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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 972/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
Repubblica Domenicana, il 24/03/1985, residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Costantina Mignogna del Foro di Milano
e da
, (C.F. , nato il [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2 in San Giuliano ES (MI) via Dostoevskij n. 5, rappresentato e difeso, dall'Avv. Sara
Bertolai del Foro di Milano
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto, depositato in data 9.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.08.2011 a San NA
ES tra i coniugi e , iscritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune al n. 16, Parte I, anno 2011;
2. ordinare al Comune di San NA ES di annotare l'emananda sentenza a margine
Pag. 1 dell'atto di matrimonio e provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3. affidare i figli e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Persona_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e a preservarli e non coinvolgerli in caso di divergenze di opinioni o occasionali conflitti fra gli stessi;
ogni altra decisione riguardante l'educazione, la crescita e la salute dei minori andrà concordata tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, salvo l'urgenza per le questioni medico-sanitarie;
4. collocare i figli e in via prevalente presso la madre, nella casa Persona_1 Per_2 familiare sita in San Giuliano ES, Via Dostoeskij, 5;
5. assegnare alla OR la casa familiare, sita in San Giuliano Parte_1
ES, Via Dostoevskij Nr. 5, in qualità di genitore collocatario dei figli e ciò fino alla raggiunta indipendenza economica degli stessi;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, con pernotto il sabato sera;
- due pomeriggi a settimana, da concordare preventivamente con la madre;
- i genitori si danno atto che i ragazzi hanno trascorso in passato lunghi periodi di vacanza durante l'estate a Santo Domingo, presso l'abitazione dei nonni materni e concordano che tale abitudine possa rimanere anche per l'avvenire, a condizione che non pregiudichi il pari diritto del padre a trascorrere parte del periodo estivo con i figli;
pertanto quest'ultimi trascorreranno ogni estate, da 4 a 5 settimane a Santo Domingo, tra i mesi di giugno e agosto di ciascun anno, previamente concordate fra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno, con costi di trasporto a carico dei nonni materni;
si dà atto che la OR nell'anno 2025, in accordo con Pt_1
l'altro genitore, porterà i ragazzi a Santo Domingo dal 15 giugno 2025 al 24 agosto 2025;
- entro il 30 marzo di ciascun anno, le parti concorderanno altresì le due settimane, anche non consecutive, che i ragazzi trascorreranno con il padre durante la sospensione estiva dell'attività scolastica;
- i figli trascorreranno, inoltre, le festività natalizie ad anni alterni con l'un genitore o l'altro; il genitore che non avrà potuto trascorrere il giorno di Natale con i figli, vi trascorrerà il 26 dicembre;
- i restanti ponti e festività da calendario, nel silenzio delle parti o in caso di disaccordo fra esse, verranno trascorsi seguendo il calendario ordinario, salvo sempre diverse e migliori intese fra i genitori;
7. porre a carico del sig. il contributo ordinario al mantenimento di Parte_2 Per_3
[...] e nella misura di euro 300,00 complessivi, da corrispondere alla OR Per_1 Per_2 entro il giorno 20 di ogni mese;
importo soggetto a rivalutazione Parte_1 annualmente secondo gli Indici Istat;
le parti si danno reciprocamente atto che determinazione di tale importo tiene conto del fatto che il padre si impegna a farsi carico in via diretta ed esclusiva anche delle spese ordinarie condominiali relative alla casa familiare, come meglio specificato nei punti che seguono;
8. porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla prole, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte D'Appello di Milano e
Tribunale di Milano del 14.11.2017, di seguito meglio precisate:
a.
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
a.
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
b.
1- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
b.
2- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
c.
1- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
Pag. 3 campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
c.
2- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto del mezzo di trasporto (scooter, moto, automobile, monopattino etc..) e conseguente manutenzione (comprensivo di bollo, assicurazione ed eventuali sanzioni per violazioni al codice della strada); Il genitore che avrà anticpato il costo relativo alla voce straordinaria dovrà inviarne la relativa contabile al coniuge a mezzo mail, e questi dovrà restituirne il 50% entro il mese successivo a mezzo bonifico bancario.
9. Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla OR in qualità di genitore prevalentemente collocatario della prole oltre che Pt_1 genitore sul quale gravano in misura prevalente la cura, l'accudimento ed il mantenimento della stessa;
all'uopo il sig. si impegna a fornire alla OR la Pt_2 Pt_1 documentazione necessaria per l'ottenimento dell'assegno in question da parte della stessa;
10. Le parti concordano che il sig. usufruirà delle detrazioni fiscali per i figli a carico Pt_2 nella misura del 100%, con impegno della OR a fornire le relative pezze Pt_1 giustificative;
11. Il Signor , quale ulteriore componente del contributo ordinario al mantenimento Pt_2 dei minori, si obbliga a fare fronte in via esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare e a farsi carico integralmente delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, con la precisazione quanto alle spese condominiali ordinarie che, in caso di mancato pagamento da parte del signor , decorsi 10 giorni dalla scadenza, Pt_2 potrà provvedervi la OR , con diritto di rivalsa di quanto corrisposto al Pt_1
Condominio nei confronti del signor;
Pt_2
12. Le parti prestano sin d'ora il consenso al rinnovo reciproco dei passaporti validi per l'espatrio, ivi compresi quelli dei figli.
Regolamentazione rapporti patrimoniali
13. Al fine della definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, rivestendo tale previsione, per i coniugi stessi, carattere di elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i sigg. e Pt_1 Pt_2 convengono che la Sig.ra si obbliga a trasferire, a mezzo di atto notarile, al Signor Pt_1
Pag. 4 che si obbliga ad accettare, la sua quota pari al 50% di proprietà dei seguenti Parte_2 beni, facenti parte del complesso condominiale denominato "I giardini di Milano" sito in
Comune di San Giuliano ES (MI), frazione Zivido, avente accesso dalla via Dostoevskiy
n. 5/0, e più precisamente: appartamento al piano secondo, composto da soggiorno con accesso a balcone, cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno, camera, altro disimpegno, bagno e camera, con annessi, quali pertinenze dello stesso, (i) cantina al piano terreno e (ii) autorimessa al piano interrato, i cui dati catastali sono:
Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 18
a. mappale 466, subalterno 7, via Dostoevskiy n. SC, piano 2-T, categoria A/3, classe 4, vani
6, rendita catastale euro 619,75=; unitamente al b. mappale 469, subalterno 18, via Dostoevskiy n. SC, piano S1, categoria C/6, classe 6, metri quadri 13, rendita catastale euro 38,27=, senza richiedere né pretendere e/o esigere alcun corrispettivo, bensì a definizione dei rapporti di dare ed avere derivanti dal rapporto di coniugio;
14. Le parti riconoscono e danno atto reciprocamente che il trasferimento immobiliare di cui al punto che precede è sottoposto alla condizione sospensiva dell'accollo liberatorio da parte del Sig. del Mutuo di Credito Fondiario contratto dalle parti in data Parte_2
29.7.2020 presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto delle unità sopraelencate, il quale dovrà perfezionarsi precedentemente o contestualmente alla cessione immobiliare e che fino all'avveramento di detta condizione rimane sospeso l'obbligo del trasferimento della quota di immobile di proprietà della OR , rimandendo invece Pt_1 operanti tutti i restanti impegni assunti con il presente accordo. Entrambe le parti si impegnano con concretezza e serietà ad ogni operazione utile all'accollo integrale in capo al sig.
[...]
tratto dalle parti in data 29.7.2020 con l'Istituto Bancario Controparte_1
Monte dei Paschi di Siena;
15. Dal momento dell'avveramento della condizione sospensiva, la OR si impegna Pt_1
a cedere la propria quota dell'immobile di cui ai punti che precedono entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del sig. di voler procedere con la detta cessione;
Pt_2
16. Le parti danno atto che l'integrale accollo del mutuo di cui ai punti che precedono è da considerarsi quale contributo al mantenimento dei figli che continueranno ad abitare la ex casa familiare sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
17. Le spese notarili e gli oneri tutti relativi ai suindicati trasferimenti saranno a carico
Pag. 5 esclusivo del signor con impegno di quest'ultimo a chiudere il conto corrente Pt_2 bancario d'appoggio del mutuo in modo da liberare la sig.ra da ogni vincolo Pt_1 contrattuale;
eventuali detrazioni fiscali relativi alla casa coniugale resteranno a beneficio esclusivo del sig. ; Pt_2
18. Nel caso in cui l'avveramento della condizione sospensiva di cui ai punti precedenti dovesse rivelarsi eccessivamente difficoltosa e/o non realizzabile, pregiudicando conseguentemente la cessione della quota dell'immobile da parte della Signora a favore del signor Pt_1 [...]
, le parti concordano che, una volta venuti meno i presupposti per l'assegnazione della Pt_2 casa familiare alla OR per intervenuta indipendenza economica di entrambi i Pt_1 figli, l'immobile potrà essere messo in vendita a terzi. In detto caso i signori e Pt_1 [...]
concordano che il corrispettivo della vendita, al netto delle somme corrisposte alla Pt_2 banca per l'estinzione del relativo mutuo ipotecario, saranno incassate e trattenute interamente dal signor , con rinuncia della OR alla propria quota del 50%; Pt_2 Pt_1
19. La OR s'impegna a notificare avviso di rinuncia all'ordine di pagamento Pt_1 diretto da parte del datore di lavoro del sig. con decorrenza dal mese successivo alla Pt_2 sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte;
20. Le parti, fatto salvo il corretto e puntuale assolvimento degli impegni di cui ai precedenti punti 13), 14), 15),17) e 18), dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra di loro intercorrente e di non aver più null'altro a che pretendere reciprocamente in ragione dell'intercorso rapporto coniugale.
21. Spese di lite compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Parte_1 Parte_2
NA ES in data 03.08.2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.16 P. 1 Anno 2011) e dalla loro unione sono nati i figli , nato a [...]_4
NA ES il 20.08.2009, e , nato a [...] il [...]. Persona_5
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 618/2024 emessa dal Tribunale di Lodi pubblicata il 16.08.2024, passata in giudicato il 28/02/2025.
Pag. 6 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San NA ES in data 03.08.2011
[...] Parte_2
(matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.16 P. 1 Anno 2011);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San NA ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 01/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 972/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
Repubblica Domenicana, il 24/03/1985, residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Costantina Mignogna del Foro di Milano
e da
, (C.F. , nato il [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2 in San Giuliano ES (MI) via Dostoevskij n. 5, rappresentato e difeso, dall'Avv. Sara
Bertolai del Foro di Milano
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto, depositato in data 9.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.08.2011 a San NA
ES tra i coniugi e , iscritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune al n. 16, Parte I, anno 2011;
2. ordinare al Comune di San NA ES di annotare l'emananda sentenza a margine
Pag. 1 dell'atto di matrimonio e provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3. affidare i figli e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Persona_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e a preservarli e non coinvolgerli in caso di divergenze di opinioni o occasionali conflitti fra gli stessi;
ogni altra decisione riguardante l'educazione, la crescita e la salute dei minori andrà concordata tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, salvo l'urgenza per le questioni medico-sanitarie;
4. collocare i figli e in via prevalente presso la madre, nella casa Persona_1 Per_2 familiare sita in San Giuliano ES, Via Dostoeskij, 5;
5. assegnare alla OR la casa familiare, sita in San Giuliano Parte_1
ES, Via Dostoevskij Nr. 5, in qualità di genitore collocatario dei figli e ciò fino alla raggiunta indipendenza economica degli stessi;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, con pernotto il sabato sera;
- due pomeriggi a settimana, da concordare preventivamente con la madre;
- i genitori si danno atto che i ragazzi hanno trascorso in passato lunghi periodi di vacanza durante l'estate a Santo Domingo, presso l'abitazione dei nonni materni e concordano che tale abitudine possa rimanere anche per l'avvenire, a condizione che non pregiudichi il pari diritto del padre a trascorrere parte del periodo estivo con i figli;
pertanto quest'ultimi trascorreranno ogni estate, da 4 a 5 settimane a Santo Domingo, tra i mesi di giugno e agosto di ciascun anno, previamente concordate fra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno, con costi di trasporto a carico dei nonni materni;
si dà atto che la OR nell'anno 2025, in accordo con Pt_1
l'altro genitore, porterà i ragazzi a Santo Domingo dal 15 giugno 2025 al 24 agosto 2025;
- entro il 30 marzo di ciascun anno, le parti concorderanno altresì le due settimane, anche non consecutive, che i ragazzi trascorreranno con il padre durante la sospensione estiva dell'attività scolastica;
- i figli trascorreranno, inoltre, le festività natalizie ad anni alterni con l'un genitore o l'altro; il genitore che non avrà potuto trascorrere il giorno di Natale con i figli, vi trascorrerà il 26 dicembre;
- i restanti ponti e festività da calendario, nel silenzio delle parti o in caso di disaccordo fra esse, verranno trascorsi seguendo il calendario ordinario, salvo sempre diverse e migliori intese fra i genitori;
7. porre a carico del sig. il contributo ordinario al mantenimento di Parte_2 Per_3
[...] e nella misura di euro 300,00 complessivi, da corrispondere alla OR Per_1 Per_2 entro il giorno 20 di ogni mese;
importo soggetto a rivalutazione Parte_1 annualmente secondo gli Indici Istat;
le parti si danno reciprocamente atto che determinazione di tale importo tiene conto del fatto che il padre si impegna a farsi carico in via diretta ed esclusiva anche delle spese ordinarie condominiali relative alla casa familiare, come meglio specificato nei punti che seguono;
8. porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla prole, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte D'Appello di Milano e
Tribunale di Milano del 14.11.2017, di seguito meglio precisate:
a.
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
a.
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
b.
1- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
b.
2- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
c.
1- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
Pag. 3 campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
c.
2- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto del mezzo di trasporto (scooter, moto, automobile, monopattino etc..) e conseguente manutenzione (comprensivo di bollo, assicurazione ed eventuali sanzioni per violazioni al codice della strada); Il genitore che avrà anticpato il costo relativo alla voce straordinaria dovrà inviarne la relativa contabile al coniuge a mezzo mail, e questi dovrà restituirne il 50% entro il mese successivo a mezzo bonifico bancario.
9. Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla OR in qualità di genitore prevalentemente collocatario della prole oltre che Pt_1 genitore sul quale gravano in misura prevalente la cura, l'accudimento ed il mantenimento della stessa;
all'uopo il sig. si impegna a fornire alla OR la Pt_2 Pt_1 documentazione necessaria per l'ottenimento dell'assegno in question da parte della stessa;
10. Le parti concordano che il sig. usufruirà delle detrazioni fiscali per i figli a carico Pt_2 nella misura del 100%, con impegno della OR a fornire le relative pezze Pt_1 giustificative;
11. Il Signor , quale ulteriore componente del contributo ordinario al mantenimento Pt_2 dei minori, si obbliga a fare fronte in via esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare e a farsi carico integralmente delle spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, con la precisazione quanto alle spese condominiali ordinarie che, in caso di mancato pagamento da parte del signor , decorsi 10 giorni dalla scadenza, Pt_2 potrà provvedervi la OR , con diritto di rivalsa di quanto corrisposto al Pt_1
Condominio nei confronti del signor;
Pt_2
12. Le parti prestano sin d'ora il consenso al rinnovo reciproco dei passaporti validi per l'espatrio, ivi compresi quelli dei figli.
Regolamentazione rapporti patrimoniali
13. Al fine della definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, rivestendo tale previsione, per i coniugi stessi, carattere di elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i sigg. e Pt_1 Pt_2 convengono che la Sig.ra si obbliga a trasferire, a mezzo di atto notarile, al Signor Pt_1
Pag. 4 che si obbliga ad accettare, la sua quota pari al 50% di proprietà dei seguenti Parte_2 beni, facenti parte del complesso condominiale denominato "I giardini di Milano" sito in
Comune di San Giuliano ES (MI), frazione Zivido, avente accesso dalla via Dostoevskiy
n. 5/0, e più precisamente: appartamento al piano secondo, composto da soggiorno con accesso a balcone, cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno, camera, altro disimpegno, bagno e camera, con annessi, quali pertinenze dello stesso, (i) cantina al piano terreno e (ii) autorimessa al piano interrato, i cui dati catastali sono:
Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 18
a. mappale 466, subalterno 7, via Dostoevskiy n. SC, piano 2-T, categoria A/3, classe 4, vani
6, rendita catastale euro 619,75=; unitamente al b. mappale 469, subalterno 18, via Dostoevskiy n. SC, piano S1, categoria C/6, classe 6, metri quadri 13, rendita catastale euro 38,27=, senza richiedere né pretendere e/o esigere alcun corrispettivo, bensì a definizione dei rapporti di dare ed avere derivanti dal rapporto di coniugio;
14. Le parti riconoscono e danno atto reciprocamente che il trasferimento immobiliare di cui al punto che precede è sottoposto alla condizione sospensiva dell'accollo liberatorio da parte del Sig. del Mutuo di Credito Fondiario contratto dalle parti in data Parte_2
29.7.2020 presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto delle unità sopraelencate, il quale dovrà perfezionarsi precedentemente o contestualmente alla cessione immobiliare e che fino all'avveramento di detta condizione rimane sospeso l'obbligo del trasferimento della quota di immobile di proprietà della OR , rimandendo invece Pt_1 operanti tutti i restanti impegni assunti con il presente accordo. Entrambe le parti si impegnano con concretezza e serietà ad ogni operazione utile all'accollo integrale in capo al sig.
[...]
tratto dalle parti in data 29.7.2020 con l'Istituto Bancario Controparte_1
Monte dei Paschi di Siena;
15. Dal momento dell'avveramento della condizione sospensiva, la OR si impegna Pt_1
a cedere la propria quota dell'immobile di cui ai punti che precedono entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del sig. di voler procedere con la detta cessione;
Pt_2
16. Le parti danno atto che l'integrale accollo del mutuo di cui ai punti che precedono è da considerarsi quale contributo al mantenimento dei figli che continueranno ad abitare la ex casa familiare sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
17. Le spese notarili e gli oneri tutti relativi ai suindicati trasferimenti saranno a carico
Pag. 5 esclusivo del signor con impegno di quest'ultimo a chiudere il conto corrente Pt_2 bancario d'appoggio del mutuo in modo da liberare la sig.ra da ogni vincolo Pt_1 contrattuale;
eventuali detrazioni fiscali relativi alla casa coniugale resteranno a beneficio esclusivo del sig. ; Pt_2
18. Nel caso in cui l'avveramento della condizione sospensiva di cui ai punti precedenti dovesse rivelarsi eccessivamente difficoltosa e/o non realizzabile, pregiudicando conseguentemente la cessione della quota dell'immobile da parte della Signora a favore del signor Pt_1 [...]
, le parti concordano che, una volta venuti meno i presupposti per l'assegnazione della Pt_2 casa familiare alla OR per intervenuta indipendenza economica di entrambi i Pt_1 figli, l'immobile potrà essere messo in vendita a terzi. In detto caso i signori e Pt_1 [...]
concordano che il corrispettivo della vendita, al netto delle somme corrisposte alla Pt_2 banca per l'estinzione del relativo mutuo ipotecario, saranno incassate e trattenute interamente dal signor , con rinuncia della OR alla propria quota del 50%; Pt_2 Pt_1
19. La OR s'impegna a notificare avviso di rinuncia all'ordine di pagamento Pt_1 diretto da parte del datore di lavoro del sig. con decorrenza dal mese successivo alla Pt_2 sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte;
20. Le parti, fatto salvo il corretto e puntuale assolvimento degli impegni di cui ai precedenti punti 13), 14), 15),17) e 18), dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra di loro intercorrente e di non aver più null'altro a che pretendere reciprocamente in ragione dell'intercorso rapporto coniugale.
21. Spese di lite compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Parte_1 Parte_2
NA ES in data 03.08.2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.16 P. 1 Anno 2011) e dalla loro unione sono nati i figli , nato a [...]_4
NA ES il 20.08.2009, e , nato a [...] il [...]. Persona_5
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 618/2024 emessa dal Tribunale di Lodi pubblicata il 16.08.2024, passata in giudicato il 28/02/2025.
Pag. 6 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San NA ES in data 03.08.2011
[...] Parte_2
(matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.16 P. 1 Anno 2011);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San NA ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 01/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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