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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2453 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
DO SO, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Pina
Pirarba, Fabrizio Rodin e Floriana Ruiu che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del della in carica, elettivamente
[...] Controparte_2 CP_3 domiciliato in Cagliari, presso l'avvocato Paolo Spiga che lo rappresenta e difende, con l'avvocato
Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2023 DO SO, nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1
chiesto in via amministrativa, del diritto ad un maggior indennizzo in capitale o in rendita correlato ad una spondiloartrosi lombare e ad una sindrome angioneurotica allo stato indennizzate in ragione del 12 % (nello specifico 8 % per la prima e 4 % per la seconda affezione) in forza della sentenza n. 607/2018 resa da questo Ufficio.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1 domanda stante l'insussistenza del lamentato aggravamento del quadro clinico riferibile al
SO.
1 2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dr. sulla base di accurati esami medici e Persona_1
debito studio dei documenti prodotti è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 15 marzo 2025:
Nel caso di specie è stato già accertato che l'angioneurosi ad entrambe le mani e la spondiloartrosi ed ernie discali lombari come pure le lavorazioni atte a produrle, sono contemplate nella tabella delle malattie professionali.
Sulla base delle risultanze degli esami clinico-strumentali presenti in atti il SO risulta certamente affetto dalle menomazioni suddette, tenuto anche conto che tali patologie sono già state oggetto di riconoscimento di malattia professionale con grado di menomazione complessivo del 12%.
In merito alla valutazione del danno biologico fin qui espressa appare senz'altro congrua e corretta (8% per gli esiti algodistrofici in spondiloartrosi ed ernie discali lombari, vista la modestia del quadro clinico obiettivamente rilevato con assenza di compromissione neuro- muscolare periferica, codice menomazione 213 del D.L. n. 38 del 23 febbraio 2000; 4% per lieve sindrome angioneurotica, codice menomazione n. 33 del succitato D.L. per sindrome di Raynaud
– 1, forma subclinica con sfumata fenomenologia di Raynaud al cold-test), non essendosi palesato un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto già a suo tempo rilevato nel precedente accertamento del 2017 e tale da giustificarne l'aggravamento.
Inoltre l'evoluzione peggiorativa, che seppure risulta negli accertamenti strumentali allegati agli atti, non è confortata dall'obiettività clinica rilevata (manifestazioni cliniche peraltro migliorabili con opportuno stile di vita con protezione dal freddo e terapia fisica riabilitativa) è da attribuirsi con ogni probabilità logica alla fisiologica senescenza del ricorrente (di anni 75, peraltro iperteso e in sovrappeso), non più esposto al rischio essendo oramai in pensione da oltre
15 anni.
In conclusione, sulla base di quanto sopra rilevato, posso in scienza e coscienza affermare, che le condizioni clinico-funzionali delle accertate tecnopatie, non hanno subito un peggioramento tale da giustificarne l'aggravamento rispetto all'accertamento effettuato nel precedente accertamento di CTU del 2017.
Confermo pertanto il danno biologico delle accertate tecnopatie: spondiloartrosi ed ernie discali lombari ed angioneurosi ad entrambe le mani, con valutazione globale del danno pari al
12%.
2 Così allo stato attuale, come all'epoca della domanda amministrativa di aggravamento effettuata nel mese di febbraio 2016.
3. Le richiamate conclusioni, invero da riferire più precisamente alla istanza di revisione del 27 ottobre 2021 in atti (cfr. doc. 5 produzioni , possono essere condivise. CP_1
Si tratta infatti di un giudizio medico legale che appare adeguatamente ed esaustivamente motivato sulla scorta della documentazione in atti e di quanto direttamente osservato dal c.t.u. all'esito della visita effettuata nel corso delle operazioni peritali.
Difatti all'esito di tale incombente il dr. sulla scorta delle evidenze ricavabili Per_1 dall'esame diretto del ricorrente, ha escluso la ricorrenza del denunciato peggioramento delle condizioni clinico funzionali del SO.
Tale valutazione d'altra parte, per quanto consta, nemmeno risulta esser stata oggetto di motivati rilievi critici ad opera delle parti e/o dei rispettivi consulenti.
4. Ritiene in definitiva il giudicante che non emerga, per le ragioni sopra esposte, il diritto del ricorrente al maggior danno biologico per le tecnopatie succitate rispetto a quello correlato all'indennizzo in capitale già riconosciuto dall' in ragione di un danno biologico stimato CP_1
in misura pari al 12 %, con conseguente rigetto del ricorso.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo il ricorrente comprovato il requisito reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione (per gli anni successivi al 2022 si presume persistente il requisito reddituale in difetto di comunicazioni di segno contrario).
6. Le spese di consulenza tecnica devono, pertanto, essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta, siccome infondato, il ricorso proposto da DO SO;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_1
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 23 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2453 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
DO SO, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Pina
Pirarba, Fabrizio Rodin e Floriana Ruiu che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del della in carica, elettivamente
[...] Controparte_2 CP_3 domiciliato in Cagliari, presso l'avvocato Paolo Spiga che lo rappresenta e difende, con l'avvocato
Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2023 DO SO, nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1
chiesto in via amministrativa, del diritto ad un maggior indennizzo in capitale o in rendita correlato ad una spondiloartrosi lombare e ad una sindrome angioneurotica allo stato indennizzate in ragione del 12 % (nello specifico 8 % per la prima e 4 % per la seconda affezione) in forza della sentenza n. 607/2018 resa da questo Ufficio.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1 domanda stante l'insussistenza del lamentato aggravamento del quadro clinico riferibile al
SO.
1 2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dr. sulla base di accurati esami medici e Persona_1
debito studio dei documenti prodotti è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 15 marzo 2025:
Nel caso di specie è stato già accertato che l'angioneurosi ad entrambe le mani e la spondiloartrosi ed ernie discali lombari come pure le lavorazioni atte a produrle, sono contemplate nella tabella delle malattie professionali.
Sulla base delle risultanze degli esami clinico-strumentali presenti in atti il SO risulta certamente affetto dalle menomazioni suddette, tenuto anche conto che tali patologie sono già state oggetto di riconoscimento di malattia professionale con grado di menomazione complessivo del 12%.
In merito alla valutazione del danno biologico fin qui espressa appare senz'altro congrua e corretta (8% per gli esiti algodistrofici in spondiloartrosi ed ernie discali lombari, vista la modestia del quadro clinico obiettivamente rilevato con assenza di compromissione neuro- muscolare periferica, codice menomazione 213 del D.L. n. 38 del 23 febbraio 2000; 4% per lieve sindrome angioneurotica, codice menomazione n. 33 del succitato D.L. per sindrome di Raynaud
– 1, forma subclinica con sfumata fenomenologia di Raynaud al cold-test), non essendosi palesato un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto già a suo tempo rilevato nel precedente accertamento del 2017 e tale da giustificarne l'aggravamento.
Inoltre l'evoluzione peggiorativa, che seppure risulta negli accertamenti strumentali allegati agli atti, non è confortata dall'obiettività clinica rilevata (manifestazioni cliniche peraltro migliorabili con opportuno stile di vita con protezione dal freddo e terapia fisica riabilitativa) è da attribuirsi con ogni probabilità logica alla fisiologica senescenza del ricorrente (di anni 75, peraltro iperteso e in sovrappeso), non più esposto al rischio essendo oramai in pensione da oltre
15 anni.
In conclusione, sulla base di quanto sopra rilevato, posso in scienza e coscienza affermare, che le condizioni clinico-funzionali delle accertate tecnopatie, non hanno subito un peggioramento tale da giustificarne l'aggravamento rispetto all'accertamento effettuato nel precedente accertamento di CTU del 2017.
Confermo pertanto il danno biologico delle accertate tecnopatie: spondiloartrosi ed ernie discali lombari ed angioneurosi ad entrambe le mani, con valutazione globale del danno pari al
12%.
2 Così allo stato attuale, come all'epoca della domanda amministrativa di aggravamento effettuata nel mese di febbraio 2016.
3. Le richiamate conclusioni, invero da riferire più precisamente alla istanza di revisione del 27 ottobre 2021 in atti (cfr. doc. 5 produzioni , possono essere condivise. CP_1
Si tratta infatti di un giudizio medico legale che appare adeguatamente ed esaustivamente motivato sulla scorta della documentazione in atti e di quanto direttamente osservato dal c.t.u. all'esito della visita effettuata nel corso delle operazioni peritali.
Difatti all'esito di tale incombente il dr. sulla scorta delle evidenze ricavabili Per_1 dall'esame diretto del ricorrente, ha escluso la ricorrenza del denunciato peggioramento delle condizioni clinico funzionali del SO.
Tale valutazione d'altra parte, per quanto consta, nemmeno risulta esser stata oggetto di motivati rilievi critici ad opera delle parti e/o dei rispettivi consulenti.
4. Ritiene in definitiva il giudicante che non emerga, per le ragioni sopra esposte, il diritto del ricorrente al maggior danno biologico per le tecnopatie succitate rispetto a quello correlato all'indennizzo in capitale già riconosciuto dall' in ragione di un danno biologico stimato CP_1
in misura pari al 12 %, con conseguente rigetto del ricorso.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo il ricorrente comprovato il requisito reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione (per gli anni successivi al 2022 si presume persistente il requisito reddituale in difetto di comunicazioni di segno contrario).
6. Le spese di consulenza tecnica devono, pertanto, essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta, siccome infondato, il ricorso proposto da DO SO;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_1
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 23 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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