Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità comunicazione preventiva per inesistenza notifica atto impugnato

    Il giudice ha ritenuto che l'eventuale vizio della notifica a mezzo PEC, derivante dalla provenienza da un indirizzo non presente nell'INi-PEC, non inficia di per sé la validità della notifica, purché il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto e non abbia subito pregiudizi al diritto di difesa. Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato tempestivamente l'atto, dimostrando la conoscenza dello stesso.

  • Rigettato
    Illegittimità comunicazione preventiva per omessa/inesistente notifica cartella n.12520240002525892

    Il giudice ha accertato la regolarità della notifica della cartella n. 12520240002525892000 a mezzo PEC in data 29 febbraio 2024. Ha inoltre evidenziato che la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione per tale cartella e aveva effettuato pagamenti parziali, dimostrando la conoscenza dell'atto.

  • Rigettato
    Illegittimità comunicazione preventiva per violazione norme su motivazione e procedura

    Il giudice ha ritenuto che la comunicazione preventiva fosse adeguatamente motivata, indicando chiaramente il dettaglio degli importi dovuti, relativi alle liquidazioni periodiche IVA per l'anno 2022, a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 52
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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