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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 4995/2019 R.G. vertente
TRA
, nato Messina il 16/09/1971, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio 161/S, presso lo studio dell'avv. Giorgia Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-attore opponente-
CONTRO
P.I. , e per essa quale procuratore P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in P.IVA_2 atti;
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 28.10.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo per la (parte convenuta opposta). Controparte_1
Con le superiori note scritte parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni, insistendo nelle domande articolate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.10.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 609/2019 emesso in data 11.04.2019, notificato ex art. 143 c.p.c. in data 12.08.2019, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 30.056,11, oltre interessi e oltre spese e compensi della fase Controparte_1
1 monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n.
20047430612816, sottoscritto in data 20.10.2013 con la TI AN S.p.a.
A fondamento dell'impugnazione proposta parte opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso, nonché la sua nullità/annullabilità sia perché non sottoscritto dalla banca mutuante, sia perché riportante un TAEG difforme rispetto a quello applicato.
Parte opponente ha, inoltre, rappresentato l'insussistenza di inidonea documentazione a supporto del ricorso monitorio e, nel merito, l'avvenuto pagamento di parte del credito ingiunto. Ha rilevato, infine, di aver presentato istanza di accesso all'Organismo di composizione della crisi ai sensi della
Legge n. 3 del 27/01/2012.
Parte opponente formulava, quindi, le seguenti domande:
“
1. Ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo inefficace, in quanto notificato tardivamente, oltre il sessantesimo giorno;
2. Per l'effetto dichiararne la caducazione di ogni effetto di legge.
3. Ritenuta a e dichiarata l'annullabilità del contratto finanziario impugnato, revocare
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti nella superiore narrativa.
4. In via gradata, sospendere il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 6 della Legge n. 3 del
27/01/2012….”
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio, eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
Parte opposta ha, quindi formulato le seguenti domande:
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
30.056,11 oltre interessi e rivalutazione monitoria.
Invia subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria”.
In sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente ha rappresentato di aver proposto il piano del consumatore, omologato dal Tribunale di Messina in data 14 marzo 2021, in cui era stato regolarmente inserito il credito ingiunto;
ha formulato, pertanto, la seguente ulteriore domanda: “Ritenere e dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo per l'intervenuto piano del consumatore omologato dal Tribunale di Messina”.
2 Non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria ed espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, il giudizio, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stato assunto in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto spiegata da parte opponente.
Nel caso di specie, è infatti incontestata la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato dall'opposta tardivamente, in data 12.08.2019, quando era ormai spirato il termine perentorio di sessanta giorni dall'emissione dello stesso di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente perdita di efficacia dell'ingiunzione.
L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, non preclude l'esame del merito della controversia atteso che, in seguito all'opposizione dell'ingiunto, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale deve valutarsi sia la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto, sulla quale il Giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito.
Ed invero, qualora l'ingiunzione di pagamento venisse ugualmente notificata, a seguito dell'opposizione allo stesso, il Giudice non potrebbe limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma, al contrario, dovrebbe entrare nel merito della questione, al fine di verificare l'esistenza o meno del diritto di credito, in virtù della circostanza per la quale, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di inefficacia, denota comunque la volontà del supposto creditore di avvalersi di tale strumento giudiziario. In tali casi, infatti, l'azione monitoria è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma, contestualmente, resiste nel merito (cfr. Cass. Civ., 29.02.2016, n. 3908, secondo cui “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre
l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di
3 rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”).
Conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Stante la tardiva notifica del decreto ingiuntivo, lo stesso va, revocato.
3. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 12 bis della L. n. 3/2012, in cui è previsto il soddisfacimento, nella percentuale proposta, del credito ingiunto.
Orbene, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 1, della legge 3/2012 «Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3…».
Tale disposizione non vieta l'esercizio di azioni di accertamento e di condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, quale deve essere qualificata l'azione monitoria intrapresa dalla contro il consumatore. Controparte_1
Va, quindi, escluso che, una volta omologato il piano del consumatore, il creditore avente titolo o causa anteriore perda interesse ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito. Ed invero, il piano del consumatore potrebbe essere revocato o cessare di diritto, con la conseguenza che permane l'interesse del creditore opposto a proseguire il giudizio di cognizione per ottenere un titolo giudiziale da portare in esecuzione in caso di sopravvenuta inefficacia del piano omologato.
In pendenza di esecuzione ed efficacia del piano omologato il titolo giudiziale non potrà, viceversa, essere forzosamente eseguito, essendo il piano omologato obbligatorio per tutti i creditori,
i quali avranno il diritto di soddisfacimento del proprio credito nei limiti della percentuale e con le tempistiche indicate nel piano omologato.
Sussiste pertanto l'interesse della parte opposta alla definizione del presente giudizio.
4. La ha, in sede di comparsa di costituzione, eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva con riferimento alle domande avanzate da parte opponente e volte all'accertamento della nullità/annullabilità del contratto di finanziamento.
4 In proposito occorre premettere che oggetto del contratto di cessione dei crediti (sottoscritto in data 28.09.2017 dalla e dalla TI AN S.p.a.) è il singolo credito vantato Controparte_1 dalla cedente nei confronti dell'opponente e non il contratto da cui trae origine il Parte_1 credito.
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio secondo il quale è la cessione del contratto ad operare il trasferimento dal cedente al cessionario con il consenso dell'altro contraente dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito, invece, ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
non gli sono invece trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto, tra le quali quella di risoluzione per inadempimento, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 8579/24).
In altre parole, la cessione del contratto implica un trasferimento completo della posizione contrattuale mentre la cessione del credito comporta solo un trasferimento parziale e funzionale del diritto di credito, senza incidere sulla titolarità del contratto da cui ha origine.
Di conseguenza, per un verso il cessionario potrà esercitare tutti i diritti necessari per il soddisfacimento del credito, ma non potrà agire su aspetti fondamentali del contratto, per altro verso il debitore ceduto – l'odierno opponente – può proporre nel giudizio di opposizione sia le eccezioni inerenti all'estinzione del diritto di credito (i pagamenti, la loro corretta imputazione, la prescrizione estintiva), sia le eccezioni facenti leva sulla pretesa invalidità del titolo costitutivo dal quale deriva il credito (quindi la nullità, l'annullabilità, ecc.); in altri termini, se ogni spostamento patrimoniale deve essere supportato da una causa, con la caducazione della causa viene meno anche lo spostamento patrimoniale;
le vicende e le dinamiche interne al rapporto di cessione del credito sono, invece, estranee al debitore ceduto e coinvolgono esclusivamente cedente e cessionario.
Nel caso di specie va, quindi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
5. Parte opposta ha, poi, fornito idonea prova del credito ingiunto.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
5 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l' ricorrente in monitorio e attrice Controparte_1 in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, depositando il contratto di finanziamento con gli estratti conto su cui si fonda la pretesa monitoria (da cui è possibile evincere il dettaglio degli importi oggi dovuti) e allegando l'inadempimento della controparte.
Parte opponente, che non ha contestato il ricevimento della somma mutuata, ha dichiarato di aver versato alcuni importi per cifre superiori alla somma indicata dalla parte convenuta opposta (pari ad € 1.200,00) e, a sostegno di tale assunto, ha depositato varie ricevute di pagamento nonché proposta di piano di rientro (con sottoscrizione di cambiali).
In particolare nell'allegato all'atto di citazione denominato “Ricevute pagamenti 1”, a pagina
2, l'opponente produce copia di una proposta di piano di rientro riferito al numero pratica
20047430612816 – creditore TI AN S.p.A con annesse quattro cambiali di euro 100,00 cadauna;
nell'allegato denominato “Ricevute di pagamento 2”, sono riportati diversi bollettini postali di pagamento che riportano il codice pratica n. 20047430612812, sempre intestato a TI
AN S.p.A.; gli allegati denominati “Ricevute pagamenti” e “Ricevute pagamenti 3”, invece, contengono copia di bollettini illeggibili.
La superiore documentazione non è idonea a provare il pagamento di importi in favore della
TI AN PA (creditore originario) in relazione al contratto di finanziamento n.
20047430612816.
Ed invero i bollettini riportati nell'allegato “Ricevute pagamenti 2” si riferiscono al diverso finanziamento portante n. 20047430612812 e risultano pagati nell'anno 2011, prima ancora della stipula del finanziamento n. 20047430612816 che risale al 2013.
6 Le quattro cambiali di euro 100,00 cadauna allegate alla proposta di piano di rientro non attestano l'avvenuto pagamento di importi in favore della società opposta e, comunque, l'importo riportato nelle cambiali è inferiore a quello indicato dalla convenuta come pagato dal sig. . Pt_1
Le copie dei due bollettini riportati negli allegati denominati “Ricevute pagamenti” e “Ricevute pagamenti 3” sono, invece, illeggibili.
Ne consegue che, in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'opponente, il credito oggetto di ingiunzione risulta fondato.
6. Non merita accoglimento, poi, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione da parte della società mutuante.
In proposito, in base al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul tema del c.d. “contratto monofirma” (sent. n. 898 del 16/01/2018), è irrilevante la presenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nella veste di controparte negoziale.
Ed invero, la validità del contratto non può venir meno in ragione della mancanza della sottoscrizione da parte della società erogatrice del finanziamento, in quanto il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene mediante la manifestazione, da parte della società creditrice, della volontà di dar corso alle pattuizioni sottoscritte dal cliente, tramite esternazioni che possono anche consistere, ad esempio, nell'erogazione della somma finanziata, nel dare sistematicamente corso al rapporto, nell'invio di solleciti di pagamento e/o nella stessa produzione in giudizio del contratto di finanziamento, da cui si desume appunto la volontà di avvalersi del contratto in questione (cfr. Cass.,
Sez. 1 , Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
7. L'opponente ha eccepito, infine, la non corrispondenza tra TAEG/ISC indicato nel contratto e quello effettivamente applicato al finanziamento.
Anche tale eccezione è infondata.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata o errata indicazione Par dell' e TAEG non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l'ISC introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9 comma 2), costituisce al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contratto di mutuo non inficia la validità del contratto. L'ISC rappresenta, infatti, un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della traPArenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, c. 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse
7 effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della AN.
Tale orientamento, d'altronde, è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”
(Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha Par espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e TAEG dichiarati e concretamente applicati, così come effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B., con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal
Legislatore, né in fattispecie sorte antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto, la domanda dell'attore di dichiarazione dell'invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può trovare accoglimento.
8. Deve quindi riconoscersi in capo alla il credito oggetto di ingiunzione. Controparte_1
In accoglimento della domanda della convenuta opposta, va condannato al Parte_1 pagamento della somma di euro 30.056,11 oltre interessi convenzionali dalla costituzione in mora e fino al soddisfo.
Si precisa che in pendenza di efficacia del piano del consumatore omologato il creditore potrà far valere il credito accertato con la presente sentenza nei limiti di quanto riconosciuto con il piano omologato.
9. Le spese processuali di questa fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi ai minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 52.000) e della bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese relative alla fase monitoria devono ritenersi non dovute, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 06.10.2021, n. 27062).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4995/2019
R.G., così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n. 609/2019, emesso dal Tribunale di
Messina in data 11.04.2019 nei confronti di;
Parte_1
2. Condanna, per le causali indicate in motivazione, al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 30.056,11 oltre interessi convenzionali dalla Controparte_1 costituzione in mora e fino al soddisfo.
3. Condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina il 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
9
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 4995/2019 R.G. vertente
TRA
, nato Messina il 16/09/1971, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via XXIV Maggio 161/S, presso lo studio dell'avv. Giorgia Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-attore opponente-
CONTRO
P.I. , e per essa quale procuratore P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in P.IVA_2 atti;
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 28.10.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo per la (parte convenuta opposta). Controparte_1
Con le superiori note scritte parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni, insistendo nelle domande articolate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.10.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 609/2019 emesso in data 11.04.2019, notificato ex art. 143 c.p.c. in data 12.08.2019, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 30.056,11, oltre interessi e oltre spese e compensi della fase Controparte_1
1 monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n.
20047430612816, sottoscritto in data 20.10.2013 con la TI AN S.p.a.
A fondamento dell'impugnazione proposta parte opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso, nonché la sua nullità/annullabilità sia perché non sottoscritto dalla banca mutuante, sia perché riportante un TAEG difforme rispetto a quello applicato.
Parte opponente ha, inoltre, rappresentato l'insussistenza di inidonea documentazione a supporto del ricorso monitorio e, nel merito, l'avvenuto pagamento di parte del credito ingiunto. Ha rilevato, infine, di aver presentato istanza di accesso all'Organismo di composizione della crisi ai sensi della
Legge n. 3 del 27/01/2012.
Parte opponente formulava, quindi, le seguenti domande:
“
1. Ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo inefficace, in quanto notificato tardivamente, oltre il sessantesimo giorno;
2. Per l'effetto dichiararne la caducazione di ogni effetto di legge.
3. Ritenuta a e dichiarata l'annullabilità del contratto finanziario impugnato, revocare
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti nella superiore narrativa.
4. In via gradata, sospendere il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 6 della Legge n. 3 del
27/01/2012….”
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio, eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
Parte opposta ha, quindi formulato le seguenti domande:
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
30.056,11 oltre interessi e rivalutazione monitoria.
Invia subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria”.
In sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente ha rappresentato di aver proposto il piano del consumatore, omologato dal Tribunale di Messina in data 14 marzo 2021, in cui era stato regolarmente inserito il credito ingiunto;
ha formulato, pertanto, la seguente ulteriore domanda: “Ritenere e dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo per l'intervenuto piano del consumatore omologato dal Tribunale di Messina”.
2 Non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria ed espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, il giudizio, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stato assunto in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto spiegata da parte opponente.
Nel caso di specie, è infatti incontestata la circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato dall'opposta tardivamente, in data 12.08.2019, quando era ormai spirato il termine perentorio di sessanta giorni dall'emissione dello stesso di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente perdita di efficacia dell'ingiunzione.
L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, non preclude l'esame del merito della controversia atteso che, in seguito all'opposizione dell'ingiunto, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale deve valutarsi sia la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto, sulla quale il Giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito.
Ed invero, qualora l'ingiunzione di pagamento venisse ugualmente notificata, a seguito dell'opposizione allo stesso, il Giudice non potrebbe limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma, al contrario, dovrebbe entrare nel merito della questione, al fine di verificare l'esistenza o meno del diritto di credito, in virtù della circostanza per la quale, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di inefficacia, denota comunque la volontà del supposto creditore di avvalersi di tale strumento giudiziario. In tali casi, infatti, l'azione monitoria è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma, contestualmente, resiste nel merito (cfr. Cass. Civ., 29.02.2016, n. 3908, secondo cui “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre
l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di
3 rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”).
Conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Stante la tardiva notifica del decreto ingiuntivo, lo stesso va, revocato.
3. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 12 bis della L. n. 3/2012, in cui è previsto il soddisfacimento, nella percentuale proposta, del credito ingiunto.
Orbene, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 1, della legge 3/2012 «Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3…».
Tale disposizione non vieta l'esercizio di azioni di accertamento e di condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, quale deve essere qualificata l'azione monitoria intrapresa dalla contro il consumatore. Controparte_1
Va, quindi, escluso che, una volta omologato il piano del consumatore, il creditore avente titolo o causa anteriore perda interesse ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito. Ed invero, il piano del consumatore potrebbe essere revocato o cessare di diritto, con la conseguenza che permane l'interesse del creditore opposto a proseguire il giudizio di cognizione per ottenere un titolo giudiziale da portare in esecuzione in caso di sopravvenuta inefficacia del piano omologato.
In pendenza di esecuzione ed efficacia del piano omologato il titolo giudiziale non potrà, viceversa, essere forzosamente eseguito, essendo il piano omologato obbligatorio per tutti i creditori,
i quali avranno il diritto di soddisfacimento del proprio credito nei limiti della percentuale e con le tempistiche indicate nel piano omologato.
Sussiste pertanto l'interesse della parte opposta alla definizione del presente giudizio.
4. La ha, in sede di comparsa di costituzione, eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva con riferimento alle domande avanzate da parte opponente e volte all'accertamento della nullità/annullabilità del contratto di finanziamento.
4 In proposito occorre premettere che oggetto del contratto di cessione dei crediti (sottoscritto in data 28.09.2017 dalla e dalla TI AN S.p.a.) è il singolo credito vantato Controparte_1 dalla cedente nei confronti dell'opponente e non il contratto da cui trae origine il Parte_1 credito.
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio secondo il quale è la cessione del contratto ad operare il trasferimento dal cedente al cessionario con il consenso dell'altro contraente dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito, invece, ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario;
dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
non gli sono invece trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto, tra le quali quella di risoluzione per inadempimento, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 8579/24).
In altre parole, la cessione del contratto implica un trasferimento completo della posizione contrattuale mentre la cessione del credito comporta solo un trasferimento parziale e funzionale del diritto di credito, senza incidere sulla titolarità del contratto da cui ha origine.
Di conseguenza, per un verso il cessionario potrà esercitare tutti i diritti necessari per il soddisfacimento del credito, ma non potrà agire su aspetti fondamentali del contratto, per altro verso il debitore ceduto – l'odierno opponente – può proporre nel giudizio di opposizione sia le eccezioni inerenti all'estinzione del diritto di credito (i pagamenti, la loro corretta imputazione, la prescrizione estintiva), sia le eccezioni facenti leva sulla pretesa invalidità del titolo costitutivo dal quale deriva il credito (quindi la nullità, l'annullabilità, ecc.); in altri termini, se ogni spostamento patrimoniale deve essere supportato da una causa, con la caducazione della causa viene meno anche lo spostamento patrimoniale;
le vicende e le dinamiche interne al rapporto di cessione del credito sono, invece, estranee al debitore ceduto e coinvolgono esclusivamente cedente e cessionario.
Nel caso di specie va, quindi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
5. Parte opposta ha, poi, fornito idonea prova del credito ingiunto.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
5 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l' ricorrente in monitorio e attrice Controparte_1 in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, depositando il contratto di finanziamento con gli estratti conto su cui si fonda la pretesa monitoria (da cui è possibile evincere il dettaglio degli importi oggi dovuti) e allegando l'inadempimento della controparte.
Parte opponente, che non ha contestato il ricevimento della somma mutuata, ha dichiarato di aver versato alcuni importi per cifre superiori alla somma indicata dalla parte convenuta opposta (pari ad € 1.200,00) e, a sostegno di tale assunto, ha depositato varie ricevute di pagamento nonché proposta di piano di rientro (con sottoscrizione di cambiali).
In particolare nell'allegato all'atto di citazione denominato “Ricevute pagamenti 1”, a pagina
2, l'opponente produce copia di una proposta di piano di rientro riferito al numero pratica
20047430612816 – creditore TI AN S.p.A con annesse quattro cambiali di euro 100,00 cadauna;
nell'allegato denominato “Ricevute di pagamento 2”, sono riportati diversi bollettini postali di pagamento che riportano il codice pratica n. 20047430612812, sempre intestato a TI
AN S.p.A.; gli allegati denominati “Ricevute pagamenti” e “Ricevute pagamenti 3”, invece, contengono copia di bollettini illeggibili.
La superiore documentazione non è idonea a provare il pagamento di importi in favore della
TI AN PA (creditore originario) in relazione al contratto di finanziamento n.
20047430612816.
Ed invero i bollettini riportati nell'allegato “Ricevute pagamenti 2” si riferiscono al diverso finanziamento portante n. 20047430612812 e risultano pagati nell'anno 2011, prima ancora della stipula del finanziamento n. 20047430612816 che risale al 2013.
6 Le quattro cambiali di euro 100,00 cadauna allegate alla proposta di piano di rientro non attestano l'avvenuto pagamento di importi in favore della società opposta e, comunque, l'importo riportato nelle cambiali è inferiore a quello indicato dalla convenuta come pagato dal sig. . Pt_1
Le copie dei due bollettini riportati negli allegati denominati “Ricevute pagamenti” e “Ricevute pagamenti 3” sono, invece, illeggibili.
Ne consegue che, in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'opponente, il credito oggetto di ingiunzione risulta fondato.
6. Non merita accoglimento, poi, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione da parte della società mutuante.
In proposito, in base al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul tema del c.d. “contratto monofirma” (sent. n. 898 del 16/01/2018), è irrilevante la presenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nella veste di controparte negoziale.
Ed invero, la validità del contratto non può venir meno in ragione della mancanza della sottoscrizione da parte della società erogatrice del finanziamento, in quanto il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene mediante la manifestazione, da parte della società creditrice, della volontà di dar corso alle pattuizioni sottoscritte dal cliente, tramite esternazioni che possono anche consistere, ad esempio, nell'erogazione della somma finanziata, nel dare sistematicamente corso al rapporto, nell'invio di solleciti di pagamento e/o nella stessa produzione in giudizio del contratto di finanziamento, da cui si desume appunto la volontà di avvalersi del contratto in questione (cfr. Cass.,
Sez. 1 , Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
7. L'opponente ha eccepito, infine, la non corrispondenza tra TAEG/ISC indicato nel contratto e quello effettivamente applicato al finanziamento.
Anche tale eccezione è infondata.
Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata o errata indicazione Par dell' e TAEG non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l'ISC introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9 comma 2), costituisce al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contratto di mutuo non inficia la validità del contratto. L'ISC rappresenta, infatti, un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della traPArenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, c. 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse
7 effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della AN.
Tale orientamento, d'altronde, è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”
(Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha Par espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e TAEG dichiarati e concretamente applicati, così come effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B., con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal
Legislatore, né in fattispecie sorte antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto, la domanda dell'attore di dichiarazione dell'invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può trovare accoglimento.
8. Deve quindi riconoscersi in capo alla il credito oggetto di ingiunzione. Controparte_1
In accoglimento della domanda della convenuta opposta, va condannato al Parte_1 pagamento della somma di euro 30.056,11 oltre interessi convenzionali dalla costituzione in mora e fino al soddisfo.
Si precisa che in pendenza di efficacia del piano del consumatore omologato il creditore potrà far valere il credito accertato con la presente sentenza nei limiti di quanto riconosciuto con il piano omologato.
9. Le spese processuali di questa fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori prossimi ai minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 52.000) e della bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese relative alla fase monitoria devono ritenersi non dovute, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 06.10.2021, n. 27062).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4995/2019
R.G., così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. n. 609/2019, emesso dal Tribunale di
Messina in data 11.04.2019 nei confronti di;
Parte_1
2. Condanna, per le causali indicate in motivazione, al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 30.056,11 oltre interessi convenzionali dalla Controparte_1 costituzione in mora e fino al soddisfo.
3. Condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina il 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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