Art. 26.
Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.
E' parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le societa' di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette societa'.
Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.
E' parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le societa' di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette societa'.