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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2618/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Fantato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro, 15, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA AL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), Via
Toscanini, 1, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo di aver contratto, in data 20.12.2014, matrimonio civile a Napoli con CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli al n. 114, parte 2, serie C,
[...] anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione nasceva il
17.06.2019 la figlia . Lamentava la ricorrente che sin dall'inizio del matrimonio Persona_1 la famiglia del era stata sempre molto invadente nel loro rapporto di coppia. Plurime, CP_1 infatti, erano state le volte in cui i coniugi avevano discusso perché il marito anteponeva alla le esigenze dei suoi parenti anche durante il periodo piuttosto difficile della gravidanza. Pt_1
La ricorrente deduceva che, tra il 2015 e il 2016, aveva scoperto che il marito intratteneva conversazioni su un sito di incontri, dove aveva stretto rapporti e chattato in modo
“confidenziale” con ragazze lituane. La sosteneva che i coniugi avevano rapporti intimi Pt_1 solo raramente, circa ogni due o tre mesi, in giorni e orari stabiliti dal Brignone, come se si trattasse di un atto dovuto, un obbligo, condizionando in modo significativo la sfera emotiva della ricorrente e ledendo la sua dignità. Dal 2015 – quando si scoprì che il era affetto da CP_1 azoospermia e non poteva avere figli – e fino al 2019, anno in cui nacque la piccola la Per_1 si era sottoposta a terapie ormonali e cortisoniche che le avevano causato un notevole Pt_1 aumento di peso (fino a 110 kg), con conseguenti effetti collaterali. In tutto questo, era stata indotta a credere che le difficoltà a concepire dipendessero da lei, per non ferire la sensibilità del marito, e persino persuasa a lasciare il proprio posto di lavoro per accudire Per_1
A causa di tale situazione, il legame affettivo e sentimentale tra i coniugi risultava ormai irrimediabilmente compromesso, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Rappresentava che il marito respingeva ogni aspirazione lavorativa della ricorrente, la quale gli aveva chiesto, invano, di lavorare nell'azienda di famiglia e anche quando decideva, a dicembre del 2021, di prendere contatti ed informazioni per aprire uno studio radiologico in Aprilia, il marito la esortava piuttosto ad andare a lavorare presso un centro diagnostico in Aprilia dove già in passato la ricorrente aveva appurato che non c'erano le condizioni per poter accettare il lavoro.
La ricorrente deduceva che il marito non corrispondeva alcun contributo per il mantenimento della figlia né rimborsi per le spese di viaggio, e che ogni tentativo di soluzione stragiudiziale era risultato vano. Specificava di essere tecnica radiologa a tempo indeterminato, con reddito mensile di € 1.850,00 oltre tredicesima e quattordicesima, e proprietaria esclusiva di un immobile in
NA (RM) gravato da mutuo di € 460,00 mensili, coperto mediante locazione a € 450,00.
pagina 2 di 8 Elencava le proprietà e i redditi dei coniugi, evidenziando di non conoscere l'effettivo reddito del marito, ma di presumere un introito di € 5.000/6.000 mensili, considerato il tenore di vita e le cariche societarie ricoperte, oltre alla professione di avvocato in Aprilia.
In tali premesse, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: 1) autorizzi i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunci la separazione personale dei coniugi;
3) disponga l'affidamento condiviso, come per legge, della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa sita in
IA (PU) in Via XXV Aprile n. 40/E; 4) disponga che – salvo diversi accordi fra le parti - il padre possa/debba tenere con sè la figlia : a) tutti i weekend dal venerdì pomeriggio Per_1 alla domenica sera di cui – alternativamente – uno a Pesaro ed uno ad Aprilia ove verrà accompagnata dalla madre e riportata a Pesaro dal padre;
b) metà delle festività natalizie, comprendenti alternativamente - di anno in anno - il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente - di anno in anno - il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. c) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternati, fino alla ripresa della scuola. Tali periodi dovranno essere preventivamente concordati con la sig.ra entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
5) Pt_1 disponga che i compleanni e/o i giorni di maggior rilevanza per la bambina vengano trascorsi alternativamente con ciascun genitore o tutti insieme sempre che i rapporti fra i genitori lo consentano;
6) assegni la casa coniugale al Sig. 7) disponga, qualora non vi Controparte_1 abbia già provveduto, che il Sig. volturi a proprio nome le utenze di Sky ed Controparte_1 internet della casa coniugale di Aprilia Via Augusto n. 42; 8) disponga l'estinzione da parte del sig. dei prestiti contratti, solo formalmente a nome della sig.ra per la CP_1 Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e che sono sempre stati pagati dal medesimo ovvero disponga che quest'ultimo dia alla propria banca di mandato irrevocabile di pagamento a favore della sig.ra di un importo pari alle rate da corrispondere agli istituti di credito ovvero € Pt_1
357,50 s.e.&o mensili fino all'estinzione dei suddetti mutui;
9) disponga che il Sig. CP_1 rifonda alla ricorrente la somma di € 1.430,00 s.e&o. (pari alle rate dei suddetti mutui
[...] dei mesi da febbraio a maggio 2022 incluse) nonché la somma di € 1.540,00 a titolo di rimborso per la carta di credito utilizzata dalla Sig.ra per le spese famigliari nel mese di febbraio Pt_1
2022; 10) stabilisca che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
11) ponga a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento per la figlia pari Controparte_1 Per_1
pagina 3 di 8 ad euro 500,00 che consenta alla minore di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero liquidata – ove occorra e ricorra – secondo equità (che fin d'ora si richiede) anche all'esito dell'istruttoria giudiziale. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra con Pt_1 bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. 12) oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia definite secondo il protocollo sottoscritto in data 20.06.2019 dal Tribunale di Latina d'intesa con il Foro di Latina con obbligo per entrambi di fornire fatture e scontrini delle spese sostenute ai fini della deducibilità fiscale;
13) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, il resistente si costituiva chiedendo che la separazione fosse dichiarata con addebito alla moglie. Contestava le illazioni circa l'invadenza dei propri familiari, ritenendole infondate e giustificate dalla gestione di attività imprenditoriali comuni.
Negava ogni disinteresse verso la figlia e la moglie, affermando di esserle stato vicino durante la gravidanza. Esponeva che il matrimonio, durato circa otto anni, si era interrotto per l'abbandono della famiglia da parte della nel febbraio 2022, a causa di una relazione extraconiugale. Pt_1
Sottolineava il carattere dominante e impulsivo della ricorrente, che prendeva decisioni avventate e mostrava scarsa pazienza con la figlia, affidata sempre più spesso ai nonni materni. Rilevava che la ricorrente aveva deciso autonomamente di frequentare un corso a Rimini, nonostante il suo dissenso, e che aveva rifiutato opportunità lavorative ad Aprilia, pur avendo sempre avuto il suo sostegno nel riprendere l'attività professionale.
Il resistente sosteneva che la condotta della aveva compromesso definitivamente la Pt_1 famiglia e il rapporto coniugale, nonostante i suoi ripetuti tentativi di giungere a una separazione consensuale. Concludeva chiedendo la collocazione della minore presso il padre, ritenendo che, in caso contrario, sarebbe rimasta lontana non solo dal genitore ma anche dagli affetti che Per_1
l'avevano sinora tutelata, con ripercussioni sul suo equilibrato sviluppo psicofisico.
Il resistente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi ed in via riconvenzionale dichiararne l'addebito alla moglie per quanto indicato in premessa e come sarà accertato in corso di causa, alle seguenti condizioni: a) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) assegnare la casa coniugale già di proprietà del marito al padre convivente con la pagina 4 di 8 figlia minore;
c) affidare in via esclusiva la figlia minore al padre, stante il gravissimo comportamento tenuto dalla madre;
d) in ogni caso, anche in caso di affidamento condiviso, collocare la figlia minore presso il padre nella casa coniugale di sua proprietà, nella quale vive tutt'ora; e) disporre che la madre possa vedere la bambina alle seguenti condizioni: fino al settembre 2025, età scolare della piccola, la madre potrà vedere e stare con la figlia, nei fine settimana, a settimane alterne ad Aprilia, dove, nell'esclusivo interesse della piccola potrà soggiornare nella ex casa coniugale di via Augusto, 42, provvedendo il marito a trovare, in quei giorni, per sé una sistemazione alternativa;
le giornate da trascorrere con la bambina in occasione delle festività natalizie e pasquali nonché dei compleanni della piccola e le visite che la signora riterrà opportuno fare sempre alle condizioni sopra indicate, saranno concordate tra i genitori per iscritto;
dal settembre 2025 in poi, con il sopravvenire degli impegni scolastici ed una maggior autonomia della piccola , la madre potrà: stare con la figlia, a settimane Per_1 alterne, dal venerdì alla domenica, una volta ad Aprilia ed una volta a Pesaro;
nel turno a
Pesaro il padre accompagnerà, a sue spese, il venerdì mattina la figlia che andrà a riprendere la domenica sera o il lunedì mattina a seconda degli impegni scolastici della bambina o lavorativi del padre;
- nel turno ad Aprilia la signora potrà tenere la figlia dal venerdì pomeriggio Pt_1 fino al lunedì mattina, se vorrà, nella ex casa coniugale, ovviamente assegnata al padre, ed il sig. troverà, in quei giorni, altra collocazione e ciò solo al fine di agevolare gli incontri tra CP_1 la madre e la figlia;
- nelle settimane in cui la figlia starà esclusivamente con il padre, la madre potrà vedere e stare con la bambina ogni volta che lo vorrà, previo accordo scritto con il padre;
- per le festività natalizie, ad anni alterni, la bambina trascorrerà continuativamente una settimana con un genitore, dal 24 al 30 dicembre, ed una settimana con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
- ad anni alterni la minore trascorrerà con ciascun genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- per le ferie estive saranno garantiti 15 giorni consecutivi con la madre, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. - i compleanni saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore. A miglior tutela dell'equilibrio psicologico e della personalità della bambina, i coniugi eviteranno il suo coinvolgimento nelle proprie relazioni sentimentali, a meno che queste non siano diventate serie, durature e stabili nel tempo e sempre, in ogni caso, nel reciproco rispetto dei ruoli genitoriali;
f) disporre in capo alla madre ed in favore della figlia minore collocata presso il padre, un assegno di mantenimento di € 500, 00, mensili, o di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione pagina 5 di 8 Istat, nonchè la metà delle spese straordinarie concordate e giustificate: g) essendo i coniugi autosufficienti dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento;
h) le utenze in capo alla signora come da sua richiesta, sono state già volturate sig. Pt_1
a proprio nome;
i) i beni personali presenti nella casa coniugale, sono stati dalla CP_1 signora ha già prelevati;
l) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza presidenziale del 12.10.2022, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti interinali ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà; affida congiuntamente a entrambi i genitori la minore con collocazione prevalente della minore presso Persona_1 la madre, I genitori avranno cura di consentire il trasferimento della minore presso il domicilio della madre in maniera da non nuocere alla bambina e con i tempi necessari al fine di non creare turbamento alla minore, ove possibile entro quindici giorni dalla data odierna. Dispone, che il
Sig. qualora non vi abbia già provveduto, volturi a proprio nome le utenze di Controparte_1
Sky ed internet della casa coniugale di Aprilia Via Augusto n. 42; provveda all'estinzione dei prestiti contratti- ammontanti ad € 357,50 mensili - a nome della sig.ra per la Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale (che risultano essere sempre stati pagati dal medesimo)
Pone a carico del signor , l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, la somma verrà corrisposta entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora di cui la stessa Parte_1 provvederà tempestivamente ad indicare al signor le coordinate, anche Controparte_1 tramite i rispettivi legali, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore verranno ripartite oltre al 50% secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
nomina quale giudice istruttore la dottoressa Claudia Marra e rinvia all'udienza dell'8-12-2022”.
All'udienza di prima comparizione, vista la richiesta di entrambe le parti, il Giudice fissava l'udienza del 21 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni sullo status, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; a tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva pagina 6 di 8 trattenuta in decisione. Quindi, con sentenza parziale n. 1616/2023, pubblicata in data
11.07.2023, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con separata
Ordinanza del 7.07.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Nelle more, in allegato alle note di trattazione scritta depositate il
6.09.2024, le parti chiedevano il mutamento del rito in separazione consensuale, depositando l'accordo sulle condizioni di separazione sottoscritto da entrambe, che di seguito si riportano: “1.
Assegnare la casa coniugale al Sig. già proprietario;
dopo aver stilato - in Controparte_1 contraddittorio - una lista di tutte le suppellettili appartenenti alla sig.ra già prima del Pt_1 matrimonio e in corso dello stesso, la stessa porterà via tutto quello che c'è ancora di suo nella casa di via Augusto.
2. affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la minore
[...]
con collocazione prevalente della stessa presso la madre attualmente nella casa sita in Per_1
IA (PU), in Via XXV Aprile n. 40; 3. porre a carico del Sig. l'importo di 500€ a CP_1 titolo di mantenimento di per 12 mesi all'anno, oltre rivalutazione monetaria ed oltre le Per_1 spese straordinarie al 50% (vedi protocollo spese straordinarie tribunale di Latina) oltre le altre eventuali spese concordate insieme. Le spese per di telefonino, acquisto auto/motorino, Per_1 assicurazione e bollo auto/moto, affitto per studenti fuori sede, mantenimento studente fuori sede, libri universitari, tasse universitarie, viaggi da/per città universitaria, da dividersi al 50%, laddove concordate insieme.
4. In merito alla frequentazione: il padre vedrà la figlia per complessivi 12 giorni al mese finché andrà alla scuola materna. Da quando andrà alle Per_1 scuole elementari ( quindi dell'obbligo), e, stante la grande distanza tra le residenze dei coniugi,
starà con il padre, previo accordo con la madre, ogni volta che quest'ultimo Per_1 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici della bambina, vorrà o potrà vederla;
in ogni caso almeno due fine settimana alternati di cui uno ad Aprilia ed uno a
Pesaro, con accollo delle spese di viaggio a carico di quest'ultimo;
5. In merito alle vacanze: - vacanze estive: dalla fine della scuola trascorrerà alternativamente 15 giorni con la Per_1 madre e 15 giorni con il padre, a ripetizione, fino alla ripresa dell'anno scolastico;
ogni genitore provvederà al pagamento delle vacanze che farà con . - Le vacanze/viaggi che Per_1 Per_1 farà con la scuola da sola o con gli amici verranno divise al 50%, se concordate tra i genitori, fino a che non sarà economicamente indipendente.
6.Festività: - Pasqua e Natale ad anni alterni o tutti insieme, in base agli accordi presi concordemente;
- starà con il padre al suo Per_1 compleanno e alla festa del papà, mentre starà con la madre al suo compleanno e alla festa della pagina 7 di 8 mamma. Tutte le altre feste verranno concordate preventivamente con congruo anticipo. C)
Regolamentazione dei rapporti. I sig.ri e riconoscono di aver regolato in CP_1 Pt_1 questa sede tra loro ogni rapporto economico per cui, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, saranno liberati vicendevolmente da qualsivoglia obbligo a qualsiasi titolo o ragione, salvo quelli ivi reciprocamente assunti”:
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del
2.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia di entrambe le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti e di cui all'accordo sottoscritto tra le stesse e depositato il 6.09.2024 risultino meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore (ad oggi di sei anni), garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre che tenga conto della sua età. Quanto all'assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 mensili posta a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle eventuali da concordare tra i genitori, appare congrua al sostentamento della minore e proporzionata in relazione alle condizioni economiche delle parti per come documentate in corso di causa.
In considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2618/2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone che la separazione dei coniugi sia regolata alle condizioni di cui all'accordo depositato il 6.09.2024, da intendersi integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 12 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2618/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Fantato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro, 15, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA AL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), Via
Toscanini, 1, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo di aver contratto, in data 20.12.2014, matrimonio civile a Napoli con CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli al n. 114, parte 2, serie C,
[...] anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione nasceva il
17.06.2019 la figlia . Lamentava la ricorrente che sin dall'inizio del matrimonio Persona_1 la famiglia del era stata sempre molto invadente nel loro rapporto di coppia. Plurime, CP_1 infatti, erano state le volte in cui i coniugi avevano discusso perché il marito anteponeva alla le esigenze dei suoi parenti anche durante il periodo piuttosto difficile della gravidanza. Pt_1
La ricorrente deduceva che, tra il 2015 e il 2016, aveva scoperto che il marito intratteneva conversazioni su un sito di incontri, dove aveva stretto rapporti e chattato in modo
“confidenziale” con ragazze lituane. La sosteneva che i coniugi avevano rapporti intimi Pt_1 solo raramente, circa ogni due o tre mesi, in giorni e orari stabiliti dal Brignone, come se si trattasse di un atto dovuto, un obbligo, condizionando in modo significativo la sfera emotiva della ricorrente e ledendo la sua dignità. Dal 2015 – quando si scoprì che il era affetto da CP_1 azoospermia e non poteva avere figli – e fino al 2019, anno in cui nacque la piccola la Per_1 si era sottoposta a terapie ormonali e cortisoniche che le avevano causato un notevole Pt_1 aumento di peso (fino a 110 kg), con conseguenti effetti collaterali. In tutto questo, era stata indotta a credere che le difficoltà a concepire dipendessero da lei, per non ferire la sensibilità del marito, e persino persuasa a lasciare il proprio posto di lavoro per accudire Per_1
A causa di tale situazione, il legame affettivo e sentimentale tra i coniugi risultava ormai irrimediabilmente compromesso, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Rappresentava che il marito respingeva ogni aspirazione lavorativa della ricorrente, la quale gli aveva chiesto, invano, di lavorare nell'azienda di famiglia e anche quando decideva, a dicembre del 2021, di prendere contatti ed informazioni per aprire uno studio radiologico in Aprilia, il marito la esortava piuttosto ad andare a lavorare presso un centro diagnostico in Aprilia dove già in passato la ricorrente aveva appurato che non c'erano le condizioni per poter accettare il lavoro.
La ricorrente deduceva che il marito non corrispondeva alcun contributo per il mantenimento della figlia né rimborsi per le spese di viaggio, e che ogni tentativo di soluzione stragiudiziale era risultato vano. Specificava di essere tecnica radiologa a tempo indeterminato, con reddito mensile di € 1.850,00 oltre tredicesima e quattordicesima, e proprietaria esclusiva di un immobile in
NA (RM) gravato da mutuo di € 460,00 mensili, coperto mediante locazione a € 450,00.
pagina 2 di 8 Elencava le proprietà e i redditi dei coniugi, evidenziando di non conoscere l'effettivo reddito del marito, ma di presumere un introito di € 5.000/6.000 mensili, considerato il tenore di vita e le cariche societarie ricoperte, oltre alla professione di avvocato in Aprilia.
In tali premesse, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: 1) autorizzi i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunci la separazione personale dei coniugi;
3) disponga l'affidamento condiviso, come per legge, della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa sita in
IA (PU) in Via XXV Aprile n. 40/E; 4) disponga che – salvo diversi accordi fra le parti - il padre possa/debba tenere con sè la figlia : a) tutti i weekend dal venerdì pomeriggio Per_1 alla domenica sera di cui – alternativamente – uno a Pesaro ed uno ad Aprilia ove verrà accompagnata dalla madre e riportata a Pesaro dal padre;
b) metà delle festività natalizie, comprendenti alternativamente - di anno in anno - il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente - di anno in anno - il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. c) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternati, fino alla ripresa della scuola. Tali periodi dovranno essere preventivamente concordati con la sig.ra entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
5) Pt_1 disponga che i compleanni e/o i giorni di maggior rilevanza per la bambina vengano trascorsi alternativamente con ciascun genitore o tutti insieme sempre che i rapporti fra i genitori lo consentano;
6) assegni la casa coniugale al Sig. 7) disponga, qualora non vi Controparte_1 abbia già provveduto, che il Sig. volturi a proprio nome le utenze di Sky ed Controparte_1 internet della casa coniugale di Aprilia Via Augusto n. 42; 8) disponga l'estinzione da parte del sig. dei prestiti contratti, solo formalmente a nome della sig.ra per la CP_1 Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e che sono sempre stati pagati dal medesimo ovvero disponga che quest'ultimo dia alla propria banca di mandato irrevocabile di pagamento a favore della sig.ra di un importo pari alle rate da corrispondere agli istituti di credito ovvero € Pt_1
357,50 s.e.&o mensili fino all'estinzione dei suddetti mutui;
9) disponga che il Sig. CP_1 rifonda alla ricorrente la somma di € 1.430,00 s.e&o. (pari alle rate dei suddetti mutui
[...] dei mesi da febbraio a maggio 2022 incluse) nonché la somma di € 1.540,00 a titolo di rimborso per la carta di credito utilizzata dalla Sig.ra per le spese famigliari nel mese di febbraio Pt_1
2022; 10) stabilisca che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
11) ponga a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento per la figlia pari Controparte_1 Per_1
pagina 3 di 8 ad euro 500,00 che consenta alla minore di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero liquidata – ove occorra e ricorra – secondo equità (che fin d'ora si richiede) anche all'esito dell'istruttoria giudiziale. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra con Pt_1 bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. 12) oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia definite secondo il protocollo sottoscritto in data 20.06.2019 dal Tribunale di Latina d'intesa con il Foro di Latina con obbligo per entrambi di fornire fatture e scontrini delle spese sostenute ai fini della deducibilità fiscale;
13) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, il resistente si costituiva chiedendo che la separazione fosse dichiarata con addebito alla moglie. Contestava le illazioni circa l'invadenza dei propri familiari, ritenendole infondate e giustificate dalla gestione di attività imprenditoriali comuni.
Negava ogni disinteresse verso la figlia e la moglie, affermando di esserle stato vicino durante la gravidanza. Esponeva che il matrimonio, durato circa otto anni, si era interrotto per l'abbandono della famiglia da parte della nel febbraio 2022, a causa di una relazione extraconiugale. Pt_1
Sottolineava il carattere dominante e impulsivo della ricorrente, che prendeva decisioni avventate e mostrava scarsa pazienza con la figlia, affidata sempre più spesso ai nonni materni. Rilevava che la ricorrente aveva deciso autonomamente di frequentare un corso a Rimini, nonostante il suo dissenso, e che aveva rifiutato opportunità lavorative ad Aprilia, pur avendo sempre avuto il suo sostegno nel riprendere l'attività professionale.
Il resistente sosteneva che la condotta della aveva compromesso definitivamente la Pt_1 famiglia e il rapporto coniugale, nonostante i suoi ripetuti tentativi di giungere a una separazione consensuale. Concludeva chiedendo la collocazione della minore presso il padre, ritenendo che, in caso contrario, sarebbe rimasta lontana non solo dal genitore ma anche dagli affetti che Per_1
l'avevano sinora tutelata, con ripercussioni sul suo equilibrato sviluppo psicofisico.
Il resistente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi ed in via riconvenzionale dichiararne l'addebito alla moglie per quanto indicato in premessa e come sarà accertato in corso di causa, alle seguenti condizioni: a) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) assegnare la casa coniugale già di proprietà del marito al padre convivente con la pagina 4 di 8 figlia minore;
c) affidare in via esclusiva la figlia minore al padre, stante il gravissimo comportamento tenuto dalla madre;
d) in ogni caso, anche in caso di affidamento condiviso, collocare la figlia minore presso il padre nella casa coniugale di sua proprietà, nella quale vive tutt'ora; e) disporre che la madre possa vedere la bambina alle seguenti condizioni: fino al settembre 2025, età scolare della piccola, la madre potrà vedere e stare con la figlia, nei fine settimana, a settimane alterne ad Aprilia, dove, nell'esclusivo interesse della piccola potrà soggiornare nella ex casa coniugale di via Augusto, 42, provvedendo il marito a trovare, in quei giorni, per sé una sistemazione alternativa;
le giornate da trascorrere con la bambina in occasione delle festività natalizie e pasquali nonché dei compleanni della piccola e le visite che la signora riterrà opportuno fare sempre alle condizioni sopra indicate, saranno concordate tra i genitori per iscritto;
dal settembre 2025 in poi, con il sopravvenire degli impegni scolastici ed una maggior autonomia della piccola , la madre potrà: stare con la figlia, a settimane Per_1 alterne, dal venerdì alla domenica, una volta ad Aprilia ed una volta a Pesaro;
nel turno a
Pesaro il padre accompagnerà, a sue spese, il venerdì mattina la figlia che andrà a riprendere la domenica sera o il lunedì mattina a seconda degli impegni scolastici della bambina o lavorativi del padre;
- nel turno ad Aprilia la signora potrà tenere la figlia dal venerdì pomeriggio Pt_1 fino al lunedì mattina, se vorrà, nella ex casa coniugale, ovviamente assegnata al padre, ed il sig. troverà, in quei giorni, altra collocazione e ciò solo al fine di agevolare gli incontri tra CP_1 la madre e la figlia;
- nelle settimane in cui la figlia starà esclusivamente con il padre, la madre potrà vedere e stare con la bambina ogni volta che lo vorrà, previo accordo scritto con il padre;
- per le festività natalizie, ad anni alterni, la bambina trascorrerà continuativamente una settimana con un genitore, dal 24 al 30 dicembre, ed una settimana con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
- ad anni alterni la minore trascorrerà con ciascun genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- per le ferie estive saranno garantiti 15 giorni consecutivi con la madre, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. - i compleanni saranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore. A miglior tutela dell'equilibrio psicologico e della personalità della bambina, i coniugi eviteranno il suo coinvolgimento nelle proprie relazioni sentimentali, a meno che queste non siano diventate serie, durature e stabili nel tempo e sempre, in ogni caso, nel reciproco rispetto dei ruoli genitoriali;
f) disporre in capo alla madre ed in favore della figlia minore collocata presso il padre, un assegno di mantenimento di € 500, 00, mensili, o di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione pagina 5 di 8 Istat, nonchè la metà delle spese straordinarie concordate e giustificate: g) essendo i coniugi autosufficienti dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento;
h) le utenze in capo alla signora come da sua richiesta, sono state già volturate sig. Pt_1
a proprio nome;
i) i beni personali presenti nella casa coniugale, sono stati dalla CP_1 signora ha già prelevati;
l) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza presidenziale del 12.10.2022, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti interinali ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà; affida congiuntamente a entrambi i genitori la minore con collocazione prevalente della minore presso Persona_1 la madre, I genitori avranno cura di consentire il trasferimento della minore presso il domicilio della madre in maniera da non nuocere alla bambina e con i tempi necessari al fine di non creare turbamento alla minore, ove possibile entro quindici giorni dalla data odierna. Dispone, che il
Sig. qualora non vi abbia già provveduto, volturi a proprio nome le utenze di Controparte_1
Sky ed internet della casa coniugale di Aprilia Via Augusto n. 42; provveda all'estinzione dei prestiti contratti- ammontanti ad € 357,50 mensili - a nome della sig.ra per la Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale (che risultano essere sempre stati pagati dal medesimo)
Pone a carico del signor , l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, la somma verrà corrisposta entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora di cui la stessa Parte_1 provvederà tempestivamente ad indicare al signor le coordinate, anche Controparte_1 tramite i rispettivi legali, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore verranno ripartite oltre al 50% secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
nomina quale giudice istruttore la dottoressa Claudia Marra e rinvia all'udienza dell'8-12-2022”.
All'udienza di prima comparizione, vista la richiesta di entrambe le parti, il Giudice fissava l'udienza del 21 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni sullo status, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; a tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva pagina 6 di 8 trattenuta in decisione. Quindi, con sentenza parziale n. 1616/2023, pubblicata in data
11.07.2023, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con separata
Ordinanza del 7.07.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Nelle more, in allegato alle note di trattazione scritta depositate il
6.09.2024, le parti chiedevano il mutamento del rito in separazione consensuale, depositando l'accordo sulle condizioni di separazione sottoscritto da entrambe, che di seguito si riportano: “1.
Assegnare la casa coniugale al Sig. già proprietario;
dopo aver stilato - in Controparte_1 contraddittorio - una lista di tutte le suppellettili appartenenti alla sig.ra già prima del Pt_1 matrimonio e in corso dello stesso, la stessa porterà via tutto quello che c'è ancora di suo nella casa di via Augusto.
2. affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la minore
[...]
con collocazione prevalente della stessa presso la madre attualmente nella casa sita in Per_1
IA (PU), in Via XXV Aprile n. 40; 3. porre a carico del Sig. l'importo di 500€ a CP_1 titolo di mantenimento di per 12 mesi all'anno, oltre rivalutazione monetaria ed oltre le Per_1 spese straordinarie al 50% (vedi protocollo spese straordinarie tribunale di Latina) oltre le altre eventuali spese concordate insieme. Le spese per di telefonino, acquisto auto/motorino, Per_1 assicurazione e bollo auto/moto, affitto per studenti fuori sede, mantenimento studente fuori sede, libri universitari, tasse universitarie, viaggi da/per città universitaria, da dividersi al 50%, laddove concordate insieme.
4. In merito alla frequentazione: il padre vedrà la figlia per complessivi 12 giorni al mese finché andrà alla scuola materna. Da quando andrà alle Per_1 scuole elementari ( quindi dell'obbligo), e, stante la grande distanza tra le residenze dei coniugi,
starà con il padre, previo accordo con la madre, ogni volta che quest'ultimo Per_1 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici della bambina, vorrà o potrà vederla;
in ogni caso almeno due fine settimana alternati di cui uno ad Aprilia ed uno a
Pesaro, con accollo delle spese di viaggio a carico di quest'ultimo;
5. In merito alle vacanze: - vacanze estive: dalla fine della scuola trascorrerà alternativamente 15 giorni con la Per_1 madre e 15 giorni con il padre, a ripetizione, fino alla ripresa dell'anno scolastico;
ogni genitore provvederà al pagamento delle vacanze che farà con . - Le vacanze/viaggi che Per_1 Per_1 farà con la scuola da sola o con gli amici verranno divise al 50%, se concordate tra i genitori, fino a che non sarà economicamente indipendente.
6.Festività: - Pasqua e Natale ad anni alterni o tutti insieme, in base agli accordi presi concordemente;
- starà con il padre al suo Per_1 compleanno e alla festa del papà, mentre starà con la madre al suo compleanno e alla festa della pagina 7 di 8 mamma. Tutte le altre feste verranno concordate preventivamente con congruo anticipo. C)
Regolamentazione dei rapporti. I sig.ri e riconoscono di aver regolato in CP_1 Pt_1 questa sede tra loro ogni rapporto economico per cui, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, saranno liberati vicendevolmente da qualsivoglia obbligo a qualsiasi titolo o ragione, salvo quelli ivi reciprocamente assunti”:
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni all'udienza del
2.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia di entrambe le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti e di cui all'accordo sottoscritto tra le stesse e depositato il 6.09.2024 risultino meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore (ad oggi di sei anni), garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre che tenga conto della sua età. Quanto all'assegno di mantenimento, la somma di € 500,00 mensili posta a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle eventuali da concordare tra i genitori, appare congrua al sostentamento della minore e proporzionata in relazione alle condizioni economiche delle parti per come documentate in corso di causa.
In considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2618/2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone che la separazione dei coniugi sia regolata alle condizioni di cui all'accordo depositato il 6.09.2024, da intendersi integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 12 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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