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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127- ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, con sede legale in Fara Sabina, Via A. Parte_1 Parte_2
Gramsci n. 4, elettivamente domiciliata in Via della Verdura n. 36, presso lo studio dell'Avv.
Sara Principessa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE – opponente
E
nata a [...], il [...], residente in [...], CP_1
elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Bernardino
Carotti, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Bruno Aguglia, giusta procura in atti;
CONVENUTA – opposta
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 12 agosto 2022 e iscritto al n. 902/2022,
premesso di aver lavorato per la società di cui in epigrafe dall'8.12.2020 al CP_1
22.01.2022, con un contratto di apprendistato professionalizzante, con mansioni di barista e con inquadramento nel livello 5 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, ha adito il Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, chiedendo l'emissione del relativo decreto per la somma lorda di
Euro 4.950,74, a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021, tredicesima mensilità 2021, retribuzione gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto e di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In accoglimento del ricorso monitorio, è stato emesso il decreto n. 134/2022 del 24.8.2022 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in Parte_3
favore dell'odierna opposta la somma ingiunta, oltre rivalutazione e spese della procedura monitoria.
Con ricorso depositato in data 5.10.2022, la ha Parte_3
proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, lamentando in primo luogo l'erroneità dei conteggi effettuati dall'opposta in sede monitoria, in quanto “calcolati su retribuzione presunta e non reale”, depositando le buste paga;
sul punto, ancora, l'opponente ha allegato che “il ritardo nel pagamento delle ultime due retribuzioni è stato determinato dall'improvvisa chiusura dell'attività commerciale non imputabile al datore di lavoro, ma a seguito di provvedimento del Comune che ha dichiarato i locali dell'attività commerciale non idonei all'esercizio della stessa”.
In secondo luogo, parte opponente ha eccepito il mancato inoltro di una preventiva diffida ad adempire nonché il mancato esperimento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale ad opera dell'opposta.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte opposta, che ha contestato il ricorso in opposizione chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato.
A tal proposito va innanzitutto evidenziato come parte opponente non abbia contestato l'an della pretesa creditoria avanzata dalla domanda incentrata sul mancato pagamento CP_1
della retribuzione del mese di dicembre 2021; della tredicesima mensilità 2021; della retribuzione di gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto;
del TFR.
2 Al contrario, l'opponente si è limitata a effettuare una contestazione, per il vero del tutto generica e non adeguatamente provata, della domanda creditoria, asseritamente incentrata su conteggi erronei e arbitrali, senza però fornire dimostrazione di tale apodittica asserzione.
A tal proposito, va richiamato quanto sostenuto dalla Suprema Corte (tra cui Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597), la quale ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011,
n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre
2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non
3 lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115
c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.).
Ebbene, ne discende come, a fronte della prova offerta dall'opposta della sussistenza del rapporto di lavoro e della pretesa creditoria retributiva portata dalle buste paga, peraltro depositate dalla stessa opponente, quest'ultima si sia limitata ad ammettere il proprio inadempimento (tentando di giustificarlo nei termini di cui si dirà in seguito) e a proporre, come già detto, una apparente e irrilevante contestazione generica sul quantum, da cui è ritraibile, pertanto, la spettanza alla della somma di euro 4.950,74 per crediti CP_1
retributivi, calcolata al lordo e non al netto, come affermato dal pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044).
Nel caso di specie, la parte opponente (oltre a non aver offerto dimostrazione della corresponsione di quanto rivendicato dall'opposta), non ha di conseguenza dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza quindi di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto.
Ancora, parte opponente ha giustificato il suo inadempimento nei confronti della lavoratrice sulla base di una improvvisa chiusura dei locali commerciali imposta dal Comune per inidoneità degli stessi, circostanza che, però, non ha trovato riscontro nel documento prodotto dalla stessa opponente (una comunicazione del Comune di Fara in Sabina, prot. 1414 del
19.1.2022, con cui è stato richiesto un sopralluogo presso i locali dell'attività commerciale al
Comando di Polizia Locale), che non costituisce atto provvedimentale esterno né prova della cessata attività e che, di per sé, non giustifica neppure il mancato pagamento delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto.
4 Ciò posto, ritiene questo Giudice che anche la seconda doglianza indicata dall'opponente sia priva di rilevanza giuridica, in quanto, sebbene, generalmente, venga notificato alla controparte inadempiente un preventivo atto di costituzione in mora (o venga esperito un tentativo di conciliazione), ciò non costituisce una necessaria condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere rigettato, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 134/2022 per l'importo di euro 4.950,74, somma sola che può essere posta dal Tribunale alla base della presente pronuncia, in quanto oggetto della iniziale domanda monitoria e del conseguente giudizio di opposizione, in adesione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base delle tabella ex D.M. 147/2022, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro)
e dello scaglione di riferimento (da € 1.100 a 5.200) individuato in base al valore della domanda, nei limiti della prestazione riconosciuta (inferiore a € 5.200,00), tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura essenzialmente documentale della causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 134/2022, che dichiara definitivo ed esecutivo;
- condanna la alla refusione delle spese di Parte_3
lite che si liquidano in € 2.626,00 per la fase di opposizione, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Rieti, 21.03.2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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