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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2024, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11349/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/10/2024 da
Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO MELCHIOR
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/09/2018
in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n.
9, Parte 2, Serie C, Volume BIS, anno 2018;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto che dall'unione sono nati i figli (04.01.2017) e
Per_1 Per_2
(30.11.2019), entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri ed Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 09/09/2018 in Pt_2
LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n. 9,
Parte 2, Serie C, Volume BIS, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel domicilio che ognuno di loro sceglierà liberamente. A tal proposito dà atto che il sig. si Parte_1
è già trasferito presso la sua nuova abitazione in proprietà, nel limitrofo comune di Artegna (UD), alla via Clama 23/1.
Dà atto che la sig.ra rimarrà a vivere presso la casa già Parte_2
coniugale sita in via Piovega 11 in Gemona del Friuli (UD) ove rimarranno anagraficamente residenti i figli con assegnazione della casa coniugale alla stessa;
2) Dispone che i minori e siano affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ed in via condivisa ad entrambi i genitori ma rimarranno collocati, come indicato, presso l'abitazione già coniugale unitamente alla madre.
3) Prende atto che i genitori dichiarano che, attualmente, i figli non hanno impegni extrascolastici rilevanti.
4) Stante l'estrema vicinanza tra le abitazioni sopra indicate, dispone che il padre possa, indicativamente e salvo ogni diverso accordo, tenere i figli presso di lui per la cena del lunedì e giovedì, ovvero quando il padre li accompagnerà alle attività sportive ed extra scolastiche. Il tutto con un pernottamento presso di lui, in accordo con la madre e in relazione all'esigenza dei figli;
5) Dispone che i genitori tengano i figli in via esclusiva presso ciascuno di loro a weekend alternati dal venerdì sera (ore 19.00) al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola;
6) Per le festività, ponti e ogni altra sospensione didattica, dispone che i genitori alternino la gestione e la permanenza in via esclusiva dei figli, di modo che le giornate siano il più possibile suddivise in maniera equa tra ciascun genitore (esempio 1.11 padre, 8.12 madre 24.12 padre, 25.12 madre e via di seguito salvo poi ruotare l'anno seguente) salvo ogni diverso accordo tra loro genitori che dovrà essere concordato con congruo preavviso. Dispone che le vacanze di Natale e pasquali siano fruite per giusta metà da entrambi i genitori con i figli (ad esempio dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) con rotazione di anno in anno.
7) Dispone che i genitori possano tenere i figli durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, garantendo all'altro genitore il contatto telefonico giornaliero. A tal proposito, da atto che i genitori si impegnano a predisporre un piano ferie entro il mese di maggio di ciascun anno, impegnandosi sempre a comunicare all'altro genitore eventuali viaggi lasciando indicazione del luogo ove alloggeranno e relativo recapito.
8) Qualora un ricorrente, per esigenze lavorative, dovesse essere assente per più giorni, a volte anche all'estero, prende atto che l'altro genitore provvederà a supplire anche oltre il periodo di sua assegnazione. Per tale ragione, è necessario che il ricorrente che dovesse assentarsi, avvisi immediatamente l'altro genitore affinché quest'ultimo riesca, a sua volta, ad organizzarsi per la gestione dei figli.
9) Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma Pt_1 Pt_2
di euro 250,00 per ciascun figlio (complessivi euro 500,00) a titolo di contributo al mantenimento. Le somme saranno pagate entro il giorno 20 di ciascun mese a decorrere da ottobre 2024. Le somme ora indicate sono soggette ad aumento secondo indice Istat (variazione dei prezzi su base annuale per le famiglie di impiegati ed operai) a decorrere dal mese di novembre 2025.
Dà atto che la SI.ra eneficerà del 100% del c.d. assegno unico Pt_2
e universale. Dà atto che alcun contributo per i coniugi è rispettivamente richiesto, stante la rispettiva autosufficienza economica.
10) Le spese straordinarie mediche e scolastiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che i ricorrenti, previa sottoscrizione, hanno allegato al ricorso.
11) In ragione della definizione di ogni accordo economico intrattenuto dai genitori tra loro, nonché in ragione dello scioglimento della comunione, dà atto che il SI. corrisponderà alla SI. la Pt_1 Pt_2
somma complessiva, forfetaria e residua di euro 13.000,00 con le seguenti modalità:
- euro 1.000,00 euro mensili a far data dal mese di ottobre 2024 e fino ad esaurimento del debito. Scadenza del pagamento all'ultimo giorno di ciascun mese e decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato o ritardato pagamento di una rata.
Dà atto che la SI.ra si impegna a sottoscrivere ogni eventuale Pt_2
documento per consentire la chiusura/definizione/incasso di investimenti presso i promotori finanziari noti alle parti.
12) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.9, Parte 2, Serie C, Volume BIS, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 03/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11349/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/10/2024 da
Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO MELCHIOR
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/09/2018
in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n.
9, Parte 2, Serie C, Volume BIS, anno 2018;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto che dall'unione sono nati i figli (04.01.2017) e
Per_1 Per_2
(30.11.2019), entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri ed Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 09/09/2018 in Pt_2
LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n. 9,
Parte 2, Serie C, Volume BIS, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel domicilio che ognuno di loro sceglierà liberamente. A tal proposito dà atto che il sig. si Parte_1
è già trasferito presso la sua nuova abitazione in proprietà, nel limitrofo comune di Artegna (UD), alla via Clama 23/1.
Dà atto che la sig.ra rimarrà a vivere presso la casa già Parte_2
coniugale sita in via Piovega 11 in Gemona del Friuli (UD) ove rimarranno anagraficamente residenti i figli con assegnazione della casa coniugale alla stessa;
2) Dispone che i minori e siano affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ed in via condivisa ad entrambi i genitori ma rimarranno collocati, come indicato, presso l'abitazione già coniugale unitamente alla madre.
3) Prende atto che i genitori dichiarano che, attualmente, i figli non hanno impegni extrascolastici rilevanti.
4) Stante l'estrema vicinanza tra le abitazioni sopra indicate, dispone che il padre possa, indicativamente e salvo ogni diverso accordo, tenere i figli presso di lui per la cena del lunedì e giovedì, ovvero quando il padre li accompagnerà alle attività sportive ed extra scolastiche. Il tutto con un pernottamento presso di lui, in accordo con la madre e in relazione all'esigenza dei figli;
5) Dispone che i genitori tengano i figli in via esclusiva presso ciascuno di loro a weekend alternati dal venerdì sera (ore 19.00) al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola;
6) Per le festività, ponti e ogni altra sospensione didattica, dispone che i genitori alternino la gestione e la permanenza in via esclusiva dei figli, di modo che le giornate siano il più possibile suddivise in maniera equa tra ciascun genitore (esempio 1.11 padre, 8.12 madre 24.12 padre, 25.12 madre e via di seguito salvo poi ruotare l'anno seguente) salvo ogni diverso accordo tra loro genitori che dovrà essere concordato con congruo preavviso. Dispone che le vacanze di Natale e pasquali siano fruite per giusta metà da entrambi i genitori con i figli (ad esempio dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) con rotazione di anno in anno.
7) Dispone che i genitori possano tenere i figli durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, garantendo all'altro genitore il contatto telefonico giornaliero. A tal proposito, da atto che i genitori si impegnano a predisporre un piano ferie entro il mese di maggio di ciascun anno, impegnandosi sempre a comunicare all'altro genitore eventuali viaggi lasciando indicazione del luogo ove alloggeranno e relativo recapito.
8) Qualora un ricorrente, per esigenze lavorative, dovesse essere assente per più giorni, a volte anche all'estero, prende atto che l'altro genitore provvederà a supplire anche oltre il periodo di sua assegnazione. Per tale ragione, è necessario che il ricorrente che dovesse assentarsi, avvisi immediatamente l'altro genitore affinché quest'ultimo riesca, a sua volta, ad organizzarsi per la gestione dei figli.
9) Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma Pt_1 Pt_2
di euro 250,00 per ciascun figlio (complessivi euro 500,00) a titolo di contributo al mantenimento. Le somme saranno pagate entro il giorno 20 di ciascun mese a decorrere da ottobre 2024. Le somme ora indicate sono soggette ad aumento secondo indice Istat (variazione dei prezzi su base annuale per le famiglie di impiegati ed operai) a decorrere dal mese di novembre 2025.
Dà atto che la SI.ra eneficerà del 100% del c.d. assegno unico Pt_2
e universale. Dà atto che alcun contributo per i coniugi è rispettivamente richiesto, stante la rispettiva autosufficienza economica.
10) Le spese straordinarie mediche e scolastiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che i ricorrenti, previa sottoscrizione, hanno allegato al ricorso.
11) In ragione della definizione di ogni accordo economico intrattenuto dai genitori tra loro, nonché in ragione dello scioglimento della comunione, dà atto che il SI. corrisponderà alla SI. la Pt_1 Pt_2
somma complessiva, forfetaria e residua di euro 13.000,00 con le seguenti modalità:
- euro 1.000,00 euro mensili a far data dal mese di ottobre 2024 e fino ad esaurimento del debito. Scadenza del pagamento all'ultimo giorno di ciascun mese e decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato o ritardato pagamento di una rata.
Dà atto che la SI.ra si impegna a sottoscrivere ogni eventuale Pt_2
documento per consentire la chiusura/definizione/incasso di investimenti presso i promotori finanziari noti alle parti.
12) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.9, Parte 2, Serie C, Volume BIS, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 03/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini