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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2669/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2669/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. F. Petrivelli, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te
[...]
p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 23.7.2020, , in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale con insegna “Black out – Bar Birreria Paninoteca”, proponeva appello avverso la sentenza n. 2068/2019, resa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 27.11.2019, non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal medesimo avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12530 del 27.1.2017 emessa dall sezione operativa Controparte_2 territoriale di Avellino.
L'ordinanza impugnata aveva ad oggetto sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di euro 20.000,00 a carico dell'odierno appellante per avere installato presso il proprio locale commerciale “Black - out - Bar Pizzeria Paninoteca” una postazione PC che consentiva ai clienti di effettuare scommesse in violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. 158/12, convertito con legge 189/12; in virtù di tale violazione veniva poi comminata la sanzione di cui all'art. 1, comma 923 della legge 208/2015.
Parte appellante proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 7, comma 3-quater d.l. 158/2012; 2) erronea valutazione del materiale probatorio, non avendo l Controparte_1 dimostrato quanto contestato in sede di accertamento;
3)
[...] illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3quater, del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 per violazione del canone di ragionevolezza.
Per i motivi esposti chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte appellata la quale eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame e concludeva per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_3 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato per i motivi che di seguito si espongono. Si osserva che l'ordinanza ingiunzione impugnata si fondava sul verbale di verifica amministrativa-contabile n. 5181020160000042 del 15.03.2016 redatto dai funzionari dell Controparte_1
i quali avevano constatato che presso l'esercizio
[...]
“Black Out Bar Birreria Paninoteca”, di cui è titolare l'appellante era installata: “n. 1 (una) postazione PC con Parte_1 relativa stampante termica a disposizione del pubblico che attraverso la connessione telematica consente ai clienti di giocare sulla piattaforma di gioco “BETBULLPOKER – SCOMMESSE SPORTIVE”. I funzionari avevano effettuato tali rilievi attraverso l'esame della cronologia delle navigazioni presente sul personal computer dell'esercizio commerciale. Tale fattispecie, secondo gli accertatori, veniva a configurare espresso divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), il quale prevedeva: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. In applicazione poi dell'art. 1, comma 923 della legge 208/2015, veniva applicata ed irrogata a carico dell'appellante la sanzione pari ad € 20.000,00.
Dunque, come visto, le norme poste a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata sono l'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), nonché l'art. 1, comma 923 della legge 208/2015.
Orbene, occorre rilevare che, ai fini del decidere, assume carattere dirimente la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 104 del 7 maggio - 10 luglio 2025), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle suddette norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Come documentato dal , la Corte Costituzionale con la Parte_1 succitata sentenza ha così disposto: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
La Consulta, in particolare, nell'analizzare l'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 rileva che tale disposizione: ”….vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto”.
Il Giudice delle leggi, prosegue sostenendo che: “Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.”
Pertanto, conclude:” In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.
Appare opportuno aggiungere che le Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, venivano rese nell'ambito di giudizi sovrapponibili a quello in esame, infatti, testualmente, nella pronuncia della Corte Costituzionale si legge che: ”Tutte le ordinanze di rimessione sono state rese nell'ambito di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate nei confronti di titolari di pubblici esercizi per la violazione del divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito. Alle parti opponenti, nella qualità di titolari di pubblici esercizi, è contestata la condotta di avere messo a disposizione dei clienti apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare online. Con i provvedimenti impugnati nei giudizi a quibus, l ha Controparte_4 pertanto irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila euro, prevista dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015”.
È di tutta evidenza la perfetta analogia tra le fattispecie di cui alle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e quella di cui al presente giudizio, atteso che, nel caso in esame, veniva contestato all'appellante di aver messo a disposizione dei clienti apparecchiature a libera connessione che consentivano il gioco online. Tra l'altro, lo stesso appellante aveva denunciato profili d'incostituzionalità delle norme in argomento per violazione dei canoni di ragionevolezza e ciò sin dal primo grado di giudizio, reiterandoli anche in appello tra i motivi di gravame.
Orbene, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma, 3 quater del D.L. 158/2012 e dell'art. 1, comma 923 della L. 208/205, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite vanno compensate in relazione alla complessità delle questioni affrontate e tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la suindicata sentenza della Corte Costituzionale che ha dichirato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12530 del 27.01.2017 emessa dall' – Controparte_1 sezione operativa territoriale di Avellino.
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Napoli 18.9.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2669/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. F. Petrivelli, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te
[...]
p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 23.7.2020, , in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale con insegna “Black out – Bar Birreria Paninoteca”, proponeva appello avverso la sentenza n. 2068/2019, resa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 27.11.2019, non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal medesimo avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12530 del 27.1.2017 emessa dall sezione operativa Controparte_2 territoriale di Avellino.
L'ordinanza impugnata aveva ad oggetto sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di euro 20.000,00 a carico dell'odierno appellante per avere installato presso il proprio locale commerciale “Black - out - Bar Pizzeria Paninoteca” una postazione PC che consentiva ai clienti di effettuare scommesse in violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. 158/12, convertito con legge 189/12; in virtù di tale violazione veniva poi comminata la sanzione di cui all'art. 1, comma 923 della legge 208/2015.
Parte appellante proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 7, comma 3-quater d.l. 158/2012; 2) erronea valutazione del materiale probatorio, non avendo l Controparte_1 dimostrato quanto contestato in sede di accertamento;
3)
[...] illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3quater, del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 per violazione del canone di ragionevolezza.
Per i motivi esposti chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte appellata la quale eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame e concludeva per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_3 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato per i motivi che di seguito si espongono. Si osserva che l'ordinanza ingiunzione impugnata si fondava sul verbale di verifica amministrativa-contabile n. 5181020160000042 del 15.03.2016 redatto dai funzionari dell Controparte_1
i quali avevano constatato che presso l'esercizio
[...]
“Black Out Bar Birreria Paninoteca”, di cui è titolare l'appellante era installata: “n. 1 (una) postazione PC con Parte_1 relativa stampante termica a disposizione del pubblico che attraverso la connessione telematica consente ai clienti di giocare sulla piattaforma di gioco “BETBULLPOKER – SCOMMESSE SPORTIVE”. I funzionari avevano effettuato tali rilievi attraverso l'esame della cronologia delle navigazioni presente sul personal computer dell'esercizio commerciale. Tale fattispecie, secondo gli accertatori, veniva a configurare espresso divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), il quale prevedeva: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. In applicazione poi dell'art. 1, comma 923 della legge 208/2015, veniva applicata ed irrogata a carico dell'appellante la sanzione pari ad € 20.000,00.
Dunque, come visto, le norme poste a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata sono l'art. 7, comma 3-quater del D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), nonché l'art. 1, comma 923 della legge 208/2015.
Orbene, occorre rilevare che, ai fini del decidere, assume carattere dirimente la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 104 del 7 maggio - 10 luglio 2025), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle suddette norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Come documentato dal , la Corte Costituzionale con la Parte_1 succitata sentenza ha così disposto: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
La Consulta, in particolare, nell'analizzare l'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 rileva che tale disposizione: ”….vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto”.
Il Giudice delle leggi, prosegue sostenendo che: “Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.”
Pertanto, conclude:” In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.
Appare opportuno aggiungere che le Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, venivano rese nell'ambito di giudizi sovrapponibili a quello in esame, infatti, testualmente, nella pronuncia della Corte Costituzionale si legge che: ”Tutte le ordinanze di rimessione sono state rese nell'ambito di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate nei confronti di titolari di pubblici esercizi per la violazione del divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito. Alle parti opponenti, nella qualità di titolari di pubblici esercizi, è contestata la condotta di avere messo a disposizione dei clienti apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare online. Con i provvedimenti impugnati nei giudizi a quibus, l ha Controparte_4 pertanto irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila euro, prevista dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015”.
È di tutta evidenza la perfetta analogia tra le fattispecie di cui alle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e quella di cui al presente giudizio, atteso che, nel caso in esame, veniva contestato all'appellante di aver messo a disposizione dei clienti apparecchiature a libera connessione che consentivano il gioco online. Tra l'altro, lo stesso appellante aveva denunciato profili d'incostituzionalità delle norme in argomento per violazione dei canoni di ragionevolezza e ciò sin dal primo grado di giudizio, reiterandoli anche in appello tra i motivi di gravame.
Orbene, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma, 3 quater del D.L. 158/2012 e dell'art. 1, comma 923 della L. 208/205, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite vanno compensate in relazione alla complessità delle questioni affrontate e tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la suindicata sentenza della Corte Costituzionale che ha dichirato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 12530 del 27.01.2017 emessa dall' – Controparte_1 sezione operativa territoriale di Avellino.
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Napoli 18.9.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro