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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 31/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 739/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 739/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Ladaga, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Lagonegro (Pz) alla via Napoli n. 33
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni di : “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto in data 27.10.2014 in Nemoli dal sig. e dalla Controparte_1
sig.ra , ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile di Parte_1
Nemoli all'Ufficiale competente;
- disporre che e vengano affidati in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre, considerato l'abbandono morale e materiale degli stessi posto in essere dal padre, mantenendo la residenza insieme alla madre, e che i bambini incontreranno il padre come da calendario proposto nel piano genitoriale, in allegato;
- quantificare in €
500,00 mensili il contributo dovuto dal sig. in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o mezzo equipollente prevedendo che il predetto importo venga adeguato annualmente agli indici ISTAT come per legge, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
in subordine, confermare l'assegno disposto a suo carico in sede separativa nella misura di € 300,00 mensili oltre adeguamento Istat come per legge;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da parere reso in data 21/03/2025 (“si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
10/07/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in Nemoli il 27/10/2014 con;
che dall'unione coniugale Controparte_1
nascevano in Lagonegro i figli (il 17/07/2015) e (il 05/03/2021); che Per_1 Per_2
nonostante la completa dedizione dimostrata dalla ricorrente nei confronti del marito e dei figli, il matrimonio veniva caratterizzato dal progressivo ed immotivato disinteresse del alla vita coniugale e familiare, fino a quando la convivenza diveniva intollerabile, così CP_1
venendo meno la comunione materiale e spirituale tra le parti;
che per tale motivo, in data
25/02/2022, i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione personale ex art. 6 Legge
162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
che dal giorno dell'autorizzazione del
Pubblico Ministero alla separazione (14/03/2022) in poi, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si ricostituiva né interveniva riconciliazione, motivo per il quale deve ritenersi decorso il termine di legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava, inoltre, che a ridosso della separazione il , anche alla CP_1
presenza dei figli minori, assumeva, prima nei confronti della ricorrente e poi anche nei confronti del nuovo compagno della stessa, comportamenti sempre più aggressivi e violenti che costringevano la a sporgere più denunce nei confronti del coniuge, dalle quali Parte_1
originavano due procedimenti penali a carico del , entrambi pendenti dinanzi al CP_1
Tribunale di Lagonegro (n. 961/2022 R.G.N.R. 950/2022 R.G. GIP;
Tribunale di Lagonegro
n. 1160/2022 R.G.N.R. 175/2023 R.G. GIP), oltre ad un giudizio finalizzato all'emissione di ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. (Tribunale di Lagonegro n. 548/2022 V.G., ricorso accolto con decreto inaudita altera parte del 13/07/2022, parzialmente confermato con decreto del 05.10.2022 ed infine revocato con ordinanza dell'11/11/2022).
Evidenziava, infine, il frequente tentativo del di coinvolgere i minori nel conflitto CP_1
coniugale, influenzando il figlio attraverso giudizi ingiustamente negativi sulla Per_1
madre.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.10.2014 in Nemoli dal sig.
e dalla sig.ra , ordinandone la trascrizione nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile di Nemoli all'Ufficiale competente;
- disporre che e Per_1 Per_2 vengano affidati in via esclusiva alla madre, considerato l'abbandono morale e materiale degli stessi posto in essere dal padre, mantenendo la residenza insieme alla madre, e che i bambini incontreranno il padre come da calendario proposto nel piano genitoriale, in allegato;
- quantificare in € 500,00 mensili il contributo dovuto dal sig. in favore CP_1
della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da versarsi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o mezzo equipollente prevedendo che il predetto importo venga adeguato annualmente agli indici ISTAT come per legge, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
in subordine, confermare
l'assegno disposto a suo carico in sede separativa nella misura di € 300,00 mensili oltre adeguamento Istat come per legge;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 15/10/2024, all'esito della stessa veniva ordinata la rinnovazione della notifica al con contestuale rinvio del giudizio CP_1
per la novella comparizione personale al 25/02/2025, non essendo stati garantiti al resistente – non comparso - i termini liberi a comparire stabiliti dall'art. 473-bis.14, co. 5 c.p.c.
All'udienza del 25/02/2025, verificata la regolarità della notifica nei confronti del resistente – del quale veniva dichiarata la contumacia - veniva disposto il libero ascolto della sola ricorrente, unica parte comparsa, e, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il proprio parere.
In data 21/03/2025 il Pubblico Ministero concludeva rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale nel superiore interesse dei figli.
In via preliminare va confermata la contumacia di , il quale, seppur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da autorizzazione emessa in data 14/03/2022 dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Lagonegro a seguito dell'accordo di separazione personale ex art. 6 Legge
162/2014 raggiunto dalle parti a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898 e successive modifiche e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi ai figli minori (nato a [...] Persona_3
il 17/07/2015) e (nata a [...] il [...]), ritiene il Collegio che, Persona_4
nonostante la richiesta di affido in via esclusiva avanzata dalla ricorrente, sia opportuno confermare l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre.
È noto, infatti, come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337-quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31).
Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
La ricorrente ha motivato la richiesta di affido esclusivo sulla base del totale disinteresse morale ed economico del , senza adeguatamente supportare, dal punto di vista CP_1
probatorio, tali allegazioni. Al netto della condotta processuale del , il quale è CP_1
rimasto contumace nonostante la regolarità della sua evocazione in giudizio, non è stato, infatti, concretamente dedotto alcun comportamento di disinteresse del padre nei confronti dei figli: non dal punto di vista morale, non avendo la ricorrente fatto alcun riferimento al mancato rispetto, da parte del , del calendario di incontri con i figli concordato nella CP_1
convenzione di negoziazione assistita;
né dal punto di vista economico, non risultando che il si sia sottratto al proprio obbligo di mantenimento indiretto della prole. CP_1 Non sono dunque emersi elementi di pregiudizio in capo ai minori, idonei a formulare una prognosi negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità, che sola giustifica una deroga all'ordinario regime di affidamento dei figli ai genitori. Né sotto tale profilo la conflittualità esistente tra i genitori è di per sé idonea a comprovare l'esistenza di un pregiudizio in capo ai minori.
Deve di conseguenza essere confermato l'affido dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, per evitare possibili occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno stabilire che il padre, fatti salvi diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la prole minore secondo quanto già concordato dalle parti in sede di negoziazione assistita (“Il padre, sig. […] potrà Controparte_1
incontrare e tenere con sé i figli minori il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore
19.00 alle ore 21.00 e tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Inoltre, il padre potrà tenere con sé il piccolo tutte le settimane dal sabato dalle 19.00 sino al Per_1
giorno successivo (domenica) ore 18.00, pernotto incluso.”, con le seguenti integrazioni: “I figli minori trascorreranno ogni anno, nel periodo estivo (da intendersi i mesi di luglio e agosto), una settimana con il padre. Tale periodo sarà fissato di comune accordo tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno ed in mancanza sarà fissato dal giudice.
Inoltre, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i giorni
24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre 1 e 2 gennaio, oltre che, ad anni alterni con il padre o con la madre, i giorni di sabato Santo, di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.”).
Quanto al mantenimento che è tenuto a versare ai figli minori, parte Controparte_1
ricorrente non ha evidenziato particolari sopravvenienze che giustifichino un mutamento delle statuizioni già oggetto di negoziazione assistita, anche alla luce del non significativo lasso di tempo intercorso dall'autorizzazione del Pubblico Ministero (intervenuta in data
14/03/2022) rispetto alla presente pronuncia. Conseguentemente deve confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento CP_1 mensilmente in favore di della complessiva somma di € 300,00 Parte_1 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Parimenti va confermata la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle c.d. straordinarie necessarie per la prole, purché debitamente documentate.
In considerazione della natura necessaria del giudizio e della contumacia ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e , in Nemoli (PZ) il 27/10/2014 Parte_1 Controparte_1
(reg. atto di matrimonio anno 2014, N. 10, P. II, serie A, Ufficio 1);
- conferma l'affido condiviso dei minori (nato a [...] il Persona_3
17/07/2015) e (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Persona_4
genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
- disciplina il diritto-dovere del padre di frequentazione della prole secondo quanto stabilito in parte motiva;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente Controparte_1
a assegno di concorso al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
nella misura e con la scadenza previste in sede di separazione;
Per_2
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, Controparte_1
nella misura del 50%, a le spese mediche, non coperte dal Parte_1
S.S.N. e quelle straordinarie, purché documentate;
- dichiara non ripetibili le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Nemoli (PZ) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 31/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 739/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raffaele Ladaga, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Lagonegro (Pz) alla via Napoli n. 33
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni di : “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto in data 27.10.2014 in Nemoli dal sig. e dalla Controparte_1
sig.ra , ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile di Parte_1
Nemoli all'Ufficiale competente;
- disporre che e vengano affidati in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre, considerato l'abbandono morale e materiale degli stessi posto in essere dal padre, mantenendo la residenza insieme alla madre, e che i bambini incontreranno il padre come da calendario proposto nel piano genitoriale, in allegato;
- quantificare in €
500,00 mensili il contributo dovuto dal sig. in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o mezzo equipollente prevedendo che il predetto importo venga adeguato annualmente agli indici ISTAT come per legge, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
in subordine, confermare l'assegno disposto a suo carico in sede separativa nella misura di € 300,00 mensili oltre adeguamento Istat come per legge;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da parere reso in data 21/03/2025 (“si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
10/07/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in Nemoli il 27/10/2014 con;
che dall'unione coniugale Controparte_1
nascevano in Lagonegro i figli (il 17/07/2015) e (il 05/03/2021); che Per_1 Per_2
nonostante la completa dedizione dimostrata dalla ricorrente nei confronti del marito e dei figli, il matrimonio veniva caratterizzato dal progressivo ed immotivato disinteresse del alla vita coniugale e familiare, fino a quando la convivenza diveniva intollerabile, così CP_1
venendo meno la comunione materiale e spirituale tra le parti;
che per tale motivo, in data
25/02/2022, i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione personale ex art. 6 Legge
162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
che dal giorno dell'autorizzazione del
Pubblico Ministero alla separazione (14/03/2022) in poi, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si ricostituiva né interveniva riconciliazione, motivo per il quale deve ritenersi decorso il termine di legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava, inoltre, che a ridosso della separazione il , anche alla CP_1
presenza dei figli minori, assumeva, prima nei confronti della ricorrente e poi anche nei confronti del nuovo compagno della stessa, comportamenti sempre più aggressivi e violenti che costringevano la a sporgere più denunce nei confronti del coniuge, dalle quali Parte_1
originavano due procedimenti penali a carico del , entrambi pendenti dinanzi al CP_1
Tribunale di Lagonegro (n. 961/2022 R.G.N.R. 950/2022 R.G. GIP;
Tribunale di Lagonegro
n. 1160/2022 R.G.N.R. 175/2023 R.G. GIP), oltre ad un giudizio finalizzato all'emissione di ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. (Tribunale di Lagonegro n. 548/2022 V.G., ricorso accolto con decreto inaudita altera parte del 13/07/2022, parzialmente confermato con decreto del 05.10.2022 ed infine revocato con ordinanza dell'11/11/2022).
Evidenziava, infine, il frequente tentativo del di coinvolgere i minori nel conflitto CP_1
coniugale, influenzando il figlio attraverso giudizi ingiustamente negativi sulla Per_1
madre.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.10.2014 in Nemoli dal sig.
e dalla sig.ra , ordinandone la trascrizione nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile di Nemoli all'Ufficiale competente;
- disporre che e Per_1 Per_2 vengano affidati in via esclusiva alla madre, considerato l'abbandono morale e materiale degli stessi posto in essere dal padre, mantenendo la residenza insieme alla madre, e che i bambini incontreranno il padre come da calendario proposto nel piano genitoriale, in allegato;
- quantificare in € 500,00 mensili il contributo dovuto dal sig. in favore CP_1
della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da versarsi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario o mezzo equipollente prevedendo che il predetto importo venga adeguato annualmente agli indici ISTAT come per legge, stabilendo la decorrenza del relativo obbligo dalla domanda;
in subordine, confermare
l'assegno disposto a suo carico in sede separativa nella misura di € 300,00 mensili oltre adeguamento Istat come per legge;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 15/10/2024, all'esito della stessa veniva ordinata la rinnovazione della notifica al con contestuale rinvio del giudizio CP_1
per la novella comparizione personale al 25/02/2025, non essendo stati garantiti al resistente – non comparso - i termini liberi a comparire stabiliti dall'art. 473-bis.14, co. 5 c.p.c.
All'udienza del 25/02/2025, verificata la regolarità della notifica nei confronti del resistente – del quale veniva dichiarata la contumacia - veniva disposto il libero ascolto della sola ricorrente, unica parte comparsa, e, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il proprio parere.
In data 21/03/2025 il Pubblico Ministero concludeva rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale nel superiore interesse dei figli.
In via preliminare va confermata la contumacia di , il quale, seppur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da autorizzazione emessa in data 14/03/2022 dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Lagonegro a seguito dell'accordo di separazione personale ex art. 6 Legge
162/2014 raggiunto dalle parti a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898 e successive modifiche e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi ai figli minori (nato a [...] Persona_3
il 17/07/2015) e (nata a [...] il [...]), ritiene il Collegio che, Persona_4
nonostante la richiesta di affido in via esclusiva avanzata dalla ricorrente, sia opportuno confermare l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre.
È noto, infatti, come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337-quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31).
Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
La ricorrente ha motivato la richiesta di affido esclusivo sulla base del totale disinteresse morale ed economico del , senza adeguatamente supportare, dal punto di vista CP_1
probatorio, tali allegazioni. Al netto della condotta processuale del , il quale è CP_1
rimasto contumace nonostante la regolarità della sua evocazione in giudizio, non è stato, infatti, concretamente dedotto alcun comportamento di disinteresse del padre nei confronti dei figli: non dal punto di vista morale, non avendo la ricorrente fatto alcun riferimento al mancato rispetto, da parte del , del calendario di incontri con i figli concordato nella CP_1
convenzione di negoziazione assistita;
né dal punto di vista economico, non risultando che il si sia sottratto al proprio obbligo di mantenimento indiretto della prole. CP_1 Non sono dunque emersi elementi di pregiudizio in capo ai minori, idonei a formulare una prognosi negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità, che sola giustifica una deroga all'ordinario regime di affidamento dei figli ai genitori. Né sotto tale profilo la conflittualità esistente tra i genitori è di per sé idonea a comprovare l'esistenza di un pregiudizio in capo ai minori.
Deve di conseguenza essere confermato l'affido dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, per evitare possibili occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno stabilire che il padre, fatti salvi diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la prole minore secondo quanto già concordato dalle parti in sede di negoziazione assistita (“Il padre, sig. […] potrà Controparte_1
incontrare e tenere con sé i figli minori il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore
19.00 alle ore 21.00 e tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Inoltre, il padre potrà tenere con sé il piccolo tutte le settimane dal sabato dalle 19.00 sino al Per_1
giorno successivo (domenica) ore 18.00, pernotto incluso.”, con le seguenti integrazioni: “I figli minori trascorreranno ogni anno, nel periodo estivo (da intendersi i mesi di luglio e agosto), una settimana con il padre. Tale periodo sarà fissato di comune accordo tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno ed in mancanza sarà fissato dal giudice.
Inoltre, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i giorni
24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre 1 e 2 gennaio, oltre che, ad anni alterni con il padre o con la madre, i giorni di sabato Santo, di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.”).
Quanto al mantenimento che è tenuto a versare ai figli minori, parte Controparte_1
ricorrente non ha evidenziato particolari sopravvenienze che giustifichino un mutamento delle statuizioni già oggetto di negoziazione assistita, anche alla luce del non significativo lasso di tempo intercorso dall'autorizzazione del Pubblico Ministero (intervenuta in data
14/03/2022) rispetto alla presente pronuncia. Conseguentemente deve confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento CP_1 mensilmente in favore di della complessiva somma di € 300,00 Parte_1 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Parimenti va confermata la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle c.d. straordinarie necessarie per la prole, purché debitamente documentate.
In considerazione della natura necessaria del giudizio e della contumacia ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e , in Nemoli (PZ) il 27/10/2014 Parte_1 Controparte_1
(reg. atto di matrimonio anno 2014, N. 10, P. II, serie A, Ufficio 1);
- conferma l'affido condiviso dei minori (nato a [...] il Persona_3
17/07/2015) e (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Persona_4
genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
- disciplina il diritto-dovere del padre di frequentazione della prole secondo quanto stabilito in parte motiva;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente Controparte_1
a assegno di concorso al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
nella misura e con la scadenza previste in sede di separazione;
Per_2
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, Controparte_1
nella misura del 50%, a le spese mediche, non coperte dal Parte_1
S.S.N. e quelle straordinarie, purché documentate;
- dichiara non ripetibili le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Nemoli (PZ) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 31/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco