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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1895/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1895/2023 il 25.10.2023
promosso con atto di citazione in appello da
con sede legale in Roma al Viale Luca Gaurico, 9/11 (cod. fisc. e P. IVA Parte_1
), gia in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro P.IVA_1 Parte_2
tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Pellegrino (indirizzo pec: Parte_3
; fax n. 06 68133084), giusta procura in calce al Email_1
presente atto, e domiciliata digitalmente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
1 appellante contro con sede in Piazza Salimbeni, n. 3 Controparte_1 CP_1
– C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Gruppo P.IVA_2
Contr IVA P. IVA – in persona della procuratrice Dott.ssa munita P.IVA_3 Parte_4
dei necessari poteri in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in in Persona_1 CP_1
data 17.04.2023, rep. n. 42423 racc. n. 21712, registrata in il 18.04.2023 al n. 2021, serie CP_1
1T, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al presente atto (all. 1), dall'avv.
Daniela Sorgato del Foro di Padova, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.: e/o al numero di fax Email_2
049/0979521, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria dei Borromeo,
n. 3, appellata
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 496/2023 pubbl. il 16.03.2023 del Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti in narrativa, contrariis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante, in riforma della sentenza impugnata: a1) in ogni caso,
accertare e dichiarare la mancata indicazione nel contratto di cui è causa del tasso
2 annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del TAEG/ISC e per l'effetto accertare e dichiarare che i tassi applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o, in subordine che sono dovuti i soli interessi legali;
a2) per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, dei maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi calcolati ai tassi sostitutivi di legge o, in subordine dovuti a titolo di interessi legali,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel contratto di cui è causa sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma 2
c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia, e,
per l'effetto, dichiarare gratuito il contratto di cui è causa o, in subordine, che a detto contratto deve essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.; b) per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, degli importi percepiti a titolo di interessi (o, in subordine, della differenza tra i maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi legali), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si ripropongono, inoltre, le
3 istanze istruttorie formulate in primo grado, e ritenute inammissibili in quanto irrilevanti dal Tribunale, che si trascrivono qui appresso: “Si chiede che sia ordinata, ex art. 210 c.p.c., all'odierna convenuta l'esibizione in giudizio del piano di ammortamento del “contratto di finanziamento fondiario” (doc. 1) stipulato il
30.1.2001 a rogito del Notaio Repertorio n. 33565 e Raccolta n. 9448. Persona_2
“Si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile volta ad accertare: - la mancata indicazione del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del TAEG/ISC
nel contratto di cui è causa, - gli interessi corrisposti dall'odierna attrice in esecuzione del contratto di cui è causa e a quanto sarebbero ammontati gli interessi se calcolati sostituendo i tassi applicati con i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB
co. 4, o il tasso degli interessi legali, - il Tasso Interno di Rendimento, ovvero il tasso d'interesse che sconta tutti i flussi teorici previsti originariamente nel contratto di cui è causa (rate scadute e interessi di mora di volta in volta da pagare alle singole scadenze) e se lo stesso fosse superiore al tasso soglia di usura. - se sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma 2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108
e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata :
4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: In via preliminare: 1) dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dei motivi d'appello ex adverso proposti per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 496/2023, pubblicata in data 16.03.2023; 2)
dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità del primo motivo di appello, parte seconda, per le ragioni indicate in narrativa. In via principale: 3)
rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato per tutti i motivi e le eccezioni indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 496/2023, pubblicata in data 16.03.2023. In
via subordinata: 4) non sussistendo alcuna mala fede in capo alla BA convenuta,
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere integralmente o parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Padova n. 496/2023, pubblicata in data 16.03.2023, e disposta la restituzione in favore di di qualsivoglia somma, calcolarsi Parte_1
gli interessi sulla stessa al tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento. In via istruttoria: 5) rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi esposti in narrativa;
6) nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
ritenesse di istruire la causa mediante CTU contabile, formulare il quesito peritale
5 secondo i criteri indicati in narrativa dall'appellata. In ogni caso: 7) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1
(di seguito anche “la banca”), affinché Controparte_1
venisse accertata la mancata indicazione nel contratto di finanziamento fondiario stipulato con la banca, del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del
TAEG/ISC e per l'effetto applicati i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 del TUB;
chiedeva inoltre venisse accertata l'usurarietà degli interessi applicati e per l'effetto ritenuto gratuito il contratto o, in subordine, applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c
Deduceva l'attrice di aver stipulato in data 30.01.2001 con
[...]
un Controparte_3
contratto di finanziamento fondiario per l'importo complessivo di lire
30.000.000.000 garantito dalla concessione di ipoteca per il doppio dell'importo finanziato;
che nel menzionato contratto non era stato indicato il tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché il TAEG/ISC e che erano stati previsti tassi usurari, in quanto superiori al tasso soglia pro tempore vigente.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale contestava le pretese di controparte chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto inammissibili e infondate.
6 Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria e il primo giudice fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale pronunciava la sentenza impugnata con la quale rigettava le domande proposte da e la condannava al rimborso delle spese di lite e al Parte_1
pagamento della somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sosteneva il Tribunale di Padova, quanto alla mancata indicazione del Tasso
annuo nominale (TAN), che esso era chiaramente indicato all'art. 5 del contratto di mutuo;
quanto alla mancata indicazione dell' , osservava che il Pt_5
contratto di finanziamento oggetto di causa, in quanto stipulato da una società, per un importo superiore ai 75.000,00 euro e garantito di ipoteca su di un immobile,
non era riconducibile alla disciplina del credito al consumo e che, pertanto, in relazione ad esso non era richiesta l'indicazione del TAEG;
mentre con
Par riferimento all' , evidenziava che l'obbligo di indicazione di tale indice è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con la deliberazione del IC del 4.3.2003,
quindi in un momento successivo alla stipulazione del contratto de quo (cfr., in
Par motivazione, Cass. n. 4597/2023) e, comunque, l'omessa indicazione dell' e del TAEG poteva essere motivo di responsabilità risarcitoria solamente ove il
7 cliente alleghi e provi lo specifico danno patito in conseguenza della omissione informativa, non ricorrente nella fattispecie.
Con riguardo alla dedotta usurarietà, rilevava il primo giudice che “la verifica di
usurarietà deve, infatti, essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore
vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la
simmetria nel raffronto” e che il raffronto con il tasso interno di rendimento (TIR)
“ non solo è del tutto ultroneo rispetto alla verifica di usurarietà (che, come già
osservato, va condotta avendo riguardo al TEG), ma per di più è ricavato
sommando il tasso convenzionale e il (solo potenziale) tasso di mora sull'intero
montante scaduto e/o a scadere, sommatoria non ammissibile per il costante
orientamento della giurisprudenza”.
Infine, condannava l'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ritenendo la sua condotta processuale connotata da colpa grave atteso che le prospettazioni svolte erano contrastanti con il tenore letterale del contratto di mutuo e non conformi alla giurisprudenza maggioritaria.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza che censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva rilevato che il TAN era indicato
Par in contratto e che il TAEG e l' non erano richiesti a pena di nullità, stante la natura del contratto – con riferimento al TAEG- e al carattere informativo
8 Par dell' ; sosteneva che il primo giudice aveva errato e che la mancata indicazione del TAEG/ISC e del TAN nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti –
contrariamente a quanto motivato dal Tribunale – comportava che i tassi applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o, in subordine che sono dovuti i soli interessi legali.
Deduceva che il contratto presentava ulteriori profili di nullità rappresentati : i)
dalle modalità di calcolo degli interessi, che aveva avuto luogo secondo il criterio dell'ammortamento alla francese, con l'effetto di determinare la capitalizzazione composta degli interessi stessi;
ii) dalla mancata indicazione del TAE (difforme dal TAN nel regime applicato dalla e del TAEG;
iii) dalla mancata CP_1
allegazione del piano di rimborso al contratto di mutuo;
iv) dalla mancata pattuizione dei criteri di calcolo degli interessi cui far riferimento per i periodi successivi alla stipula, in ragione dell'andamento del tasso d'interesse variabile;
v) dalla mancata pattuizione della convenzione di calcolo dei giorni (c.d. day count convention).
L'appellante censurava la sentenza anche sotto il profilo del mancato accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti evidenziando che il primo giudice non aveva tenuto conto degli interessi di mora e che analizzando i
9 "potenziali" flussi , comprensivi delle rate tempo per tempo a scadere (interessi
corrispettivi e capitale) e la quota parte di interessi di mora tempo per tempo
calcolata al momento della scadenza delle singole rate, si evince il valore del
Tasso Interno di Rendimento (TIR)…. che nel caso di specie, considerate le
pattuizioni originarie di contratto, il TIR, ovvero il tasso d'interesse che sconta
tutti flussi teorici previsti originariamente nel Mutuo (rate scadute e interessi di
mora di volta in volta da pagare alle singole scadenze) pari a 12,496% è superiore
al limite legale del trimestre in cui il Mutuo è stato sottoscritto (essendo il tasso
soglia usura pari a 10,395%”.
Si costituiva nel presente giudizio la quale Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle nuove contestazioni introdotte per la prima volta nel giudizio di appello – con riferimento alle doglianze relative agli effetti della capitalizzazione composta insiti nel piano di ammortamento alla francese e alla mancanza della cd. day count
convention- ; eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si era limitata a riproporre gli argomenti già sviluppati nel primo giudizio, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza;
ribadiva la correttezza dell'operato della banca e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
10 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. , all'udienza dell'11.09.2025 , svoltasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice rileva che il TAN era indicato in contratto e che il
Par TAEG e l' non erano richiesti a pena di nullità del contratto e muovendo dall'erroneità di tale statuizione chiede l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB ovvero, in via subordinata, degli interessi nella misura del saggio legale, che quantifica nella misura di euro 796.537,45.
Deduce altresì l'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici, quale conseguenza dell' ammortamento alla francese applicato dalla banca e la mancata pattuizione dei criteri di calcolo degli interessi per i periodi successivi alla stipula e la mancata convenzione di calcolo dei giorni (day count convention).
Con riferimento al profilo della usurarietà degli interessi evidenzia che deve tenersi conto degli interessi di mora nella verifica del superamento della soglia ex lege 108/96 e propone a tal fine di applicare il tasso di mora sull'intero montante potenzialmente scaduto onde verificare quale sia la portata dell'applicazione degli
11 interessi di mora;
da tale ipotesi ricostruttiva ne conseguirebbe che il totale degli interessi teorici che la banca si è riservata di conteggiare ammonta ad euro
14.314.729,14.
Così procedendo, secondo l'appellante, il valore del tasso interno di rendimento
(TIR) indicato in 12,496% , sarebbe superiore al limite legale del trimestre in cui il mutuo è stato sottoscritto (essendo il tasso soglia usura pari a 10,395%).
2. L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1. Con riferimento alla mancata indicazione del Tasso Annuo Nominale (T.A.N)
non può che essere ribadito quanto già rilevato dal primo giudice “va rilevato che
il contratto di mutuo per cui è causa indica chiaramente il menzionato tasso, in
particolare indica un tasso nominale annuo d'ingresso pari al 6,045% e un tasso
nominale annuo a regime pari all'Euribor a tre mesi “lettera” aumentato di 1,250
punti e arrotondato allo 0,05 superiore. All'art. 5 del contratto si legge, infatti,
che «il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello di
ammortamento è determinato come segue:
1. Il finanziamento sarà inizialmente
concesso ad un tasso d'ingresso nominale annuo pari al 6,045% (sei virgola
quarantacinque per cento). Tale tasso di interesse di trasformerà a regime nel
tasso d'interesse nominale di cui al secondo comma del presente articolo non
prima che siano trascorsi due mesi dalla data di erogazione del finanziamento,
12 alle seguenti date di aggiornamento. […] 2. A regime il tasso di interesse
nominale annuo sarà pari all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate – tasso
interbancario per lo scambio dei depositi in euro) a tre mesi “lettera” come
rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee alla data che precede di dieci
giorni le date di aggiornamento sopra indicate e pubblicato di norma sul
quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (o altro quotidiano finanziario) il giorno
successivo alla data di rilevazione aumentato di 1,250 (uno virgola
duecentocinquanta) punti e arrotondato allo 0,05 superiore”.
La predetta evidenza documentale, non smentita, né superabile dalle deduzioni reiterate dall'appellante, che non si confronta minimamente con il chiaro dettato contrattuale, conduce al rigetto di tale motivo d'appello.
2.1 Analoghe considerazioni devono formularsi anche con riferimento all'ulteriore profilo di censura riguardante la mancata indicazione del TAEG e dell'ISC, che, in tesi dell'appellante, comporterebbe l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua;
del tutto assimilabile al TAEG è l'indicatore sintetico di costo (ISC) che costituisce anch'esso una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento, calcolata con modalità analoghe a quelle previste per il TAEG.
13 Il TAEG e l'ISC non sono utilizzati per determinare le rate del prestito (non c'è
una diretta relazione tra il TAEG e il piano di ammortamento) ma hanno l'importante funzione di essere un “indicatore” del costo del finanziamento.
Il TAEG non è, dunque, un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (Cass. 39169/2021) e non incide sul costo della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale,
definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci contrattuali.
L'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca,
senza assumere rilievo come regola di validità del contratto, la sua violazione comporta – ad eccezione di quanto espressamente stabilito dall'art. 125 bis TUB-
perlopiù un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la circostanziata dimostrazione che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.
Prova che nel caso di specie non solo non è stata offerta ma neppure allegata.
14 Recentemente, la giurisprudenza sul punto ha affermato: “peraltro, la
giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene
che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del
finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui
all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG
non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto
(l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni
di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla BA d'IT
il 25 luglio 2003, attuative della delibera IC del 4 marzo 2003; disposizioni
specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121,
commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-
quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma
3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”. (Cass. SSUU sent.
15130/2024).
Pertanto, nessuna censura relativa alla mancata/erronea indicazione del TAEG è
configurabile fino al 01.10.2003, ossia a far data da quando il IC (delibera
04.03.2003) e la BA d'IT (disposizioni del 25.07.2003) hanno concretamente
15 reso operativo /calcolabile il TAEG: d'altra parte se così non fosse non si giustificherebbero gli interventi regolamentari suddetti (Trib. Trani 03.06.2020).
A ciò si aggiunga che non vertendosi in tema di contratto di credito consumeristico, essendo incontestato che il credito erogato a di lire Pt_1
30.000.000.000 garantito da ipoteca, non aveva tali finalità, in quanto strumentale all'attività d'impresa, nessun obbligo normativo incombeva sulla banca in ordine all'indicazione di tale tasso.
2.2. Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, va osservato che l'attrice fa discendere l'usurarietà degli interessi dalla circostanza che il tasso interno di rendimento del finanziamento (TIR) su base annua sarebbe stato pari al 12,496%,
dunque, superiore a un “tasso soglia del periodo” pari al 10,395%.
Sostiene l'appellante che “Al fine di valutare quale possa essere la reale portata
dell'applicazione degli interessi di mora nella presente fattispecie si propone di
seguito l'ipotesi prevista dal contratto di mutuo dell'applicazione del tasso di mora
sull'intero montante potenzialmente scaduto (e/o a scadere). Nel caso di specie si
evidenzia l'ipotesi prevista dal Mutuo di applicare il tasso di mora sull'intero
montante potenzialmente scaduto (e/o a scadere) onde verificare quale sia la reale
portata dell'applicazione degli interessi di mora…… Analizzando i "potenziali"
flussi (secondo le cadenze stabilite dalla concedente) comprensivi delle rate tempo
16 per tempo a scadere (interessi corrispettivi e capitale) e la quota parte di interessi
di mora tempo per tempo calcolata al momento della scadenza delle singole rate,
si evince il valore del Tasso Interno di Rendimento (TIR), ovverosia il
“rendimento” di un investimento finanziario (e dei successivi flussi di pagamento
del dovuto), che permette di identificare quale sia il tasso (composto annuale) di
ritorno effettivo generato dall'investimento in esame in favore del soggetto
promotore dell'investimento. Il TIR costituisce il tasso di attualizzazione di uno o
più flussi di cassa (capitali generati da montanti) per cui il valore attuale dei flussi
finale eguaglia il valore attuale dei flussi iniziali” (p. 23 atto appello).
La ricostruzione offerta dall'appellante presenta plurimi profili di infondatezza.
In primo luogo, va osservato che la verifica di usurarietà va condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito e ciò nel rispetto del principio di simmetria e di omogeneità che comporta il raffronto del tasso effettivo globale con il tasso effettivo globale medio delle singole rilevazioni, unico parametro (e non il TIR) che può essere assunto quale criterio legale di verifica dell'usurarietà.
Ed è a tale criterio di comparazione che occorre avere riguardo, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (“va confermata la piena razionalità del
cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass.,
17 sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270;
Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso
effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1,
della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il
T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della
legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di
ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di
omogeneità dei termini di riferimento, v. Cass. SSUU n.19597/2020).
Ne consegue la distorsione logica-giuridica determinata dall'utilizzo quale criterio comparativo del TIR (tasso interno di rendimento), corrispondente al tasso di sconto che rende il valore attuale netto (VAN) di un investimento pari a zero, il quale viene utilizzato per misurare la redditività di un progetto di investimento, indicando la percentuale di guadagno effettivo ma non per verificare l'usurarietà del tasso di interesse applicato.
L'appellante ricostruisce il TIR applicando il tasso di mora “sull'intero montante potenzialmente scaduto e/o a scadere onde verificare quale sia la reale portata dell'applicazione degli interessi di mora”.
18 Tale metodologia è errata sul piano logico (ancora prima che giuridico) in quanto applica gli interessi di mora ipotizzando uno scenario inverosimile e non avverato,
ovvero che il cliente sia in mora nel pagamento delle rate e ciò sin dalla prima rata
, per tutto il periodo dell'ammortamento e con riferimento a tutte le rate.
Orbene, al di là dell'inverosimiglianza di tale scenario, il quale presuppone che la banca rimanga inerte e non assuma alcuna iniziativa recuperatoria/risolutoria nei confronti di un rapporto così altamente compromesso, si tratta di una congettura a ben vedere anche sterile in quanto aderendo a tale opzione ricostruttiva il giudicante finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità
del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (art. 1, legge di interpretazione autentica DL n. 394/00, recentemente ribadito, anche con riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, da Cass. n. 801/16, nonché da SSUU
n. 24675/17).
In altri termini, valutare l'usurarietà del rapporto in funzione di scenari ipotetici significherebbe dare ingresso alla c.d. “usura sopravvenuta”, ritenuta irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, secondo cui l'usurarietà del rapporto deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione.
19 Inoltre, la metodologia del worst case si pone in palese contrasto con il c.d.
principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n.
16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura
(presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come noto, al calcolo del tasso soglia usura
(stabilito dalle Istruzioni di BA d'IT in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi (Trib. Torino 17.11.2016).
2.3. L'appellante formula (p.12 a 19 atto di appello) una serie di censure nuove,
lamentando la mancata previsione del TAE, della convenzione di calcolo dei giorni, dei criteri di calcolo degli interessi post stipula e , infine, avuto riguardo alle modalità di calcolo degli interessi – determinante una capitalizzazione composta degli stessi- in relazione all'applicazione dell'ammortamento alla francese.
20 Tali censure vanno respinte in quanto infondate.
Non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. svolta dalla banca, perché, nella prospettazione di , la mancata indicazione del TAE e Pt_1
degli ulteriori elementi sopra indicati costituirebbe motivo di nullità del contratto,
come tale rilevabile per la prima volta in appello anche d'ufficio. La Suprema
Corte ha infatti affermato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,
rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass. civ., S.U., n.
7294/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. n.
19251/2018; cfr. anche, sulla stessa questione, Cass. civ., sez. 2, ord. n.
26495/2019).
Tuttavia, tali censure sono infondate per le seguenti ragioni.
21 2.4. Quanto all'omessa indicazione del TAE va osservato che con riferimento ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE.
L'art. 6 della delibera IC 9.2.2000 prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib.
Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369; Trib.
Ferrara 9.1.2023; ABF Bologna n. 3879/2022; v. anche ABF Bologna n.
25502/2021; ABF Bari n. 142/2019; ABF Roma n. 18299/2019).
2.5. La censura relativa alla mancata pattuizione del day count convention non è
fondata in quanto l'art. 5 del contratto di finanziamento prevede che “tale tasso
viene determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, moltiplicato
per il coefficiente 365/360)”.
2.6. Analogamente non fondata la censura relativa all'asserita mancata pattuizione dei criteri di calcolo degli interessi per i periodi successivi alla stipula, prevedendo
22 l'art. 5 del contratto che: “il tasso di interesse, sia per il periodo di
preammortamento che per quello di ammortamento è determinato come segue: 1.
Il finanziamento sarà inizialmente concesso ad un tasso d'ingresso nominale
annuo pari al 6,045% (sei virgola quarantacinque per cento). Tale tasso di
interesse di trasformerà a regime nel tasso d'interesse nominale di cui al secondo
comma del presente articolo non prima che siano trascorsi due mesi dalla data di
erogazione del finanziamento, alle seguenti date di aggiornamento. […] 2. A
regime il tasso di interesse nominale annuo sarà pari all'EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate – tasso interbancario per lo scambio dei depositi in euro)
a tre mesi “lettera” come rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee alla
data che precede di dieci giorni le date di aggiornamento sopra indicate e
pubblicato di norma sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (o altro
quotidiano finanziario) il giorno successivo alla data di rilevazione aumentato di
1,250 (uno virgola duecentocinquanta) punti e arrotondato allo 0,05 superiore” .
2.7 Sostiene l'appellante l'indeterminatezza nella modalità di calcolo degli interessi, secondo il criterio dell'ammortamento alla francese;
per cui in assenza di una previsione negoziale ad hoc, la banca avrebbe operato la capitalizzazione composta degli interessi.
23 La doglianza non è fondata in quanto nel contratto di finanziamento risultano determinati sia la misura degli interessi corrispettivi, sia il numero delle rate, sia il loro ammontare.
E invero, l'art. 2 del contratto prevede infatti che il piano di rimborso si articoli in
“n. 20 (venti) rate di ammortamento posticipate semestrali costanti di lire
2.020.668.298 (…) comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato nel successivo art. 5, aventi scadenza alle seguenti date…”
Pertanto, (i) la rata è costante e ammonta a lire 2.020.668.298; (ii) la rata è
composta da una quota capitale e da una quota interessi;
(iii) gli interessi si calcolano sul debito residuo in linea capitale.
Né il sistema di ammortamento alla francese genera un effetto anatocistico posto che il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Questa corte ha già avuto modo di esporre la propria argomentata motivazione,
alla quale il collegio intende dare continuità, in ordine a tale questione, rimarcando che l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi (sent. 2066/2025) ; tale tesi è stata confermata,
24 infine, da Cass. s.u. 15130/24 che ha enunciato il seguente principio di diritto “in
tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato
da un piano di -6- ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato
tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Cass.
7382/2025 ha osservato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese
standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli
interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata,
come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla
quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con
le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca
indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse
nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione)
delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi»,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha
25 integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed
economici, del contratto” .
2.8. La manifesta infondatezza dei motivi di appello determina la superfluità e financo l'inutilità dell'attività istruttoria (CTU tecnico contabile e ordine di esibizione) sulla quale l'appellante ha insistito anche in sede di conclusioni.
2.9. Sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile,
volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione,
pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.ord. 20018/2020) e specificatamente è stata ritenuta abusiva la condotta del soccombente “nel caso di insistenza colpevole in
tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero
in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto
26 essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi
di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti
estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito…”(Cass.
Ord. n. 34429 del 25/12/2024).
Sul punto non può che rimarcarsi che l'appellante non si è confrontato con le argomentazioni espresse dal primo giudice, reiterando nella formulazione dei motivi di appello censure smentite dalla documentazione contrattuale e dalla consolidata giurisprudenza sulle tematiche in oggetto (si pensi al “principio di simmetria” nella valutazione della usurarietà del tasso di interesse e alla rilevanza
Par dell' e del TAEG) e introducendo elementi di novità in appello (p.e.
ammortamento alla francese, omessa indicazione TAE, conteggio dei giorni) , che ancorchè ammissibili, esprimono, nella loro manifesta infondatezza, un chiaro intento abusivo dello strumento processuale.
Per tali ragioni appare equo stimare nella misura prossima ad una quota di circa il
30% degli onorari liquidati in dispositivo l'importo che l'appellante è condannata a pagare ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di parte appellata.
3. Conclusivamente l'appello va respinto e l'appellante condannata alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado che sono liquidate in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (euro 520.001
27 a euro 1.000.000) e dell'attività svolta (fase studio, introduttiva, decisionale – per quest'ultima fase applicati i compensi ai minimi stante il contenuto meramente riepilogativo degli atti-).
Sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma che viene liquidata in dispositivo ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c. come modificato dall'art.3 comma 6 del d.lvo
10.10.2022 n.149 applicabile ratione temporis al presente procedimento.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali che si liquidano in euro 13.768,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata ai sensi dell'art. 96
comma 3 c.p.c. dell'importo di euro 4.000,00;
28 -condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 1.000,00.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1
quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
29
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1895/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1895/2023 il 25.10.2023
promosso con atto di citazione in appello da
con sede legale in Roma al Viale Luca Gaurico, 9/11 (cod. fisc. e P. IVA Parte_1
), gia in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro P.IVA_1 Parte_2
tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Pellegrino (indirizzo pec: Parte_3
; fax n. 06 68133084), giusta procura in calce al Email_1
presente atto, e domiciliata digitalmente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
1 appellante contro con sede in Piazza Salimbeni, n. 3 Controparte_1 CP_1
– C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Gruppo P.IVA_2
Contr IVA P. IVA – in persona della procuratrice Dott.ssa munita P.IVA_3 Parte_4
dei necessari poteri in forza di procura speciale ai rogiti dott. notaio in in Persona_1 CP_1
data 17.04.2023, rep. n. 42423 racc. n. 21712, registrata in il 18.04.2023 al n. 2021, serie CP_1
1T, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al presente atto (all. 1), dall'avv.
Daniela Sorgato del Foro di Padova, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.: e/o al numero di fax Email_2
049/0979521, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria dei Borromeo,
n. 3, appellata
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 496/2023 pubbl. il 16.03.2023 del Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti in narrativa, contrariis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante, in riforma della sentenza impugnata: a1) in ogni caso,
accertare e dichiarare la mancata indicazione nel contratto di cui è causa del tasso
2 annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del TAEG/ISC e per l'effetto accertare e dichiarare che i tassi applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o, in subordine che sono dovuti i soli interessi legali;
a2) per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, dei maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi calcolati ai tassi sostitutivi di legge o, in subordine dovuti a titolo di interessi legali,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel contratto di cui è causa sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma 2
c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia, e,
per l'effetto, dichiarare gratuito il contratto di cui è causa o, in subordine, che a detto contratto deve essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.; b) per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, degli importi percepiti a titolo di interessi (o, in subordine, della differenza tra i maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi legali), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si ripropongono, inoltre, le
3 istanze istruttorie formulate in primo grado, e ritenute inammissibili in quanto irrilevanti dal Tribunale, che si trascrivono qui appresso: “Si chiede che sia ordinata, ex art. 210 c.p.c., all'odierna convenuta l'esibizione in giudizio del piano di ammortamento del “contratto di finanziamento fondiario” (doc. 1) stipulato il
30.1.2001 a rogito del Notaio Repertorio n. 33565 e Raccolta n. 9448. Persona_2
“Si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile volta ad accertare: - la mancata indicazione del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del TAEG/ISC
nel contratto di cui è causa, - gli interessi corrisposti dall'odierna attrice in esecuzione del contratto di cui è causa e a quanto sarebbero ammontati gli interessi se calcolati sostituendo i tassi applicati con i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB
co. 4, o il tasso degli interessi legali, - il Tasso Interno di Rendimento, ovvero il tasso d'interesse che sconta tutti i flussi teorici previsti originariamente nel contratto di cui è causa (rate scadute e interessi di mora di volta in volta da pagare alle singole scadenze) e se lo stesso fosse superiore al tasso soglia di usura. - se sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma 2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108
e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata :
4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: In via preliminare: 1) dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dei motivi d'appello ex adverso proposti per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 496/2023, pubblicata in data 16.03.2023; 2)
dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità del primo motivo di appello, parte seconda, per le ragioni indicate in narrativa. In via principale: 3)
rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato per tutti i motivi e le eccezioni indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 496/2023, pubblicata in data 16.03.2023. In
via subordinata: 4) non sussistendo alcuna mala fede in capo alla BA convenuta,
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere integralmente o parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Padova n. 496/2023, pubblicata in data 16.03.2023, e disposta la restituzione in favore di di qualsivoglia somma, calcolarsi Parte_1
gli interessi sulla stessa al tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento. In via istruttoria: 5) rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi esposti in narrativa;
6) nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
ritenesse di istruire la causa mediante CTU contabile, formulare il quesito peritale
5 secondo i criteri indicati in narrativa dall'appellata. In ogni caso: 7) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1
(di seguito anche “la banca”), affinché Controparte_1
venisse accertata la mancata indicazione nel contratto di finanziamento fondiario stipulato con la banca, del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché del
TAEG/ISC e per l'effetto applicati i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 del TUB;
chiedeva inoltre venisse accertata l'usurarietà degli interessi applicati e per l'effetto ritenuto gratuito il contratto o, in subordine, applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c
Deduceva l'attrice di aver stipulato in data 30.01.2001 con
[...]
un Controparte_3
contratto di finanziamento fondiario per l'importo complessivo di lire
30.000.000.000 garantito dalla concessione di ipoteca per il doppio dell'importo finanziato;
che nel menzionato contratto non era stato indicato il tasso annuo nominale d'interesse (TAN) nonché il TAEG/ISC e che erano stati previsti tassi usurari, in quanto superiori al tasso soglia pro tempore vigente.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale contestava le pretese di controparte chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto inammissibili e infondate.
6 Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria e il primo giudice fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale pronunciava la sentenza impugnata con la quale rigettava le domande proposte da e la condannava al rimborso delle spese di lite e al Parte_1
pagamento della somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sosteneva il Tribunale di Padova, quanto alla mancata indicazione del Tasso
annuo nominale (TAN), che esso era chiaramente indicato all'art. 5 del contratto di mutuo;
quanto alla mancata indicazione dell' , osservava che il Pt_5
contratto di finanziamento oggetto di causa, in quanto stipulato da una società, per un importo superiore ai 75.000,00 euro e garantito di ipoteca su di un immobile,
non era riconducibile alla disciplina del credito al consumo e che, pertanto, in relazione ad esso non era richiesta l'indicazione del TAEG;
mentre con
Par riferimento all' , evidenziava che l'obbligo di indicazione di tale indice è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con la deliberazione del IC del 4.3.2003,
quindi in un momento successivo alla stipulazione del contratto de quo (cfr., in
Par motivazione, Cass. n. 4597/2023) e, comunque, l'omessa indicazione dell' e del TAEG poteva essere motivo di responsabilità risarcitoria solamente ove il
7 cliente alleghi e provi lo specifico danno patito in conseguenza della omissione informativa, non ricorrente nella fattispecie.
Con riguardo alla dedotta usurarietà, rilevava il primo giudice che “la verifica di
usurarietà deve, infatti, essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore
vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la
simmetria nel raffronto” e che il raffronto con il tasso interno di rendimento (TIR)
“ non solo è del tutto ultroneo rispetto alla verifica di usurarietà (che, come già
osservato, va condotta avendo riguardo al TEG), ma per di più è ricavato
sommando il tasso convenzionale e il (solo potenziale) tasso di mora sull'intero
montante scaduto e/o a scadere, sommatoria non ammissibile per il costante
orientamento della giurisprudenza”.
Infine, condannava l'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ritenendo la sua condotta processuale connotata da colpa grave atteso che le prospettazioni svolte erano contrastanti con il tenore letterale del contratto di mutuo e non conformi alla giurisprudenza maggioritaria.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza che censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva rilevato che il TAN era indicato
Par in contratto e che il TAEG e l' non erano richiesti a pena di nullità, stante la natura del contratto – con riferimento al TAEG- e al carattere informativo
8 Par dell' ; sosteneva che il primo giudice aveva errato e che la mancata indicazione del TAEG/ISC e del TAN nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti –
contrariamente a quanto motivato dal Tribunale – comportava che i tassi applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o, in subordine che sono dovuti i soli interessi legali.
Deduceva che il contratto presentava ulteriori profili di nullità rappresentati : i)
dalle modalità di calcolo degli interessi, che aveva avuto luogo secondo il criterio dell'ammortamento alla francese, con l'effetto di determinare la capitalizzazione composta degli interessi stessi;
ii) dalla mancata indicazione del TAE (difforme dal TAN nel regime applicato dalla e del TAEG;
iii) dalla mancata CP_1
allegazione del piano di rimborso al contratto di mutuo;
iv) dalla mancata pattuizione dei criteri di calcolo degli interessi cui far riferimento per i periodi successivi alla stipula, in ragione dell'andamento del tasso d'interesse variabile;
v) dalla mancata pattuizione della convenzione di calcolo dei giorni (c.d. day count convention).
L'appellante censurava la sentenza anche sotto il profilo del mancato accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti evidenziando che il primo giudice non aveva tenuto conto degli interessi di mora e che analizzando i
9 "potenziali" flussi , comprensivi delle rate tempo per tempo a scadere (interessi
corrispettivi e capitale) e la quota parte di interessi di mora tempo per tempo
calcolata al momento della scadenza delle singole rate, si evince il valore del
Tasso Interno di Rendimento (TIR)…. che nel caso di specie, considerate le
pattuizioni originarie di contratto, il TIR, ovvero il tasso d'interesse che sconta
tutti flussi teorici previsti originariamente nel Mutuo (rate scadute e interessi di
mora di volta in volta da pagare alle singole scadenze) pari a 12,496% è superiore
al limite legale del trimestre in cui il Mutuo è stato sottoscritto (essendo il tasso
soglia usura pari a 10,395%”.
Si costituiva nel presente giudizio la quale Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle nuove contestazioni introdotte per la prima volta nel giudizio di appello – con riferimento alle doglianze relative agli effetti della capitalizzazione composta insiti nel piano di ammortamento alla francese e alla mancanza della cd. day count
convention- ; eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si era limitata a riproporre gli argomenti già sviluppati nel primo giudizio, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza;
ribadiva la correttezza dell'operato della banca e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
10 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. , all'udienza dell'11.09.2025 , svoltasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice rileva che il TAN era indicato in contratto e che il
Par TAEG e l' non erano richiesti a pena di nullità del contratto e muovendo dall'erroneità di tale statuizione chiede l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB ovvero, in via subordinata, degli interessi nella misura del saggio legale, che quantifica nella misura di euro 796.537,45.
Deduce altresì l'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici, quale conseguenza dell' ammortamento alla francese applicato dalla banca e la mancata pattuizione dei criteri di calcolo degli interessi per i periodi successivi alla stipula e la mancata convenzione di calcolo dei giorni (day count convention).
Con riferimento al profilo della usurarietà degli interessi evidenzia che deve tenersi conto degli interessi di mora nella verifica del superamento della soglia ex lege 108/96 e propone a tal fine di applicare il tasso di mora sull'intero montante potenzialmente scaduto onde verificare quale sia la portata dell'applicazione degli
11 interessi di mora;
da tale ipotesi ricostruttiva ne conseguirebbe che il totale degli interessi teorici che la banca si è riservata di conteggiare ammonta ad euro
14.314.729,14.
Così procedendo, secondo l'appellante, il valore del tasso interno di rendimento
(TIR) indicato in 12,496% , sarebbe superiore al limite legale del trimestre in cui il mutuo è stato sottoscritto (essendo il tasso soglia usura pari a 10,395%).
2. L'appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1. Con riferimento alla mancata indicazione del Tasso Annuo Nominale (T.A.N)
non può che essere ribadito quanto già rilevato dal primo giudice “va rilevato che
il contratto di mutuo per cui è causa indica chiaramente il menzionato tasso, in
particolare indica un tasso nominale annuo d'ingresso pari al 6,045% e un tasso
nominale annuo a regime pari all'Euribor a tre mesi “lettera” aumentato di 1,250
punti e arrotondato allo 0,05 superiore. All'art. 5 del contratto si legge, infatti,
che «il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello di
ammortamento è determinato come segue:
1. Il finanziamento sarà inizialmente
concesso ad un tasso d'ingresso nominale annuo pari al 6,045% (sei virgola
quarantacinque per cento). Tale tasso di interesse di trasformerà a regime nel
tasso d'interesse nominale di cui al secondo comma del presente articolo non
prima che siano trascorsi due mesi dalla data di erogazione del finanziamento,
12 alle seguenti date di aggiornamento. […] 2. A regime il tasso di interesse
nominale annuo sarà pari all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate – tasso
interbancario per lo scambio dei depositi in euro) a tre mesi “lettera” come
rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee alla data che precede di dieci
giorni le date di aggiornamento sopra indicate e pubblicato di norma sul
quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (o altro quotidiano finanziario) il giorno
successivo alla data di rilevazione aumentato di 1,250 (uno virgola
duecentocinquanta) punti e arrotondato allo 0,05 superiore”.
La predetta evidenza documentale, non smentita, né superabile dalle deduzioni reiterate dall'appellante, che non si confronta minimamente con il chiaro dettato contrattuale, conduce al rigetto di tale motivo d'appello.
2.1 Analoghe considerazioni devono formularsi anche con riferimento all'ulteriore profilo di censura riguardante la mancata indicazione del TAEG e dell'ISC, che, in tesi dell'appellante, comporterebbe l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua;
del tutto assimilabile al TAEG è l'indicatore sintetico di costo (ISC) che costituisce anch'esso una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento, calcolata con modalità analoghe a quelle previste per il TAEG.
13 Il TAEG e l'ISC non sono utilizzati per determinare le rate del prestito (non c'è
una diretta relazione tra il TAEG e il piano di ammortamento) ma hanno l'importante funzione di essere un “indicatore” del costo del finanziamento.
Il TAEG non è, dunque, un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (Cass. 39169/2021) e non incide sul costo della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale,
definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci contrattuali.
L'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca,
senza assumere rilievo come regola di validità del contratto, la sua violazione comporta – ad eccezione di quanto espressamente stabilito dall'art. 125 bis TUB-
perlopiù un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la circostanziata dimostrazione che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.
Prova che nel caso di specie non solo non è stata offerta ma neppure allegata.
14 Recentemente, la giurisprudenza sul punto ha affermato: “peraltro, la
giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene
che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del
finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui
all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG
non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto
(l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni
di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla BA d'IT
il 25 luglio 2003, attuative della delibera IC del 4 marzo 2003; disposizioni
specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121,
commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-
quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma
3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”. (Cass. SSUU sent.
15130/2024).
Pertanto, nessuna censura relativa alla mancata/erronea indicazione del TAEG è
configurabile fino al 01.10.2003, ossia a far data da quando il IC (delibera
04.03.2003) e la BA d'IT (disposizioni del 25.07.2003) hanno concretamente
15 reso operativo /calcolabile il TAEG: d'altra parte se così non fosse non si giustificherebbero gli interventi regolamentari suddetti (Trib. Trani 03.06.2020).
A ciò si aggiunga che non vertendosi in tema di contratto di credito consumeristico, essendo incontestato che il credito erogato a di lire Pt_1
30.000.000.000 garantito da ipoteca, non aveva tali finalità, in quanto strumentale all'attività d'impresa, nessun obbligo normativo incombeva sulla banca in ordine all'indicazione di tale tasso.
2.2. Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, va osservato che l'attrice fa discendere l'usurarietà degli interessi dalla circostanza che il tasso interno di rendimento del finanziamento (TIR) su base annua sarebbe stato pari al 12,496%,
dunque, superiore a un “tasso soglia del periodo” pari al 10,395%.
Sostiene l'appellante che “Al fine di valutare quale possa essere la reale portata
dell'applicazione degli interessi di mora nella presente fattispecie si propone di
seguito l'ipotesi prevista dal contratto di mutuo dell'applicazione del tasso di mora
sull'intero montante potenzialmente scaduto (e/o a scadere). Nel caso di specie si
evidenzia l'ipotesi prevista dal Mutuo di applicare il tasso di mora sull'intero
montante potenzialmente scaduto (e/o a scadere) onde verificare quale sia la reale
portata dell'applicazione degli interessi di mora…… Analizzando i "potenziali"
flussi (secondo le cadenze stabilite dalla concedente) comprensivi delle rate tempo
16 per tempo a scadere (interessi corrispettivi e capitale) e la quota parte di interessi
di mora tempo per tempo calcolata al momento della scadenza delle singole rate,
si evince il valore del Tasso Interno di Rendimento (TIR), ovverosia il
“rendimento” di un investimento finanziario (e dei successivi flussi di pagamento
del dovuto), che permette di identificare quale sia il tasso (composto annuale) di
ritorno effettivo generato dall'investimento in esame in favore del soggetto
promotore dell'investimento. Il TIR costituisce il tasso di attualizzazione di uno o
più flussi di cassa (capitali generati da montanti) per cui il valore attuale dei flussi
finale eguaglia il valore attuale dei flussi iniziali” (p. 23 atto appello).
La ricostruzione offerta dall'appellante presenta plurimi profili di infondatezza.
In primo luogo, va osservato che la verifica di usurarietà va condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito e ciò nel rispetto del principio di simmetria e di omogeneità che comporta il raffronto del tasso effettivo globale con il tasso effettivo globale medio delle singole rilevazioni, unico parametro (e non il TIR) che può essere assunto quale criterio legale di verifica dell'usurarietà.
Ed è a tale criterio di comparazione che occorre avere riguardo, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (“va confermata la piena razionalità del
cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass.,
17 sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270;
Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso
effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1,
della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il
T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della
legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di
ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di
omogeneità dei termini di riferimento, v. Cass. SSUU n.19597/2020).
Ne consegue la distorsione logica-giuridica determinata dall'utilizzo quale criterio comparativo del TIR (tasso interno di rendimento), corrispondente al tasso di sconto che rende il valore attuale netto (VAN) di un investimento pari a zero, il quale viene utilizzato per misurare la redditività di un progetto di investimento, indicando la percentuale di guadagno effettivo ma non per verificare l'usurarietà del tasso di interesse applicato.
L'appellante ricostruisce il TIR applicando il tasso di mora “sull'intero montante potenzialmente scaduto e/o a scadere onde verificare quale sia la reale portata dell'applicazione degli interessi di mora”.
18 Tale metodologia è errata sul piano logico (ancora prima che giuridico) in quanto applica gli interessi di mora ipotizzando uno scenario inverosimile e non avverato,
ovvero che il cliente sia in mora nel pagamento delle rate e ciò sin dalla prima rata
, per tutto il periodo dell'ammortamento e con riferimento a tutte le rate.
Orbene, al di là dell'inverosimiglianza di tale scenario, il quale presuppone che la banca rimanga inerte e non assuma alcuna iniziativa recuperatoria/risolutoria nei confronti di un rapporto così altamente compromesso, si tratta di una congettura a ben vedere anche sterile in quanto aderendo a tale opzione ricostruttiva il giudicante finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità
del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (art. 1, legge di interpretazione autentica DL n. 394/00, recentemente ribadito, anche con riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, da Cass. n. 801/16, nonché da SSUU
n. 24675/17).
In altri termini, valutare l'usurarietà del rapporto in funzione di scenari ipotetici significherebbe dare ingresso alla c.d. “usura sopravvenuta”, ritenuta irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, secondo cui l'usurarietà del rapporto deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione.
19 Inoltre, la metodologia del worst case si pone in palese contrasto con il c.d.
principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n.
16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura
(presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come noto, al calcolo del tasso soglia usura
(stabilito dalle Istruzioni di BA d'IT in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi (Trib. Torino 17.11.2016).
2.3. L'appellante formula (p.12 a 19 atto di appello) una serie di censure nuove,
lamentando la mancata previsione del TAE, della convenzione di calcolo dei giorni, dei criteri di calcolo degli interessi post stipula e , infine, avuto riguardo alle modalità di calcolo degli interessi – determinante una capitalizzazione composta degli stessi- in relazione all'applicazione dell'ammortamento alla francese.
20 Tali censure vanno respinte in quanto infondate.
Non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. svolta dalla banca, perché, nella prospettazione di , la mancata indicazione del TAE e Pt_1
degli ulteriori elementi sopra indicati costituirebbe motivo di nullità del contratto,
come tale rilevabile per la prima volta in appello anche d'ufficio. La Suprema
Corte ha infatti affermato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,
rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass. civ., S.U., n.
7294/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. n.
19251/2018; cfr. anche, sulla stessa questione, Cass. civ., sez. 2, ord. n.
26495/2019).
Tuttavia, tali censure sono infondate per le seguenti ragioni.
21 2.4. Quanto all'omessa indicazione del TAE va osservato che con riferimento ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE.
L'art. 6 della delibera IC 9.2.2000 prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib.
Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369; Trib.
Ferrara 9.1.2023; ABF Bologna n. 3879/2022; v. anche ABF Bologna n.
25502/2021; ABF Bari n. 142/2019; ABF Roma n. 18299/2019).
2.5. La censura relativa alla mancata pattuizione del day count convention non è
fondata in quanto l'art. 5 del contratto di finanziamento prevede che “tale tasso
viene determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, moltiplicato
per il coefficiente 365/360)”.
2.6. Analogamente non fondata la censura relativa all'asserita mancata pattuizione dei criteri di calcolo degli interessi per i periodi successivi alla stipula, prevedendo
22 l'art. 5 del contratto che: “il tasso di interesse, sia per il periodo di
preammortamento che per quello di ammortamento è determinato come segue: 1.
Il finanziamento sarà inizialmente concesso ad un tasso d'ingresso nominale
annuo pari al 6,045% (sei virgola quarantacinque per cento). Tale tasso di
interesse di trasformerà a regime nel tasso d'interesse nominale di cui al secondo
comma del presente articolo non prima che siano trascorsi due mesi dalla data di
erogazione del finanziamento, alle seguenti date di aggiornamento. […] 2. A
regime il tasso di interesse nominale annuo sarà pari all'EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate – tasso interbancario per lo scambio dei depositi in euro)
a tre mesi “lettera” come rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee alla
data che precede di dieci giorni le date di aggiornamento sopra indicate e
pubblicato di norma sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (o altro
quotidiano finanziario) il giorno successivo alla data di rilevazione aumentato di
1,250 (uno virgola duecentocinquanta) punti e arrotondato allo 0,05 superiore” .
2.7 Sostiene l'appellante l'indeterminatezza nella modalità di calcolo degli interessi, secondo il criterio dell'ammortamento alla francese;
per cui in assenza di una previsione negoziale ad hoc, la banca avrebbe operato la capitalizzazione composta degli interessi.
23 La doglianza non è fondata in quanto nel contratto di finanziamento risultano determinati sia la misura degli interessi corrispettivi, sia il numero delle rate, sia il loro ammontare.
E invero, l'art. 2 del contratto prevede infatti che il piano di rimborso si articoli in
“n. 20 (venti) rate di ammortamento posticipate semestrali costanti di lire
2.020.668.298 (…) comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato nel successivo art. 5, aventi scadenza alle seguenti date…”
Pertanto, (i) la rata è costante e ammonta a lire 2.020.668.298; (ii) la rata è
composta da una quota capitale e da una quota interessi;
(iii) gli interessi si calcolano sul debito residuo in linea capitale.
Né il sistema di ammortamento alla francese genera un effetto anatocistico posto che il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Questa corte ha già avuto modo di esporre la propria argomentata motivazione,
alla quale il collegio intende dare continuità, in ordine a tale questione, rimarcando che l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi (sent. 2066/2025) ; tale tesi è stata confermata,
24 infine, da Cass. s.u. 15130/24 che ha enunciato il seguente principio di diritto “in
tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato
da un piano di -6- ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato
tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Cass.
7382/2025 ha osservato che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese
standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli
interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata,
come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla
quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con
le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca
indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse
nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione)
delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi»,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha
25 integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed
economici, del contratto” .
2.8. La manifesta infondatezza dei motivi di appello determina la superfluità e financo l'inutilità dell'attività istruttoria (CTU tecnico contabile e ordine di esibizione) sulla quale l'appellante ha insistito anche in sede di conclusioni.
2.9. Sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile,
volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione,
pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.ord. 20018/2020) e specificatamente è stata ritenuta abusiva la condotta del soccombente “nel caso di insistenza colpevole in
tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero
in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto
26 essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi
di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti
estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito…”(Cass.
Ord. n. 34429 del 25/12/2024).
Sul punto non può che rimarcarsi che l'appellante non si è confrontato con le argomentazioni espresse dal primo giudice, reiterando nella formulazione dei motivi di appello censure smentite dalla documentazione contrattuale e dalla consolidata giurisprudenza sulle tematiche in oggetto (si pensi al “principio di simmetria” nella valutazione della usurarietà del tasso di interesse e alla rilevanza
Par dell' e del TAEG) e introducendo elementi di novità in appello (p.e.
ammortamento alla francese, omessa indicazione TAE, conteggio dei giorni) , che ancorchè ammissibili, esprimono, nella loro manifesta infondatezza, un chiaro intento abusivo dello strumento processuale.
Per tali ragioni appare equo stimare nella misura prossima ad una quota di circa il
30% degli onorari liquidati in dispositivo l'importo che l'appellante è condannata a pagare ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di parte appellata.
3. Conclusivamente l'appello va respinto e l'appellante condannata alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado che sono liquidate in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (euro 520.001
27 a euro 1.000.000) e dell'attività svolta (fase studio, introduttiva, decisionale – per quest'ultima fase applicati i compensi ai minimi stante il contenuto meramente riepilogativo degli atti-).
Sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma che viene liquidata in dispositivo ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c. come modificato dall'art.3 comma 6 del d.lvo
10.10.2022 n.149 applicabile ratione temporis al presente procedimento.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali che si liquidano in euro 13.768,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata ai sensi dell'art. 96
comma 3 c.p.c. dell'importo di euro 4.000,00;
28 -condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 1.000,00.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1
quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
29