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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 233/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 2660/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 31/10/2023 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Marco Mereto e Giorgia Spina coma da mandato in atti appellante
e
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mario Ghersi come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese, senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande e/o produzioni e/o eccezioni nuove eventualmente avversariamente proposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2660/2023 resa dal Tribunale di Genova il 27- 31.10.2023 e notificata il 24.1.2024 ed in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa dell'atto di appello:
- in via istruttoria: ammettere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla memoria istruttoria di primo grado del 29.10.2021 da intendersi qui come integralmente trascritto;
- nel merito:
a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 17 del contratto di locazione intercorso tra la Signora e il Signor CP_2 CP_1
in data 28.9.2020 per le ragioni meglio precisate in atti e, conseguentemente,
[...]
dichiarare infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata ogni pretesa del
Signor nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
b) in via subordinata accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor agli CP_1
obblighi di correttezza e buona fede contrattuale meglio determinati in narrativa, dichiarando conseguentemente il medesimo decaduto da ogni garanzia eventualmente prestata dal Sig. anche in ragione dell'intervenuta estinzione della Parte_1
stessa;
c) comunque e in ogni caso: - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto
e, comunque non provata ogni pretesa del Signor nei confronti del Signor CP_1
liberando quest'ultimo dalla garanzia di cui all'art. 17 del contratto Parte_1
di locazione intercorso in data 28.9.2018 tra il Sig. e la signora Controparte_1 [...]
- dichiarare che il Signor nulla deve al Signor CP_2 Parte_1 CP_1
per le causali e le ragioni dedotte nell'ingiunzione opposta e, per l'effetto ed in
[...]
ogni caso, in accoglimento della proposta opposizione revocare il decreto ingiuntivo
n. 3328/2020 reso dal Tribunale civile di Genova in data 16-17.12.2020, in quanto infondato e/o inammissibile e/o nullo, rigettando qualsivoglia domanda di condanna nei confronti del Signor In ogni caso, con vittoria delle spese di lite in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellato : Controparte_1 “Piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso, occorrendo, anche per quanto attiene alla liceità ed efficacia dell'art. 17 del contratto di locazione 28/09/2018;
Confermare integralmente la sentenza impugnata e, comunque, respingere tutte le domande proposte dal signor nel presente giudizio;
Dichiarare tenuto Parte_1
e condannare il signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella Parte_1
misura che verrà liquidata dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Porre a carico del signor le spese della fase monitoria, del primo Parte_1
grado e tutte le spese del presente giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre
CPA e IVA”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3328/2020, emesso dal Tribunale di
Genova nei suoi confronti su ricorso di , il quale aveva azionato la Controparte_1
garanzia prestata dal (e dai signori e ) nel Pt_1 Parte_2 Parte_3
contratto di locazione intercorso tra e la sig.ra Controparte_1 CP_2
stipulato il 28/09/2018 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Genova, via Montanari
5/19. La sig.ra era rimasta morosa nel pagamento dei canoni di locazione da CP_2
aprile 2019 ed aveva ricevuto l'intimazione di sfratto per morosità nel novembre successivo.
In data 7.8.2020 il Tribunale di Genova convalidava lo sfratto per morosità, contestualmente emettendo ingiunzione di pagamento per € 8.800,00, a titolo di canoni e acconti spese scaduti, ma a nulla valeva la notifica alla conduttrice di atto di precetto per € 12.182,43.
La locatrice, con lettera raccomandata del 13.10.2020, inutilmente chiedeva ai signori e di adempiere “alla garanzia prestata” e quindi chiedeva Pt_1 Parte_2
l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti dei medesimi per € 8.800,00, pari all'importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 1895/2020 emessa nei confronti della nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità. CP_2
Il Tribunale di Genova, con decreto n. 3328/2020, emesso in data 16.12.2020, ingiungeva quindi ai signori , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, di pagare a “la somma di € 8.800,00 oltre agli Controparte_1
interessi come da domanda;
il compenso e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compenso ed in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre le successive occorrende”.
premesso quanto sopra, ha opposto che: Parte_1
- l'art. 17 del contratto di locazione era nullo per indeterminatezza, essendo il relativo testo incompleto ed interrotto senza lasciar intendere in che termini era pattuita la garanzia ivi contenuta;
- l'art. 17 del contratto di locazione violava gli artt. 1341 e 1342 c.c. non essendo approvato specificamente e separatamente;
- l'art. 17 era nullo per violazione dell'art. 1938 c.c. non essendo indicato l'importo massimo garantito;
- il locatore opposto aveva tenuto un comportamento contrario a buona fede non comunicando a esso garante la situazione moratoria della conduttrice, attendendo che il debito ammontasse a più di sette mensilità per azionare la garanzia e non tentando la conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 18 del contratto di locazione;
- il locatore opposto aveva sostanzialmente fatto credito alla conduttrice agendo in ritardo per l'intimazione di sfratto, violando l'art. 1956 c.c.
Si è costituito in giudizio esponendo che: Controparte_1
- l'art. 17 del contratto aveva un contenuto determinato, come emergente dal suo testo:
"A garanzia integrale di ogni obbligazione, nessuna esclusa, assunta dal conduttore nella presente scrittura, i Signori…” e proseguendo con l'indicazione delle generalità dei garanti;
- non doveva esservi l'indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c., non costituendo la garanzia in una locazione né obbligazione condizionale, né obbligazione futura;
- il contratto di locazione era stato risolto alla luce della morosità della conduttrice e, considerato che l'immobile non era stato rilasciato, i garanti erano responsabili fino all'avvenuto effettivo rilascio;
- la disciplina di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. non trovava applicazione poiché si trattava di contratto non redatto su moduli o formulari;
- non vi era stata alcuna violazione del dovere di buona fede, essendosi verificati eventi di natura processuale non imputabili a lui che avevano determinato l'allungamento dei tempi della procedura;
- la procedura di conciliazione prevista dal contratto era facoltativa.
Tanto premesso, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo oltre all'importo ulteriore di € 4.400,00 quale somma dovuta a titolo di indennità per illegittima occupazione nel frattempo maturata e comunque fino all'avvenuto rilascio dell'immobile.
La causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti, con la sentenza n. 2660/2023:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia
Cazzato, così provvede:
Rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
3328/2020 emesso dal Tribunale di Genova il 16.12.2020 da dichiararsi esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 2.991,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
In via preliminare, il Tribunale ha escluso l'applicabilità degli artt. 1341, 1342 c.c., trattandosi nella specie di contrattazione individualizzata e non di stipulazione mediante moduli o formulari ed ha, inoltre, ritenuto facoltativo l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 18 del contratto.
Quanto alla dedotta nullità dell'art. 17 del contratto, il Tribunale ha disatteso la deduzione attorea ricorrendo ai criteri di interpretazione di cui al codice civile per ricavare l'intenzione delle parti con riferimento alla pattuizione della garanzia, ritenendo valida la garanzia prestata per essere complessivamente la clausola determinata e chiara l'intenzione delle parti. La determinabilità dell'obbligazione di garanzia è stata ricondotta all'ammontare dei canoni mensili, oltre acconti spese di amministrazione.
Quanto alla violazione dei doveri di buona fede con riferimento alla tardiva intimazione dello sfratto, ad avviso del Tribunale non v'è stato comportamento scorretto in quanto ha ritenuto il tempo intercorso di quattro mesi tra l'insorgenza della morosità e l'azione in giudizio fisiologico nella normale risoluzione dei rapporti contrattuali.
Il Tribunale ha, poi, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da di pagamento delle ulteriori somme a titolo di occupazione senza Controparte_1
titolo dalla convalida all'effettivo rilascio poiché non collegata con l'opposizione del costituendo quindi una domanda nuova. Pt_1
Le spese sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza prevalente.
Propone appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamenta illogicità ed erroneità della statuizione del
Tribunale laddove, dapprima, ha accertato l'effettiva troncatura del testo del citato art. 17 e, in seguito, lo ha ritenuto determinato sulla base dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ad avviso dell'appellante il giudice non può sostituirsi alla libera pattuizione delle parti anche laddove sia mancante un accordo, potendosi integrare la volontà delle parti solo quando questa esista e sia espressa in modo non chiaro, per superare l'ambiguità del testo.
Per tali motivi chiede accertarsi la nullità dell'art. 17 del contratto.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto nullo l'art. 17 del contratto per mancanza dell'importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. Osserva che l'obbligazione del garante è valida solo quando sia determinata secondo indici certi, mentre nel caso di specie ciò non avviene nemmeno in base ad un'interpretazione sistematica del regolamento contrattuale.
Con il terzo motivo di appello si duole per l'ingiusto mancato accertamento della violazione del dovere di buona fede da parte dell'opposto, avendo questi indebitamente tardato otto mesi prima di procedere all'intimazione dello sfratto per morosità determinando un aggravio della posizione debitoria dell'appellante quale garante, determinando la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.; lamenta anche, al riguardo, che il Tribunale ha superato la previsione contrattuale di risoluzione del contratto per morosità per inosservanza dell'obbligo di corrispondere anche una sola mensilità.
Con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, avendo il giudice ritenuto prevalente la soccombenza del nonostante la Pt_1
dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
Si è costituito contestando l'avversario appello e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza gravata.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/2/2025 è stata trattenuta in decisione.
-----
Il primo motivo di appello non è fondato.
La clausola contenuta al punto 17 del contratto di locazione stipulato tra CP_1
e non è completa: essa, infatti, prevede che “A garanzia integrale
[...] CP_2
di ogni obbligazione, nessuna esclusa, assunta dal conduttore nella presente scrittura, i signori: , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
della Capra, 1 int. 17 piano 5°, titolare del codice fiscale , C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Campasso S. Nicola, 9a int. 11 – titolare del codice fiscale e C.F._1 , nato a [...] il [...] e residente in [...]della Parte_3
Capra, 1 int. 17 piano 5° - titolare del codice fiscale ,”. C.F._4
Come si nota, la clausola in esame è incompleta poichè non è retta da alcun verbo e dopo il codice fiscale di vi è una virgola senza che la frase continui Parte_3
oltre. Tuttavia, essa non appare indeterminata, essendo il suo contenuto, almeno in parte, determinato e così è stata correttamente ritenuta dal Tribunale.
E' palese, infatti, dalla semplice lettura della clausola in oggetto nel contesto del contratto nel quale è inserita, che e Parte_2 Parte_3 Pt_1
(il nostro appellante) hanno inteso obbligarsi personalmente nei confronti di
[...]
per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Controparte_1
locazione.
Si aggiunga che e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_1
sottoscritto il contratto contenente tale clausola quali “garanti”.
Posta la chiara volontà dei tre soggetti di impegnarsi a prestare una garanzia, e su questo non può esservi dubbio risultando tale volontà dalla semplice lettura del testo della clausola in esame, essa va interpretata nel senso “minimo” che è appunto quello della garanzia fideiussoria.
Del resto, la clausola n. 17 del contratto di locazione ripete quasi pedissequamente il disposto dell'art. 1936 c.c., che è la norma che disciplina la fideiussione e ciò depone ulteriormente nel senso che le parti abbiano voluto effettivamente stipulare detto contratto.
Inoltre, qualora non si seguisse tale interpretazione, basata peraltro sul dato letterale,
l'impegno assunto da , e sarebbe Parte_2 Parte_3 Parte_1
privo di significato in quanto costoro avrebbero firmato un contratto improduttivo di effetti nei loro confronti e ciò sarebbe in contrasto con il canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c.
Il Tribunale, per pervenire a tale conclusione, non ha quindi compiuto alcuna integrazione del testo contrattuale, come sostiene l'appellante, ma si è limitato a interpretare la volontà delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., aderendo all'interpretazione letterale della clausola nel contesto del contratto nel quale
è stata inserita.
Infatti, “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363, e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte (Cas. 14460/2011; Cas. 1381/2011)”.
Per le medesime ragioni, anche il motivo d'appello per violazione dell'art. 1367 c.c. appare infondato.
Il secondo motivo di appello si appalesa parimenti infondato.
I fideiussori hanno prestato garanzia, come si è visto, per “ogni obbligazione, nessuna esclusa, assunta dal conduttore nella presente scrittura”, quindi nel contratto di locazione.
Ora, <
l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938 c.c. che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura>> (Cass. n. 5423 del 2022).
Avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio, cioè alla causale del pagamento che
è stato richiesto all'appellante perché dovuto in base al contratto di locazione dalla conduttrice, si rileva che essa si è così originata: il locatore ha richiesto il pagamento dei canoni e degli acconti spese rimasti insoluti dapprima a parte conduttrice, alla quale ha anche intimato sfratto per morosità, e quindi, rimasta questa inerte, ai fideiussori.
E' questa la giustificazione della somma che secondo l'appellato sarebbe dovuta dal debitore garantito e della quale l'appellante è stato chiamato a rispondere ai sensi della garanzia prestata con la clausola 17 del contratto di locazione.
Ritiene la Corte che l'obbligazione dell'appellante di pagare quanto parte conduttrice avrebbe dovuto pagare a titolo di canoni in forza del contratto di locazione ed in ragione del suo inadempimento, non rappresentava in alcun modo, all'atto della stipulazione della garanzia, un'obbligazione futura.
Infatti, come rilevato dalla Corte Suprema, “l'art. 1938, come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un'obbligazione futura allude ad una garanzia che assume come oggetto una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante” (Cass. n. 5423 del 2022).
Nel caso di specie il pagamento dei canoni e degli acconti spese insoluti, in quanto dovuto dal debitore garantito come conseguenza della morosità della conduttrice, costituisce l'oggetto di un'obbligazione che, scaturendo dall'inadempimento e dunque dall'inosservanza delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione fin dal momento della stipulazione, si fonda su una fattispecie costitutiva che non può essere considerata come destinata a verificarsi integralmente in futuro. Tale fattispecie, supponendo il verificarsi dell'inadempimento delle obbligazioni della conduttrice di pagamento dei canoni, assunte dal debitore garantito al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale nascente dal contratto di locazione e dunque esistente per il garante al momento coevo dell'assunzione della garanzia, comprende il fatto dell'assunzione delle obbligazioni di pagamento dei canoni e, dunque, comprende un fatto che esisteva fin dal momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale di garanzia.
Il contratto infatti prevedeva il canone annuo di euro 6.000,00, da corrispondersi in rate mensili di euro 500,00, oltre ad euro 50,00 a titolo di rimborso spese.
L'obbligazione fideiussoria assunta dall'appellante laddove garantisce l'obbligazione della conduttrice al pagamento dei canoni alle scadenze e delle spese condominiali ha ad oggetto un'obbligazione che sorge al momento della stipula del contratto di locazione, anche se è sottoposta a termine per quanto riguarda i canoni da pagare alle singole scadenze.
Non essendosi, dunque, in presenza di un'obbligazione futura, cioè di un'obbligazione che veda i suoi fatti costitutivi pur previsti come verificabili, come tutti verificabili nel futuro, cioè successivamente all'assunzione della garanzia, la garanzia da parte dell'appellante del pagamento della somma di danaro dovuta in forza di essa non è riconducibile all'art. 1938 là dove si riferisce alle obbligazioni future.
L'invocazione dell'art. 1938 c.c. appare, dunque, priva di fondamento per l'obbligazione rispetto alla quale è stata azionata in questo processo la garanzia.
Il motivo di appello va quindi respinto.
Va, a questo punto, esaminato il motivo di appello relativo all'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.
L'appellante deduce che il locatore, pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del conduttore, ha continuato a fargli credito, senza essere stato preventivamente autorizzato in tal senso dal fideiussore, per cui, essendo i crediti azionati con il presente giudizio di gran lunga successivi alle prime manifestazioni di insolvenza del debitore, l'appellante deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio.
Certamente far credito significa non solo mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma anche lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione in suo favore senza eseguire la propria.
Tuttavia, va notato che non essendo stata nel caso di specie la fideiussione prestata per un'obbligazione futura, non occorrerebbe alcuna autorizzazione del fideiussore.
In ogni caso, non può dirsi che il locatore abbia violato i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, come affermato ancora dall'appellante.
L'appellante evidenzia infatti che la morosità è iniziata ad aprile 2019 e la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità è avvenuta il 29.11.2019, sicchè vi sarebbe stata una concessione di credito nei confronti della conduttrice le cui condizioni patrimoniali erano peggiorate.
Ora, il locatore ha notificato l'intimazione di sfratto dopo che la conduttrice non aveva pagato i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre novembre 2019.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che, ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978, la morosità rilevante ai fini dell'inadempimento del contratto
è di una sola mensilità, e non di due come indicato in sentenza.
Da ciò, secondo l'appellante, ne deriverebbe che il contratto di locazione oggetto di causa si sarebbe risolto “già a decorrere dalla fine del mese di aprile e che il Signor avrebbe potuto proporre sfratto per morosità nei CP_1
confronti della signora O comunque certamente non attendere fino al CP_2
mese di dicembre del medesimo anno prima di procedere giudizialmente (è agli atti come lo sfratto sia stato notificato alla debitrice a dicembre del 2019)”.
Tali asserzioni sono infondate in quanto, se è vero che l'art. 5 L. n. 392/1978 pone quale causa risolutiva della locazione il mancato pagamento anche di un solo canone, costituisce circostanza pacifica - comunque non contestata e non oggetto d'appello con conseguente passaggio in giudicato della relativa circostanza - che con l'intimazione di sfratto, notificata alla conduttrice in data 28/11 - 02/12/2019 (e quindi prima della scadenza del canone di dicembre), l'appellato ha dato atto del mancato pagamento dei canoni e acconti “per i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2019” e, pertanto, avendo la conduttrice pagato, dopo quello mancato di aprile, la mensilità successiva di maggio, la prima mensilità rilevante ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978, coincide con la mensilità del giugno successivo.
Poiché lo sfratto è stato notificato a novembre 2019, l'azione giudiziale è stata instaurata soltanto 5 mesi più tardi e ciò esclude la fondatezza dell'eccezione ex art. 1956 c.c.
Non vi è stata infatti violazione del dovere di buona fede in quanto un periodo di cinque mesi (che può giustificarsi quale tolleranza in attesa che il conduttore sani la sua posizione debitoria, evitando inutili spese legali) appare congruo in attesa della risoluzione dei rapporti contrattuali.
Il fideiussore non è pertanto liberato ex art. 1956 c.c.
Infine, con riguardo alla doglianza concernente le spese di lite, va detto che il
Tribunale, nella relativa regolamentazione, ha fatto corretta applicazione del principio della “soccombenza prevalente”, poiché è indubbio che l'appellante all'esito del giudizio di opposizione è risultato - in maniera pressocché totale – soccombente e da ciò la correttezza della relativa statuizione in punto spese di lite.
In conclusione l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55
e succ. mod. e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 ad euro 26.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle pese del presente grado del giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 4 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 233/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 2660/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 31/10/2023 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Marco Mereto e Giorgia Spina coma da mandato in atti appellante
e
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mario Ghersi come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese, senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande e/o produzioni e/o eccezioni nuove eventualmente avversariamente proposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2660/2023 resa dal Tribunale di Genova il 27- 31.10.2023 e notificata il 24.1.2024 ed in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa dell'atto di appello:
- in via istruttoria: ammettere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla memoria istruttoria di primo grado del 29.10.2021 da intendersi qui come integralmente trascritto;
- nel merito:
a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 17 del contratto di locazione intercorso tra la Signora e il Signor CP_2 CP_1
in data 28.9.2020 per le ragioni meglio precisate in atti e, conseguentemente,
[...]
dichiarare infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata ogni pretesa del
Signor nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
b) in via subordinata accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor agli CP_1
obblighi di correttezza e buona fede contrattuale meglio determinati in narrativa, dichiarando conseguentemente il medesimo decaduto da ogni garanzia eventualmente prestata dal Sig. anche in ragione dell'intervenuta estinzione della Parte_1
stessa;
c) comunque e in ogni caso: - accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto
e, comunque non provata ogni pretesa del Signor nei confronti del Signor CP_1
liberando quest'ultimo dalla garanzia di cui all'art. 17 del contratto Parte_1
di locazione intercorso in data 28.9.2018 tra il Sig. e la signora Controparte_1 [...]
- dichiarare che il Signor nulla deve al Signor CP_2 Parte_1 CP_1
per le causali e le ragioni dedotte nell'ingiunzione opposta e, per l'effetto ed in
[...]
ogni caso, in accoglimento della proposta opposizione revocare il decreto ingiuntivo
n. 3328/2020 reso dal Tribunale civile di Genova in data 16-17.12.2020, in quanto infondato e/o inammissibile e/o nullo, rigettando qualsivoglia domanda di condanna nei confronti del Signor In ogni caso, con vittoria delle spese di lite in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellato : Controparte_1 “Piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso, occorrendo, anche per quanto attiene alla liceità ed efficacia dell'art. 17 del contratto di locazione 28/09/2018;
Confermare integralmente la sentenza impugnata e, comunque, respingere tutte le domande proposte dal signor nel presente giudizio;
Dichiarare tenuto Parte_1
e condannare il signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella Parte_1
misura che verrà liquidata dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Porre a carico del signor le spese della fase monitoria, del primo Parte_1
grado e tutte le spese del presente giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre
CPA e IVA”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3328/2020, emesso dal Tribunale di
Genova nei suoi confronti su ricorso di , il quale aveva azionato la Controparte_1
garanzia prestata dal (e dai signori e ) nel Pt_1 Parte_2 Parte_3
contratto di locazione intercorso tra e la sig.ra Controparte_1 CP_2
stipulato il 28/09/2018 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Genova, via Montanari
5/19. La sig.ra era rimasta morosa nel pagamento dei canoni di locazione da CP_2
aprile 2019 ed aveva ricevuto l'intimazione di sfratto per morosità nel novembre successivo.
In data 7.8.2020 il Tribunale di Genova convalidava lo sfratto per morosità, contestualmente emettendo ingiunzione di pagamento per € 8.800,00, a titolo di canoni e acconti spese scaduti, ma a nulla valeva la notifica alla conduttrice di atto di precetto per € 12.182,43.
La locatrice, con lettera raccomandata del 13.10.2020, inutilmente chiedeva ai signori e di adempiere “alla garanzia prestata” e quindi chiedeva Pt_1 Parte_2
l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti dei medesimi per € 8.800,00, pari all'importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 1895/2020 emessa nei confronti della nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità. CP_2
Il Tribunale di Genova, con decreto n. 3328/2020, emesso in data 16.12.2020, ingiungeva quindi ai signori , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, di pagare a “la somma di € 8.800,00 oltre agli Controparte_1
interessi come da domanda;
il compenso e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compenso ed in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., oltre le successive occorrende”.
premesso quanto sopra, ha opposto che: Parte_1
- l'art. 17 del contratto di locazione era nullo per indeterminatezza, essendo il relativo testo incompleto ed interrotto senza lasciar intendere in che termini era pattuita la garanzia ivi contenuta;
- l'art. 17 del contratto di locazione violava gli artt. 1341 e 1342 c.c. non essendo approvato specificamente e separatamente;
- l'art. 17 era nullo per violazione dell'art. 1938 c.c. non essendo indicato l'importo massimo garantito;
- il locatore opposto aveva tenuto un comportamento contrario a buona fede non comunicando a esso garante la situazione moratoria della conduttrice, attendendo che il debito ammontasse a più di sette mensilità per azionare la garanzia e non tentando la conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 18 del contratto di locazione;
- il locatore opposto aveva sostanzialmente fatto credito alla conduttrice agendo in ritardo per l'intimazione di sfratto, violando l'art. 1956 c.c.
Si è costituito in giudizio esponendo che: Controparte_1
- l'art. 17 del contratto aveva un contenuto determinato, come emergente dal suo testo:
"A garanzia integrale di ogni obbligazione, nessuna esclusa, assunta dal conduttore nella presente scrittura, i Signori…” e proseguendo con l'indicazione delle generalità dei garanti;
- non doveva esservi l'indicazione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c., non costituendo la garanzia in una locazione né obbligazione condizionale, né obbligazione futura;
- il contratto di locazione era stato risolto alla luce della morosità della conduttrice e, considerato che l'immobile non era stato rilasciato, i garanti erano responsabili fino all'avvenuto effettivo rilascio;
- la disciplina di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. non trovava applicazione poiché si trattava di contratto non redatto su moduli o formulari;
- non vi era stata alcuna violazione del dovere di buona fede, essendosi verificati eventi di natura processuale non imputabili a lui che avevano determinato l'allungamento dei tempi della procedura;
- la procedura di conciliazione prevista dal contratto era facoltativa.
Tanto premesso, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo oltre all'importo ulteriore di € 4.400,00 quale somma dovuta a titolo di indennità per illegittima occupazione nel frattempo maturata e comunque fino all'avvenuto rilascio dell'immobile.
La causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti, con la sentenza n. 2660/2023:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia
Cazzato, così provvede:
Rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
3328/2020 emesso dal Tribunale di Genova il 16.12.2020 da dichiararsi esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 2.991,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
In via preliminare, il Tribunale ha escluso l'applicabilità degli artt. 1341, 1342 c.c., trattandosi nella specie di contrattazione individualizzata e non di stipulazione mediante moduli o formulari ed ha, inoltre, ritenuto facoltativo l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 18 del contratto.
Quanto alla dedotta nullità dell'art. 17 del contratto, il Tribunale ha disatteso la deduzione attorea ricorrendo ai criteri di interpretazione di cui al codice civile per ricavare l'intenzione delle parti con riferimento alla pattuizione della garanzia, ritenendo valida la garanzia prestata per essere complessivamente la clausola determinata e chiara l'intenzione delle parti. La determinabilità dell'obbligazione di garanzia è stata ricondotta all'ammontare dei canoni mensili, oltre acconti spese di amministrazione.
Quanto alla violazione dei doveri di buona fede con riferimento alla tardiva intimazione dello sfratto, ad avviso del Tribunale non v'è stato comportamento scorretto in quanto ha ritenuto il tempo intercorso di quattro mesi tra l'insorgenza della morosità e l'azione in giudizio fisiologico nella normale risoluzione dei rapporti contrattuali.
Il Tribunale ha, poi, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da di pagamento delle ulteriori somme a titolo di occupazione senza Controparte_1
titolo dalla convalida all'effettivo rilascio poiché non collegata con l'opposizione del costituendo quindi una domanda nuova. Pt_1
Le spese sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza prevalente.
Propone appello Parte_1
Con il primo motivo di appello lamenta illogicità ed erroneità della statuizione del
Tribunale laddove, dapprima, ha accertato l'effettiva troncatura del testo del citato art. 17 e, in seguito, lo ha ritenuto determinato sulla base dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ad avviso dell'appellante il giudice non può sostituirsi alla libera pattuizione delle parti anche laddove sia mancante un accordo, potendosi integrare la volontà delle parti solo quando questa esista e sia espressa in modo non chiaro, per superare l'ambiguità del testo.
Per tali motivi chiede accertarsi la nullità dell'art. 17 del contratto.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto nullo l'art. 17 del contratto per mancanza dell'importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. Osserva che l'obbligazione del garante è valida solo quando sia determinata secondo indici certi, mentre nel caso di specie ciò non avviene nemmeno in base ad un'interpretazione sistematica del regolamento contrattuale.
Con il terzo motivo di appello si duole per l'ingiusto mancato accertamento della violazione del dovere di buona fede da parte dell'opposto, avendo questi indebitamente tardato otto mesi prima di procedere all'intimazione dello sfratto per morosità determinando un aggravio della posizione debitoria dell'appellante quale garante, determinando la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.; lamenta anche, al riguardo, che il Tribunale ha superato la previsione contrattuale di risoluzione del contratto per morosità per inosservanza dell'obbligo di corrispondere anche una sola mensilità.
Con il quarto motivo di appello lamenta l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, avendo il giudice ritenuto prevalente la soccombenza del nonostante la Pt_1
dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
Si è costituito contestando l'avversario appello e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza gravata.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/2/2025 è stata trattenuta in decisione.
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Il primo motivo di appello non è fondato.
La clausola contenuta al punto 17 del contratto di locazione stipulato tra CP_1
e non è completa: essa, infatti, prevede che “A garanzia integrale
[...] CP_2
di ogni obbligazione, nessuna esclusa, assunta dal conduttore nella presente scrittura, i signori: , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
della Capra, 1 int. 17 piano 5°, titolare del codice fiscale , C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Campasso S. Nicola, 9a int. 11 – titolare del codice fiscale e C.F._1 , nato a [...] il [...] e residente in [...]della Parte_3
Capra, 1 int. 17 piano 5° - titolare del codice fiscale ,”. C.F._4
Come si nota, la clausola in esame è incompleta poichè non è retta da alcun verbo e dopo il codice fiscale di vi è una virgola senza che la frase continui Parte_3
oltre. Tuttavia, essa non appare indeterminata, essendo il suo contenuto, almeno in parte, determinato e così è stata correttamente ritenuta dal Tribunale.
E' palese, infatti, dalla semplice lettura della clausola in oggetto nel contesto del contratto nel quale è inserita, che e Parte_2 Parte_3 Pt_1
(il nostro appellante) hanno inteso obbligarsi personalmente nei confronti di
[...]
per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Controparte_1
locazione.
Si aggiunga che e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_1
sottoscritto il contratto contenente tale clausola quali “garanti”.
Posta la chiara volontà dei tre soggetti di impegnarsi a prestare una garanzia, e su questo non può esservi dubbio risultando tale volontà dalla semplice lettura del testo della clausola in esame, essa va interpretata nel senso “minimo” che è appunto quello della garanzia fideiussoria.
Del resto, la clausola n. 17 del contratto di locazione ripete quasi pedissequamente il disposto dell'art. 1936 c.c., che è la norma che disciplina la fideiussione e ciò depone ulteriormente nel senso che le parti abbiano voluto effettivamente stipulare detto contratto.
Inoltre, qualora non si seguisse tale interpretazione, basata peraltro sul dato letterale,
l'impegno assunto da , e sarebbe Parte_2 Parte_3 Parte_1
privo di significato in quanto costoro avrebbero firmato un contratto improduttivo di effetti nei loro confronti e ciò sarebbe in contrasto con il canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c.
Il Tribunale, per pervenire a tale conclusione, non ha quindi compiuto alcuna integrazione del testo contrattuale, come sostiene l'appellante, ma si è limitato a interpretare la volontà delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., aderendo all'interpretazione letterale della clausola nel contesto del contratto nel quale
è stata inserita.
Infatti, “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363, e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte (Cas. 14460/2011; Cas. 1381/2011)”.
Per le medesime ragioni, anche il motivo d'appello per violazione dell'art. 1367 c.c. appare infondato.
Il secondo motivo di appello si appalesa parimenti infondato.
I fideiussori hanno prestato garanzia, come si è visto, per “ogni obbligazione, nessuna esclusa, assunta dal conduttore nella presente scrittura”, quindi nel contratto di locazione.
Ora, <
l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore in un contratto, la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938 c.c. che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura>> (Cass. n. 5423 del 2022).
Avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio, cioè alla causale del pagamento che
è stato richiesto all'appellante perché dovuto in base al contratto di locazione dalla conduttrice, si rileva che essa si è così originata: il locatore ha richiesto il pagamento dei canoni e degli acconti spese rimasti insoluti dapprima a parte conduttrice, alla quale ha anche intimato sfratto per morosità, e quindi, rimasta questa inerte, ai fideiussori.
E' questa la giustificazione della somma che secondo l'appellato sarebbe dovuta dal debitore garantito e della quale l'appellante è stato chiamato a rispondere ai sensi della garanzia prestata con la clausola 17 del contratto di locazione.
Ritiene la Corte che l'obbligazione dell'appellante di pagare quanto parte conduttrice avrebbe dovuto pagare a titolo di canoni in forza del contratto di locazione ed in ragione del suo inadempimento, non rappresentava in alcun modo, all'atto della stipulazione della garanzia, un'obbligazione futura.
Infatti, come rilevato dalla Corte Suprema, “l'art. 1938, come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un'obbligazione futura allude ad una garanzia che assume come oggetto una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante” (Cass. n. 5423 del 2022).
Nel caso di specie il pagamento dei canoni e degli acconti spese insoluti, in quanto dovuto dal debitore garantito come conseguenza della morosità della conduttrice, costituisce l'oggetto di un'obbligazione che, scaturendo dall'inadempimento e dunque dall'inosservanza delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione fin dal momento della stipulazione, si fonda su una fattispecie costitutiva che non può essere considerata come destinata a verificarsi integralmente in futuro. Tale fattispecie, supponendo il verificarsi dell'inadempimento delle obbligazioni della conduttrice di pagamento dei canoni, assunte dal debitore garantito al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale nascente dal contratto di locazione e dunque esistente per il garante al momento coevo dell'assunzione della garanzia, comprende il fatto dell'assunzione delle obbligazioni di pagamento dei canoni e, dunque, comprende un fatto che esisteva fin dal momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale di garanzia.
Il contratto infatti prevedeva il canone annuo di euro 6.000,00, da corrispondersi in rate mensili di euro 500,00, oltre ad euro 50,00 a titolo di rimborso spese.
L'obbligazione fideiussoria assunta dall'appellante laddove garantisce l'obbligazione della conduttrice al pagamento dei canoni alle scadenze e delle spese condominiali ha ad oggetto un'obbligazione che sorge al momento della stipula del contratto di locazione, anche se è sottoposta a termine per quanto riguarda i canoni da pagare alle singole scadenze.
Non essendosi, dunque, in presenza di un'obbligazione futura, cioè di un'obbligazione che veda i suoi fatti costitutivi pur previsti come verificabili, come tutti verificabili nel futuro, cioè successivamente all'assunzione della garanzia, la garanzia da parte dell'appellante del pagamento della somma di danaro dovuta in forza di essa non è riconducibile all'art. 1938 là dove si riferisce alle obbligazioni future.
L'invocazione dell'art. 1938 c.c. appare, dunque, priva di fondamento per l'obbligazione rispetto alla quale è stata azionata in questo processo la garanzia.
Il motivo di appello va quindi respinto.
Va, a questo punto, esaminato il motivo di appello relativo all'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.
L'appellante deduce che il locatore, pur consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del conduttore, ha continuato a fargli credito, senza essere stato preventivamente autorizzato in tal senso dal fideiussore, per cui, essendo i crediti azionati con il presente giudizio di gran lunga successivi alle prime manifestazioni di insolvenza del debitore, l'appellante deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio.
Certamente far credito significa non solo mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma anche lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione in suo favore senza eseguire la propria.
Tuttavia, va notato che non essendo stata nel caso di specie la fideiussione prestata per un'obbligazione futura, non occorrerebbe alcuna autorizzazione del fideiussore.
In ogni caso, non può dirsi che il locatore abbia violato i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, come affermato ancora dall'appellante.
L'appellante evidenzia infatti che la morosità è iniziata ad aprile 2019 e la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità è avvenuta il 29.11.2019, sicchè vi sarebbe stata una concessione di credito nei confronti della conduttrice le cui condizioni patrimoniali erano peggiorate.
Ora, il locatore ha notificato l'intimazione di sfratto dopo che la conduttrice non aveva pagato i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre novembre 2019.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che, ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978, la morosità rilevante ai fini dell'inadempimento del contratto
è di una sola mensilità, e non di due come indicato in sentenza.
Da ciò, secondo l'appellante, ne deriverebbe che il contratto di locazione oggetto di causa si sarebbe risolto “già a decorrere dalla fine del mese di aprile e che il Signor avrebbe potuto proporre sfratto per morosità nei CP_1
confronti della signora O comunque certamente non attendere fino al CP_2
mese di dicembre del medesimo anno prima di procedere giudizialmente (è agli atti come lo sfratto sia stato notificato alla debitrice a dicembre del 2019)”.
Tali asserzioni sono infondate in quanto, se è vero che l'art. 5 L. n. 392/1978 pone quale causa risolutiva della locazione il mancato pagamento anche di un solo canone, costituisce circostanza pacifica - comunque non contestata e non oggetto d'appello con conseguente passaggio in giudicato della relativa circostanza - che con l'intimazione di sfratto, notificata alla conduttrice in data 28/11 - 02/12/2019 (e quindi prima della scadenza del canone di dicembre), l'appellato ha dato atto del mancato pagamento dei canoni e acconti “per i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2019” e, pertanto, avendo la conduttrice pagato, dopo quello mancato di aprile, la mensilità successiva di maggio, la prima mensilità rilevante ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978, coincide con la mensilità del giugno successivo.
Poiché lo sfratto è stato notificato a novembre 2019, l'azione giudiziale è stata instaurata soltanto 5 mesi più tardi e ciò esclude la fondatezza dell'eccezione ex art. 1956 c.c.
Non vi è stata infatti violazione del dovere di buona fede in quanto un periodo di cinque mesi (che può giustificarsi quale tolleranza in attesa che il conduttore sani la sua posizione debitoria, evitando inutili spese legali) appare congruo in attesa della risoluzione dei rapporti contrattuali.
Il fideiussore non è pertanto liberato ex art. 1956 c.c.
Infine, con riguardo alla doglianza concernente le spese di lite, va detto che il
Tribunale, nella relativa regolamentazione, ha fatto corretta applicazione del principio della “soccombenza prevalente”, poiché è indubbio che l'appellante all'esito del giudizio di opposizione è risultato - in maniera pressocché totale – soccombente e da ciò la correttezza della relativa statuizione in punto spese di lite.
In conclusione l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55
e succ. mod. e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 ad euro 26.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle pese del presente grado del giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 4 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO