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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 1776/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025,
da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. PICCOLI SILVIO C.F._2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e del mantenimento degli stessi, sulla base delle condizioni concordemente indicate. Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 19.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 12.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1776/2025, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Affido dei figli minorenni ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione ove i ricorrenti convivevano in Carbonera (TV), Via Castello n. 14/A. I ricorrenti sono consapevoli che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. In questo modo ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative.
2) I genitori concorderanno insieme le decisioni relative all'educazione e alla crescita dei figli. In particolare, dovranno definire insieme gli aspetti che riguardano la scuola, la religione, le attività di tempo libero, gli aspetti medico-sanitari. Si impegnano entrambi a mantenere i contatti con la scuola e con gli insegnanti, aggiornandosi attraverso le piattaforme online previste dalla scuola e presenziando ad eventuali incontri o fissando opportuni colloqui. I genitori faranno richiesta alla scuola di essere informati entrambi sulle comunicazioni importanti, in particolare sugli orari di incontri e colloqui. Si impegnano inoltre a partecipare entrambi alle attività extrascolastiche e di tempo libero, feste di fine anno, promozioni, compleanni ed altri eventi importanti per i figli. Tutto questo al fine di garantire l'effettiva co-genitorialità e di consentire ai figli di godere della presenza di entrambi, evitando vissuti di esclusione o di svalutazione di uno o dell'altro genitore.
3) La casa coniugale sita in Carbonera (TV), Via Castello n. 14/A, di proprietà di entrambi al 50%, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
, la quale continuerà a viverci con i figli. I genitori,
[...]
quindi, valuteranno -nell'esclusivo interesse dei figli- l'eventuale vendita dell'abitazione con estinzione del mutuo residuo al termine delle scuole secondarie dei predetti.
4) I rispettivi turni di responsabilità genitoriale vengono determinati secondo il seguente calendario elaborato su base bisettimanale, ferma la facoltà di adattarlo alle contingenti esigenze lavorative dei genitori:
LUN. MART. MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM
M M M P
accompagna a M M 1
accompagna a accompagna
accompagna a accompagna scuola tutto il tutto il scuola a scuola scuola a scuola M da uscita giorno giorno
M M P M pranzo scuola e cena e e da uscita Da uscita Da uscita P M Notte Notte Notte scuola scuola, scuola, Dalle
P solo a cena Cena e 18.00/19.00 Cena e Notte Cena e M Notte Notte Notte
M M M P P accompagna P P 2 accompagna a accompagna accompagna a accompagna a scuola tutto il tutto il scuola e a scuola scuola a scuola M da uscita giorno giorno pomeriggio M P M pranzo scuola e e P solo a cena Da uscita Da uscita P Notte Notte P dalle 19.30 scuola, scuola, Cena e Dalle 18/19 M Notte Notte Cena e Notte Cena e Notte Cena e Notte 5) I giovedì pomeriggio i figli staranno con la madre, tuttavia, nel momento in cui quest'ultima dovesse essere impegnata a lavoro, detto turno di responsabilità spetterà al padre, che potrà avvalersi anche dei nonni o di persone fidate.
6) Nel periodo estivo resteranno invariati i turni di responsabilità, pertanto sarà di competenza del genitore che ha con sé i figli provvedere alla gestione delle mattine (centri estivi, nonni o baby sitter).
7) La Vigilia di Natale sarà trascorsa dai figli con la madre, mentre il giorno di Natale sarà trascorso con il padre. Le vacanze saranno trascorse dal 24 al 31 dicembre con uno dei genitori, dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni.
8) Durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno il weekend con il genitore a cui spetta il turno di responsabilità e con l'altro genitore i giorni di lunedì e martedì, cercando di alternare i weekend negli anni. Lo stesso criterio verrà seguito per le vacanze di Carnevale.
9) Le festività annuali verranno trascorse seguendo il calendario dei turni di responsabilità.
10) Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore, da stabilirsi sulla base delle ferie lavorative di ciascuno, almeno due mesi prima.
11) Nel caso di ferie o week end trascorsi con i figli in luoghi diversi dalla propria abitazione, il genitore dovrà darne comunicazione all'altro almeno una settimana prima, fornendo luogo ed indirizzo dell'alloggio ed eventuale numero di telefono.
12) Per soggiorni, anche temporanei, all'estero, sarà necessario acquisire il preventivo consenso dell'altro genitore. 13) Rimane salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente sui turni di responsabilità nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, sociali dei figli.
14) Entrambi i genitori provvederanno congiuntamente alle formalità necessarie per il rilascio dei documenti di identità e del passaporto dei figli e faranno copia dei relativi documenti.
15) I figli continueranno a frequentare le famiglie d'origine come già d'abitudine.
16) In caso di malattia dei figli, gli stessi si sposteranno dall'uno all'altro genitore secondo il calendario di visita solo se le condizioni fisiche lo permetteranno. Nel caso di malattia di uno dei genitori, l'altro provvederà a sostituirlo, in tutto o in parte, nella cura dei figli per il periodo necessario.
17) Il Sig. giusto l'accordo di separazione Parte_2
raggiunto in sede di mediazione familiare, verserà mensilmente alla
Sig.ra la somma di € 1.000,00 – di cui € 250,00 per Parte_1
quota parte mutuo residuo ed € 750,00 per contributo al mantenimento della prole – mediante bonifico su conto corrente, da eseguirsi entro il 15 di ogni mese.
18) Il contributo per le spese fisse sarà soggetto all'incremento annuale su base ISTAT.
19) Le spese straordinarie saranno individuate e disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Treviso e saranno completamente a carico del padre, sia sostenendole direttamente od eventualmente rimborsandole alla madre se da essa sostenute.
20) L'assegno unico relativo ai figli verrà integralmente percepito dalla madre.
21) I ricorrenti continueranno a tenere l'auto a loro intestata, provvedendo a tutte le spese.
22) L'arredamento e gli altri beni di cui è composta l'abitazione da assegnarsi alla sig.ra anch'essi di proprietà di Parte_1 entrambi per la quota del 50% ciascuno, restano ad esclusivo uso di quest'ultima e dei figli, fermo restando che in caso di loro dismissione, verrà decisa di comune accordo la destinazione.
23) La sig.ra terrà per sé la liquidità presente nel Parte_1
conto corrente personale.
24) Per quanto riguarda i fondi destinati ai figli, i genitori hanno deciso di disinvestirli e di concordare altra forma di investimento più sicura;
attualmente optando per il prodotto Fideuram Vita
Garanzia e Valore per un valore di € 23.000,00 (doc. 14).”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi