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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1188/2022 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avv. DELLORUSSO GIUSEPPE C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
DI nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avv. GIANNITELLI FRANCESCO TIZIANO C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 18/2/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/7/2022 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/10/2005 in PISTICCI con , dalla quale si era separato Controparte_2 consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 23/1/2020 e dalla cui unione erano nati i figli (il 17/3/2006), (l'11/1/2009) e (il Per_1 Per_2 Per_3
2/2/2014), chiedendo la conferma di tutte le condizioni della separazione ad eccezione dell'importo dell'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento dei tre figli, che chiedeva fosse ridotto da complessivi € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a complessivi € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), tenendo conto del suo stato di disoccupazione nonché della percezione per intero dell'assegno unico universale da parte della resistente.
Con comparsa di risposta depositata in data 25/9/2022 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, domandando CP_2 quanto agli ulteriori aspetti, l'affidamento esclusivo dei tre figli, con modifica del regime di visite padre-figli secondo il calendario indicato in comparsa, l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente ad € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), nonché un assegno divorzile di € 500,00 mensili.
La resistente motivava le sue domande lamentando che il dopo la Parte_1 separazione consensuale, non aveva provveduto al mantenimento dei figli ed era scomparso dalla quotidianità della vita dei minori, arrecando pregiudizi agli stessi sia dal punto di vista economico che affettivo;
quanto all'assegno divorzile, sosteneva di averne diritto in quanto, in costanza di matrimonio, non aveva svolto alcuna attività lavorativa in quanto costretta dal marito ad occuparsi esclusivamente della famiglia e della crescita dei figli.
Sentite le parti all'udienza del 4/10/2022, seguiva una serie di rinvii finalizzata a trovare un accordo per trasformare il divorzio da contenzioso in congiunto, poi non concretizzatosi;
all'udienza del 13/6/2023 venivano ascoltati i tre figli e, con ordinanza del 24/7/2023, venivano assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Giudice, ritenendo che nonostante il rapporto problematico dei minori con il padre non vi fossero i presupposti per derogare al regime di affido condiviso, ma che, considerata la condotta del ricorrente così come emersa dall'ascolto dei figli, fosse opportuno attribuire alla
[...]
il potere di prendere in autonomia le decisioni relative alle uscite didattiche, CP_2 scolastiche ed alle attività ludiche e sportive riguardanti i figli, senza necessità del consenso del padre;
ritenuto non sussistente il diritto della resistente al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, stante lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa, seppur stagionale, confermava l'affido condiviso dei tre figli minori, facultando la madre ad assumere in autonomia le decisioni relative alle uscite didattiche, scolastiche ed alle attività ludiche e sportive riguardanti i figli, disponeva il calendario di visite e confermava l'importo di € 600,00 posto a carico del per il Persona_4 Parte_1 mantenimento dei tre figli (€ 200,00 per ciascun figlio).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 18/6/2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dalla resistente, mentre il ricorrente ne chiedeva diverse modifiche, senza accettarla;
pertanto, con ordinanza del 16/11/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 18/2/2025, rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 27/10/2005, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 23/1/2020.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, il Collegio ritiene che non ne sussistano i presupposti, avendo costei dichiarato di svolgere attività lavorativa, seppur stagionale, circostanza confermata altresì dal figlio all'udienza del 13/6/2023 Per_2
(“Mamma sta andando a lavorare in cucina in un lido di San Basilio per provvedere a noi”); inoltre, la non ha neppure allegato di avere sacrificato il proprio CP_2 percorso professionale per la realizzazione della vita familiare, essendosi limitata a riferire di aver completato il percorso di formazione per diventare estetista ma di non avere mai svolto tale attività per espressa volontà del marito - il quale l'avrebbe costretta a dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia ed alla crescita dei figli - senza tuttavia fornire sul punto alcun riscontro probatorio.
Vi è, inoltre, da considerare che in sede in accordo di separazione consensuale non era stato previsto alcun mantenimento in favore della resistente.
Sul punto, si segnala la sentenza della Cassazione civile sez. I, n. 8747 del
28/03/2023, secondo cui “La mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente. Ciò in applicazione del principio per cui la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo”.
Pertanto, sulla scorta di tale quadro allegatorio e probatorio, deve ritenersi che la resistente non abbia assolto l'onere della prova relativo alla dimostrazione della impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi un reddito adeguato a provvedere alle proprie necessità (Cass. Civ. Sez. VI 15/10/2019, n. 26085) e che dunque, considerata la capacità lavorativa della resistente in relazione all'età, non possa riconoscersi in suo favore l'assegno divorzile.
Quanto agli ulteriori provvedimenti, preliminarmente si prende atto che, nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età, e pertanto rispetto a lui Per_1 nulla può stabilire il Tribunale relativamente ai regimi di affidamento, collocamento e visite.
Quanto al regime di affido dei due figli minori e , deve rilevarsi Per_2 Per_3 che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Ciò detto, va nella specie confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non sussistendo ragioni così gravi per le quali ritenere che detto regime di affido possa risultare di pregiudizio per i figli.
Invero, sebbene dall'ascolto dei figli sia emerso che gli stessi hanno con il padre un rapporto piuttosto problematico (in particolare, il figlio dichiarava: “PA Per_2
a volte è disponibile a volte no, spesso devo attendere molto tempo e altre volte dice di si ma poi non mi accontenta;
Non sono andato in gita perché dopo che mio padre aveva promesso che avrebbe pagato, poi non l'ha fatto”; dichiarava: “PA è cambiato Per_3 da quando è nato il figlio nato dalla nuova compagna, adesso pensa solo a Per_5
e non si interessa più a me;
PA mi fa promesse ma non le mantiene, ad Per_5 esempio mi aveva promesso che mi avrebbe comprato il telefono al compleanno ma non
l'ha fatto. Quando non era nato mi comprava più cose”), nondimeno deve Per_5 evidenziarsi che non può ritenersi che si tratti di un padre che abbia totalmente abdicato alla propria responsabilità genitoriale o si sia completamente disinteressato alla vita dei figli, come è stato possibile evincere sia dalla lettura degli screenshot delle conversazioni su “Whatsapp” intrattenute dal padre con i figli, allegate dal ricorrente con le memorie istruttorie del 1/2/2024 e non contestate dalla resistente, che dall'ascolto dei minori
( : “Ho un buon rapporto sia con mamma che con AP. PA è presente nella Per_2 mia vita;
per il calcio mi confronto con AP. Mi fa piacere che AP partecipi alle decisioni che mi riguardano”; : “PA mi ha comprato tre paia di scarpe ma dice Per_3 che devono restare a Pisticci;
Al mio compleanno, come a quello di , AP viene, Per_2 ci porta il regale ma non sale a casa”).
Pertanto, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di affido esclusivo formulata dalla resistente e di confermare, invece, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, confermando altresì
l'attribuzione alla madre del potere di ad assumere in autonomia le decisioni relative alle uscite didattiche e scolastiche ed alle attività ludiche e sportive riguardanti i figli, e ciò in considerazione della condotta incostante del così come emersa dall'ascolto dei Parte_1 figli.
In assenza di nuovi elementi, si conferma altresì il calendario di visite padre-figli così come previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
Quanto al mantenimento dei figli, va in primo luogo precisato che il figlio Per_1 diciannovenne, è da considerarsi ancora non autonomo economicamente, e ciò in quanto il ragazzo frequenta ancora le scuole superiori, come si evince dal certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'Istituto d'istruzione superiore “Giustino Fortunato” di Pisticci, allegato da parte resistente con deposito del 16/6/2024.
Relativamente all'importo da porre a carico del tenuto conto che dalla Parte_1 relazione di costui con la nuova compagna sono nati due figli, di cui uno successivamente all'adozione dei provvedimenti provvisori (circostanza dichiarata da parte ricorrente nella memoria conclusiva del 12/3/2025 e confermata da parte resistente che, mentre nei precedenti scritti difensivi – da ultima la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del
20/2/2024 - aveva sempre fatto riferimento al solo figlio nella propria comparsa Per_5 conclusionale del 18/3/2025 dichiara che il “provvede adeguatamente al Parte_1 mantenimento degli altri due figli avuti dalla seconda unione”), il Collegio ritiene, in virtù di tale circostanza sopravvenuta e avuto riguardo a quanto di seguito stabilito in merito all'assegno unico universale (il cui importo, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non specificamente contestato dalla resistente, ammonterebbe a circa € 720,00 mensili), che sussistano i presupposti per ridimensionare, a modifica delle statuizioni economiche della separazione, confermate con l'ordinanza del 24/7/2023, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli in € 360,00 mensili (€ 120,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, posto che, “Se è vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio, è altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio, ovvero del provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli” (Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, n.14175).
Quanto all'assegno unico universale, in considerazione dei diversi tempi di permanenza dei figli con i genitori (in sede di ascolto, sia che hanno Per_2 Per_3 dichiarato di non dormire mai dal padre), appare opportuno disporre che lo stesso venga percepito integralmente dalla , trattandosi del genitore che convive con i figli CP_2
e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di questi ultimi. Sul punto,
Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 8/7/2022 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 27/10/2005 in PISTICCI;
Parte_1 Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTICCI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, Parte II, serie A, numero 36;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) relativamente ai figli minori e , conferma i punti nn. 1) e 2) Per_2 Per_3 dell'ordinanza del 24/7/2023; 5) pone a carico di , con decorrenza dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere a la somma mensile Controparte_2 complessiva di € 360,00 mensili per il mantenimento dei tre figli (€ 120,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
6) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla resistente;
7) compensa tra la parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco