Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2023, proposto da
NN AL, IE RE AL e RA AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comune di Savigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Goldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 3 del 29 maggio 2023, emanata dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Savigliano che ha ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive e la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a carico dei ricorrenti per attività edilizie realizzate in Savigliano, Strada Rigrasso n. 3/A;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Savigliano;
Vista la memoria depositata il 23.10.2025, con la quale l’Amministrazione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto i manufatti colpiti dal gravato ordine di demolizione devono ritenersi assistiti da validi ed efficaci titoli edilizi;
Vista la memoria depositata il 27.10.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Vista la richiesta di passaggio in decisione a firma congiunta depositata il 25.11.2025, ove è espressamente dato atto che entrambe le parti hanno richiesto la declaratoria di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte resistente, con memoria depositata il 23.10.2025, ha espressamente riconosciuto che “i manufatti colpiti dall’ordine di demolizione (…) devono ritenersi assistiti da validi ed efficaci titoli edilizi” , dalla stessa individuati come di seguito:
“1) Il tratto di muro di recinzione prospicente Strada Rigrasso, compreso tra la tettoia e l’accesso carraio, è legittimamente assentito dalla C.I.L.A. 12.4.2024 (doc. 1 - Nota deposito documenti del 10.10.2025) e dalla successiva “Comunicazione” integrativa 8.7.2024 (doc. 2 - Nota deposito documenti del 10.10.2025).
2) Il locale tecnico di circa 20 mq., ricavato all’interno del fabbricato accessorio ad uso autorimessa è legittimamente assentito dal Permesso in sanatoria n. 6/PC24 del 30.1.2024 (doc. 4 - Nota deposito documenti del 10.10.2025).
3) Il tratto di recinzione in proseguimento verso sud, prospiciente Strada Rigrasso, per la lunghezza pari a circa 48 mt., è legittimamente assentito dal Permesso di costruire n. 5/PC22 del 19.1.2022 (doc. 5 - Nota deposito documenti del 10.10.2025), dichiarato tuttora valido ed efficace dalla Determinazione in data 12.12.2023 (doc. 9 - Nota deposito documenti del 10.10.2025) del Dir[i]gente dell’Area dirigenziale 2 – Settore 10° SUAO – SUE – Commercio del Comune)” ;
- parte ricorrente, con memoria depositata il 27.10.2025, sulla base della richiamata documentazione prodotta dal Comune, ha affermato che non vi è più “nessuna difformità ancora in essere nella proprietà dei ricorrenti sita in Savigliano, Strada Rigrasso n. 3/A per la quale debba essere effettuata la demolizione e la rimessa in pristino ordinata con il provvedimento 29 maggio 2023, n. 3, impugnato nel presente giudizio” ; ha, pertanto, richiesto che questo Tribunale “(…) dato atto di quanto sopra sulla base della produzione documentale del Comune, voglia dichiarare che l’ordinanza impugnata ha ormai perso ogni efficacia e, conseguentemente, pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Con compensazione delle spese” ;
- con richiesta di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositata a firma congiunta il 25.11.2025, le parti hanno dato atto e ribadito “che entrambe hanno richiesto la declaratoria di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse del ricorso” .
Ritenuto che, sulla base della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente e delle trascritte dichiarazioni delle parti:
- il provvedimento gravato risulti ormai superato dall’assetto edilizio risultante dalle suddette produzioni documentali;
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 c.p.a..
Valutato equo assentire alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata da parte ricorrente nella citata memoria depositata il 27.10.2025, in ragione della particolarità della controversia e del contegno tenuto dall’Amministrazione, la quale ha approfondito solo in corso di causa alcuni profili di legittimità degli interventi edilizi in contestazione, evidenziando così il difetto di istruttoria denunciato al punto 1.3. del ricorso (pagg. 7 e 8)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC CC, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | UC CC |
IL SEGRETARIO