TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7600 dell'anno 2024
TRA
– Società costituita con Decreto Legge 193 del 22/10/2016 Parte_1
che ha determinato lo scioglimento delle società del gruppo , con sede in Roma, Via CP_1
Giuseppe Grezar n. 14, Codice Fiscale: - in persona del procuratore p.t. dott. P.IVA_1 Pt_2
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale repertorio nr nr 181515 raccolta nr 12772
[...]
del 25/07/2024, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall' Avv. Anna Simeone presso cui elettivamente domicilia in S. Maria C.V. alla via G. Verdi 38
APPELLANTE
E
nato il [...] ad [...], C. F. residente Controparte_2 CodiceFiscale_1
in Aversa (CE) alla via Toti, 13, rappresentato e difeso in primo grado unitamente e disgiuntamente dall'avv. Umberto Sabatino e dall'avv. Salvatore Pagano, elettivamente domiciliato in Frignano
(CE) al Corso Italia n. 29
. APPELLATO contumace
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., Codice Fiscale Controparte_3
Sede legale: via S. Lucia, 81 Centro Direzionale, 80132 Napoli indirizzo pec: PartitaIVA_2
egione.campania.it Email_1
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3744/2024– R.G.N. 6530.2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in persona del Giudice dott. Vittoria Galati, in data 29/10/2021, pubblicata in data 05 giugno 2024, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta con impugnativa di estratto ruolo volta ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento 02820140017660091000 dell'importo di € 451,22, presumibilmente notificata 19/09/2014, avente ad oggetto crediti derivanti da Tassa Automobilistica.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; inammissibilità della impugnativa estratto ruolo per carenza di interesse, nel merito, mancata maturazione della prescrizione.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione, inammissibilità della impugnativa estratto ruolo e in subordine rigetto della domanda di declaratoria della prescrizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza celebratasi a trattazione scritta in data 10.5.2025, il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati, come indicati in intestazione, per essere stati regolarmente evocati in giudizio e per non essersi costituiti.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dall'opponente, avuto riguardo alla natura tributaria del credito sotteso alla cartella.
Invero, l'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella a seguito della consultazione dell'estratto ruolo, atto da impugnarsi, sempre che vi sia interesse ad agire, dinanzi alla commissione tributaria competente per far valere i motivi di opposizione ex artt. 615
c.p.c. proposti, afferendo a tasse/imposte.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto in ordine all'opposizione proposta innanzi al giudice di pace, con motivazione assorbente ogni altra questione, andava dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con riguardo al governo delle spese, si ritiene di dover compensare quelle relative al primo grado, atteso che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio e perciò non preclusa in questa sede quale motivo di appello, non era stata dall'appellante mossa in primo grado, avuto riguardo al tenore della comparsa prodotta in atti.
Sussistono i presupposti per la condanna di , soccombente, al pagamento delle Controparte_2
spese sostenute da nel presente grado di giudizio. CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3744/2024– Parte_1
R.G.N. 6530.2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in persona del Giudice dott. Vittoria
Galati, in data 29/10/2021, pubblicata in data 05 giugno 2024, non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati indicati in intestazione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in prime cure, in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese relative al primo grado di giudizio;
- condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute da Controparte_2 CP_4
per il presente grado di giudizio, che si liquidano, in euro 45,75 per spese ed euro 332, 00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa il 20.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone