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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ET SA, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - BO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Del Giorgione, 106 00147 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di BO - Via Ugo Ferroni, 5 01100 BO VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12576202500000892000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 aprile 2025, l'Agente della SS notificava alla Ricorrente_1 S.R.L. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202500000892000 per un importo totale di euro 34.740,54.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità della comunicazione preventiva per i seguenti motivi:
- inesistenza assoluta della notifica dell'atto impugnato;
- omessa e/o inesistente notifica della cartella n.12520240002525892;
- violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 77, comma 2 Bis del D.P.R.
602/1973, nullità, illegittimità e non debenza.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate di BO e l'Agenzia delle Entrate - SS deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta la validità della notifica della Cartella effettuata da un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi.
L'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, 602, nel testo novellato dall'art. 14, comma 1, del d.lgs.
24 settembre 2015, n. 159 («Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente»), prevede che: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire Rell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La questione della nullità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento sotto lo specifico profilo della provenienza del documento informatico da un indirizzo non inserito nell'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata è stata recentemente esaminata dalla Suprema Corte (ordinanza n. 19677 del
17 luglio 2024), che ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez.
5, 9 gennaio 2024, n. 884); per cui, il contribuente non può limitarsi a tale censura, occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato.
Del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa
è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando
è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza.
Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso. Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica in assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o, comunque, altro pregiudizio.
Quanto, poi alla seconda censura, è sufficiente rilevare che la comunicazione preventiva di ipoteca si riferisce ad una singola cartella, la n. 12520240002525892000, che risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 29 febbraio 2024.
Del resto, come rilevato dall'Ufficio, la ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione n.
AR12515092720240319, relativamente alla cartella di pagamento n. 12520240002525892000 notificata
29/02/2024; i pagamenti sulla cartella effettuati sono:
27/03/2024 0122482 RRAV 95 PPAB 17 AGLS E 5,88
27/03/2024 0122483 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 510,13
29/04/2024 0170536 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 508,54
31/05/2024 0222292 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 561,02
01/07/2024 0266794 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 0,05
01/07/2024 0266795 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 546,49
01/07/2024 0266796 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 14,09
30/12/2024 0010023 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 0,05
30/12/2024 0010024 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 546,49
30/12/2024 0010025 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 14,09
Non avendo adempiuto al pagamento delle rate successive la rateizzazione è stata revocata.
In merito, infine, alla dedotta carenza di motivazione, occorre evidenziare che nel dettaglio degli importi dovuti indicati nella comunicazione preventiva è esplicitamente motivata la richiesta;
si legge invero
“Liquidazioni periodiche IVA anno 2022 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.L. n.78/2010 per il II trimestre 2022. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972. Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 08-02-2023 con codice atto numero 03919472310 consegnata in data 14-02-2023".
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore della costituita A.D.E.R. ed in euro 1.200 in favore dell'A.D.E.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ET SA, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - BO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Del Giorgione, 106 00147 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di BO - Via Ugo Ferroni, 5 01100 BO VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12576202500000892000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 aprile 2025, l'Agente della SS notificava alla Ricorrente_1 S.R.L. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202500000892000 per un importo totale di euro 34.740,54.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità della comunicazione preventiva per i seguenti motivi:
- inesistenza assoluta della notifica dell'atto impugnato;
- omessa e/o inesistente notifica della cartella n.12520240002525892;
- violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 77, comma 2 Bis del D.P.R.
602/1973, nullità, illegittimità e non debenza.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate di BO e l'Agenzia delle Entrate - SS deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta la validità della notifica della Cartella effettuata da un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi.
L'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, 602, nel testo novellato dall'art. 14, comma 1, del d.lgs.
24 settembre 2015, n. 159 («Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente»), prevede che: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire Rell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La questione della nullità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento sotto lo specifico profilo della provenienza del documento informatico da un indirizzo non inserito nell'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata è stata recentemente esaminata dalla Suprema Corte (ordinanza n. 19677 del
17 luglio 2024), che ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez.
5, 9 gennaio 2024, n. 884); per cui, il contribuente non può limitarsi a tale censura, occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato.
Del resto, è principio consolidato in giurisprudenza che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa
è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando
è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza.
Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso. Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica in assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o, comunque, altro pregiudizio.
Quanto, poi alla seconda censura, è sufficiente rilevare che la comunicazione preventiva di ipoteca si riferisce ad una singola cartella, la n. 12520240002525892000, che risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 29 febbraio 2024.
Del resto, come rilevato dall'Ufficio, la ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione n.
AR12515092720240319, relativamente alla cartella di pagamento n. 12520240002525892000 notificata
29/02/2024; i pagamenti sulla cartella effettuati sono:
27/03/2024 0122482 RRAV 95 PPAB 17 AGLS E 5,88
27/03/2024 0122483 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 510,13
29/04/2024 0170536 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 508,54
31/05/2024 0222292 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 561,02
01/07/2024 0266794 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 0,05
01/07/2024 0266795 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 546,49
01/07/2024 0266796 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 14,09
30/12/2024 0010023 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 0,05
30/12/2024 0010024 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 546,49
30/12/2024 0010025 RRAV 95 PPAB 40 ATRI E 14,09
Non avendo adempiuto al pagamento delle rate successive la rateizzazione è stata revocata.
In merito, infine, alla dedotta carenza di motivazione, occorre evidenziare che nel dettaglio degli importi dovuti indicati nella comunicazione preventiva è esplicitamente motivata la richiesta;
si legge invero
“Liquidazioni periodiche IVA anno 2022 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.L. n.78/2010 per il II trimestre 2022. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972. Comunicazione degli esiti del controllo predisposta in data 08-02-2023 con codice atto numero 03919472310 consegnata in data 14-02-2023".
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore della costituita A.D.E.R. ed in euro 1.200 in favore dell'A.D.E.