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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/07/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 437/2023
Appello Sentenza Tribunale Lecce n.1125 del 20.03.2018 oggetto: premio aziendale di rendimento;
rinvio dalla Cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.437/2023 R.G. in materia di lavoro, in grado di appello, pendente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Oronzo Mazzotta
APPELLANTE- Ricorrente in riassunzione e
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Licci Controparte_1
APPELLATO-Resistente in riassunzione
FATTO
Con ricorso del 7.3.2016 , premesso di essere dipendente della Controparte_1 con la qualifica di quadro direttivo di primo livello (QD1), Parte_1 aveva chiesto al Tribunale di Lecce che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della stessa società per l'importo di Euro 1.458,33 a titolo di premio aziendale di rendimento per l'anno 2012 ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del 25.7.2003 e di quello del 3.3.2006. Avverso il decreto ingiuntivo n.1142/2016 la aveva proposto opposizione con Parte_1 ricorso del 4.7.2016, eccependo l'insussistenza del preteso diritto di credito per il periodo in questione, sulla base delle norme della contrattazione collettiva (art.44 C.C.N.L. del 12.2.2005, art.24 c.2 C.I.A.) e della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea della
[...] del 27-28.4.2012, ed evidenziando che per l'anno 2012 non era stato attivato Parte_1 affatto, per nessuna delle aziende del gruppo, il sistema incentivante che prevedeva la corresponsione del premio aziendale di rendimento (P.A.R.) .
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che, secondo la contrattazione collettiva nazionale e aziendale menzionata dalla il premio aziendale di rendimento avesse la funzione di remunerazione per Pt_1 un impegno lavorativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi da parte dei quadri direttivi e che, essendo previsto dalla contrattazione integrativa in un ammontare minimo, a prescindere da valutazioni discrezionali in ordine al rendimento individuale e fatta eccezione per i casi di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, fosse da intendersi sempre dovuto, quanto meno in quella misura, non essendo stabilito, nelle disposizioni contrattuali, che l'erogazione del P.A.R. fosse subordinata a determinati risultati produttivi della Banca o al bilancio del gruppo.
aveva proposto appello avverso tale decisione, lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui era stato ritenuto che l'erogazione del P.A.R. non fosse subordinata al raggiungimento di risultati produttivi generali dell'azienda e che fosse da escludere solo nel caso di comportamenti non corretti del dipendente. Ne aveva chiesto l'integrale riforma con conseguente rigetto dell'avversa pretesa. In particolare l'appellante aveva censurato la violazione degli artt.1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'erronea interpretazione data dal primo giudice agli artt.44 C.C.N.L. e 24 C.I.A.. All'uopo aveva sostenuto che, in base al predetto art.44 C.C.N.L. (nella parte in cui stabilisce una facoltà: “l'impresa può prevedere”), che costituisce il presupposto dell'art.24 C.I.A., la decisione sull'eventualità dell'erogazione del premio di rendimento era rimessa alla discrezionalità della parte datrice di lavoro, oltre ad essere legata (al contratto collettivo aziendale e) ai risultati produttivi dell'azienda e ai bilanci economici del gruppo. La aveva precisato che Pt_1
l'applicazione dei parametri individuali connessi alla distribuzione del P.A.R. previsti nel predetto art.24 costituisce operazione autonoma e successiva rispetto alla determinazione datoriale sulla spettanza in sé del beneficio economico, a sua volta connessa al conseguimento degli obiettivi di budget preventivamente fissati. Aveva inoltre sottolineato che per l'anno 2011 gli obiettivi non erano stati raggiunti e che, pertanto, in carenza di tale essenziale condizione, a nessuno dei dipendenti del Gruppo BMPS era stato riconosciuto il P.A.R. Infine aveva evidenziato che per l'anno 2012 si era legittimamente deciso di non attivare il sistema incentivante che prevedeva la corresponsione del premio aziendale di rendimento.
Contr
Costituitosi nel giudizio di appello, il dipendente di aveva contestato le avverse deduzioni e chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza n.322 del 22.5.2020 la Corte di Appello di Lecce aveva rigettato il gravame Contr proposto da sostanzialmente aderendo alle argomentazioni del primo giudice.
Con ordinanza n. 8520/2023 depositata il 22.3.2023 la Suprema Corte ha rilevato, con riferimento all'ermeneutica delle disposizioni della contrattazione collettiva, che la sentenza impugnata non conteneva “una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art.
1362 c.c., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici;
con riguardo alla contrattazione integrativa, trascura il ruolo di strumento di attuazione delle previsioni poste a livello nazionale, confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale e omette di interpretare le clausole in maniera sistematica”; ha evidenziato che risultava
“confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento
e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati”.
Ha quindi accolto il ricorso proposto da , cassato la sentenza impugnata e rinviato CP_3 alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Con ricorso del 20.6.2023 la ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di CP_3
Appello di Lecce, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza e chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte a restituire le somme ricevute.
con memoria di costituzione del 17.5.2024 ha dedotto che la Controparte_1 controversia era stata definita con accordo del 13.5.2024 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 3.7.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti stipulato un in data
13.05.2024 un accordo transattivo stragiudiziale, di cui è stata depositata copia in atti.
Da tale documento emerge infatti che le parti hanno definito bonariamente tutte le questioni controverse in ordine alla spettanza del premio aziendale anche per il 2012, alle restituzioni, e alle spese di lite.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo, che è stato reso sulla base di una domanda giudiziale alla quale l'originaria parte ricorrente ormai non ha più interesse, essendo intervenuta, in sede pattizia, una diversa regolamentazione del rapporto giuridico inizialmente controverso (v. Cass. n.372/2023; n.
21432/2011; n.13085/2008; n.4531/2000).
Le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio sono compensate tra le parti, stante la complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, e comunque in conformità a quanto dalle stesse parti stabilito nel predetto accordo.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.8250/2023, sull'appello proposto con ricorso del 28.08.2018 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.1125 del 20.3.2018 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso del 20.06.2023 da
[...]
così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1142/2016 emesso dal Tribunale di Lecce quale giudice del lavoro;
-compensa tra le parti le spese di tutti gradi e le fasi del giudizio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 03.07.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Appello Sentenza Tribunale Lecce n.1125 del 20.03.2018 oggetto: premio aziendale di rendimento;
rinvio dalla Cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.437/2023 R.G. in materia di lavoro, in grado di appello, pendente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Oronzo Mazzotta
APPELLANTE- Ricorrente in riassunzione e
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Licci Controparte_1
APPELLATO-Resistente in riassunzione
FATTO
Con ricorso del 7.3.2016 , premesso di essere dipendente della Controparte_1 con la qualifica di quadro direttivo di primo livello (QD1), Parte_1 aveva chiesto al Tribunale di Lecce che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della stessa società per l'importo di Euro 1.458,33 a titolo di premio aziendale di rendimento per l'anno 2012 ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del 25.7.2003 e di quello del 3.3.2006. Avverso il decreto ingiuntivo n.1142/2016 la aveva proposto opposizione con Parte_1 ricorso del 4.7.2016, eccependo l'insussistenza del preteso diritto di credito per il periodo in questione, sulla base delle norme della contrattazione collettiva (art.44 C.C.N.L. del 12.2.2005, art.24 c.2 C.I.A.) e della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea della
[...] del 27-28.4.2012, ed evidenziando che per l'anno 2012 non era stato attivato Parte_1 affatto, per nessuna delle aziende del gruppo, il sistema incentivante che prevedeva la corresponsione del premio aziendale di rendimento (P.A.R.) .
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che, secondo la contrattazione collettiva nazionale e aziendale menzionata dalla il premio aziendale di rendimento avesse la funzione di remunerazione per Pt_1 un impegno lavorativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi da parte dei quadri direttivi e che, essendo previsto dalla contrattazione integrativa in un ammontare minimo, a prescindere da valutazioni discrezionali in ordine al rendimento individuale e fatta eccezione per i casi di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, fosse da intendersi sempre dovuto, quanto meno in quella misura, non essendo stabilito, nelle disposizioni contrattuali, che l'erogazione del P.A.R. fosse subordinata a determinati risultati produttivi della Banca o al bilancio del gruppo.
aveva proposto appello avverso tale decisione, lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui era stato ritenuto che l'erogazione del P.A.R. non fosse subordinata al raggiungimento di risultati produttivi generali dell'azienda e che fosse da escludere solo nel caso di comportamenti non corretti del dipendente. Ne aveva chiesto l'integrale riforma con conseguente rigetto dell'avversa pretesa. In particolare l'appellante aveva censurato la violazione degli artt.1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'erronea interpretazione data dal primo giudice agli artt.44 C.C.N.L. e 24 C.I.A.. All'uopo aveva sostenuto che, in base al predetto art.44 C.C.N.L. (nella parte in cui stabilisce una facoltà: “l'impresa può prevedere”), che costituisce il presupposto dell'art.24 C.I.A., la decisione sull'eventualità dell'erogazione del premio di rendimento era rimessa alla discrezionalità della parte datrice di lavoro, oltre ad essere legata (al contratto collettivo aziendale e) ai risultati produttivi dell'azienda e ai bilanci economici del gruppo. La aveva precisato che Pt_1
l'applicazione dei parametri individuali connessi alla distribuzione del P.A.R. previsti nel predetto art.24 costituisce operazione autonoma e successiva rispetto alla determinazione datoriale sulla spettanza in sé del beneficio economico, a sua volta connessa al conseguimento degli obiettivi di budget preventivamente fissati. Aveva inoltre sottolineato che per l'anno 2011 gli obiettivi non erano stati raggiunti e che, pertanto, in carenza di tale essenziale condizione, a nessuno dei dipendenti del Gruppo BMPS era stato riconosciuto il P.A.R. Infine aveva evidenziato che per l'anno 2012 si era legittimamente deciso di non attivare il sistema incentivante che prevedeva la corresponsione del premio aziendale di rendimento.
Contr
Costituitosi nel giudizio di appello, il dipendente di aveva contestato le avverse deduzioni e chiesto il rigetto del gravame.
Con sentenza n.322 del 22.5.2020 la Corte di Appello di Lecce aveva rigettato il gravame Contr proposto da sostanzialmente aderendo alle argomentazioni del primo giudice.
Con ordinanza n. 8520/2023 depositata il 22.3.2023 la Suprema Corte ha rilevato, con riferimento all'ermeneutica delle disposizioni della contrattazione collettiva, che la sentenza impugnata non conteneva “una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art.
1362 c.c., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici;
con riguardo alla contrattazione integrativa, trascura il ruolo di strumento di attuazione delle previsioni poste a livello nazionale, confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale e omette di interpretare le clausole in maniera sistematica”; ha evidenziato che risultava
“confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento
e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati”.
Ha quindi accolto il ricorso proposto da , cassato la sentenza impugnata e rinviato CP_3 alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Con ricorso del 20.6.2023 la ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di CP_3
Appello di Lecce, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza e chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte a restituire le somme ricevute.
con memoria di costituzione del 17.5.2024 ha dedotto che la Controparte_1 controversia era stata definita con accordo del 13.5.2024 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 3.7.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti stipulato un in data
13.05.2024 un accordo transattivo stragiudiziale, di cui è stata depositata copia in atti.
Da tale documento emerge infatti che le parti hanno definito bonariamente tutte le questioni controverse in ordine alla spettanza del premio aziendale anche per il 2012, alle restituzioni, e alle spese di lite.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo, che è stato reso sulla base di una domanda giudiziale alla quale l'originaria parte ricorrente ormai non ha più interesse, essendo intervenuta, in sede pattizia, una diversa regolamentazione del rapporto giuridico inizialmente controverso (v. Cass. n.372/2023; n.
21432/2011; n.13085/2008; n.4531/2000).
Le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio sono compensate tra le parti, stante la complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, e comunque in conformità a quanto dalle stesse parti stabilito nel predetto accordo.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.8250/2023, sull'appello proposto con ricorso del 28.08.2018 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.1125 del 20.3.2018 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso del 20.06.2023 da
[...]
così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1142/2016 emesso dal Tribunale di Lecce quale giudice del lavoro;
-compensa tra le parti le spese di tutti gradi e le fasi del giudizio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 03.07.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Grazia Corbascio