TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 1279/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
ROTONDO (FG) il 25/02/1977, residente a [...]alla VIA DEI CONTI
RICCI 105, elettivamente domiciliata a AS (CH) al corso Mazzini
n. 252, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Di Santo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e (C.F. Parte_2
), nato in [...] il [...], residente in C.F._2
SVIZZERA, elettivamente domiciliato a Chieti alla vi Arniense n.
126, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Somma che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
1 CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“3) il figlio minore viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, nel suo attuale domicilio, ovvero ovunque dovesse stabilirsi in seguito, con l'unico obbligo di notiziare per tempo, prima dell'eventuale trasferimento, il sig. ; Pt_2
4) il padre, tenuto conto della rilevante distanza tra la propria residenza e quella del minore, potrà continuare a vedere
[...]
con le prassi fino ad oggi adottate e cioè per più giorni Per_1 consecutivi in periodi che i genitori concorderanno di volta in volta, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino.
In particolare, modo, vengono garantite al padre le visite in ogni periodo dell'anno, comprensive di pernotti già ampiamente sperimentati;
allorquando i periodi di visita coincideranno con periodi di frequenza scolastica del minore, il padre si curerà di accompagnare il figlio alle relative attività.
Nei giorni di visita al minore, il padre potrà condurre con sé
[...]
anche all'estero (a propria cura e spese), così come già Per_1 accaduto in passato, sempre curandosi di notiziare preventivamente la madre circa la destinazione e la durata del viaggio. Il padre, inoltre, potrà contattare il figlio minore una volta al giorno tramite telefonata e/o videochiamata nel rispetto delle esigenze di studio e di riposo dello stesso;
5) il padre contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
con il versamento della complessiva somma di € 600,00 Persona_1
(seicento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 1° (primo) di ogni mese, da adeguarsi annualmente ed automaticamente agli indici ISTAT e da versarsi con le modalità attualmente in vigore tra coniugi;
6) le spese straordinarie riguardanti il figlio minore saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere concordate dagli stessi, ove necessario;
il rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese andrà effettuato, dietro esibizione della relativa idonea documentazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Riguardo all'individuazione delle spese straordinarie, le parti fanno espresso riferimento ai noti Protocolli in uso presso l'intestato Tribunale;
7) nessun provvedimento in ordine ad assegni da versarsi reciprocamente tra i coniugi, in quanto gli stessi sono entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti;
2 8) nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale in quanto i coniugi hanno interrotto la convivenza in epoca molto precedente alla separazione;
9) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di quanto comune, di non avere pendenze economiche comuni nei confronti di terzi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro, avendo definito ogni tipo di rapporto personale e patrimoniale fin da epoca precedente alla separazione personale;
10) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, della propria carta di identità o di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, nonché per quello del figlio minore, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale modulo necessario ai fini dell'utile espletamento delle dette formalità;
11) spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
, che si sono sposati a AS (CH) il 07/01/2016, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 22/1/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 6/3/2024 il Tribunale di AS ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra
3 coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a AS (CH) il 07/01/2016 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al numero 1 parte I dell'anno 2016.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio . Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a AS (CH) il 07/01/2016 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al numero 1 parte I dell'anno 2016;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
4 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AS, nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 1279/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
ROTONDO (FG) il 25/02/1977, residente a [...]alla VIA DEI CONTI
RICCI 105, elettivamente domiciliata a AS (CH) al corso Mazzini
n. 252, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Di Santo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e (C.F. Parte_2
), nato in [...] il [...], residente in C.F._2
SVIZZERA, elettivamente domiciliato a Chieti alla vi Arniense n.
126, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Somma che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
1 CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“3) il figlio minore viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, nel suo attuale domicilio, ovvero ovunque dovesse stabilirsi in seguito, con l'unico obbligo di notiziare per tempo, prima dell'eventuale trasferimento, il sig. ; Pt_2
4) il padre, tenuto conto della rilevante distanza tra la propria residenza e quella del minore, potrà continuare a vedere
[...]
con le prassi fino ad oggi adottate e cioè per più giorni Per_1 consecutivi in periodi che i genitori concorderanno di volta in volta, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino.
In particolare, modo, vengono garantite al padre le visite in ogni periodo dell'anno, comprensive di pernotti già ampiamente sperimentati;
allorquando i periodi di visita coincideranno con periodi di frequenza scolastica del minore, il padre si curerà di accompagnare il figlio alle relative attività.
Nei giorni di visita al minore, il padre potrà condurre con sé
[...]
anche all'estero (a propria cura e spese), così come già Per_1 accaduto in passato, sempre curandosi di notiziare preventivamente la madre circa la destinazione e la durata del viaggio. Il padre, inoltre, potrà contattare il figlio minore una volta al giorno tramite telefonata e/o videochiamata nel rispetto delle esigenze di studio e di riposo dello stesso;
5) il padre contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2
con il versamento della complessiva somma di € 600,00 Persona_1
(seicento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 1° (primo) di ogni mese, da adeguarsi annualmente ed automaticamente agli indici ISTAT e da versarsi con le modalità attualmente in vigore tra coniugi;
6) le spese straordinarie riguardanti il figlio minore saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere concordate dagli stessi, ove necessario;
il rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese andrà effettuato, dietro esibizione della relativa idonea documentazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Riguardo all'individuazione delle spese straordinarie, le parti fanno espresso riferimento ai noti Protocolli in uso presso l'intestato Tribunale;
7) nessun provvedimento in ordine ad assegni da versarsi reciprocamente tra i coniugi, in quanto gli stessi sono entrambi autosufficienti ed economicamente indipendenti;
2 8) nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale in quanto i coniugi hanno interrotto la convivenza in epoca molto precedente alla separazione;
9) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di quanto comune, di non avere pendenze economiche comuni nei confronti di terzi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro, avendo definito ogni tipo di rapporto personale e patrimoniale fin da epoca precedente alla separazione personale;
10) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, della propria carta di identità o di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, nonché per quello del figlio minore, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale modulo necessario ai fini dell'utile espletamento delle dette formalità;
11) spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
, che si sono sposati a AS (CH) il 07/01/2016, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 22/1/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 6/3/2024 il Tribunale di AS ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra
3 coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a AS (CH) il 07/01/2016 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al numero 1 parte I dell'anno 2016.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio . Persona_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a AS (CH) il 07/01/2016 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro dello Stato Civile del comune di AS (CH) al numero 1 parte I dell'anno 2016;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
4 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AS, nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
5