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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G. 1011/2023 La Corte d'Appello di Brescia, sezione Prima civile, così composta:
Dott. PE AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1011/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 15 ottobre 2025
d a OGGETTO:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
Promessa di pagamento dell'avv. Marta Cittadini Ricognizione di debito APPELLANTE Codice: P.IVA_1 c o n t r o
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. , entrambi con il patrocinio degli avv.ti
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 10 RO GR e MA El AM
APPELLATI
In punto: appello a ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Brescia
pubblicata in data 11 luglio 2023, n. 2771/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art
702 ter c.p.c. n. cronol. 2771/2023 del 11/07/2023 RG n. 12741/2022 Repert.
n. 4369/2023 del 12/07/2023: - revocare la condanna pronunciata nei
confronti del Sig. al pagamento di € 20.000,00=, oltre Parte_1
interessi legali dal 2.3.2023 al saldo, disposta in favore di - Controparte_1
revocare la condanna pronunciata nei confronti del Sig. al Parte_1
pagamento della somma di € 187.000,00= oltre interessi legali dal 2.3.2023 al
saldo, disposta in favore di Parte_3
- revocare la condanna pronunciata nei confronti del Sig. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite di primo grado in favore degli odierni Appellati;
-
revocare la condanna pronunciata nei confronti del Sig. alla Parte_1
rifusione delle spese relative al giudizio cautelare in favore degli odierni
appellati. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente giudizio”.
Degli appellati
pagina 2 di 10 “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. n. cronol. 2771/2023 del
11/07/2023 RG n. 12741/2022 Repert. n. 4369/2023 del 12/07/2023 resa dal
Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Unico Dott. Raffaele Del Porto e
confermare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. 2) Preso atto delle
risultanze della CTU e della pacifica malafede e/o colpa grave con cui
l'appellante ha agito in giudizio, condannarlo al risarcimento dei danni
liquidati ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e Controparte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio per sentirlo condannare alla
[...] Parte_1
restituzione della somma di € 20.000 a favore di ed € 187.000 Controparte_1
a favore di allegando: Parte_2
− di essere stati convinti dal convenuto ad affidargli le somme oggetto di domanda affinché questi le investisse in qualità di agente di
[...]
Controparte_2
− di aver corrisposto al convenuto, rispettivamente, € 20.000 ed € 187.000,
come dimostrato dalla quietanza prodotta sub doc. 1 rilasciata a favore di pagina 3 di 10 e dal riconoscimento di debito sub doc. 2, sottoscritto a Controparte_1
favore di Parte_2
− di essersi avveduti di essere stati vittime di una truffa, in quanto il denaro non è stato né investito, né restituito e il convenuto è risultato estraneo a
Controparte_2
− che a fronte delle richieste di restituzione del denaro, ha Parte_1
sottoscritto una cambiale per € 78.000, non pagata e protestata.
2. è rimasto contumace. Parte_1
3. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. dell'11 luglio 2023, n. 2771/2023, il
Tribunale di Brescia ha accolto le domande attoree, condannando
[...]
alla restituzione delle somme di € 20.000 ed € 187.000, oltre interessi, Pt_1
ritenendo provata la consegna di tali somme sulla base dei documenti prodotti dagli attori.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto appello, con istanza di sospensione,
disconoscendo la sottoscrizione apposta sui documenti prodotti Parte_1
ex adverso e censurando la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale.
5. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Parte_2
chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni e il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
6. Con ordinanza del 12 giugno 2024 il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e ha disposto la verificazione delle pagina 4 di 10 sottoscrizioni disconosciute mediante C.T.U. grafologica.
7. All'udienza del 15 ottobre 2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertata la consegna degli importi di €
20.000 ed € 187.000 sulla base dei documenti prodotti dagli attori in primo grado (docc. 1 e 2, fasc. att.). In particolare, l'appellante ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui seguenti documenti:
− scrittura datata 4 ottobre 2021, con intestazione KA Investement
Partners, recante la dichiarazione che ha ricevuto € Parte_1
20.000 da per l'acquisto di quote (doc. 1, fasc. att.); Controparte_1
− scrittura datata “06/2021”, intestata “Dichiarazione di ricognizione di debito” in cui si dichiara debitore di € 187.000 verso Parte_1
(doc. 2, fasc. att.); Parte_2
− cambiale datata 28 febbraio 2022, per € 78.000 a favore di Parte_2
sottoscritta da (doc. 9, fasc. att.).
[...] Parte_1
Gli appellati hanno proposto istanza di verificazione, evidenziando l'identità
tra le sottoscrizioni disconosciute e quella apposta dall'appellante sulla procura rilasciata per il presente giudizio.
pagina 5 di 10 Il collegio ha disposto apposita C.T.U. grafologica.
Il C.T.U. ha così concluso: “Le tre sottoscrizioni a nome ' Parte_1
apposte in forma a sigla in calce alla scrittura privata datata 04.10.2021, alla
scrittura privata datata 06/2021 (doc. 1 e 2 di parte appellata) e alla cambiale
datata 28.02.2022 (doc. 9 di parte appellata); esaminata la sottoscrizione
della procura alle liti a firma di disponibile in originale e Parte_1
acquisito saggio grafico da parte di , sono risultate vergate con Parte_1
certezza dal signor . Parte_1
Il collegio condivide tale conclusione, in quanto sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici e non oggetto di alcun rilievo critico delle parti.
All'esito della positiva verificazione delle sottoscrizioni apposte dall'appellante, il collegio osserva che il doc. 1 prodotto dagli odierni appellati costituisce ex art.2735 c.c. confessione stragiudiziale fatta alla controparte dell'intervenuta ricezione da parte del della somma di € 20.000,00 e Pt_1
della relativa destinazione all'acquisizione delle quote di partecipazione ivi indicate e fa pertanto, ex art.2735 c.c. in combinato disposto con l'art.2733,
secondo comma, c.c., piena prova dei fatti in esso rappresentati. Risultando
con ciò dimostrate sia la dazione del denaro dal al sia la Parte_4 Pt_1
relativa destinazione, sarebbe stato onere del convenuto, quale accipiens, fornir prova di aver dato attuazione all'impegno assunto. In assenza di tale prova la dazione di denaro risulta pertanto ingiustificata e legittima il solvens a pagina 6 di 10 richiederne la restituzione.
Con riferimento al rapporto tra il e la società il doc. Pt_1 Parte_2
2 costituisce una ricognizione di debito, con il conseguente effetto di astrazione processuale del credito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Sarebbe stato onere dell'appellante, per sottrarsi all'obbligo restitutorio che ne deriva, fornire prova dell'intervenuto adempimento della promessa di pagamento ivi contenuta, o dell'estinzione per altro motivo dell'obbligazione o infine della relativa invalidità. Il si è invece limitato con l'atto Pt_1
d'appello a contestare la provenienza dalla sua mano di tale dichiarazione,
risultando tuttavia soccombente nel procedimento di verificazione conseguentemente instaurato su iniziativa della parte appellata.
Oltre al disconoscimento, contraddetto dall'esito della verificazione,
l'appellante non ha infatti introdotto alcun elemento idoneo a infirmare il valore confessorio della dichiarazione redatta su carta intestata di KA
Investment Partners, né a smentire la ricognizione di debito a favore di
Parte_2
Dunque, il primo motivo d'appello è infondato.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in quanto non sarebbe provata la conclusione di un contratto caratterizzata da dolo.
L'appellante si sofferma sull'inidoneità probatoria di documenti prodotti in pagina 7 di 10 primo grado (e-mail, contabili di bonifico, querele, un articolo online e la cambiale, cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in appello), malgrado tali documenti siano estranei alla ratio decidendi del Giudice del primo grado e non siano mai citati nell'ordinanza impugnata.
Sennonché l'ordinanza appellata poggia su due elementi ulteriori rispetto alla consegna delle somme: l'assenza di qualsiasi attività di investimento da parte di e l'assenza di rapporti tra quest'ultimo e KA Investment Partners Pt_1
(a dispetto dell'intestazione presente sul doc. 1, fasc. att.).
L'appello non ha addotto elementi utili a demolire tali rationes decidendi,
posto che l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato, di aver investito le somme ricevute o di averle restituite, né infine di avere con KA
Investment Partners un qualsiasi legame tale da giustificare l'utilizzo della carta intestata di tale società per la raccolta di denaro da investire.
Quindi, anche il secondo motivo è infondato, con conseguente rigetto dell'appello.
3. La domanda risarcitoria proposta dagli appellati ex art. 96, co. 1, c.p.c.
non può essere accolta, mancando l'allegazione e la prova del danno lamentato.
Ritiene tuttavia la corte che la condotta processuale dell'appellante, il quale ha incentrato il proprio appello su un disconoscimento che all'esito dell'istruttoria si è rivelato manifestamente infondato, con inutile aggravio di spesa e di pagina 8 di 10 tempo, debba comunque essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.,
risultando perciò temeraria l'azione intrapresa con l'impugnazione ex art.702
quater cpc dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Brescia. A tale fine il collegio ritiene equo determinare l'ulteriore somma dovuta dall'appellante in €
14.317, importo pari ai compensi liquidati in dispositivo per la difesa degli appellati.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000).
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente e interamente a carico dell'appellante.
Infine, sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
− rigetta l'appello avverso l'impugnata ordinanza ex art.702 ter cpc del
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 11 luglio 2023, n. 2771/2023 RG;
− condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.977 per la “fase di studio”, € 1.911 per la pagina 9 di 10 “fase introduttiva”, € 4.326 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 5.103
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge;
− condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di € 14.317 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente e interamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
PE AG
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Matteo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G. 1011/2023 La Corte d'Appello di Brescia, sezione Prima civile, così composta:
Dott. PE AG Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1011/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 15 ottobre 2025
d a OGGETTO:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
Promessa di pagamento dell'avv. Marta Cittadini Ricognizione di debito APPELLANTE Codice: P.IVA_1 c o n t r o
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. , entrambi con il patrocinio degli avv.ti
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 10 RO GR e MA El AM
APPELLATI
In punto: appello a ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Brescia
pubblicata in data 11 luglio 2023, n. 2771/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art
702 ter c.p.c. n. cronol. 2771/2023 del 11/07/2023 RG n. 12741/2022 Repert.
n. 4369/2023 del 12/07/2023: - revocare la condanna pronunciata nei
confronti del Sig. al pagamento di € 20.000,00=, oltre Parte_1
interessi legali dal 2.3.2023 al saldo, disposta in favore di - Controparte_1
revocare la condanna pronunciata nei confronti del Sig. al Parte_1
pagamento della somma di € 187.000,00= oltre interessi legali dal 2.3.2023 al
saldo, disposta in favore di Parte_3
- revocare la condanna pronunciata nei confronti del Sig. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite di primo grado in favore degli odierni Appellati;
-
revocare la condanna pronunciata nei confronti del Sig. alla Parte_1
rifusione delle spese relative al giudizio cautelare in favore degli odierni
appellati. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente giudizio”.
Degli appellati
pagina 2 di 10 “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. n. cronol. 2771/2023 del
11/07/2023 RG n. 12741/2022 Repert. n. 4369/2023 del 12/07/2023 resa dal
Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Unico Dott. Raffaele Del Porto e
confermare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. 2) Preso atto delle
risultanze della CTU e della pacifica malafede e/o colpa grave con cui
l'appellante ha agito in giudizio, condannarlo al risarcimento dei danni
liquidati ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e Controparte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio per sentirlo condannare alla
[...] Parte_1
restituzione della somma di € 20.000 a favore di ed € 187.000 Controparte_1
a favore di allegando: Parte_2
− di essere stati convinti dal convenuto ad affidargli le somme oggetto di domanda affinché questi le investisse in qualità di agente di
[...]
Controparte_2
− di aver corrisposto al convenuto, rispettivamente, € 20.000 ed € 187.000,
come dimostrato dalla quietanza prodotta sub doc. 1 rilasciata a favore di pagina 3 di 10 e dal riconoscimento di debito sub doc. 2, sottoscritto a Controparte_1
favore di Parte_2
− di essersi avveduti di essere stati vittime di una truffa, in quanto il denaro non è stato né investito, né restituito e il convenuto è risultato estraneo a
Controparte_2
− che a fronte delle richieste di restituzione del denaro, ha Parte_1
sottoscritto una cambiale per € 78.000, non pagata e protestata.
2. è rimasto contumace. Parte_1
3. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. dell'11 luglio 2023, n. 2771/2023, il
Tribunale di Brescia ha accolto le domande attoree, condannando
[...]
alla restituzione delle somme di € 20.000 ed € 187.000, oltre interessi, Pt_1
ritenendo provata la consegna di tali somme sulla base dei documenti prodotti dagli attori.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto appello, con istanza di sospensione,
disconoscendo la sottoscrizione apposta sui documenti prodotti Parte_1
ex adverso e censurando la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale.
5. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Parte_2
chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni e il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
6. Con ordinanza del 12 giugno 2024 il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e ha disposto la verificazione delle pagina 4 di 10 sottoscrizioni disconosciute mediante C.T.U. grafologica.
7. All'udienza del 15 ottobre 2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertata la consegna degli importi di €
20.000 ed € 187.000 sulla base dei documenti prodotti dagli attori in primo grado (docc. 1 e 2, fasc. att.). In particolare, l'appellante ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui seguenti documenti:
− scrittura datata 4 ottobre 2021, con intestazione KA Investement
Partners, recante la dichiarazione che ha ricevuto € Parte_1
20.000 da per l'acquisto di quote (doc. 1, fasc. att.); Controparte_1
− scrittura datata “06/2021”, intestata “Dichiarazione di ricognizione di debito” in cui si dichiara debitore di € 187.000 verso Parte_1
(doc. 2, fasc. att.); Parte_2
− cambiale datata 28 febbraio 2022, per € 78.000 a favore di Parte_2
sottoscritta da (doc. 9, fasc. att.).
[...] Parte_1
Gli appellati hanno proposto istanza di verificazione, evidenziando l'identità
tra le sottoscrizioni disconosciute e quella apposta dall'appellante sulla procura rilasciata per il presente giudizio.
pagina 5 di 10 Il collegio ha disposto apposita C.T.U. grafologica.
Il C.T.U. ha così concluso: “Le tre sottoscrizioni a nome ' Parte_1
apposte in forma a sigla in calce alla scrittura privata datata 04.10.2021, alla
scrittura privata datata 06/2021 (doc. 1 e 2 di parte appellata) e alla cambiale
datata 28.02.2022 (doc. 9 di parte appellata); esaminata la sottoscrizione
della procura alle liti a firma di disponibile in originale e Parte_1
acquisito saggio grafico da parte di , sono risultate vergate con Parte_1
certezza dal signor . Parte_1
Il collegio condivide tale conclusione, in quanto sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici e non oggetto di alcun rilievo critico delle parti.
All'esito della positiva verificazione delle sottoscrizioni apposte dall'appellante, il collegio osserva che il doc. 1 prodotto dagli odierni appellati costituisce ex art.2735 c.c. confessione stragiudiziale fatta alla controparte dell'intervenuta ricezione da parte del della somma di € 20.000,00 e Pt_1
della relativa destinazione all'acquisizione delle quote di partecipazione ivi indicate e fa pertanto, ex art.2735 c.c. in combinato disposto con l'art.2733,
secondo comma, c.c., piena prova dei fatti in esso rappresentati. Risultando
con ciò dimostrate sia la dazione del denaro dal al sia la Parte_4 Pt_1
relativa destinazione, sarebbe stato onere del convenuto, quale accipiens, fornir prova di aver dato attuazione all'impegno assunto. In assenza di tale prova la dazione di denaro risulta pertanto ingiustificata e legittima il solvens a pagina 6 di 10 richiederne la restituzione.
Con riferimento al rapporto tra il e la società il doc. Pt_1 Parte_2
2 costituisce una ricognizione di debito, con il conseguente effetto di astrazione processuale del credito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Sarebbe stato onere dell'appellante, per sottrarsi all'obbligo restitutorio che ne deriva, fornire prova dell'intervenuto adempimento della promessa di pagamento ivi contenuta, o dell'estinzione per altro motivo dell'obbligazione o infine della relativa invalidità. Il si è invece limitato con l'atto Pt_1
d'appello a contestare la provenienza dalla sua mano di tale dichiarazione,
risultando tuttavia soccombente nel procedimento di verificazione conseguentemente instaurato su iniziativa della parte appellata.
Oltre al disconoscimento, contraddetto dall'esito della verificazione,
l'appellante non ha infatti introdotto alcun elemento idoneo a infirmare il valore confessorio della dichiarazione redatta su carta intestata di KA
Investment Partners, né a smentire la ricognizione di debito a favore di
Parte_2
Dunque, il primo motivo d'appello è infondato.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in quanto non sarebbe provata la conclusione di un contratto caratterizzata da dolo.
L'appellante si sofferma sull'inidoneità probatoria di documenti prodotti in pagina 7 di 10 primo grado (e-mail, contabili di bonifico, querele, un articolo online e la cambiale, cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in appello), malgrado tali documenti siano estranei alla ratio decidendi del Giudice del primo grado e non siano mai citati nell'ordinanza impugnata.
Sennonché l'ordinanza appellata poggia su due elementi ulteriori rispetto alla consegna delle somme: l'assenza di qualsiasi attività di investimento da parte di e l'assenza di rapporti tra quest'ultimo e KA Investment Partners Pt_1
(a dispetto dell'intestazione presente sul doc. 1, fasc. att.).
L'appello non ha addotto elementi utili a demolire tali rationes decidendi,
posto che l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato, di aver investito le somme ricevute o di averle restituite, né infine di avere con KA
Investment Partners un qualsiasi legame tale da giustificare l'utilizzo della carta intestata di tale società per la raccolta di denaro da investire.
Quindi, anche il secondo motivo è infondato, con conseguente rigetto dell'appello.
3. La domanda risarcitoria proposta dagli appellati ex art. 96, co. 1, c.p.c.
non può essere accolta, mancando l'allegazione e la prova del danno lamentato.
Ritiene tuttavia la corte che la condotta processuale dell'appellante, il quale ha incentrato il proprio appello su un disconoscimento che all'esito dell'istruttoria si è rivelato manifestamente infondato, con inutile aggravio di spesa e di pagina 8 di 10 tempo, debba comunque essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.,
risultando perciò temeraria l'azione intrapresa con l'impugnazione ex art.702
quater cpc dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Brescia. A tale fine il collegio ritiene equo determinare l'ulteriore somma dovuta dall'appellante in €
14.317, importo pari ai compensi liquidati in dispositivo per la difesa degli appellati.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000).
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente e interamente a carico dell'appellante.
Infine, sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
− rigetta l'appello avverso l'impugnata ordinanza ex art.702 ter cpc del
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 11 luglio 2023, n. 2771/2023 RG;
− condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.977 per la “fase di studio”, € 1.911 per la pagina 9 di 10 “fase introduttiva”, € 4.326 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 5.103
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge;
− condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati della somma di € 14.317 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente e interamente a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
PE AG
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Matteo, magistrato ordinario in tirocinio.
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