Art. 8.
La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , e' differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del Fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 2 della presente legge e di quello pensionabile eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 .
Coloro che siano gia' titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di eta'.
La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , e' differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del Fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 2 della presente legge e di quello pensionabile eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 .
Coloro che siano gia' titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di eta'.