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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.r.g.765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR TI Presidente
LE OS Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 765/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PLATTO ARMANDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BARZIZA AMEDEO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 2.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
In principalità: a parziale modifica della sentenza di divorzio nr. 1773/2017, in considerazione delle mutate condizioni economiche del ricorrente, revocare la concessione del diritto di abitazione a favore dalla Sig. CP_1
– ad oggi non residente nell'immobile de quo -, disporre la messa in vendita del medesimo appartamento in
[...] modo tale da poter estinguere il mutuo concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena (all'epoca Banca CO
Mantovana) a vantaggio della sola Sig.ra ed il riconoscimento a favore della Sig.ra del valore residuo CP_1 CP_1 del diritto di abitazione quantificato in € 36.600,00 o della diversa somma – maggiore o inferiore a quella indicata – che il Tribunale in via equitativa riterrà di giustizia.
pagina 1 di 4 In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, a parziale modifica delle sentenza di divorzio nr. 1773/2017, in considerazione delle mutate condizioni economiche del ricorrente ed in ragione dell'entità della rata mensile dovuta, revocare l'obbligo in capo al ricorrente di pagare l'intera rata del mutuo a favore di Banca Monte dei Paschi in nome e per conto della Sig.ra riducendo l'importo CP_1 dell'esborso mensile alla metà, vale a dire alla quota corrispondenza della proprietà.
In via istruttoria [omissis]
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte resistente
-Nel merito: rigettare il ricorso del sig. in quanto infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 motivazioni sopra esposte per quanto attiene le domande formulate in via principale ed in via subordinata;
-In via istruttoria: [omissis]
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27.1.2025, domandava la modifica delle condizioni Parte_1 della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1773/2017 del 8.6.2017 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici tra le parti (per quanto qui di CP_1 interesse: il resistente si obbligava a costituire diritto abitazione a favore della ricorrente sulla quota del
50% della ex casa familiare di via Palestro n. 29, Calcinato, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ex art. 5 comma 8 l. div., diritto costituito con separato atto notarile del 20.4.2017; il ricorrente confermava di pagare per l'intero la rata mutuo dell'immobile). Evidenziava che la resistente da tempo aveva trasferito la residenza in Montichiari presso il nuovo compagno ed una diminuita capacità reddituale, essendo in pensione dal 2024 e gravato da rata di mutuo della ex casa familiare per
€ 620,00 mensili.
Domandava pertanto, in via principale, declaratoria di estinzione del diritto di abitazione dell'ex coniuge, con conseguente messa in vendita dell'ex casa familiare;
in via subordinata, la revoca dell'obbligo al pagamento dell'intera rata di mutuo, ponendola a suo carico nella misura della metà.
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le conclusioni CP_1 in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 2.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Reputa il Collegio inammissibili entrambe le domande del ricorrente.
pagina 2 di 4 La domanda principale di revoca del diritto della resistente di abitazione sull'ex casa familiare è volta a modificare un'attribuzione patrimoniale a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. div., prevista espressamente nell'accordo divorzile (doc. 1 ricorrente).
Al riguardo, si richiama consolidata giurisprudenza di legittimità per cui, in caso di corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, gli eventi sopravvenuti si reputano irrilevanti ai fini di un'eventuale modifica in aumento o in diminuzione: 3 “l'art. 5 l. n. 898 del 1970, nel testo di cui alla l.
n. 74 del 1987, al comma 8, conferisce ai coniugi la facoltà di sostituire all'assegno periodico di divorzio l'attribuzione di una somma forfettaria, o di un bene, o di altra utilità, definendo in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali in proposito. Tale accordo, delibato equo dal tribunale che lo recepisce in sentenza, con il successivo passaggio in giudicato della stessa, conferisce al coniuge beneficiario il diritto all'attribuzione patrimoniale pattuita, sia essa una somma forfettariamente stabilita, ovvero il trasferimento di un diritto reale o di altra utilità. Da tale momento, stante il carattere definitivo dell'attribuzione patrimoniale, le successive vicende personali dei coniugi diventano irrilevanti rispetto ai diritti che ne formano oggetto, dovendosi applicare le norme sui contratti e non le norme che disciplinano l'assegno periodico di divorzio” (ex multis, Cass.
5.9.2003 n.
12939, Cass. 126/2001). Ne consegue che, nel caso di specie, la sorte del diritto di abitazione non è regolata dalle norme in tema di assegno divorzile ma da quelle sui contratti ed ai sensi degli artt. 1022 e ss. e le relative modifiche devono essere domandate mediante l'introduzione di giudizio ordinario.
La domanda subordinata di revoca dell'obbligo del ricorrente al pagamento dell'intera rata di mutuo dell'ex casa familiare si reputa parimenti inammissibile in questa sede: l'accordo divorzile consta, invero, in una mera presa d'atto di una pattuizione antecedente all' accordo divorzile tra il ricorrente e un soggetto estraneo al presente giudizio (Banca CO Mantovana) del 7.1.2008, con cui il ricorrente si obbligava a farsi carico dell'intera rata di mutuo (doc. 7 ricorrente). Ne consegue che eventuali modifiche dovranno essere fatte valere nei confronti del menzionato istituto di credito, al di fuori del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Brescia, camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE OS DR TI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR TI Presidente
LE OS Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 765/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PLATTO ARMANDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. BARZIZA AMEDEO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 2.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
In principalità: a parziale modifica della sentenza di divorzio nr. 1773/2017, in considerazione delle mutate condizioni economiche del ricorrente, revocare la concessione del diritto di abitazione a favore dalla Sig. CP_1
– ad oggi non residente nell'immobile de quo -, disporre la messa in vendita del medesimo appartamento in
[...] modo tale da poter estinguere il mutuo concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena (all'epoca Banca CO
Mantovana) a vantaggio della sola Sig.ra ed il riconoscimento a favore della Sig.ra del valore residuo CP_1 CP_1 del diritto di abitazione quantificato in € 36.600,00 o della diversa somma – maggiore o inferiore a quella indicata – che il Tribunale in via equitativa riterrà di giustizia.
pagina 1 di 4 In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, a parziale modifica delle sentenza di divorzio nr. 1773/2017, in considerazione delle mutate condizioni economiche del ricorrente ed in ragione dell'entità della rata mensile dovuta, revocare l'obbligo in capo al ricorrente di pagare l'intera rata del mutuo a favore di Banca Monte dei Paschi in nome e per conto della Sig.ra riducendo l'importo CP_1 dell'esborso mensile alla metà, vale a dire alla quota corrispondenza della proprietà.
In via istruttoria [omissis]
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per parte resistente
-Nel merito: rigettare il ricorso del sig. in quanto infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 motivazioni sopra esposte per quanto attiene le domande formulate in via principale ed in via subordinata;
-In via istruttoria: [omissis]
Con vittoria di spese e compensi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27.1.2025, domandava la modifica delle condizioni Parte_1 della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1773/2017 del 8.6.2017 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici tra le parti (per quanto qui di CP_1 interesse: il resistente si obbligava a costituire diritto abitazione a favore della ricorrente sulla quota del
50% della ex casa familiare di via Palestro n. 29, Calcinato, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ex art. 5 comma 8 l. div., diritto costituito con separato atto notarile del 20.4.2017; il ricorrente confermava di pagare per l'intero la rata mutuo dell'immobile). Evidenziava che la resistente da tempo aveva trasferito la residenza in Montichiari presso il nuovo compagno ed una diminuita capacità reddituale, essendo in pensione dal 2024 e gravato da rata di mutuo della ex casa familiare per
€ 620,00 mensili.
Domandava pertanto, in via principale, declaratoria di estinzione del diritto di abitazione dell'ex coniuge, con conseguente messa in vendita dell'ex casa familiare;
in via subordinata, la revoca dell'obbligo al pagamento dell'intera rata di mutuo, ponendola a suo carico nella misura della metà.
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le conclusioni CP_1 in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 2.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Reputa il Collegio inammissibili entrambe le domande del ricorrente.
pagina 2 di 4 La domanda principale di revoca del diritto della resistente di abitazione sull'ex casa familiare è volta a modificare un'attribuzione patrimoniale a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. div., prevista espressamente nell'accordo divorzile (doc. 1 ricorrente).
Al riguardo, si richiama consolidata giurisprudenza di legittimità per cui, in caso di corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, gli eventi sopravvenuti si reputano irrilevanti ai fini di un'eventuale modifica in aumento o in diminuzione: 3 “l'art. 5 l. n. 898 del 1970, nel testo di cui alla l.
n. 74 del 1987, al comma 8, conferisce ai coniugi la facoltà di sostituire all'assegno periodico di divorzio l'attribuzione di una somma forfettaria, o di un bene, o di altra utilità, definendo in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali in proposito. Tale accordo, delibato equo dal tribunale che lo recepisce in sentenza, con il successivo passaggio in giudicato della stessa, conferisce al coniuge beneficiario il diritto all'attribuzione patrimoniale pattuita, sia essa una somma forfettariamente stabilita, ovvero il trasferimento di un diritto reale o di altra utilità. Da tale momento, stante il carattere definitivo dell'attribuzione patrimoniale, le successive vicende personali dei coniugi diventano irrilevanti rispetto ai diritti che ne formano oggetto, dovendosi applicare le norme sui contratti e non le norme che disciplinano l'assegno periodico di divorzio” (ex multis, Cass.
5.9.2003 n.
12939, Cass. 126/2001). Ne consegue che, nel caso di specie, la sorte del diritto di abitazione non è regolata dalle norme in tema di assegno divorzile ma da quelle sui contratti ed ai sensi degli artt. 1022 e ss. e le relative modifiche devono essere domandate mediante l'introduzione di giudizio ordinario.
La domanda subordinata di revoca dell'obbligo del ricorrente al pagamento dell'intera rata di mutuo dell'ex casa familiare si reputa parimenti inammissibile in questa sede: l'accordo divorzile consta, invero, in una mera presa d'atto di una pattuizione antecedente all' accordo divorzile tra il ricorrente e un soggetto estraneo al presente giudizio (Banca CO Mantovana) del 7.1.2008, con cui il ricorrente si obbligava a farsi carico dell'intera rata di mutuo (doc. 7 ricorrente). Ne consegue che eventuali modifiche dovranno essere fatte valere nei confronti del menzionato istituto di credito, al di fuori del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Brescia, camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE OS DR TI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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