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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5100/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 5100/2018 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti. Roberto Vagaggini (c.f. ) e Anna Copia C.F._2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo stu- C.F._3
dio di quest'ultima in Casoria (NA) alla via Privata Traversa Europa, n. 1
- ATTORE contro
(c.f. ) rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' dell'Avv. GIOVANNI
PALMA, (c.f. )) ed elettivamente domiciliata pres- C.F._4
so lo studio di quest'ultimo in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 244
- CONVENUTA
Oggetto: cessione di azienda
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclu- sioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione adiva l'intestato Tribunale ras- Parte_1
segnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che, in forza del contratto di cessione di azienda stipulato in data 11/12/2012 a mini- stero notaio Dott. il Sig. , titolare Persona_1 Controparte_1
della ditta individuale , è tenuto ad accol- Controparte_1
larsi tutti i debiti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli fiscali, previden- ziali, tasse, contributi, contratti anche se riferiti a fatti antecedenti alla predetta cessione;
- accertare e dichiarare che l'interruzione dei pagamen- ti della rateazione concordata con relativi ai verbali di Controparte_2
accertamento descritti in premessa, è imputabile a fatto e colpa esclusiva del Sig. , titolare della ditta individuale HUMO di Na- Controparte_1
OL DO;
- e conseguentemente condannare il Sig. CP_3
, titolare della ditta individuale , a te-
[...] Controparte_1
nere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia Parte_1
pretesa e richiesta, anche a titolo di oneri, sanzioni, interessi e costi ag- giuntivi richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui è stato o sarà destinata- rio da parte della;
- in ogni caso condannare il Sig. Controparte_2 [...]
, titolare della ditta individuale di Isi- CP_4 CP_1 CP_1
doro, a pagare al Sig. quella somma che risulterà di Parte_1
giustizia ad esito dell'espletanda istruttoria in relazione agli avvisi di ac- certamento di cui in narrativa”.
Si costituiva la che così concludeva: “In via Controparte_1
preliminare ed in rito, dichiarare la nullità assoluta dell'atto di citazione;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'assenza di interesse ad agire in capo al Sig. Accertare e dichiarare la domanda Parte_1
2
attorea del tutto infondata in fatto ed in diritto con conseguente rigetto delle avverse richieste”.
Rassegnate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito esplicitate.
Nel caso di specie l'attore agisce onde sentirsi accertare e dichiara- re che il convenuto “è tenuto ad accollarsi tutti i debiti di qualsiasi gene- re, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali, tasse, contributi, contratti an- che se riferiti a fatti antecedenti alla predetta cessione” e per l'effetto condannarsi lo stesso “a tenere indenne e manlevare il sig. CP_5
da ogni e qualsivoglia pretesa e richiesta” (cfr. atto introduttivo
[...]
pag. 8).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non at- tribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a fa- vore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assu- me obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assu- mere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rap- porto obbligatorio. (cfr. Cass. Sez. 2, 03/12/2021, n. 38225).
A quanto innanzi mette conto aggiungere che:
- sul piano esterno, l'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, in materia di dispo- sizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributa- rie, prevede che “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del
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valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'impo- sta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui
è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già ir- rogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a viola- zioni commesse in epoca anteriore”.
- Di converso, sul piano meramente interno, l'art. 6 del predetto con- tratto di cessione prevede che “la parte acquirente si impegna e si obbliga ad accollarsi crediti e debiti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali, tasse, contributi, contratti stipulati antece- dentemente alla presente cessione dalla parte cedente, i quali reste- ranno a favore e a carico della parte acquirente. La parte acquirente, stante comunque la responsabilità solidale della parte cedente per eventuali precedenti debiti risultanti dai libri contabili obbligatori e per quelli fiscali, previdenziali, tasse e contributi, si obbliga sin d'ora a rifondere alla parte cedente quanto la stessa fosse tenuta a pagare, liberando il cedente da ogni responsabilità”.
Calando i suddetti principi nel caso di specie, l'accollo intercorso tra le parti non può che qualificarsi come interno, non essendo partecipe il ter- zo creditore (Agenzia delle Entrate) e non essendovi alcuna modifica de- gli originari soggetti dell'obbligazione.
Pertanto, ferma la responsabilità solidale, correttamente l'Ente imposito- re emette gli avvisi di accertamento (peraltro successivi alla cessione rela- tivi agli anni di imposta 2011 e 2012) costituenti il primo atto della ese- cuzione, nei confronti del cedente il quale ha concordato due piani di ra- teizzo onde onerare i propri debiti fiscali. Del resto non vi è dubbio che il cessionario ha assunto l'obbligo di accollarsi tutti i debiti di qualsiasi genere, anche anteriori alla predetta cessione così come risulta documen- talmente provato che il cessionario ha corrisposto somme da imputare ai già menzionati avvisi di accertamento (cfr. estratti conto depositati dall'attore).
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Dunque, va accolta la domanda volta all'accertamento dell'accollo interno.
Tuttavia, in assenza di prova dei pagamenti di cui si chiede restitu- zione da parte di e non potranno essere accolte né la Parte_1
domanda di condanna né quella di risarcimento. Tanto più ove si consi- deri che ad essere escusso dall'ente creditor e responsabile nei confronti dell' era proprio che al fine di evitare qualsivoglia asse- CP_2 Pt_1
rito pregiudizio avrebbe ben potuto pagare e rivalersi.
In ragione del limitato accoglimento sussistono ragioni per compensare in misura di ½ le spese di lite, ponendo la restante parte in capo al convenu- to. Le stesse si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 5100/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta che per i debiti tributari per cui è causa risulta accollante Controparte_6
;
[...]
2) compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna il conve- nuto al pagamento in favore dell'attore della restante metà che li- quida, in misura già ridotta in €.393,00 per spese ed €.3.526,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nelle vigenti ali- quote come per legge
Nola, 14.10.25 Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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