre, il nostro ordinamento conosce sicuramente un contratto di assunzione del debito altrui che è l'espromissione (art.1272 c.c.), al pari della delegazione pagina 21 di 27 cumulativa (art. 1268 c.c.) e dell'accollo cumulativo (art. 1273 c.c.) in cui il peso del debito altrui è assunto (anche) da un soggetto terzo. E ciò viene fatto sempre per mezzo dello schema dell'obbligazione solidale (diseguale).
In tutte queste ipotesi, con diversi strumenti giuridici utilizzabili, si realizza, dunque, in termini economici un risultato equipollente a quello della garanzia di un debito altrui.
La figura del coobbligato è, quindi, contemplata dallo stesso ordinamento giuridico e differenziandosi da quella del fideiussore, che è titolare di una obbligazione accessoria rispetto a quella principale, non è soggetta al regime normativo tipico della fideiussione ed in particolare al disposto normativo di cui all'art. 1957 c.c.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inammissibile la figura del c.d. “coobbligato” ed erroneamente qualificato la posizione della quale garante e quindi fideiubente, con tutte le CP_3 conseguenze in ordine alla disciplina applicabile, tra cui quella prevista dall'art. 1957 c.c.
Ne consegue l'irrilevanza del fatto, allegato dalla , che il credito non CP_3 sarebbe stato mai giudizialmente azionato nei confronti di “RI LO” SR,
e che l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine sarebbe stata comunicata alla società debitrice in data 22/06/2015, a fronte del decreto ingiuntivo notificato ad essa APPELLATA solo in data 8/07/2020.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto riformata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
Passando alla disamina dei vari motivi di appello incidentale, si osserva quanto segue.
pagina 22 di 27 1. Col primo motivo di gravame incidentale, critica la CP_3 sentenza, nella parte in cu il Giudice di primo grado ha affermato che “l'opposta abbia correttamente introdotto la mediazione presso l'OCF Inmedia avente sede anche in Firenze, come risulta dalla domanda di mediazione, e che il primo incontro si sia svolto in Firenze davanti al mediatore ivi presente presso la sede dell'organismo, come risulta dal verbale depositato. Non si ravvisa quindi
l'incompetenza territoriale dell'OCF denunciata dall'opponente in quanto concretamente la procedura si è radicata a Firenze”.
In particolare, secondo la LONGO, l'Organismo di mediazione Inmedia - con sede a Modena - adito dalla controparte, non avrebbe potuto essere considerato territorialmente competente, in quanto non aveva alcuna propria sede, né principale, né secondaria in Firenze, tanto che ha dovuto “appoggiarsi” ad altro organismo, la , avente sede locale, appunto, in Controparte_16
Firenze.
Tutto questo in forza di una mera convenzione tra le due suddette associazioni – il protocollo d'intesa - senza, peraltro, che le parti avessero prestato alcun consenso in merito, e dunque in palese violazione delle norme regolatrici la mediazione.
Replica l'APPELLANTE, che l'art. 7 comma 1 lettera c) DM 180/2010 prevede espressamente la possibilità, per l'Organismo di mediazione, di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, oltre al fatto che, come ammesso dalla stessa controparte, Inmedia aveva stipulato un protocollo di intesa con altro Organismo avente sede a Firenze, dove, effettivamente, è stato svolto l'incontro.
Al riguardo il Collegio condivide pienamente quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al corretto radicamento della competenza dell'Organismo della mediazione in esame, in quanto, come risulta dalla domanda di mediazione e dal pagina 23 di 27 verbale della stessa, l'APPELLANTE ha effettivamente introdotto, in modo corretto, la mediazione presso l'OCF Inmedia avente sede (anche) in Firenze ed inoltre, il primo incontro si è svolto in Firenze davanti al mediatore, ivi presente, presso la sede dell'Organismo, radicandosi in questo modo anche concretamente la procedura a Firenze, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 D.L.vo n.28/2010.
Oltre al fatto che, come precisato dall'APPELLANTE, l'Art. 7 comma 1 lettera c) del
DM 180/2010 prevede esattamente la possibilità per l'organismo “ di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia”.
La sentenza impugnata rimane, dunque, sul punto non scalfita.
2. Col secondo motivo di appello incidentale la , più che censurare la CP_3 sentenza di prime cure, ripropone la domanda – rimasta assorbita - di accertamento della pretesa inammissibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito azionato.
3. Analogamente l'APPELLANTE INCIDENTALE ripropone la domanda subordinata, rimasta assorbita in primo grado, volta ad ottenere la revoca del D.I. opposto per asserita mancanza di prova del credito azionato per assoluta incertezza nella determinazione e quantificazione della pretesa creditoria.
Entrambe le domande vanno trattate congiuntamente in quanto intimamente connesse.
Esse non sono supportate da un interesse concreto ed attuale, posto che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva
pagina 24 di 27 caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
A ciò si aggiunta che l'opposizione a D.I. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si accerta la effettiva sussistenza del credito secondo l'ordinario onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., di talché l'interesse alla conferma del provvedimento monitorio opposto con la sentenza definitiva va correlato alla sua valenza di titolo esecutivo ove provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. o 648 c.p.c.
Le domande riproposte da meritano, dunque, di essere CP_3 respinte.
SULLE DOMANDE RIPROPOSTE DALL'APPELLANTE PRINCIPALE
ha chiesto di accertare la legittimazione ad agire in monitorio in capo CP_10
la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 2180626, CP_8 anche nei confronti del soggetto coobbligato , nonché di CP_3 dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata da (ora CP_8
nel ricorso per monitorio e tutte le domande ed eccezioni in fatto e CP_8 diritto formulate dalla medesima in primo grado, condannando CP_3 al pagamento, in favore di della somma di € 24.150,05, oltre interessi CP_8 di mora dalla debenza al saldo effettivo.
A fronte dell'accoglimento dell'appello principale, deve accertarsi, per quanto sopra esposto, la piena legittimazione ad agire in capo ad e la qualità CP_8 di coobbligata in capo a . CP_3
pagina 25 di 27 Quanto alla validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 2180626, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha prodotto in giudizio il relativo documento debitamente sottoscritto dalla società finanziata e come detto dalla stessa quale coobbligata. CP_3
Non risulta peraltro contestata la datio rei e quindi l'erogazione della somma mutuata alla RI LO Srl, per l'acquisto di un autoveicolo, pari ad €
38.000,00, di talché a fronte da un lato, dell'eccezione di inadempimento nel rimborso della somma residua dell'intimazione di pagamento rivolta alla debitrice principale con lettera raccomandata A.R. del 22.06.2015 e di quella rivolta alla con lettera raccomandata A.R. del 21.08.2015 per il complessivo importo CP_3 di € 55.702,09 comprensivo di interessi di mora nonché della produzione dell'estratto conto attestante alla data del 31.03.2009 il saldo debitore di €
24.150,05, pari all'importo ingiunto e dall'altro della mancata prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito azionato, la domanda di condanna della nella sua qualità di coobbligata merita di essere accolta. CP_3
L'APPELLATA predetta va dunque condannata al pagamento a favore di CP_8 della somma di € 24.150,05, oltre interessi di mora dalla messa in mora al saldo effettivo.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali di CP_10 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della nella CP_3 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002, in capo all'APPELLANTE INCIDENTALE.
pagina 26 di 27
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e per essa nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima nei CP_3 confronti della prima, avverso la sentenza n. 1886/2023 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 19/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata CONDANNA al pagamento della somma di € CP_3
24.150,05 oltre interessi di mora dalla messa in mora al saldo effettivo;
2. RESPINGE l'appello incidentale e le domande riproposte da
[...]
CP_3
3. CONDANNA quest'ultima alla rifusione in favore dell'APPELLANTE delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.043,00 (5.077,00 +
3.966,00) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
Iva e CPA, come per legge;
4. DA' atto della sussistenza in capo all'APPELLANTE INCIDENTALE dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di conIGlio del 16.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri ConIGliere dott. Nicola Mario Condemi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
(CF ) E PER ESSA Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. CARLOTTA
[...] P.IVA_2
CASAMORATA (CF: ) e dell'Avv. MARINA VANDINI (C.F. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CP_3 C.F._3
CARLOTTA FAZZARI (CF ) C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1886/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
19/06/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 27 In data 10.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze,
- rigettare l'appello incidentale proposto dalla IG.ra (CF CP_3
); C.F._3
- per tutte le motivazioni dedotte in citazione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della Sentenza n. 1886/2023 pubblicata il 19/06/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Firenze, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Giovanna COLZI, nella causa civile n. RG n. 9914/2020 – Non notificata, fra le parti in intestazione e, in tal senso, verificata e accertata la legittimazione ad agire in monitorio in capo all'odierna appellante Controparte_1 nonché la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 2180626, anche nei confronti del soggetto coobbligato IG.ra , dichiarare CP_3
l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dalla IG.ra (CF ) e, per l'effetto, accogliere la CP_3 C.F._3 domanda formulata da (ora nel Controparte_1 Controparte_1 ricorso per monitorio, nonché tutte le domande ed eccezioni in fatto e diritto formulate dalla medesima in primo grado, da intendersi qui richiamate e riproposte, condannando la IG.ra (CF ) CP_3 C.F._3 al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
24.150,05, oltre interessi di mora dalla debenza al saldo effettivo o della somma maggiore e minore che risulterà all'esito della presente causa.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
in via preliminare, dichiarare la insussistenza dei poteri rappresentativi o comunque la insussistenza di prova circa i poteri rappresentativi della persona fisica delegante e costituitasi quale organo della società appellante , nel conferimento di Controparte_4 poteri defensionali in favore delle asserite attuali procuratrici della appellante medesima, dichiarando, per l'effetto, il difetto di rappresentanza sostanziale e
pagina 2 di 27 processuale di parte appellante, con conseguente improcedibilità del giudizio di appello, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in tesi respingere tutte le domande formulate nell'atto di appello promosso da
[...]
e, per essa, da perché infondate in CP_1 Controparte_4 fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata, con condanna della appellante principale alla refusione in favore di CP_3 delle spese di lite anche del secondo grado del giudizio.
In ipotesi, accogliere l'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata
[...]
, e, per l'effetto, CP_3
- previa declaratoria di inammissibilità della procedura di mediazione attivata da
(ora ), e conseguente improcedibilità del giudizio CP_1 Controparte_1 di primo grado per responsabilità imputabile alla medesima creditrice, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto (Trib. Firenze D.I. n.2562/2020);
- previa declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado (Trib. Firenze n.2562/2020) per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito azionato, revocare lo stesso;
- in subordine, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova del credito azionato in via monitoria per assoluta incertezza nella determinazione e quantificazione della pretesa creditoria medesima.
In ogni caso, con conferma della condanna dell'appellante principale
[...]
(gia ) e, per essa, , al pagamento CP_1 CP_1 Controparte_4 delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore della appellata
[...]
, e con condanna della suddetta appellante medesima anche al CP_3 pagamento delle spese di lite del secondo grado del giudizio in favore della appellata ”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1886/2023 pubblicata il 19/06/2023, il Tribunale di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, ha così deciso:
pagina 3 di 27 “- ACCOGLIE l'opposizione promossa da e per l'effetto - CP_3
REVOCA il decreto ingiuntivo n.2562/2020, emesso in data 23/0672020 dal Tribunale di Firenze, RG n.5853/2020, per difetto di legittimazione attiva di
[...]
, ora , CP_1 Controparte_1
- CONDANNA l'opposta , al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'opponente che liquida in € 4.237,00 per compensi, CP_3 oltre 15% spese generali, Iva e CPA. anticipazioni di € 145,50”
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da CP_3 avverso il D.I. n. 2562/2020 - con il quale il Tribunale di Firenze aveva ingiunto il pagamento di € 24.150,05 in favore di – per far valere il difetto di CP_1 legittimazione attiva dell'ingiungente, il difetto di prova del credito, la simulazione relativa del contratto di finanziamento n. 2180626, in relazione alla propria qualità di coobbligata, anziché come fideiubente, la decadenza dall'azione di recupero del credito ex art. 1957 c.c. e per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo.
Si era costituita l'opposta contestando l'opposizione e ribadendo la propria legittimazione attiva - per il passaggio del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 2180626, da Consum.it a Controparte_5 Parte_1
e poi da quest'ultima a e quindi a e poi a sé - la
[...] CP_6 CP_1 sufficienza della documentazione prodotta, l'unicità come centro di interessi dell'opponente e della società contraente . Controparte_7
Il Tribunale, decidendo come sopra riportato, ha ritenuto la totale incertezza dell'oggetto del contratto di cessione dei crediti, sia per carenza di prova (essendo l'elenco prodotto omissato del tutto anonimo e privo di collegamenti con il contratto), sia perché la qualità di coobbligata della odierna APPELLATA avrebbe dovuto essere inquadrata come garante e quindi fideiussore.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Controparte_1 seguito solo per il tramite di (di seguito CP_8 Controparte_4 CP_1
pagina 4 di 27 o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di CP_9
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame CP_3 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: capo 1 della sentenza – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e segg. c.c. e 58 TUB nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità del credito ingiunto e la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria;
2) SECONDO MOTIVO DI APPELLO: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e segg. c.c., nella parte in cui ha incidentalmente ritenuto inammissibile la figura del coobbligato.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte anche in punto spese di lite, con riproposizione delle principali difese svolte in primo grado in punto di asserita mancanza di certezza del credito azionato.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_3 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
A. Sulla domanda di declaratoria di inammissibilità della procedura di mediazione per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione e conseguente improcedibilità del giudizio per responsabilità della creditrice opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, respinta in primo grado: violazione e falsa applicazione di art. 4 D. Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui in sentenza non è stata dichiarata la improcedibilità del giudizio per responsabilità della creditrice opposta per incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione adito;
pagina 5 di 27 B. Sulla domanda di declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito azionato, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita in primo grado: incertezza e conseguente ineIGibilità del credito ingiunto;
C. Sulla domanda di subordine di revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova del credito azionato per assoluta incertezza nella determinazione e quantificazione della pretesa creditoria, assorbita in primo grado: difetto assoluto di prova del credito azionato.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
L'APPELLATA eccepisce la nullità della procura alle liti conferita per il presente grado di giudizio da ai propri difensori, in quanto, a suo dire, CP_10 sussisterebbe l'incertezza riguardante la sussistenza dei poteri rappresentativi della medesima APPELLANTE, alla data di redazione e notificazione dell'atto di appello, in capo alla funzionaria incaricata della sottoscrizione della procura stessa.
Il potere di rappresentanza della suddetta funzionaria, Dott.ssa Persona_1 infatti, a detta di sembrerebbe trarre legittimazione dalla CP_3 qualifica della stessa quale “Responsabile Collection Giudiziale Specialistica”, qualifica di cui, sarebbe, tuttavia, documentata la sussistenza, solo al tempo della sottoscrizione della procura, mediante la produzione di un cosiddetto “Attestato di pagina 6 di 27 servizio” del 6/09/2022, mentre, invece, l'atto di appello è stato redatto il
18/01/2024, cioè a distanza di quasi un anno e mezzo da tale attestazione.
Inoltre, nell'atto notarile del 5/08/2022 per conferimento dei poteri di rappresentanza sarebbe espressamente rappresentato che “tali poteri decadranno automaticamente in presenza di un cambiamento del ruolo ricoperto o nel caso di cessazione del rapporto di lavoro” e che “le facoltà di firma sono conferite, mediante il presente atto, in funzione del ruolo ricoperto dal dipendente all'interno dell'azienda” da cui si desumerebbe l'incertezza che, al gennaio 2024, la Dott.ssa rivestisse ancora la qualifica indicata e che quindi, a quella data, Per_1 ancora sussistessero in capo alla stessa le facoltà necessarie per il valido esercizio dei poteri rappresentativi dell'APPELLANTE.
Replica quest'ultima invocando, a riprova della validità della procura, i vari documenti prodotti tra cui, in particolare: 1) la procura speciale del 09/12/2020 per atto del Notaio , rep. n. 42351 e racc. n. 15678, con la quale Persona_2 le avrebbe conferito il potere di rappresentarla e di compiere tutti gli CP_8 atti sostanziali e processuali per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi (doc. 1
– atto di citazione in appello); 2) l'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza del 05/08/2022, a rogito del Notaio , rep. n. 44415 Persona_2
e racc. n. 16818, con il quale essa avrebbe conferito poteri di rappresentanza e di firma ai propri dipendenti, in stretta connessione al ruolo ricoperto all'interno dell'azienda; 3) l'attestato con il quale il proprio responsabile delle risorse umane avrebbe confermato la Dott.ssa quale propria dipendente. Persona_1
A detta dell'APPELLANTE, quindi, con i documenti sopra riportati, sarebbe stato provato documentalmente il ruolo della Dott.ssa di talché, la Per_1 CP_3 volendo sostenere un fatto diverso e contrario, avrebbe dovuto fornire la prova delle proprie generiche affermazioni e non limitarsi a mere e allusioni.
pagina 7 di 27 In riferimento a ciò, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Legittimità, secondo cui “la procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali, per ogni stato e grado della causa, è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se
l'amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale” (Cass. Civ. n. 2183/2019; nello stesso senso
Sentenza n. 8821 del 05/04/2017). In sostanza, quindi, la procura generale ad litem in quanto proveniente dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciarla in nome e per conto della società, rimane efficace, in assenza di revoca, per il fatto che “l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato, non del rappresentante, e come tale resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal mutamento del secondo” (Sentenza n. 13434 del 13/09/2002).
Tali principi, seppure riferiti al legale rappresentante di una società, ben si attagliano anche alla fattispecie concreta, in cui si verte in tema di procuratore dell'ente.
Nel caso in specie, quindi, l'eccezione proposta dall'APPELLATA risulta infondata e va disattesa posto che, in primo luogo, non risulta documentalmente provato che la Dott.ssa alla data del deposito dell'appello, non rivestisse più la qualifica Per_1 necessaria per il valido esercizio dei poteri rappresentativi ed in secondo luogo,
l'eventuale sostituzione del soggetto avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica, in virtù dei principi sopra ricordati, non sarebbe stata,
pagina 8 di 27 comunque, causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti precedentemente rilasciata, in difetto della sua revoca da parte della società rappresentata.
Sarebbe spettato alla dimostrare tale ultima circostanza e comunque CP_3 circostanze idonee a porre nel nulla la procura rilasciata al citato funzionario – tra cui in primis la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la società rappresentata - ma tale onere probatorio non è stato assolto.
NEL MERITO
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è fondato e pertanto, va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
L'APPELLANTE critica la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la titolarità del credito ingiunto in capo alla rappresentata e conseguentemente la legittimazione della medesima ad agire in CP_8 monitorio nei confronti della . CP_3
In particolare, a detta di il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non CP_10 provato il fatto che il credito oggetto di causa fosse stato oggetto di cessione
(medio tempore) da (di seguito Parte_2 CP_11
a e, successivamente, da quest'ultima a CP_12 CP_1
(successivamente rinominata posto che il contratto di cessione di CP_8 crediti assume la forma di contratto bilaterale che interessa, in via esclusiva, il cedente e il cessionario. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui siano ceduti rapporti giuridici individuabili in blocco, la procedura semplificata di pubblicità della pagina 9 di 27 cessione prevista dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 e dalla L. 30 aprile 1999, n. 130, non costituisce un'eccezione alla struttura bilaterale del contratto di cessione.
Conseguentemente, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c. rimarrebbero estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, rendendosi necessari al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché per risolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari, tutte ipotesi estranee al caso di specie.
Pertanto, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto sarebbe tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, sarebbe sottratto ad ogni eIGenza di forma, se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi, dato che l'interesse del debitore ceduto si concreterebbe nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'eIGenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente.
Prosegue nel sostenere che, per spiegare efficacia, l'art 1264 c.c. non CP_10 sarebbe subordinato a particolari requisiti di forma, potendo aver luogo anche con l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto e quindi avrebbe errato il primo Giudice quando afferma che “Né vi è prodotto
l'avviso pubblicato sulla GU di tale cessione in blocco […]” dimostrando di non aver compreso che la notifica di tale cessione sarebbe avvenuta nelle forme ordinarie previste dalla suddetta norma.
Infatti, le suddette comunicazioni conterrebbero ogni elemento utile atto ad identificare l'atto di cessione, i contratti che ne hanno costituito oggetto oltre agli importi coinvolti della vicenda traslativa.
pagina 10 di 27 A tanto replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza del motivo in oggetto, in quanto non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito ingiunto CP_8 in capo a sé e, quindi, della propria legittimazione sostanziale e processuale, posto che i documenti prodotti ed analiticamente analizzati in sentenza, non sarebbero sufficienti a dimostrare che il credito originariamente vantato da
Consum.it nei propri confronti sia pervenuto alla cessionaria odierna APPELLANTE, in conseguenza di una serie di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
In merito a tali produzioni documentali, la precisa che : 1) il contratto CP_3
BPS/BANCA IFIS sarebbe generico, in quanto riferito ad indefinite categorie di crediti inclusi, crediti esclusi, necessarie future verifiche di inclusioni e eventuali retrocessioni, con allegato un “elenco crediti ceduti” omissato, anonimo, non riferibile al contratto, riferibile non a sé, ma solo a “RI LO SR”; 2) non sarebbe stato prodotto il relativo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, né
l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ed inoltre, mancherebbe, in maniera assoluta, l'individuazione dei criteri identificativi delle categorie dei crediti ceduti con tale operazione;
3) i codici identificativi riferiti sarebbero documenti interni al creditore cedente, privi di autenticità e quindi di valenza probatoria.
Inoltre, la stessa APPELLATA ribadisce l'inefficacia della pubblicità della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. e, comunque, la sua inidoneità a valere come prova della titolarità del credito, con conseguente piena correttezza della sentenza sul punto, posto che l'accertamento della legittimazione attiva della cessionaria presupporrebbe la necessaria prova di tutta la sequenza dei trasferimenti, senza soluzione di continuità e sarebbe del tutto irrilevante, a tale scopo, il fatto che
, cioè la pretesa cessionaria di avesse eseguito la notifica ai CP_6 CP_11 sensi dell'art.1264 c.c., anziché aver provveduto, come avrebbe dovuto, alla pagina 11 di 27 pubblicazione del relativo avviso in GU ed alla iscrizione nel Registro delle
Imprese.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: “Sulla legittimazione attiva,
l'eccezione sollevata dall'opponente è fondata. Non si ravvisa nella documentazione depositata dall'opposto, il necessario collegamento fra il contratto di cessione del credito da PS (nella quale è stata fusa per CP_ incorporazione il contraente originario it) a e l'oggetto di detto CP_13 contratto. L'opposta ha prodotto in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
l'elenco dei crediti omissato per ragioni di privacy relativo alla cessione del credito in blocco PS – (doc.7) e l'Annex dei crediti oggetto di conferimento CP_6
CP_ di ramo d'azienda ad oggetto di cessione, con l'avviso in GU (doc.8). Se per quanto riguarda la fusione per incorporazione di in PS vi è prova CP_14 documentale ed è noto il meccanismo devolutivo dell'operazione di fusione ex lege, tale che ogni rapporto inerente il soggetto incorporato prosegue senza soluzione di continuità nei confronti dell'incorporante, diversamente è a dirsi per CP_ quanto riguarda la cessione del credito da PS a . La produzione del contratto non è infatti sufficiente a provare la continuità dei passaggi a titolo particolare nel diritto controverso, posto che l'oggetto del contratto è composito ed occorreva, a fronte della contestazione dell'opponente – portare la prova rigorosa e documentale del contratto medesimo, stipulato per l'appunto in forma scritta.
Diversamente l'opposto ha versato nel fascicolo un elenco omissato del tutto anonimo e privo di collegamenti con il contratto, peraltro non riportante il nominativo dell'opponente ma solo di . Il contratto di cessione Controparte_7 del 22/06/2015 (doc. 3 fascicolo monitorio) reca infatti un rinvio - allegato 1 - ad elenco su supporto digitale non riscrivibile scambiato fra le parti. Tale elenco ben poteva fare ingresso nel presente procedimento e non può dirsi sufficiente allo scopo l'elaborazione grafica anonima e non sottoscritta da alcuna delle parti
pagina 12 di 27 nemmeno digitalmente depositata sub doc. 7, peraltro – ed il dato è dirimente - non recante il nominativo dell'opponente. Né può dirsi che il dato sia irrilevante, trattandosi di “coobbligato” unico centro di interessi come eccepito dall'opposto.
Sul punto, in conformità a quanto già affermato da questo Tribunale con sentenza
23/05/2019, deve rilevarsi la inammissibilità della figura del c.d. coobbligato , ossia di soggetto che partecipa all'obbligo di restituzione ma non agli altri effetti del contratto, dovendosi invece interpretare la figura come garante e quindi fideiussore, e quindi come rapporto obbligatorio diverso e distinto rispetto a quello della parte principale del contratto di finanziamento, con tutte le conseguenze in ordine alla disciplina applicabile . Stante quanto sopra, vi è quindi totale incertezza circa l'oggetto del contratto di cessione dei crediti. Né vi è prodotto l'avviso pubblicato sulla GU di tale cessione in blocco (l'avviso prodotto è CP_ CP_ relativo ad altro passaggio, ossia alla cessione di ramo d'azienda da a
). Pertanto, non può dirsi esistente la legittimazione attiva della società CP_1 opposta e il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento dell'opposizione”.
Ciò posto, osserva il Collegio che nell'atto di opposizione a la aveva Pt_1 CP_3 eccepito la carenza di legittimazione attiva di contestando i vari CP_1 passaggi di trasmissione del credito da Consum.it a da questa a CP_11 CP_6
e da quest'ultima a .
[...] CP_8
La legittimazione attiva attiene alla possibilità per l'attore di ottenere una pronuncia di merito, secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella afferente alla effettiva sussistenza della titolarità affermata del diritto controverso, quale elemento costitutivo della domanda, che implica che spetta a chi la alleghi fornirne la prova, salvo il riconoscimento espresso o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione.
pagina 13 di 27 Passando all'esame della questione, la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che: “Come da questa Corte costantemente ed anche recentemente chiarito
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 del 2024 e, in precedenza, Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, infatti,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58
TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944). Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che – va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951;
Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814).
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il
pagina 14 di 27 cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione. Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno
2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre
2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 10018 del 16/04/2025).
Nel caso di cessione di crediti in blocco ed in presenza di contestazioni, dunque, la cessionaria è tenuta alla prova della intervenuta cessione nonché dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso.
Tale prova può essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) della dichiarazione della cedente.
In particolare, tale dichiarazione resa nota al debitore ceduto costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) (In tal senso Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).
pagina 15 di 27 Tanto premesso, reputa la Corte che, nella fattispecie, la cessione del credito da
(di seguito a , Parte_2 CP_11 CP_12 messa in dubbio dal Giudice di prime cure, risulti provata dal contratto di cessione in data 22.06.2015 nel quale, per quanto qui di interesse, si legge quanto segue:
Risulta, altresì, prodotta da la seguente dichiarazione della cedente CP_10
(che ha incorporato come ritenuto anche dal primo giudice): CP_11 CP_15
pagina 16 di 27 Inoltre, è documentato che avesse conferito a “il ramo CP_6 CP_1
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”:
ha ulteriormente documentato detto conferimento, mediante la CP_10 produzione della scrittura privata del 18.04.2019, nella quale si precisa: “le Parti danno atto, anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., che detto conferimento ha determinato il subentro di nei crediti e nei debiti riferibili Controparte_1 all'attività del Ramo di Azienda e, in particolare, in tutti i crediti deteriorati di cui si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1° luglio Controparte_12
2018, meglio identificati nell'elenco crediti che le Parti dichiarano di aver scambiato prima della stipula del presente atto, in data 18 aprile 2019, con modalità telematiche sicure mediante caricamento del file contenente detto elenco crediti in apposita Security Data Room all'uopo predisposta”.
A tale scrittura privata risultano allegati:
a. l'estratto verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda n.80866
Rep./n.15510 Racc.;
b. l'avviso di conferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
385/1993 pubblicato in G.U., Parte II, n. 92, del 09/08/2018.
pagina 17 di 27 Ebbene, anche quest'ultimo allegato concorre a comprovare l'intervenuta cessione del credito per cui è lite, ove si consideri che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”
(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Da tale avviso si desume, infatti, l'avvenuto conferimento da parte di CP_6
a del medesimo “ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e CP_8 gestione di portafogli di crediti distressed”, del quale “fanno parte, tra l'altro, tutti i contratti funzionali allo svolgimento delle attività del ramo di azienda” e che tale conferimento ha determinato “il subentro della Società Conferitaria nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda”.
In relazione a quanto sopra esposto, non vi sono, dunque, elementi per escludere che, nel caso di specie, il credito per cui è causa si riferisca al contratto di cessione del credito sopra citato, anche perché, come ha precisato la Corte di legittimità con pronuncia n. 21821 del 20/07/2023, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione […]”.
pagina 18 di 27 Neppure va sottaciuto che l'APPELLANTE ha prodotto un elenco oscurato, per evidenti ragioni di privacy, contenente gli estremi del solo credito per cui è lite:
oltre al seguente documento:
In conclusione, l'avvenuta produzione del contratto di cessione di crediti tra CP_11
e (doc. 3, fascicolo monitorio), dell'atto di cessione del “ramo CP_6
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed” (doc.9, fascicolo monitorio) da a nonché delle CP_6 CP_8 raccomandate del 22/6/20215 (doc. 4 fascicolo monitorio) e del 21/8/2015 (doc.
6 fascicolo monitorio) inviate da rispettivamente, la prima, alla CP_6
e, la seconda, alla , oltre alla prova del cambio di Parte_3 CP_3 denominazione di in nonché la produzione degli altri CP_8 CP_8 documenti sopra richiamati comprova adeguatamente sia l'intervenuta cessione dei crediti in blocco, che l'inclusione del credito per cui è lite tra quelli ceduti.
Di conseguenza , nella indicata qualità, deve ritenersi legittimata ad CP_10 agire in giudizio per far valere, per conto di il credito già vantato da CP_8
Consum.it nei confronti della , ove si consideri, altresì, che, in caso di CP_3 cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
pagina 19 di 27 La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata, dovendo riconoscersi ad piena legittimazione ad agire in giudizio, per conto di CP_10 CP_8 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo l'APPELLANTE critica la sentenza, per avere il primo Giudice ritenuto inammissibile la figura del c.d. coobbligato nel contratto di finanziamento in argomento.
Al riguardo l'APPELLANTE sostiene che non sussisterebbe alcuna incertezza e/o ambiguità in relazione alla posizione debitoria di essendo CP_3 riconducibile la coobbligazione assunta dalla medesima, all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c. Si tratterebbe, infatti, di un condebitore solidale tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio, insieme al mutuatario, nell'ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante, il che rientrerebbe, perfettamente nell'ambito della funzione tipica della solidarietà passiva, che si concretizza, appunto, nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Ed ancora sostiene che la contitolarità ab initio del debito è ciò che CP_8 differenzierebbe la co-obbligazione dalla figura della fideiussione: mentre, infatti, nella fideiussione il garante assume l'obbligo di eseguire una prestazione di identico contenuto a quella dovuta dal debitore principale, nella prestazione di garanzia atipica in esame il co-obbligato assicura sic et simpliciter al creditore il pagamento di una determinata somma di denaro, qualora non vi provveda il debitore “principale”.
pagina 20 di 27 Del resto, a detta dell'APPELLANTE, dallo stesso tenore letterale del contratto, emergerebbe chiaramente che entrambi i soggetti si sarebbero obbligati nei confronti della società finanziaria per il medesimo titolo e che su entrambi, allo stesso modo, ricadrebbe l'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto, senza che si possa evincere alcun elemento che permetta di ravvisare un contratto di fideiussione e, quindi, l'accessorietà dell'obbligazione tipica del fideiussore.
Replica la , eccependo l'infondatezza di tale motivo, sia in fatto, che in CP_3 diritto, in quanto come risulterebbe anche dallo stesso contratto di finanziamento in esame, ella non ne sarebbe parte, in quanto l'unica richiedente e beneficiaria delle somme finanziate per l'acquisto dell'autovettura sarebbe la RI LO SR.
A detta dell'APPELLATA, la confusione dei termini utilizzati non potrebbe che condurre a ritenere il contratto viziato da simulazione relativa, con riferimento alla propria obbligazione, da qualificare come garanzia fideiussoria, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica in materia e, dunque, dell'art.1957 c.c. in punto di decadenza dall'azione di recupero del credito nei suoi confronti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'APPELLATA e dal giudice di prima istanza, l'art. 1292 c.c. prevede che l'obbligazione sia in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi possa essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno di essi liberi gli altri. Anche l'art. 1298 c.c. disciplina l'obbligazione assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori, nella quale, nei rapporti interni, l'intero debito è a carico di uno o più dei soggetti coobbligati.
Inoltre, il nostro ordinamento conosce sicuramente un contratto di assunzione del debito altrui che è l'espromissione (art.1272 c.c.), al pari della delegazione pagina 21 di 27 cumulativa (art. 1268 c.c.) e dell'accollo cumulativo (art. 1273 c.c.) in cui il peso del debito altrui è assunto (anche) da un soggetto terzo. E ciò viene fatto sempre per mezzo dello schema dell'obbligazione solidale (diseguale).
In tutte queste ipotesi, con diversi strumenti giuridici utilizzabili, si realizza, dunque, in termini economici un risultato equipollente a quello della garanzia di un debito altrui.
La figura del coobbligato è, quindi, contemplata dallo stesso ordinamento giuridico e differenziandosi da quella del fideiussore, che è titolare di una obbligazione accessoria rispetto a quella principale, non è soggetta al regime normativo tipico della fideiussione ed in particolare al disposto normativo di cui all'art. 1957 c.c.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inammissibile la figura del c.d. “coobbligato” ed erroneamente qualificato la posizione della quale garante e quindi fideiubente, con tutte le CP_3 conseguenze in ordine alla disciplina applicabile, tra cui quella prevista dall'art. 1957 c.c.
Ne consegue l'irrilevanza del fatto, allegato dalla , che il credito non CP_3 sarebbe stato mai giudizialmente azionato nei confronti di “RI LO” SR,
e che l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine sarebbe stata comunicata alla società debitrice in data 22/06/2015, a fronte del decreto ingiuntivo notificato ad essa APPELLATA solo in data 8/07/2020.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto riformata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
Passando alla disamina dei vari motivi di appello incidentale, si osserva quanto segue.
pagina 22 di 27 1. Col primo motivo di gravame incidentale, critica la CP_3 sentenza, nella parte in cu il Giudice di primo grado ha affermato che “l'opposta abbia correttamente introdotto la mediazione presso l'OCF Inmedia avente sede anche in Firenze, come risulta dalla domanda di mediazione, e che il primo incontro si sia svolto in Firenze davanti al mediatore ivi presente presso la sede dell'organismo, come risulta dal verbale depositato. Non si ravvisa quindi
l'incompetenza territoriale dell'OCF denunciata dall'opponente in quanto concretamente la procedura si è radicata a Firenze”.
In particolare, secondo la LONGO, l'Organismo di mediazione Inmedia - con sede a Modena - adito dalla controparte, non avrebbe potuto essere considerato territorialmente competente, in quanto non aveva alcuna propria sede, né principale, né secondaria in Firenze, tanto che ha dovuto “appoggiarsi” ad altro organismo, la , avente sede locale, appunto, in Controparte_16
Firenze.
Tutto questo in forza di una mera convenzione tra le due suddette associazioni – il protocollo d'intesa - senza, peraltro, che le parti avessero prestato alcun consenso in merito, e dunque in palese violazione delle norme regolatrici la mediazione.
Replica l'APPELLANTE, che l'art. 7 comma 1 lettera c) DM 180/2010 prevede espressamente la possibilità, per l'Organismo di mediazione, di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, oltre al fatto che, come ammesso dalla stessa controparte, Inmedia aveva stipulato un protocollo di intesa con altro Organismo avente sede a Firenze, dove, effettivamente, è stato svolto l'incontro.
Al riguardo il Collegio condivide pienamente quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al corretto radicamento della competenza dell'Organismo della mediazione in esame, in quanto, come risulta dalla domanda di mediazione e dal pagina 23 di 27 verbale della stessa, l'APPELLANTE ha effettivamente introdotto, in modo corretto, la mediazione presso l'OCF Inmedia avente sede (anche) in Firenze ed inoltre, il primo incontro si è svolto in Firenze davanti al mediatore, ivi presente, presso la sede dell'Organismo, radicandosi in questo modo anche concretamente la procedura a Firenze, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 D.L.vo n.28/2010.
Oltre al fatto che, come precisato dall'APPELLANTE, l'Art. 7 comma 1 lettera c) del
DM 180/2010 prevede esattamente la possibilità per l'organismo “ di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia”.
La sentenza impugnata rimane, dunque, sul punto non scalfita.
2. Col secondo motivo di appello incidentale la , più che censurare la CP_3 sentenza di prime cure, ripropone la domanda – rimasta assorbita - di accertamento della pretesa inammissibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito azionato.
3. Analogamente l'APPELLANTE INCIDENTALE ripropone la domanda subordinata, rimasta assorbita in primo grado, volta ad ottenere la revoca del D.I. opposto per asserita mancanza di prova del credito azionato per assoluta incertezza nella determinazione e quantificazione della pretesa creditoria.
Entrambe le domande vanno trattate congiuntamente in quanto intimamente connesse.
Esse non sono supportate da un interesse concreto ed attuale, posto che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva
pagina 24 di 27 caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
A ciò si aggiunta che l'opposizione a D.I. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si accerta la effettiva sussistenza del credito secondo l'ordinario onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., di talché l'interesse alla conferma del provvedimento monitorio opposto con la sentenza definitiva va correlato alla sua valenza di titolo esecutivo ove provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. o 648 c.p.c.
Le domande riproposte da meritano, dunque, di essere CP_3 respinte.
SULLE DOMANDE RIPROPOSTE DALL'APPELLANTE PRINCIPALE
ha chiesto di accertare la legittimazione ad agire in monitorio in capo CP_10
la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 2180626, CP_8 anche nei confronti del soggetto coobbligato , nonché di CP_3 dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata da (ora CP_8
nel ricorso per monitorio e tutte le domande ed eccezioni in fatto e CP_8 diritto formulate dalla medesima in primo grado, condannando CP_3 al pagamento, in favore di della somma di € 24.150,05, oltre interessi CP_8 di mora dalla debenza al saldo effettivo.
A fronte dell'accoglimento dell'appello principale, deve accertarsi, per quanto sopra esposto, la piena legittimazione ad agire in capo ad e la qualità CP_8 di coobbligata in capo a . CP_3
pagina 25 di 27 Quanto alla validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. 2180626, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha prodotto in giudizio il relativo documento debitamente sottoscritto dalla società finanziata e come detto dalla stessa quale coobbligata. CP_3
Non risulta peraltro contestata la datio rei e quindi l'erogazione della somma mutuata alla RI LO Srl, per l'acquisto di un autoveicolo, pari ad €
38.000,00, di talché a fronte da un lato, dell'eccezione di inadempimento nel rimborso della somma residua dell'intimazione di pagamento rivolta alla debitrice principale con lettera raccomandata A.R. del 22.06.2015 e di quella rivolta alla con lettera raccomandata A.R. del 21.08.2015 per il complessivo importo CP_3 di € 55.702,09 comprensivo di interessi di mora nonché della produzione dell'estratto conto attestante alla data del 31.03.2009 il saldo debitore di €
24.150,05, pari all'importo ingiunto e dall'altro della mancata prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito azionato, la domanda di condanna della nella sua qualità di coobbligata merita di essere accolta. CP_3
L'APPELLATA predetta va dunque condannata al pagamento a favore di CP_8 della somma di € 24.150,05, oltre interessi di mora dalla messa in mora al saldo effettivo.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali di CP_10 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della nella CP_3 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002, in capo all'APPELLANTE INCIDENTALE.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e per essa nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima nei CP_3 confronti della prima, avverso la sentenza n. 1886/2023 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 19/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata CONDANNA al pagamento della somma di € CP_3
24.150,05 oltre interessi di mora dalla messa in mora al saldo effettivo;
2. RESPINGE l'appello incidentale e le domande riproposte da
[...]
CP_3
3. CONDANNA quest'ultima alla rifusione in favore dell'APPELLANTE delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.043,00 (5.077,00 +
3.966,00) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
Iva e CPA, come per legge;
4. DA' atto della sussistenza in capo all'APPELLANTE INCIDENTALE dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di conIGlio del 16.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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