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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14636/2022 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
PANUZZO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso Professioni Associate C.F._2
S.r.l. in Firenze, Via Pier Capponi n. 69
ATTRICE
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. con sede in Scandicci (FI), Via Pisana n. 314/B, CP_2 con il patrocinio dell'avv. LUCIO BONGIOVANNI (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del suo difensore in Milano, Via Privata Giulio Bergonzoli n. 1
CONVENUTA
OGGETTO: noleggio
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiects
1) in via principale, accertare e dichiarare il difetto di conformità del bene noleggiato rispetto a quello contrattualmente stabilito e, per l'effetto,
2) dichiarare valida la risoluzione del contratto avanzata dalla SI.ra in data 22/07/2022, Parte_1 con contestuale restituzione della rimanente somma versata a titolo di anticipo, pari ad € 472,74
pagina 1 di 7 (quattrocentosettantadue/74) oltre interessi come per legge, infatti, solo nelle more del giudizio (dopo la notifica dell'atto di citazione), parte convenuta restituiva all'attrice € 3.970,65 a fronte dei
€4.444,00 richiesti nell'atto introduttivo del giudizio (V. memorie ex art. 183, co VI, n. 1,2,3,);
3) condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 subiti dalla SI.ra , che si quantificano in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre interessi, Parte_1
rivalutazione monetaria ed accessori, o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure
minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
4) In via subordinata, condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non subiti dalla SI.ra da valutarsi in via equitativa dal Giudice Parte_1
adito ex art. 1226 e 2056 c.c. .
Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. .”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis rejectis e disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, rigettare le avversarie domande, in quanto erronee, infondate e illegittime per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di causa, IVA, CPA e spese generali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento dei vizi Controparte_1
della vettura oggetto di locazione a lungo termine, al pagamento della somma di euro 4.444,00 - ridotta ad euro 472,74 in sede di precisazione delle conclusioni -, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di anticipo, nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a seguito della risoluzione del contratto di noleggio.
In particolare, l'attrice ha contestato l'inidoneità all'uso del veicolo 5P SUV Controparte_3
1.4 E-HYBRID DSG, targata GJ386JM, evidenziando:
pagina 2 di 7 - che, in data 19 maggio 2021, la SI.ra ha stipulato con Parte_1 Controparte_1 un contratto di locazione a lungo termine avente ad oggetto l'autovettura tg.
[...] Controparte_3
GJ386JM;
- che il veicolo è stato consegnato dopo più di nove mesi, ovverosia in data 21 marzo 2022;
- che, dopo soli tre mesi dall'avvenuta consegna, ossia in data 11 luglio 2022, l'attrice ha dovuto ricoverare l'auto presso l'Eurocar di Firenze, via Pratese, n. 166, a causa di un malfunzionamento della centralina;
- che, nonostante l'intervenuto ripristino, in data 18 luglio 2022, il veicolo ha nuovamente manifestato problematiche legate alla centralina;
- che, in tale seconda occasione, l'officina ha prospettato alla SI.ra tempistiche di Parte_1 riparazione pari a circa tre mesi, senza peraltro assicurarle il positivo esito dell'intervento;
- che l'attrice, a fronte delle suddette circostanze, ha richiesto un'auto sostitutiva alla società convenuta, la quale tuttavia ha negato tale possibilità;
- che la SI.ra ha quindi nuovamente ricoverato l'auto presso l'officina Eurocar Parte_1
restituendo le chiavi ed agendo per la risoluzione del contratto.
- che pur scusandosi per il disservizio, ha inizialmente negato la Controparte_1
possibilità di poter risolvere il contratto.
- che, conseguentemente, la società convenuta ha continuato ad inviare le fatture relative ai canoni di noleggio, chiedendo con insistenza ed intimidazione all'attrice di provvedere al pagamento delle suddette;
- che tali vicende, unitamente ai malfunzionamenti dell'autovettura, hanno causato un notevole patimento psicologico alla SI.ra . Parte_1
- che, solamente dopo ulteriori missive, la convenuta ha provveduto allo storno delle mensilità di settembre, ottobre e novembre.
- che a nulla sono valsi i tentativi di comporre bonariamente la vertenza.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte Controparte_1 da parte attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
pagina 3 di 7 All'udienza del 31 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
1. Occorre premettere che l'azione di cui si controverte va inquadrata nel paradigma normativo delle disposizioni del Codice del Consumo invocate da parte attrice, applicabili estensivamente anche al contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente.
D'altronde, l'articolo 1469 bis c.c., introdotto dall'articolo 142 del Codice del Consumo, stabilisce a tal fine che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo dei contratti in generale si applicano nei contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativo alla vendita e del conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019).
Orbene, l'articolo 128 del Codice del Consumo, ai fini dell'applicabilità della stessa normativa, richiama espressamente la definizione del consumatore di cui all'articolo 3 dello stesso decreto e, cioè, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere che l'attrice abbia usufruito dell'autovettura Cupra
Formentor tg. GJ386JM per scopi imprenditoriali, di conseguenza la medesima deve qualificarsi quale mero consumatore e tutelata dalla disciplina di maggior favore prevista d.lgs. 206/2005.
Ciò precisato, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'articolo 130, ratione temporis applicabile, i quali sono graduati per volontà dello stesso legislatore;
pertanto, egli potrà innanzitutto proporre al proprio dante causa la riparazione, ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Venendo alla fattispecie concreta, risulta documentalmente provata la sussistenza di evidenti difetti di rilevante entità relativi all'elettronica del veicolo Cupra tg. GJ386JM, che hanno reso il mezzo inidoneo all'utilizzo già dai primi mesi successivi alla consegna.
pagina 4 di 7 Nell'ordine di lavoro datato 19 luglio 2022 si legge infatti: “vettura non entra in moto e non risponde a nessun comando auto bloccata vettura già stata qui per solito problema” (cfr. doc. 11 di parte attrice).
Inoltre, parte convenuta non ha specificatamente contestato l'effettiva sussistenza ed entità delle problematiche riscontrate sull'autovettura oggetto di noleggio a lungo termine.
Infine, la documentazione versata in atti consente di ritenere dimostrati i tentativi della SI.ra
[...]
di ottenere anzitutto il ripristino ed in secondo luogo la sostituzione del bene (cfr. doc. 15 di Parte_1
parte attrice).
Pertanto, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto comunicata da parte attrice con missiva del
28 luglio 2022 (cfr. doc. 13 di parte attrice).
Conseguentemente, posto che il rapporto contrattuale è stato interrotto dopo soli quattro mesi, sussiste il diritto della SI.ra ad ottenere la restituzione dell'importo precedentemente versato a titolo Parte_1
di deposito cauzionale, per la quota parte non goduta pari a 32 mensilità su complessive 36.
La somma spettante all'attrice va quindi determinata nella misura di euro 4.444,00 (5.000,00 X 32/36), secondo quanto stabilito dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto di locazione a lungo termine
(cfr. doc. 1 di parte convenuta).
Tuttavia, in considerazione di quanto già rimborsato da nelle more del Controparte_1 giudizio, pari ad euro 4.116,00 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), l'importo residuo ancora da corrispondersi alla SI.ra è pari ad euro 328,00. Parte_1
2. Tra i diritti che competono al consumatore nel caso di difetto di conformità, l'art. 130 del Codice del
Consumo, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Ad ogni buon conto, non si può certamente escludere che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie.
Ciò posto, il Tribunale non ritiene meritevoli di accoglimento le pretese risarcitorie formulate da parte attrice.
Difatti, sebbene la Corte di cassazione, con la ben nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, abbia definitivamente ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana, è bene rammentare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato come il danno cd. esistenziale sia integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un “mero
pagina 5 di 7 "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità.” (Sul punto: Cass. n. 27229/2017; conforme anche Cass. n. 21059/2016; Cass.
n. 19641/2016; Cass. n. 16992/2015; Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. Sez. Un. n. 26973/2008).
Nel caso di specie le doglianze mosse dalla SI.ra attengono al turbamento ed Parte_1 all'ansia scaturiti dai disagi correlati all'indisponibilità dell'autovettura, nonché all'asserito comportamento insistente ed intimidatorio posto in essere dalla società convenuta.
Esaminando la corrispondenza intercorsa tra l'attrice ed tuttavia, non Controparte_1 si ravvisa un'effettiva turbativa attribuibile alla società convenuta, posto che il carattere talvolta perentorio delle comunicazioni pervenute da parte di quest'ultima, oltre ad essere circoscritto a due sole missive (cfr. docc. 18 e 20 di parte attrice), risulta in ogni caso conforme alle ordinarie formule di stile che notoriamente vengono utilizzate in simili contesti commerciali qualora insorgano vertenze in relazione al rapporto contrattuale.
Ed invero, la stessa relazione peritale versata in atti da parte attrice, a ben vedere, evidenza che “In questo caso, la qualità e la persistenza delle reazioni di dolore risultano superiori alle reazioni normalmente attese.” (cfr. doc. 29 di parte attrice).
Di conseguenza, non può dirsi sussistente il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta che a dire della SI.ra lo avrebbe determinato. Parte_1
Pertanto, è di tutta evidenza che le doglianze attoree non siano idonee a configurare un danno meritevole di tutela risarcitoria, difettando la gravità della lesione, intesa come superamento della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Sul punto Cass. 33276/2023).
3. In ragione dell'accoglimento in minima parte della domanda attorea in punto di quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui «va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass. n.
169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 6 di 7 1) Accoglie parzialmente la domanda attorea.
2) Condanna Controparte_1
l'importo di euro 328,00. Parte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, 28 marzo 2025
a pagare, in favore della SI.ra
[...]
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14636/2022 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
PANUZZO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso Professioni Associate C.F._2
S.r.l. in Firenze, Via Pier Capponi n. 69
ATTRICE
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. con sede in Scandicci (FI), Via Pisana n. 314/B, CP_2 con il patrocinio dell'avv. LUCIO BONGIOVANNI (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del suo difensore in Milano, Via Privata Giulio Bergonzoli n. 1
CONVENUTA
OGGETTO: noleggio
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiects
1) in via principale, accertare e dichiarare il difetto di conformità del bene noleggiato rispetto a quello contrattualmente stabilito e, per l'effetto,
2) dichiarare valida la risoluzione del contratto avanzata dalla SI.ra in data 22/07/2022, Parte_1 con contestuale restituzione della rimanente somma versata a titolo di anticipo, pari ad € 472,74
pagina 1 di 7 (quattrocentosettantadue/74) oltre interessi come per legge, infatti, solo nelle more del giudizio (dopo la notifica dell'atto di citazione), parte convenuta restituiva all'attrice € 3.970,65 a fronte dei
€4.444,00 richiesti nell'atto introduttivo del giudizio (V. memorie ex art. 183, co VI, n. 1,2,3,);
3) condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 subiti dalla SI.ra , che si quantificano in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre interessi, Parte_1
rivalutazione monetaria ed accessori, o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure
minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
4) In via subordinata, condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non subiti dalla SI.ra da valutarsi in via equitativa dal Giudice Parte_1
adito ex art. 1226 e 2056 c.c. .
Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. .”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis rejectis e disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, rigettare le avversarie domande, in quanto erronee, infondate e illegittime per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di causa, IVA, CPA e spese generali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento dei vizi Controparte_1
della vettura oggetto di locazione a lungo termine, al pagamento della somma di euro 4.444,00 - ridotta ad euro 472,74 in sede di precisazione delle conclusioni -, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di anticipo, nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a seguito della risoluzione del contratto di noleggio.
In particolare, l'attrice ha contestato l'inidoneità all'uso del veicolo 5P SUV Controparte_3
1.4 E-HYBRID DSG, targata GJ386JM, evidenziando:
pagina 2 di 7 - che, in data 19 maggio 2021, la SI.ra ha stipulato con Parte_1 Controparte_1 un contratto di locazione a lungo termine avente ad oggetto l'autovettura tg.
[...] Controparte_3
GJ386JM;
- che il veicolo è stato consegnato dopo più di nove mesi, ovverosia in data 21 marzo 2022;
- che, dopo soli tre mesi dall'avvenuta consegna, ossia in data 11 luglio 2022, l'attrice ha dovuto ricoverare l'auto presso l'Eurocar di Firenze, via Pratese, n. 166, a causa di un malfunzionamento della centralina;
- che, nonostante l'intervenuto ripristino, in data 18 luglio 2022, il veicolo ha nuovamente manifestato problematiche legate alla centralina;
- che, in tale seconda occasione, l'officina ha prospettato alla SI.ra tempistiche di Parte_1 riparazione pari a circa tre mesi, senza peraltro assicurarle il positivo esito dell'intervento;
- che l'attrice, a fronte delle suddette circostanze, ha richiesto un'auto sostitutiva alla società convenuta, la quale tuttavia ha negato tale possibilità;
- che la SI.ra ha quindi nuovamente ricoverato l'auto presso l'officina Eurocar Parte_1
restituendo le chiavi ed agendo per la risoluzione del contratto.
- che pur scusandosi per il disservizio, ha inizialmente negato la Controparte_1
possibilità di poter risolvere il contratto.
- che, conseguentemente, la società convenuta ha continuato ad inviare le fatture relative ai canoni di noleggio, chiedendo con insistenza ed intimidazione all'attrice di provvedere al pagamento delle suddette;
- che tali vicende, unitamente ai malfunzionamenti dell'autovettura, hanno causato un notevole patimento psicologico alla SI.ra . Parte_1
- che, solamente dopo ulteriori missive, la convenuta ha provveduto allo storno delle mensilità di settembre, ottobre e novembre.
- che a nulla sono valsi i tentativi di comporre bonariamente la vertenza.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte Controparte_1 da parte attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
pagina 3 di 7 All'udienza del 31 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
1. Occorre premettere che l'azione di cui si controverte va inquadrata nel paradigma normativo delle disposizioni del Codice del Consumo invocate da parte attrice, applicabili estensivamente anche al contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente.
D'altronde, l'articolo 1469 bis c.c., introdotto dall'articolo 142 del Codice del Consumo, stabilisce a tal fine che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo dei contratti in generale si applicano nei contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativo alla vendita e del conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019).
Orbene, l'articolo 128 del Codice del Consumo, ai fini dell'applicabilità della stessa normativa, richiama espressamente la definizione del consumatore di cui all'articolo 3 dello stesso decreto e, cioè, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere che l'attrice abbia usufruito dell'autovettura Cupra
Formentor tg. GJ386JM per scopi imprenditoriali, di conseguenza la medesima deve qualificarsi quale mero consumatore e tutelata dalla disciplina di maggior favore prevista d.lgs. 206/2005.
Ciò precisato, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'articolo 130, ratione temporis applicabile, i quali sono graduati per volontà dello stesso legislatore;
pertanto, egli potrà innanzitutto proporre al proprio dante causa la riparazione, ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Venendo alla fattispecie concreta, risulta documentalmente provata la sussistenza di evidenti difetti di rilevante entità relativi all'elettronica del veicolo Cupra tg. GJ386JM, che hanno reso il mezzo inidoneo all'utilizzo già dai primi mesi successivi alla consegna.
pagina 4 di 7 Nell'ordine di lavoro datato 19 luglio 2022 si legge infatti: “vettura non entra in moto e non risponde a nessun comando auto bloccata vettura già stata qui per solito problema” (cfr. doc. 11 di parte attrice).
Inoltre, parte convenuta non ha specificatamente contestato l'effettiva sussistenza ed entità delle problematiche riscontrate sull'autovettura oggetto di noleggio a lungo termine.
Infine, la documentazione versata in atti consente di ritenere dimostrati i tentativi della SI.ra
[...]
di ottenere anzitutto il ripristino ed in secondo luogo la sostituzione del bene (cfr. doc. 15 di Parte_1
parte attrice).
Pertanto, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto comunicata da parte attrice con missiva del
28 luglio 2022 (cfr. doc. 13 di parte attrice).
Conseguentemente, posto che il rapporto contrattuale è stato interrotto dopo soli quattro mesi, sussiste il diritto della SI.ra ad ottenere la restituzione dell'importo precedentemente versato a titolo Parte_1
di deposito cauzionale, per la quota parte non goduta pari a 32 mensilità su complessive 36.
La somma spettante all'attrice va quindi determinata nella misura di euro 4.444,00 (5.000,00 X 32/36), secondo quanto stabilito dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto di locazione a lungo termine
(cfr. doc. 1 di parte convenuta).
Tuttavia, in considerazione di quanto già rimborsato da nelle more del Controparte_1 giudizio, pari ad euro 4.116,00 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), l'importo residuo ancora da corrispondersi alla SI.ra è pari ad euro 328,00. Parte_1
2. Tra i diritti che competono al consumatore nel caso di difetto di conformità, l'art. 130 del Codice del
Consumo, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Ad ogni buon conto, non si può certamente escludere che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie.
Ciò posto, il Tribunale non ritiene meritevoli di accoglimento le pretese risarcitorie formulate da parte attrice.
Difatti, sebbene la Corte di cassazione, con la ben nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, abbia definitivamente ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana, è bene rammentare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato come il danno cd. esistenziale sia integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un “mero
pagina 5 di 7 "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità.” (Sul punto: Cass. n. 27229/2017; conforme anche Cass. n. 21059/2016; Cass.
n. 19641/2016; Cass. n. 16992/2015; Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. Sez. Un. n. 26973/2008).
Nel caso di specie le doglianze mosse dalla SI.ra attengono al turbamento ed Parte_1 all'ansia scaturiti dai disagi correlati all'indisponibilità dell'autovettura, nonché all'asserito comportamento insistente ed intimidatorio posto in essere dalla società convenuta.
Esaminando la corrispondenza intercorsa tra l'attrice ed tuttavia, non Controparte_1 si ravvisa un'effettiva turbativa attribuibile alla società convenuta, posto che il carattere talvolta perentorio delle comunicazioni pervenute da parte di quest'ultima, oltre ad essere circoscritto a due sole missive (cfr. docc. 18 e 20 di parte attrice), risulta in ogni caso conforme alle ordinarie formule di stile che notoriamente vengono utilizzate in simili contesti commerciali qualora insorgano vertenze in relazione al rapporto contrattuale.
Ed invero, la stessa relazione peritale versata in atti da parte attrice, a ben vedere, evidenza che “In questo caso, la qualità e la persistenza delle reazioni di dolore risultano superiori alle reazioni normalmente attese.” (cfr. doc. 29 di parte attrice).
Di conseguenza, non può dirsi sussistente il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta che a dire della SI.ra lo avrebbe determinato. Parte_1
Pertanto, è di tutta evidenza che le doglianze attoree non siano idonee a configurare un danno meritevole di tutela risarcitoria, difettando la gravità della lesione, intesa come superamento della soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Sul punto Cass. 33276/2023).
3. In ragione dell'accoglimento in minima parte della domanda attorea in punto di quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui «va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass. n.
169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 6 di 7 1) Accoglie parzialmente la domanda attorea.
2) Condanna Controparte_1
l'importo di euro 328,00. Parte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, 28 marzo 2025
a pagare, in favore della SI.ra
[...]
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7