TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
VG 2741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. ORSINI FEDERICA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. ORSINI FEDERICA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
le parti hanno convissuto more uxorio, ma la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
dalla relazione è nato a [...] in data [...] C.F. Persona_1 [...]
, residente a [...], C.F._3 cittadino italiano, minore di età non economicamente autosufficiente, riconosciuto da entrambi i genitori;
- la casa familiare è sita in Spino d'Adda (CR), via Caduti di Nassiriya n. 43, nell'immobile di proprietà del signor Parte_2
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole;
in particolare, il suddetto accordo prevede:
“1) Le parti concordano che l'affido di sia condiviso. I genitori si Per_1 occuperanno della cura, educazione ed istruzione del figlio minore, prendendo le decisioni importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) la casa familiare, sita in Spino d'Adda (CR), via Caduti di Nassiriya n. 43 (abitazione e box - Identificata come da visura allegata – doc. 6 – al catasto del Comune di Spino
d'Adda: immobile1- catasto fabbricati: foglio 4, particella 297, subalterno 558, categoria
A2, classe 5 consistenza 5,5 vani // Immobile 2 – catasto fabbricati: foglio 4, particella 297, subalterno 565, categoria C/6, classe 5, consistenza 21mq) di proprietà del signor viene assegnata con tutti gli arredi alla SI , Parte_2 Pt_1 affinché la abiti con il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica di quest'ultimo;
3) verrà, pertanto, collocato prevalentemente presso la madre nella abitazione Per_1 sita in Spino d'Adda (CR), via Caduti di Nassiriya n. 43 ove manterrà la residenza anagrafica;
4) il signor attualmente residente presso l'immobile di via Caduti di Parte_2
Nassiriya n. 43, dovrà lasciare l'immobile, trasferendo altrove la propria residenza così da non comparire nel nucleo famigliare ai fini ISEE;
pag. 2/4 5) il padre avrà la facoltà di vedere il figlio ogni giorno, secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici di previo congruo avviso telefonico;
Per_1
6) il padre, nel momento in cui reperirà una propria abitazione idonea ad ospitare il figlio, potrà tenere con sé nei weekend a settimane alterne dal venerdì prima di Per_1 cena sino alla domenica sera;
7) ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per le festività
(Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, analogamente avverrà per i ponti del primo maggio, venticinque aprile e due giugno ed ogni ulteriore festività;
9) durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di due settimane Per_1 anche non consecutive con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Il periodo di ferie prescelto dovrà essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno;
10) a fronte delle condizioni patrimoniali del signor attualmente Parte_2 disoccupato, i ricorrenti concordano che ciascuno di essi provvederà al mantenimento di in via diretta nei rispettivi momenti di tenimento del medesimo;
Per_1
11) le spese straordinarie per come previste dal protocollo del Tribunale di Cremona, verranno suddivise al 50%;
12) l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla madre SI;
Pt_1
13) i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale di Cremona prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 17/12/2024 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. ORSINI FEDERICA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. ORSINI FEDERICA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
le parti hanno convissuto more uxorio, ma la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
dalla relazione è nato a [...] in data [...] C.F. Persona_1 [...]
, residente a [...], C.F._3 cittadino italiano, minore di età non economicamente autosufficiente, riconosciuto da entrambi i genitori;
- la casa familiare è sita in Spino d'Adda (CR), via Caduti di Nassiriya n. 43, nell'immobile di proprietà del signor Parte_2
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole;
in particolare, il suddetto accordo prevede:
“1) Le parti concordano che l'affido di sia condiviso. I genitori si Per_1 occuperanno della cura, educazione ed istruzione del figlio minore, prendendo le decisioni importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) la casa familiare, sita in Spino d'Adda (CR), via Caduti di Nassiriya n. 43 (abitazione e box - Identificata come da visura allegata – doc. 6 – al catasto del Comune di Spino
d'Adda: immobile1- catasto fabbricati: foglio 4, particella 297, subalterno 558, categoria
A2, classe 5 consistenza 5,5 vani // Immobile 2 – catasto fabbricati: foglio 4, particella 297, subalterno 565, categoria C/6, classe 5, consistenza 21mq) di proprietà del signor viene assegnata con tutti gli arredi alla SI , Parte_2 Pt_1 affinché la abiti con il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica di quest'ultimo;
3) verrà, pertanto, collocato prevalentemente presso la madre nella abitazione Per_1 sita in Spino d'Adda (CR), via Caduti di Nassiriya n. 43 ove manterrà la residenza anagrafica;
4) il signor attualmente residente presso l'immobile di via Caduti di Parte_2
Nassiriya n. 43, dovrà lasciare l'immobile, trasferendo altrove la propria residenza così da non comparire nel nucleo famigliare ai fini ISEE;
pag. 2/4 5) il padre avrà la facoltà di vedere il figlio ogni giorno, secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici di previo congruo avviso telefonico;
Per_1
6) il padre, nel momento in cui reperirà una propria abitazione idonea ad ospitare il figlio, potrà tenere con sé nei weekend a settimane alterne dal venerdì prima di Per_1 cena sino alla domenica sera;
7) ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per le festività
(Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, analogamente avverrà per i ponti del primo maggio, venticinque aprile e due giugno ed ogni ulteriore festività;
9) durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di due settimane Per_1 anche non consecutive con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Il periodo di ferie prescelto dovrà essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno;
10) a fronte delle condizioni patrimoniali del signor attualmente Parte_2 disoccupato, i ricorrenti concordano che ciascuno di essi provvederà al mantenimento di in via diretta nei rispettivi momenti di tenimento del medesimo;
Per_1
11) le spese straordinarie per come previste dal protocollo del Tribunale di Cremona, verranno suddivise al 50%;
12) l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla madre SI;
Pt_1
13) i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale di Cremona prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 17/12/2024 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4