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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2392/2024 R.G., avente ad oggetto “Condominio”, vertente
TRA
P.I.: , in persona del legale rappresentante sig. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Galiano;
ricorrente
E
c.f.: , in qualità di Amministratore del Controparte_1 C.F._1
C, con sede alla Via S. Giacomo 40/44 in Controparte_2Controparte_3
Atripalda (AV), c.f.: ; P.IVA_2
resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 9.9.2024, a adito il Tribunale Parte_1 di Avellino all'uopo esponendo:
- di essere creditore del . C della somma di euro Controparte_2
18.947,65 oltre spese in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 emesso dal Tribunale di
Avellino il 28.02.2024 (RG n. 293/2024);
- di aver notificato in data 22.3.2024 l'atto di precetto senza ricevere alcun riscontro;
- che il suddetto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, non veniva opposto e veniva dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 29.07.2024;
- di aver vanamente inoltrato all' Amministratore del Condominio, , Controparte_1 richiesta di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale:
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, conservati presso lo Studio del Rag.
c.f.: , alla Via Gramsci 39, cap 83042 in Controparte_1 C.F._1
ATRIPALDA (AV); - per l'effetto condannare il Rag. c.f.: , con studio Controparte_1 C.F._1 alla Via Gramsci 39, cap 83042 in ATRIPALDA (AV) in proprio e nella qualità di
C, con sede alla Via S. Controparte_2Controparte_3
Giacomo 40/44 in Atripalda (AV) cap. 83042, c.f.: , a consegnare alla parte P.IVA_2 istante i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
- condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a Euro 100,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente Controparte_1 citato con atto notificato a mezzo pec il 30.9.2024.
All'esito dell'udienza del 24.12.2024, acquisita documentazione varia, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies ult. Co. c.p.c.
OSSERVA
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Per costante orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal verso i terzi ha natura parziaria;
il creditore, ottenuta la CP_2 condanna dell'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr. Cass Civ, S.U., 8.4.2008 n. 9148); tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche negli arresti più recenti in cui è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o, comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi, in assenza di una disposizione normativa CP_2 che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli CP_2 componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (cfr Cass Civ, Sez. VI, 17.2.2014 n.
3636).
Orbene, nella specie, la soc. ricorrente ha comprovato di aver richiesto, con diffida notificata a mezzo PEC in data 10.05.2024, la consegna dell'elenco dei condomini morosi, completi di tutti i dati e di tutta la documentazione necessaria, onde consentire il recupero del credito maturato nei loro confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 del 29.02.2024 (RG n. 293/2024) emesso dal Tribunale di Avellino, dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del
29.07.2024.
L'art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Correttamente interpretando la ratio della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. Ciò delinea pertanto un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore, che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato corrente tra lui ed i condomini.
Si è precisato inoltre che formulazione della norma in questione pare chiaramente non aver posto alcuna distinzione fra debiti approvati e quelli non approvati dall'assemblea condominiale, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp att cod civ risulta sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risulta ampiamente dimostrata dai titoli summenzionati.
A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi del tutto immotivato il comportamento dell'Amministratore di condominio che, non fornendo al creditore la documentazione richiesta, preclude il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Tale condotta risulta palesemente contraria al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Una volta trasfigurato il principio della buona fede sul piano costituzionale diviene una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass
Civ, 15.2.2007 n. 3462).
Per quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente va accolta.
Parimenti meritevole di accoglimento si appalesa l'ulteriore domanda di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma
– che si stima congrua - di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Va invece disattesa la domanda risarcitoria di parte ricorrente, non avendo l'istante fornito alcun elemento probatorio in ordine alla sussistenza del danno, anche ai fini di una eventuale liquidazione equitativa.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione tra 5.200-26.000) ed all'attività difensiva in concreto svolta (studio, introduttiva, decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna , Controparte_1 nella qualità di amministratore p.t. del . C, a Controparte_2 consegnare i nominativi dei condomini morosi, completi delle generalità, indirizzi e delle somme dovute da ciascuno di essi in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 29.2.2024, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
29.07.2024;
b) condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il resistente a versare alla controparte CP_2 la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, successivo alla sua notifica a cura della parte ricorrente;
c) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla società ricorrente;
d) condanna il resistente alla rifusione in favore della controparte delle spese di CP_2 lite che liquida in € 286,00 per spese ed in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione.
Avellino, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2392/2024 R.G., avente ad oggetto “Condominio”, vertente
TRA
P.I.: , in persona del legale rappresentante sig. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Galiano;
ricorrente
E
c.f.: , in qualità di Amministratore del Controparte_1 C.F._1
C, con sede alla Via S. Giacomo 40/44 in Controparte_2Controparte_3
Atripalda (AV), c.f.: ; P.IVA_2
resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 9.9.2024, a adito il Tribunale Parte_1 di Avellino all'uopo esponendo:
- di essere creditore del . C della somma di euro Controparte_2
18.947,65 oltre spese in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 emesso dal Tribunale di
Avellino il 28.02.2024 (RG n. 293/2024);
- di aver notificato in data 22.3.2024 l'atto di precetto senza ricevere alcun riscontro;
- che il suddetto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, non veniva opposto e veniva dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 29.07.2024;
- di aver vanamente inoltrato all' Amministratore del Condominio, , Controparte_1 richiesta di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale:
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, conservati presso lo Studio del Rag.
c.f.: , alla Via Gramsci 39, cap 83042 in Controparte_1 C.F._1
ATRIPALDA (AV); - per l'effetto condannare il Rag. c.f.: , con studio Controparte_1 C.F._1 alla Via Gramsci 39, cap 83042 in ATRIPALDA (AV) in proprio e nella qualità di
C, con sede alla Via S. Controparte_2Controparte_3
Giacomo 40/44 in Atripalda (AV) cap. 83042, c.f.: , a consegnare alla parte P.IVA_2 istante i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
- condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a Euro 100,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente Controparte_1 citato con atto notificato a mezzo pec il 30.9.2024.
All'esito dell'udienza del 24.12.2024, acquisita documentazione varia, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies ult. Co. c.p.c.
OSSERVA
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Per costante orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal verso i terzi ha natura parziaria;
il creditore, ottenuta la CP_2 condanna dell'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr. Cass Civ, S.U., 8.4.2008 n. 9148); tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche negli arresti più recenti in cui è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o, comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi, in assenza di una disposizione normativa CP_2 che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli CP_2 componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (cfr Cass Civ, Sez. VI, 17.2.2014 n.
3636).
Orbene, nella specie, la soc. ricorrente ha comprovato di aver richiesto, con diffida notificata a mezzo PEC in data 10.05.2024, la consegna dell'elenco dei condomini morosi, completi di tutti i dati e di tutta la documentazione necessaria, onde consentire il recupero del credito maturato nei loro confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 del 29.02.2024 (RG n. 293/2024) emesso dal Tribunale di Avellino, dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del
29.07.2024.
L'art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Correttamente interpretando la ratio della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale. Ciò delinea pertanto un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore, che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato corrente tra lui ed i condomini.
Si è precisato inoltre che formulazione della norma in questione pare chiaramente non aver posto alcuna distinzione fra debiti approvati e quelli non approvati dall'assemblea condominiale, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp att cod civ risulta sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risulta ampiamente dimostrata dai titoli summenzionati.
A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi del tutto immotivato il comportamento dell'Amministratore di condominio che, non fornendo al creditore la documentazione richiesta, preclude il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Tale condotta risulta palesemente contraria al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Una volta trasfigurato il principio della buona fede sul piano costituzionale diviene una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass
Civ, 15.2.2007 n. 3462).
Per quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente va accolta.
Parimenti meritevole di accoglimento si appalesa l'ulteriore domanda di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma
– che si stima congrua - di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Va invece disattesa la domanda risarcitoria di parte ricorrente, non avendo l'istante fornito alcun elemento probatorio in ordine alla sussistenza del danno, anche ai fini di una eventuale liquidazione equitativa.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione tra 5.200-26.000) ed all'attività difensiva in concreto svolta (studio, introduttiva, decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna , Controparte_1 nella qualità di amministratore p.t. del . C, a Controparte_2 consegnare i nominativi dei condomini morosi, completi delle generalità, indirizzi e delle somme dovute da ciascuno di essi in forza del decreto ingiuntivo n. 186/2024 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 29.2.2024, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
29.07.2024;
b) condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il resistente a versare alla controparte CP_2 la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, successivo alla sua notifica a cura della parte ricorrente;
c) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla società ricorrente;
d) condanna il resistente alla rifusione in favore della controparte delle spese di CP_2 lite che liquida in € 286,00 per spese ed in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione.
Avellino, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri